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Ticino Tribunale di espropriazione 16.02.2006 40.2005.152

16. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·940 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Terreno in zona edificabile che non beneficia di alcun diritto di passo iscritto a RF sui fondi circostanti. Applicazione di un correttivo del -30%, percentuale che considera l'incidenza sul valore venale del fondo dei costi di acquisizione di un'eventuale diritto di passo.

Volltext

Incarto n. 40.2005.152 __________  

Lugano 16 febbraio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 27 luglio/2 agosto 2005 dalla

ISCE 1, composta da: - MIST 1, __________ - MIST 2, - MIST 3, __________ - MIST 4, __________ tutti rappr. da RA 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 4 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 1640 RFD di __________

esperito                           il sopralluogo in data 26 ottobre 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 1640 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 235'845.-

                                        Il reclamo interposto in data 31 agosto 2004 da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4 è stato accolto dall’UCS con decisione 4 luglio 2005.

                                        L’autorità di prima istanza, considerata la mancanza di un diritto di accesso veicolare ha applicato un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per grado di urbanizzazione insufficiente.

                                        Il valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 209'640.-

                                3.     Con ricorso 27 luglio/2 agosto 2005 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4 sono insorti innanzi a questo Tribunale postulando l’applicazione di un correttivo maggiore sul valore metrico del terreno. Ciò poiché la mancanza di un accesso veicolare influirebbe in modo più marcato sul valore venale e commerciale del fondo.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 26 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato che il terreno, pianeggiante e di forma rettangolare, è coltivato a granoturco. L’accesso è reso problematico dalla mancanza di un qualsiasi diritto di passo gravante i mappali adiacenti.   

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 (Lst.) e il tempestivo gravame di MIST 1, MIST 2, MIST 3i e MIST 4, proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.     I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

                                        Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.    

                                        7.1.

                                        Nella fattispecie concreta, accertato che il mappale no. 1640 RFD di __________ non è posto al beneficio di alcun diritto di passo iscritto sui fondi circostanti, il Tribunale applica un correttivo del -30% sul valore metrico del terreno, percentuale che considera l’incidenza dei costi di acquisizione di un’eventuale diritto di passo sul valore venale del fondo.  

                                        7.2.

                                        Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 1640 RFD di __________ stabilito in CHF 183'435.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 1640 RFD di __________ stabilito in CHF 183'435.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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