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Ticino Tribunale di espropriazione 10.05.2006 40.2005.209

10. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·725 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Carenza di legittimazione attiva da parte di un unico componente di una comunione ereditaria - litisconsorzio necessario -; ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.

Volltext

Incarto n. 40.2005.209 __________  

Lugano 10 maggio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Alberto Canepa ing. Argentino Jermini

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 19/21 ottobre 2005 dalla

ISPP 1, composta da: - MIST 1, - ISCE, composta da: - MIST 1, - MIST 2, - MIST 3, - MIST 4,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 471 RFD di __________,

considerato                     in fatto e in diritto

                                        che in data 19/21 ottobre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale, MIST 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no. 471 RFD di __________;

                                        che l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;

                                        che il 25 ottobre 2005 la Presidente del Tribunale, constatato che il mappale no. 471 RFD di __________ è costituito in proprietà per piani, di cui i Fogli PPP nr. 3221, 3222, 3223 e 3224 risultano intestati alla Comunione ereditaria ISCE composta da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4, mentre il Foglio PPP no. 3225 al solo MIST 1, ha assegnato al ricorrente un termine di 60 giorni per comprovare tramite adeguata documentazione la sua qualità di amministratore del condominio e pertanto di rappresentante di tutti i comproprietari, rispettivamente della Comunione ereditaria, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9 LPamm.);

                                        che il ricorrente non ha dato alcun seguito alle richieste di questo Tribunale;

                                        che solo i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo all’Autorità (art. 34 cpv. 1 Lst.);

                                        che l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (art. 712 t cpv. 1 CC). Per stare in giudizio dev’esserne precedentemente autorizzato dall’Assemblea dei comproprietari che, in casi urgenti, può ratificare anche successivamente il proprio operato (art. 712 t e 712 s cpv. 1 in relazione con l’art. 712 m cpv. 1 cifra 1 CC);

                                        che legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49 e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure administrative, p. 145; DTF 116 Ib 449);

                                        che nella fattispecie concreta il ricorso non è stato manifestamente sottoscritto da tutti i comproprietari e/o da tutti i componenti della comunione ereditaria e, mancando un’adeguata procura con le indicazioni delle direttive dell’Assemblea dei condomini nella specifica procedura ricorsuale, MIST 1 nemmeno può essere considerato legittimato ad agire in nome e per conto di tutti i comproprietari e/o componenti la Comunione ereditaria;

                                        che del resto, per i medesimi motivi, già al momento del reclamo all’UCS MIST 1 non era invero legittimato a rappresentare tutti gli altri comproprietari e/o componenti la Comunione ereditaria;

                                        che di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;

Per questi motivi

richiamati                        gli art. 34 cpv. 1 e 38 cpv. 1 Lst.; art. 8, 9, 46 e 48 LPamm; art. 712 a segg CC;

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è irricevibile.

                                2.     Non si prelevano tasse né spese.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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