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Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2012 30.2011.31

4. April 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,192 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Perenzione del diritto impositivo

Volltext

Incarto n. 30.2011.31    

Lugano 4 aprile 2012

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso interposto in data 16 dicembre 2011 da

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 6. RI 6 7. RI 7 8. RI 8 9. RI 9 10. RI 10 tutti rappr. dall’ RA 1  

contro

la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 emessa dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione del nuovo marciapiede in Via __________ a __________,

relativamente ai mapp. no. 369, 367, 366, 368, 263, 270, 370, 371, 372, 373 e 274 RFD __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

- che il Municipio di __________ ha deciso di costruire un nuovo marciapiede in Via __________. Perciò, con messaggio 16/2003, ha presentato al Consiglio comunale una richiesta di credito di fr. 415'000.- proponendo nel contempo il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 30% della spesa effettiva. Tale messaggio è stato approvato con risoluzione legislativa del 17.11.2003;

- che, pubblicati gli atti dal 26.4 al 25.5.2004, questo Tribunale ha approvato il progetto definitivo con sentenza del 28.10.2005 ed evaso le questioni di natura espropriativa mediante stralci, rispettivamente con sentenza di merito del 18.9.2007 cresciuta incontestata in giudicato (inc. no. 20.2004.28);

- che il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 3.12.2009 al 4.1.2010 previo invio di un avviso personale ai contribuenti;

- che i qui ricorrenti, in veste di proprietari, sono stati così imposti:

RI 1                                               mapp. no. 369          fr.     943.46 RI 2                                               mapp. no. 367          fr.     979.62 RI 3                                               mapp. no. 366          fr.  1'196.74 RI 4                                               mapp. no. 368          fr.  1'225.50 RI 5                                               mapp. no. 263          fr.  2'166.81                                                       mapp. no. 270          fr.  2'543.18 RI 6                                               mapp. no. 370          fr.     992.46 RI 7                                               mapp. no. 371          fr.     974.86 RI 8                                               mapp. no. 372          fr.  1'016.32 RI 9                                               mapp. no. 373          fr.  1'013.81 RI 10                                             mapp. no. 274          fr.     945.98

- che i suddetti contribuenti hanno interposto reclamo contro il prospetto sollevando l’eccezione di perenzione del diritto impositivo e contestando la spesa determinante per il calcolo dei contributi. Il Municipio ha respinto il reclamo con decisione del 16.11.2011. Da ciò il ricorso in esame, presentato nella forma del litisconsorzio facoltativo, nel quale i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure e chiesto l’annullamento dei contributi;

- che l’udienza di conciliazione si è svolta il 27.3.2012 con esito infruttuoso;

- che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM);

- che giusta l’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera;

- che secondo la giurisprudenza, formatasi soprattutto nell’ambito di opere viarie, un’opera stradale è messa in esercizio quando è resa liberamente utilizzabile e percorribile. Il concetto non è sprovvisto di una certa ambiguità. Infatti, se la messa in esercizio è agevolmente determinabile per opere interamente nuove, potendo essere individuata di regola nel giorno di apertura al traffico della strada, viceversa lo è assai meno quando attiene al risanamento di opere preesistenti che, durante la fase esecutiva, non sono state completamente chiuse al traffico e quindi non hanno smesso di espletare la loro funzione. In questo caso, stando alla prassi, è giudizioso ritenere che vi sia messa in esercizio non appena siano compiuti i lavori principali direttamente legati alla funzionalità dell’opera in questione. Non sono invece decisivi né il giorno del collaudo né la data di esecuzione di semplici finiture poiché la ratio normativa è di impedire, nell’interesse della sicurezza giuridica, che l’autorità comunale eluda il termine di perenzione procrastinando discrezionalmente interventi che sono marginali dal profilo finanziario e costruttivo, rispetto all’opera complessiva, e che non influiscono sulla messa in esercizio (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, I-1997 no. 44 c. 3a, II-1999 no. 41, II-2000 no. 51; Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 21 del disegno di legge; Rapporto della Commissione della legislazione del 16.1.1998 sulle iniziative parlamentari 13.5.1996 e 14.4.1997 presentate, rispettivamente, dagli on. Carlo Donadini e Michela Ferrari-Testa per la modifica degli art. 16 e 13 della Legge sui contributi di miglioria, p. 2-4; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, p. 133-134);

- che in concreto, dalla documentazione prodotta agli atti dal Comune, risulta che i lavori, anche quelli a regia, sono quasi tutti stati fatturati entro il mese di novembre del 2007 (cfr. scheda contabile del 16.9.2008);

- che, in particolare, dai bollettini messi a disposizione si evince che i lavori di pavimentazione, come alcune sistemazioni puntuali (bordure, spostamento di un idrante, allacciamenti, rifiniture dei pozzetti) sono stati eseguiti nel corso dell’estate del 2007, e che il cantiere è stato smantellato il 5.9.2007 con la rimozione delle transenne (cfr. bollettini annessi alla fattura dell’impresa __________ del 30.11.2007 ed alla fattura dell’impresa __________ dell’11.9.2007);

- che, del resto, lo stesso Municipio, con avviso dell’11.9.2007, ha informato i cittadini interessati che i lavori di formazione del marciapiede in Via __________ sarebbero terminati il successivo 17.9.2007 (doc. 5);

- che su queste basi, anche considerando la fine di settembre del 2007 quale data più favorevole al Comune, la pubblicazione del prospetto a partire dal 3.12 appare irrimediabilmente tardiva;

- che in effetti non può essere tenuto conto della posa del manto d’usura, dichiaratamente avvenuta nel dicembre del 2007 (doc. 6 e 7), e tanto meno del versamento successivo delle indennità espropriative trattandosi di fattori che non incidono sulla messa in esercizio dell’opera, che a tutti gli effetti risale al più tardi al mese di settembre del 2007;

- che pertanto il ricorso dev’essere accolto senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti;

- che, visto l’esito del ricorso, le spese processuali sono a carico del Comune in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm) con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti adeguate ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è accolto. Di conseguenza i contributi posti a carico dei mapp. no. 369, 367, 366, 368, 263, 270, 370, 371, 372, 373 e 274 RFD di __________ sono annullati per intervenuta perenzione del diritto impositivo.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 1'500.per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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