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Ticino Tribunale di espropriazione 10.05.2006 40.2005.86

10. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·338 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.

Volltext

Incarto n. 40.2005.86 __________  

Lugano 10 maggio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 17/19 maggio 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 348 RFD di __________,

considerato                     in fatto e in diritto

                                        che in data 17/19 maggio 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no. 348 RFD di __________;

                                        che il successivo 20 maggio 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha ricordato al ricorrente che il ricorso deve contenere la menzione della decisione impugnata, una breve motivazione con le relative conclusioni e che al medesimo devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento, assegnandogli nel contempo un termine di 10 giorni per completare il gravame e produrre la documentazione indicata, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9, 46, 48 LPamm, applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst.);

                                        che il termine perentorio assegnato al ricorrente è giunto già da tempo a scadenza senza che il gravame sia stato completato e la decisione impugnata prodotta;  

                                        che, di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

Per questi motivi

richiamati                        gli art. 1 segg. e 38 cpv. 1 Lst.; art. 9, 46 e 48 LPamm;

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è irricevibile.

                                2.     Non si prelevano tasse né spese.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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