Incarto n. 40.2008.6
Lugano 25 agosto 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sull’istanza presentata in data 12 giugno 2008 da
RI 1
tendente ad ottenere la revisione delle decisioni 28 giugno 2006 e 14 agosto 2006 del Tribunale di espropriazione emanate nell’ambito delle procedure ricorsuali in materia di revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________ (relativamente al mapp. no 144), la restituzione della tassa di giustizia di fr. 500.-- e l'assegnazione di congrue ripetibili,
vista la lettera 21 luglio 2008 dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
considerato - che nell’ambito della revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’Ufficio cantonale di stima ha esposto per il mappale nr. 144 RFD di __________ di proprietà di RI 1, un valore ufficiale di stima complessivo, di fr. 80'784.— così ripartito: A. Edificio abitativo mq. 78 fr. 55'000.-- B. Edificio accessorio mq. 2 Stimato solo sedime
terreno complementare mq. 250 fr. 14'024.-terreno eccedente mq. 245 fr. 11'760.--;
- che, al momento dell’apertura di suddetta procedura, il fondo 144 RFD di __________ risultava così censito a Registro Fondiario:
A. fabbricato abitato mq. 78
B. fabbricato mq. 2
c. prato boscato mq. 415
per un totale di mq. 495;
- che il reclamo interposto in data 28 giugno 2004 dall’istante è stato respinto dall’Ufficio cantonale di stima con decisione 16 agosto 2005;
- che contro la predetta decisione RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale con atto ricorsuale 12 settembre 2005;
- che in data 7 giugno 2006 è stato esperito il sopralluogo;
- che con sentenza 28 giugno 2006 il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha confermato il valore ufficiale di stima del mappale no. 144 in fr. 80'784.--;
- che successivamente, con domanda di revisione 9 luglio 2006, l’istante ha chiesto a questa Autorità di ricalcolare il valore di stima del fondo, sulla base della superficie reale dell’edificio abitativo, a suo dire di mq. 64.80 e non di mq. 78;
- che con sentenza 14 agosto 2006 il Tribunale ha respinto la domanda, poiché nessuno dei motivi di revisione previsti dalla Legge risultava essere adempiuto;
- che dopo aver presentato al Consiglio di Stato e ad altre autorità cantonali competenti varie richieste di accertamento dei dati della misurazione catastale e di modifica della decisione di stima per il mappale in oggetto, RI 1 ha inoltrato il 3 maggio 2007 alla Direzione del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona, un’istanza per denegata giustizia;
- che con decisione 20 giugno 2007 la Divisione dell’economia ha trasmesso l’istanza a questo Tribunale per competenza;
- che, successivamente, l’Ufficio cantonale di stima ha emanato, il 6 giugno 2008, una nuova notifica di stima con la relativa scheda di calcolo, che considera la nuova situazione catastale del mappale 144 di __________ apportata nel frattempo dal geometra revisore a Registro fondiario, nonché la volumetria dell’edificio e l’adeguamento del valore di reddito sulla base delle caratteristiche della costruzione accertate previo sopralluogo;
- che alla luce di quanto precede, con decisione 9 giugno 2008, il Tribunale ha considerato superata l’istanza per denegata giustizia ed ha stralciato dai ruoli il relativo procedimento;
- che ora, con l’istanza in esame RI 1 chiede nuovamente la revisione della sentenza del Tribunale di espropriazione del 28 giugno 2006 e di quella del 14 agosto 2006, la restituzione della tassa di giustizia di fr. 500.-- e l'assegnazione di congrue ripetibili;
- che con scritto 21 luglio 2008, l’Ufficio cantonale di stima non ha formulato osservazioni, limitandosi a comunicare di ritenere conclusa la pratica per quanto lo concerne;
- che a norma dell’art. 35 LPamm il rimedio della revisione è dato “a) se l’autorità ha giudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta; b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie; c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante; d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.”;
- che la revisione è un rimedio di diritto straordinario, non devolutivo e non sospensivo proponibile, in principio solo contro le decisioni cresciute in giudicato. La revisione non è data per rimettere in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato, né per correggere errori nell’applicazione del diritto, né per avvalersi di una nuova tesi giuridica e nemmeno per ottenere una nuova valutazione delle circostanze; essa è quindi esclusa qualora i motivi invocati possano essere fatti valere impugnando la decisione dinnanzi alla competente autorità di ricorso (RDAT II-1995 no. 17 e 67);
- che le sentenze di cui è chiesta la revisione sono definitive e incontestabilmente cresciute in giudicato;
- che, in concreto, nessuno dei motivi di revisione sopra elencati è realizzato;
- che, in particolare, il Tribunale ha fondato le proprie decisioni sui dati catastali ufficiali validi al momento della revisione generale delle stime immobiliari. Ininfluente risulta quindi essere il fatto che si sapesse già allora che era in corso il rinnovamento catastale o che quest’ultimo sarebbe avvenuto a breve termine. Pacifico è invece il fatto che questa autorità doveva giudicare sulla base degli atti ufficiali validi a quel momento e non li poteva certamente trascurare e disattendere;
- che l’accertamento della nuova situazione catastale (nuova misurazione) del mappale 144 RFD di __________ da parte del geometra revisore si è concretizzato solo all’inizio del 2007 ed è quindi posteriore sia alla revisione generale delle stime, sia alle conseguenti decisioni di questo Tribunale. Anzi, addirittura occorre rilevare che trattasi di un accertamento anticipato rispetto agli altri proprietari dei fondi coinvolti nei lavori di rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria in corso nel Comune di ____________, eseguito su invito di questa Autorità solo per motivi di economia processuale e che palesemente costituisce una eccezione;
- che pertanto una revisione delle decisioni del Tribunale è da escludere, perché ciò comporterebbe una indebita riduzione, con effetto retroattivo, del valore di stima del mappale 144 e la modifica pretesa risulterebbe ingiusta a fronte di decisioni che questa autorità ha fondato, come detto, su dati ufficiali validi;
- che il valore di stima ufficiale notificato il 1. febbraio 2004 era quindi conforme alla revisione generale e considerava i dati catastali ufficiali;
- che di conseguenza, non essendo dato alcun motivo di revisione, la tassa di giustizia di fr. 500.—, parte integrante del dispositivo della sentenza 28 giugno 2006 (p.to 2), rimane a carico di RI 1, per cui l’importo da lui già corrisposto non gli può essere restituito;
- che, in nessun stadio delle procedure RI 1 si è avvalso della consulenza di un legale iscritto nell’apposito registro degli avvocati e quindi, per prassi costante, non si assegnano ripetibili;
- che la tassa di giustizia e le spese occasionate dalla presente procedura seguono il principio generale della soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza 12 giugno 2008 di RI 1, è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.—sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco