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Ticino Tribunale di espropriazione 29.08.2006 40.2005.263

29. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,595 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Correttivo della vetustà massimo (60%); determinazione e riduzione del valore di reddito.

Volltext

Incarto n. 40.2005.263 __________  

Lugano 29 agosto 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giorgio Caprara arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 9/12 dicembre 2005 da

- RI 1, - RI 2, tutti rappr. da RA 1 e  

contro

la decisione su reclamo emessa il 5 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente ai mappali no. 308 e 312 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 11 luglio 2006,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     I valori ufficiali di stima esposti dall’UCS con la notifica di decisione 1. febbraio 2004 sono i seguenti:

                                        - CHF 110'869.- per il mapp. no. 308 RFD di __________;

                                        - CHF 166'707.- per il mapp. no. 312 RFD di __________.

                                        Il reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 e RI 2 è stato respinto dall’UCS con decisione 5 dicembre 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che il tasso di capitalizzazione del 7.79% corrisponde all’effettiva situazione degli immobili e rilevando che i valori di reddito dichiarati dalle reclamanti risultano di gran lunga superiori ai valori di reddito presunti utilizzati per la determinazione dei valori di stima.   

                                3.     Con ricorso del 9/12 dicembre 2005 RI 1 e RI 2 sono insorte innanzi a questo Tribunale postulando un equa riduzione dei valori di stima. Ciò per le seguenti ragioni:

                                        mapp. no. 308: l’edificio, privo di riscaldamento centrale e con dei servizi appena sufficienti, è composto da due soli appartamenti distinti, di cui uno attualmente sfitto e l’altro abitato gratuitamente dal padre novantenne;

                                        mapp. no. 312: pure questo edificio è composto da due soli appartamenti, di cui uno sfitto e l’altro occupato vita natural durante dall’anziana madre delle proprietarie.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito l’11 luglio 2006 le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso in merito al mapp. no. 312. Per quanto riguarda invece il mapp. no. 308 il Tribunale ha constatato che l’edificio è così strutturato:

                                        cantina nello stato originario;

                                        piano terreno composto da un salottino con entrata indipendente, una cucina, una camera, un gabinetto e una doccia. Le ricorrenti hanno prodotto il relativo contratto di locazione;

                                        primo piano composto da un salotto, una cucina abitabile, due camere, un gabinetto, una doccia e una lavanderia. L’appartamento, con entrata indipendente, è abitato dal padre delle ricorrenti;

                                        secondo piano composto da una camera e un bagno-doccia. Le ricorrenti hanno prodotto il relativo contratto di locazione.

                                        Lo stato delle finiture e quello di conservazione sono al limite della sufficienza. Non esiste alcun impianto di riscaldamento.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 e RI 2, proprietarie dell’oggetto stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande delle ricorrenti e può riformare la decisione anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.    

                                        6.1.

                                        I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

                                        6.2.

                                        Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

                                        6.3.

                                        Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

                                        6.4.

                                        Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.    

                                        7.1.

                                        Per quanto riguarda il mapp. no. 312 il Tribunale, preso atto della dichiarazione di ritiro formulata dalle ricorrenti a verbale di sopralluogo dell’11 luglio 2006, stralcia il ricorso dai ruoli per desistenza senza percepire tasse né spese.

                                        7.2.

                                        Per quanto concerne invece il mapp. no. 308 il Tribunale accoglie il ricorso per i seguenti motivi:

-          Il correttivo della vetustà sul valore metrico dell’edificio deve essere aumentato dal -52% al -60%, ovvero il massimo previsto dall’art. 9 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst. Ciò poiché l’abitazione, che si trova in uno stato di conservazione carente, risale perlomeno all’inizio del secolo scorso e l’unico intervento di una certa importanza eseguito nel corso degli anni è da identificare con la sostituzione del tetto eseguita nel 1962.

-          Il valore di reddito, che tiene conto pure della difficile situazione del mercato immobiliare nella località di __________, dello stato di conservazione carente degli appartamenti e della mancanza di un impianto di riscaldamento, deve essere stabilito in CHF 8'100.-, di cui CHF 6'480.- dichiarati e risultanti dai contratti di locazione prodotti dalle ricorrenti e CHF 1'620.- presunti, che si riferiscono all’appartamento attualmente occupato dal padre delle ricorrenti. Infine, a seguito di verifica, la superficie abitabile complessiva viene ridotta da 167 a 160 mq.

                                        7.3.

                                        Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso, stralciato dai ruoli per desistenza limitatamente al mapp. no. 312 RFD di __________, è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 308 RFD di __________ stabilito in CHF 108'340.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.), ritenuto che per lo stralcio non vengono percepite tasse né spese.

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso, stralciato dai ruoli per desistenza limitatamente al mapp. no. 312 RFD di __________, è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 308 RFD di __________ stabilito in CHF 108'340.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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