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Ticino Tribunale di espropriazione 31.10.2006 40.2006.23

31. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,742 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Edifici principali: aumento del correttivo di vetustà, ponderazione

Volltext

Incarto n. 40.2006.23 LUGANO  

Lugano 31 ottobre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 30 gennaio 2006 da

1. RI 1 ISCE 1 composta da:     MIST 1     MIST 2    MIST 3    MIST 4 tutti rappr. dall’ RA 1  

contro

la decisione su reclamo emessa il 14 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 2196 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 27 luglio 2006,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.

                              1.1     Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                             1.2.     Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                              1.3     Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 2196 RFD di __________ con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 451'417.--.

                                        Il reclamo interposto in data 29 agosto 2004 dai signori RI 1 e ISCE 1 è stato respinto dall’UCS con decisione del 14 dicembre 2005.

Dopo aver esperito il sopralluogo in data 8 aprile 2005, l’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione in merito a tutte le censure sollevate dai reclamanti, che sono già state debitamente considerate sia nella determinazione dei valori metrici e di reddito dell’edificio principale, sia nello stabilire il valore metrico del terreno.

                                3.     Con ricorso 30 gennaio 2006, poi completato con la documentazione prodotta con lettera 4 agosto 2006, RI 1 e ISCE 1 sono insorti innanzi a questo Tribunale, postulando una riduzione del valore di stima determinato dall’autorità di prima istanza. I ricorrenti si lamentano, in diritto di una carente motivazione della decisione impugnata e nel merito, di una limitata considerazione del grado di deprezzamento dell’edificio principale intervenuto con gli anni e della particolare situazione del fondo n. 2196 da ricercare nella ridotta superficie abitabile della casa (ancorché formata da due appartamenti comunicanti) e negli oneri iscritti a RF a carico del bene  in oggetto. Inoltre, a mente dei ricorrenti, il reddito presunto dell’immobile calcolato in CHF 31'162.32 per la casa e l’autorimessa appare manifestamente eccessivo.

                                4.     In sede di sopralluogo esperito il 27 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che l’edificio principale sub. C è strutturato su due piani con due appartamenti comunicanti. L’appartamento del piano inferiore è composto da sala, cucina, 3 camere, bagno, lavanderia e rifugio. L’appartamento al piano superiore è invece formato da un locale soggiorno-pranzo, una cucina, un locale disponibile, 5 camere e un bagno. L’abitazione si presenta nello stato originale. A livello fonico, inoltre, la casa non risulta isolata.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di  RI 1 e ISCE 1 proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

                                6.    

                             6.1.     I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

                             6.2.     Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

                             6.3.     Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

                             6.4.     Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.     In concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.) e deve di principio accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, accoglie parzialmente il ricorso.

                             7.1.     Come accertato in sede di sopralluogo l’edificio principale, che consta di due singoli appartamenti con entrate distinte, si trova sostanzialmente nella sua struttura originale ed interventi di miglioria tali da influire sul valore della costruzione non ne sono stati effettuati. Alla luce dell’anno di costruzione – risalente al 1956 (cfr. dichiarazione per la stima ufficiale della sostanza immobiliare modulo 1 p.to 2.4) – e per quanto verificato dal profilo della conservazione e della tipologia, il Tribunale ritiene di poter riconsiderare il correttivo di vetustà, più corrispondente e confacente alla fattispecie concreta, aumentandolo dal -24% al -48% per l’edificio principale sub. C e dal -37% al -60% per l’autorimessa sub D (per quest’ultimo quindi nella misura massima prevista dall’art. 9 cpv. 1 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                             7.2.     Gli elementi suesposti hanno inevitabilmente una certa influenza anche sul valore di reddito degli edifici, che complessivamente viene ridotto da CHF/annui 31'162.32 a 28'679.28.

                             7.3.     Il Tribunale ritiene invece sufficiente il correttivo del -10% applicato dall’autorità di prima istanza sul valore metrico del terreno, che già comprende e considera l’esistenza degli oneri fondiari a carico della particella; del resto oneri e diritti sostanzialmente si compensano.

                             7.4.     Ciò detto si rileva comunque come il valore del terreno complementare lieviti da CHF 142’417.— a CHF 165'083.--. Esso è frutto del metodo di calcolo voluto dal legislatore che, introducendo il principio della media ponderata tra valore metrico e valore di reddito, ha voluto privilegiare la stima globale dei fondi edificati considerandoli come un’unità economica comprendente tanto i fabbricati quanto il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2, 16 cpv. 2 Lst.M art. 7 Reg.). In pratica ha creato una relazione inscindibile tra terreno e costruzione esistente con la conseguenza che la stima finale è il risultato di una reciproca dipendenza tra valore metrico e valore di reddito. Questo per dire che in presenza della correzione di uno o più fattori che entrano nella ponderazione, è inevitabile che anche la ripartizione della stima nei singoli subalterni ne risulti modificata. Considerando che il valore metrico di un fondo include il valore del fabbricato e del terreno (art. 17 cpv. 3 Lst.), l’applicazione della media ponderata può dunque comportare, come in questo caso, l’aumento del valore del terreno complementare.

                             7.3.     Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.

                              8.1     Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. n. 2196 RFD di __________ stabilito in CHF 380'083.--, come da scheda di calcolo annessa.

                              8.2     La tassa di giustizia di CHF 500.—è posta a carico delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, ovvero di un mezzo ciascuno (art. 38 cpv. 4 Lst.).                                 

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto ed il valore ufficiale di stima del mappale no. 2196 RFD di __________ stabilito in CHF 380'083.--, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia di fr. 500.— è posta a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                                   Enzo Barenco

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