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Ticino Tribunale di espropriazione 22.12.2015 40.2012.2

22. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,375 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Revisione eccezionale della stima - rettifica stime definitive manifestamente inattendibili - valutazione di fondi esclusi dalla zona edificabile

Volltext

Incarto n. 40.2012.2    

Lugano 22 dicembre 2015

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 2 novembre 2012 da

RI 1

rappr. dall’ RA 1  

contro

la decisione 3 ottobre 2012 del Consiglio di Stato (ris. gov. n. 5368), emanata nell'ambito della revisione della stima ufficiale della sostanza immobiliare,

relativamente al mapp. no. 127 RFD __________,,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                             1.1.     Con decreto esecutivo del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha forze idriche di tutti i comuni del Cantone a norma dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), entrata in vigore il 1° gennaio 1997. Eseguita la procedura di revisione, l’Ufficio cantonale di stima (UCS), con decisione del 30 aprile 2004 (FU del 7 maggio 2004), ha disposto il deposito in pubblicazione dei valori ufficiali di stima presso le cancellerie comunali, per il tramite dei rispettivi Municipi, per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1° giugno 2004. Con decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha fissato al 1° gennaio 2005 la data di entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone.

                             1.2.     Per la part. no. 127 RFD di __________, inedificata, con decisione del 1° febbraio 2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 4'801'320.--. Il reclamo interposto il 31 agosto 2004 dalla proprietaria, tendente ad ottenere un incremento del valore di stima, è stato respinto dall’UCS con decisione 21 ottobre 2005, poi divenuta esecutiva.

                                2.     Con atto 5 giugno 2012 RI 1 ha notificato all’Esecutivo cantonale  un’istanza di revisione della stima del mappale no. 127 RFD di __________. In sostanza la ricorrente ha chiesto di fissare in fr. 0.10 (invece di fr. 120.--) il valore metrico del fondo e di rendere effettiva la nuova stima retroattivamente a far tempo dal 31 agosto 2008.

                                3.     Con decisione 3 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha solo parzialmente accolto l’istanza di revisione della RI 1 ordinando all’UCS di procedere ad una nuova stima della part. 127 sulla base dei valori contemplati dalla carta delle zone climatiche agricole e fissando al 5 giugno 2012 la data per l’applicabilità dei nuovi elementi di calcolo. Da qui il ricorso in esame.

                                4.     Facendo proprie le indicazioni del Consiglio di Stato, ancorché il giudizio non fosse cresciuto in giudicato, con decisione 19 ottobre 2012 l’UCS ha  provveduto a rettificare il valore ufficiale di stima per il mappale no. 127 RFD __________ da fr. 4'801'320.— (fr. 120.--/mq.) a fr. 15'717.—(mq. 39'056 a fr  0.40/mq. e mq. 955 a fr. 0.10/mq.).

                                5.     Il Tribunale ha rinunciato ad esperire il sopralluogo in quanto ininfluente ai fini del giudizio

                                6.     Con l’atto ricorsuale RI 1 ha chiesto sostanzialmente di rivedere la decisione del Consiglio di Stato e di stabilire che il mapp. no. 127 ha un valore di fr. 0.10/mq., ovvero di  complessivi fr. 4'001.10 in quanto situato al di fuori della zona edificabile, e che la nuova stima esplichi i suoi effetti a fare tempo dalla data del 7 maggio 2002.

L’art. 9 cpv. 1 Lst, citato nella decisione contestata, prevede la possibilità di operare revisioni eccezionali del valore di stima laddove le condizioni di base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di stima manifestamente infondati. Si pensi in particolare a fenomeni o catastrofi naturali (inondazioni, smottamenti di terreno, frane, valanghe, ecc.) atti a mutare permanentemente ed in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi (cfr. Messaggio 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare). A mente del Tribunale questa norma non trova applicabilità alla fattispecie in esame, che è riconducibile ad una misura di carattere pianificatorio. Viene infatti a mancare l’elemento dell’evento naturale straordinario, che avrebbe potuto generare un’alterazione definitiva e duratura delle condizioni di base che sono servite per determinare il valore di stima del mappale no. 127 RFD di __________.   

Al contrario l’art. 42 cpv. 1 Lst stabilisce che il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili. Il concetto di manifestamente inattendibili deve essere interpretato restrittivamente (cfr. Rapporto 4375R del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare). L’art. 42 cpv. 3 Lst prevede inoltre che la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica d’ufficio.

Appare evidente che il valore di stima di oltre fr. 4.8 Mio esposto dall’UCS per il  mappale no. 127 RFD di __________ con Revisione generale 2004 sia manifestamente inattendibile. In effetti ormai da tempo il fondo non possiede i requisiti di un terreno edificabile, ed è stato prima gravato da vincoli stradali sulla base del piano generale concernente la nuova strada principale A394 approvato dal Gran Consiglio il 16.4.1996, e poi assegnato alla zona agricola dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 7 maggio 2002 (revisione). Situazione, questa, già verificata nel contesto di una istanza d’indennizzo per espropriazione materiale presentata da RI 1 e respinta da questo Tribunale con sentenza del 22 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (TE inc. no. 10.2004.43). Una rettifica della stima non solo è necessaria ma si impone. 

Per quel che concerne i valori metrici indicati dal Consiglio di Stato nella decisione qui contestata inerenti alla valutazione di superfici humose e boscate di fondi esclusi dalla zona edificabile, non occorre dilungarsi molto per ritenere i medesimi corretti. Infatti la carta delle zone climatiche agricole citata nella decisione dell’Esecutivo cantonale e utilizzata anche in sede di Revisione generale delle stime 2004, fissa in fr. 0.40 il valore metrico per i terreni posti ad una quota di m/sm tra 0 e 400 (zona climatica A6), essendo queste zone del piano più favorevoli all’agricoltura, e in fr. 0.10 quello del bosco (zona climatica BO). Il Comune di __________ rientra pertanto in queste fasce essendo posizionato ad un’altitudine di m/sm 387.

Nemmeno bisogna spendere molte parole per suffragare la decisione del Consiglio di Stato laddove stabilisce il 5 giugno 2012 il momento in cui la nuova stima esplica i suoi effetti. Come già riferito sopra, la norma applicabile è precisa e puntuale e non si presta ad interpretazione alcuna; essa fissa tale data dal giorno di richiesta della rettifica (art. 42 cpv. 3 Lst). Difatti il Legislatore ha stabilito che la nuova stima, a seguito di una rettifica d’errori o perché manifestamente inattendibile non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo poiché ciò comporterebbe ripercussioni fiscali e sociali come ad esempio sulle tassazioni, rendite complementari, borse di studio, sussidi per premi per l’assicurazione malattia, contributi ecc. (cfr. Rapporto 4375R del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare).

                                7.     Di conseguenza il ricorso è respinto e la decisione 3 ottobre 2012 del Consiglio di Stato è confermata.

                                8.     La tassa di giustizia di fr. 450.—e le spese di fr. 50.—sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente; (per lo stesso motivo) non si assegnano ripetibili (art. 39 cpv. 6 Lst; art. v31/n49 LPAmm).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50—sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

- - Consiglio di Stato, Bellinzona per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                         Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                      Enzo Barenco

Distinta delle spese

Tassa di giustizia                     fr.     450.—

Spese diverse                          fr.       50.—

Totale                                       fr.     500.—

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