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Ticino Tribunale di espropriazione 30.06.2011 30.2010.12

30. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·4,748 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione stradale

Volltext

Incarto n. 30.2010.12    

Lugano 30 giugno 2011

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Luciano Sulmoni arch. Giancarlo Fumasoli

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 15 febbraio 2010 da

RI 1 RA 1  

contro

la decisione su reclamo emanata il 14 gennaio 2010 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti i lavori di sistemazione di Via __________,

relativamente al mapp. no. 453 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ è promotore dei lavori per la sistemazione di Via __________, consistenti nel rifacimento del manto stradale, l’introduzione di misure di moderazione del traffico, la formazione di un marciapiede, la creazione di una piazza di giro e di 16 posteggi pubblici, nonché l’allargamento dell’imbocco su Via __________. Il progetto è stato proposto con Messaggio Municipale 38/2006 del 3.4.2006 e, contestualmente, l’esecutivo ha sollecitato lo stanziamento di un credito di fr. 1'727'000.- nonché l’esenzione dal prelievo di contributi di miglioria e l’autorizzazione a presentare la relativa richiesta al Consiglio di Stato. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 8.5.2006. Con risoluzione no. 5989 del 5.12.2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di esenzione ritenendo che le opere eseguite in Via __________ siano atte a procurare dei vantaggi particolari. In esito alla stessa il Municipio, con messaggio 56/2007, ha così proposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa determinante. Tale messaggio è stato approvato con risoluzione legislativa del 3.4.2007, cresciuta incontestata in giudicato. Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 19.9. al 18.10.2007 in conformità con gli art. 16 ss della Legge sulle strade, nella versione in vigore dall’1.1.2007. Esso è stato approvato dal Municipio con risoluzione del 7.1.2008, anch’essa divenuta definitiva.

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 2.2. al 3.3.2009 previo invio di un avviso personale ai contribuenti. I ricorrenti in veste di comproprietari del mapp. no. 453 sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 853.69. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 14.1.2010. Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari chiedono l’annullamento del contributo contestando l’imponibilità dell’opera, il vantaggio particolare, il comprensorio imposto ed i criteri di riparto. Dal canto suo il Municipio, con risposta del 23.3.2010, ha postulato la reiezione del gravame. In esito all’udienza di conciliazione del 30.9.2010, risoltasi negativamente, il Tribunale ha proposto una transazione (cfr. lettera del 20.10.2010), accettata dal Municipio (cfr. lettera del 27.10.2011) ma non dai ricorrenti (cfr. scritto 22.11.2010). Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale.

2.           I ricorrenti contestano l’imponibilità delle opere eseguite su Via __________ sostenendo che costituiscono semplici interventi di manutenzione non soggetti al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM). La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità dell’opera e la sua natura. Essi trascurano, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il principio del prelievo è stato esposto nel MM 56/2007 del 26.2.2007 ed avvallato dal Consiglio Comunale con la risoluzione del 3.4.2007. Perciò esso andava contestato impugnando tempestivamente quella risoluzione legislativa. In questa sede la censura è irricevibile. In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente formale, occorre rammentare che per lavori di manutenzione si intendono gli interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii). Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nella sostituzione del manto stradale con contestuale rifacimento delle sottostrutture, nell’allargamento dell’imbocco su Via __________, nella costruzione di un nuovo marciapiede, nell’introduzione di misure di moderazione del traffico, nella creazione di una piazza di giro e di nuovi posteggi, non erano finalizzate solo a sanare le precarie condizioni di Via __________ – in quest’ottica sarebbe bastato il semplice rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto delle viabilità e della sicurezza stradale. Indiscutibile pertanto che le opere eseguite vadano al di là di un semplice intervento di manutenzione.

3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM), non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio cit., ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

3.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita lungo tutto il tratto di Via __________; strada che nel piano viario di __________ è contrassegnata come “strada di quartiere”. In ragione dello stato di degrado della pavimentazione, dovuto soprattutto alla sua vetustà ed al traffico intenso, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di ristrutturazione completa della strada. Il progetto contempla il restringimento del campo stradale a 4.50 m con la formazione nel lato a valle della strada di un marciapiede di larghezza variabile delimitato da un bordo smussato in mocche di porfido, la formazione di 3 dossi agli incroci con Via __________, Via __________ - Via __________ e Via __________ formati da una piattaforma di lunghezza variabile e da rampe di 80 cm di lunghezza, nonché la formazione di una piazza terminale di giro con due posteggi pubblici di capienza di 16 posti auto. A completamento delle opere prettamente stradali è stato eseguito anche il rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e delle canalizzazioni (cfr. relazione tecnica del progetto definitivo e planimetrie). In sostanza la strada è stata rifatta a nuovo e dotata degli impianti necessari in una zona densamente abitata che sono adeguati alla situazione concreta. Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada, dal profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura. Il tutto a vantaggio dei fondi serviti (art. 4 LCM).

3.3. Il mapp. no. 453 è fondo edificato di 810 mq ubicato in zona __________, segnatamente in Via __________, una parallela di Via __________, alla quale ha accesso attraverso Via __________. Trattandosi di un fondo ubicato in posizione retrostante, il vantaggio indotto dalle opere è meno marcato o immediato rispetto a quello tratto dalle proprietà confinanti, ciò nondimeno un beneficio sussiste nella misura in cui Via __________ è utilizzata come unico accesso veicolare, rispettivamente unico percorso che permette di raggiungere le strade di collegamento principali, segnatamente Via __________. Pertanto le opere che vi sono state eseguite conferiscono, per i motivi già sopra esposti, un vantaggio particolare alla proprietà. Il fatto che il fondo, come d'altronde tutti quelli ubicati nella zona __________, disponga di un accesso pedonale alternativo direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________ e che nel PR sia prevista la costruzione di una nuova strada di servizio, che rappresenterà una possibilità di accesso alternativa a Via __________, sono elementi che non incidono sull’assoggettamento ma, come si vedrà meglio in seguito, sono soppesati nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM). Secondo i ricorrenti in Via __________ sono stati formati semplici scorpori laterali, risultati dopo la delimitazione della carreggiata, che non presentano nemmeno lontanamente le caratteristiche di un marciapiede: avendo una larghezza variabile di poche decine di centimetri ed essendo delimitati con mocche eccessivamente inclinate, essi sono impraticabili e compromettono, nella stagione invernale, lo sgombero della neve. Perciò l’opera comporterebbe solo disagi. I ricorrenti sono anche dell’avviso che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________ abbia semplicemente rimediato ad un difetto iniziale e quindi non giustifichi il prelievo di contributi idi miglioria. In ogni caso l’imbocco in direzione di __________ é difficoltoso e pericoloso, tant’è vero che il Municipio sarebbe in procinto di riorganizzare l’incrocio creando una rotonda. Tali argomenti non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare. Anzitutto, per quanto sono riferite ai contenuti del progetto, le censure non sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata con il MM 38/2006 e di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale dell’8.5.2006, che ne ha approvato l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC). Al più tardi l’opera andava contestata quando il progetto è stato pubblicato in applicazione alla Legge sulle strade: a quel momento infatti i proprietari disponevano di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente censurarne le componenti con piena cognizione di causa. Detto questo, è comunemente riconosciuto che un marciapiede (nell’accezione usuale del termine) non rappresenti un valido deterrente all’alta velocità e che i restringimenti laterali della carreggiata, siano essi fisici o costituiti da semplici demarcazioni orizzontali, abbiano invece maggiori effetti dissuasivi poiché influenzano la percezione ottica del conducente inducendolo ad una guida assennata (cfr. norme VSS 640 213 e 640 283). Perciò la delimitazione di un’aria pedonale mediante una linea di mocche (sia essa realizzata sulla medesima quota della strada o leggermente rialzata) è una tipologia di intervento ricorrente nel contesto di progetti intesi a moderare il traffico ed a conciliare il transito di utenti motorizzati ed appiedati. Oltre ad essere un elemento di demarcazione, essa serve a rompere la prospettiva della strada richiamando l’attenzione del conducente, tanto da costringerlo a ridurre la velocità di transito e permettere il passaggio di pedoni con un certo margine di sicurezza. Considerato che l’invasione dell’area pedonale non è continua ma limitata all’incrocio necessariamente rallentato di due auto, osservando la dovuta prudenza gli utenti non incontreranno difficoltà degne di nota; semmai, all’occorrenza, è compito dell’autorità comunali sanzionare eventuali infrazioni del codice stradale mediante provvedimenti di polizia. Sotto questo profilo l’opera risponde quindi a criteri collaudati ed è fonte di un vantaggio particolare per chi usufruisce della strada. D’altra parte l’ampiezza non uniforme ed in certi punti ridotta del marciapiede è chiaramente da ascrivere allo stato dei luoghi marcati da un’attività edilizia considerevole sviluppatasi, a partire dalla costruzione della strada negli anni ’60, nel territorio servito (cfr. MM 38/2006). In altre parole, quando si è trattato di elaborare il progetto, il Municipio ha dovuto tener conto delle costruzioni e degli accessi esistenti ed ha così realizzato l’intervento compatibilmente con gli spazi disponibili. Ciò evidentemente non invalida i benefici ove solo si consideri che agli utenti sono comunque offerte le garanzie di sicurezza massime consentite dalla circostanze concrete, e che l’intervento è andato ad incedere il meno possibile sulle proprietà confinanti mantenendo così anche la spesa pubblica entro limiti ragionevoli. Vero è che la formazione di un vero e proprio marciapiede avrebbe richiesto una superficie ben più ampia andando ad incidere sia sugli oneri per l’acquisizione o l’espropriazione dei sedimi necessari, sia sui costi di costruzione; ne sarebbe conseguito un incremento della spesa determinante e quindi anche dei contributi di miglioria, ad evidente svantaggio dei contribuenti. Negare poi che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________ abbia comportato una miglioria significa esprimere un’opinione meramente soggettiva, quando invece l’utilità dell’opera imposta è da valutare secondo criteri oggettivi. In quest’ottica è decisivo che l’intervento è parte integrante del progetto ed ha condotto all’ampliamento ed alla ripavimentazione dell’ imbocco stradale previa espropriazione parziale del mapp. no. 624 (cfr. relazione tecnica e planimetria dell’incarto del progetto definitivo).

4.           4.1. I ricorrenti rilevano che il Comune ha escluso dal piano del perimetro la zona ex convento, a contatto con la parte terminale di Via __________, e il comparto a contatto con la parte iniziale di Via __________, argomentando che tali zone “sono state escluse in quanto disservite da altre strade” (cfr. decisione su reclamo del 14.1.2010, pag. 4). Ciò costituirebbe una disparità di trattamento, poiché secondo i ricorrenti, avendo reputato che i fondi situati in quei comparti sono adeguatamente serviti da Vicolo __________, il Comune avrebbe dovuto applicare lo stesso ragionamento anche ai mappali ubicati in zona __________ che pure sono serviti dalla medesima strada.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. In concreto, nel piano del perimetro sono inclusi i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle opere: come risulta dal piano 0609.1/1 si tratta delle proprietà direttamente confinanti con Via __________ e dei fondi retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di detta strada. Considerato che lo scopo principale dei lavori eseguiti dal Comune era di migliorare la viabilità pedonale e veicolare, non è arbitrario circoscrivere il vantaggio particolare ai soli terreni concretamente serviti da Via __________. Non è escluso che quest’ultima sia utilizzata anche dai residenti nei comparti citati dai ricorrenti. Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta di una percorrenza di transito e non di servizio diretto, anche perché per raggiungere le strade di collegamento principali (Via __________) e i servizi comunali situati al centro del paese usufruiscono di altre vie d’accesso, quali ad esempio Via __________ e Vicolo __________. La situazione quindi è ben diversa da quella dei terreni imposti che sono invece tutti direttamente serviti da Via __________, poiché essa costituisce la loro unica via di accesso veicolare. Ne consegue che per i fondi appartenenti alle zone menzionate dai ricorrenti il percorso da Via __________, potrebbe rappresentare semmai solo una scelta di ripiego, peraltro poco funzionale. In sostanza il loro esonero non viola il principio della parità di trattamento poiché l’effetto della miglioria è assai attenuato ed il vantaggio non può essere definito particolare, ma si confonde piuttosto con quello collettivo che tutti i residenti di __________ hanno comunque tratto dai lavori. Di ciò il Comune ha comunque tenuto conto connotando l’opera come urbanizzazione generale ed applicando la quota minima prelevabile del 30%, cosicché la maggior parte dei costi è comunque assunta dalla collettività.

5.           5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv.3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore interesse, di un fattore percorrenza e di un fattore casi speciali. Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica, la SUL definisce il potenziale edificatorio del fondo calcolato sulla base della superficie del singolo fondo moltiplicata per il rispettivo indice di sfruttamento di zona. Per le zone nucleo (NL), attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (CP) ed edificabile speciale (IV = insediamento ville o RPR = residenziale particolare __________), le norme d’attuazione del PR non indicano l’indice di sfruttamento massimo consentito; perciò è stato applicato un indice teorico di 0.8. Inoltre in due casi particolari si è tenuto conto rispettivamente solo della superficie definita NT (mapp. no. 1093) e di un indice medio di 0.7 essendo il fondo appartenente a due diverse zone di PR (mapp. no. 1014). Il fattore interesse serve a differenziare i mappali in funzione della posizione confinante o retrostante del fondo rispetto alle opere eseguite. Ai fondi confinanti con il fronte stradale provvisto di nuovo marciapiede (lato a valle) è stato applicato un fattore interesse 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti con il fronte opposto senza marciapiede è stato riconosciuto un fattore di 0.9. I fondi retrostanti sono suddivisi in due fasce a seconda della distanza dall’opera: quelli immediatamente retrostanti con fattore 0.7 e a quelli più discosti con fattore 0.6. Il fattore percorrenza tiene conto della distanza da percorrere misurata dalla parte iniziale dell’intervento, ossia dall’imbocco con Via __________, fino alla parte terminale, quella a fondo cieco di Via __________. Sostanzialmente risultano 4 fasce con altrettanti coefficienti che diminuiscono progressivamente: da un massimo di 1 per chi usa tutta la strada, ad un minimo di 0.5 per chi ne percorre solo il tratto iniziale, passando da valori intermedi di 0.7 e 0.9 funzionali anche all’eventuale accesso da strade collaterali. Il fattore casi speciali è collegato alla costruzione dei 16 nuovi posteggi previsti alla fine di Via __________ ed è tradotto con i coefficienti 0.4 per i fondi che gravitano attorno al posteggio, 0.3 per quelli poco più distanti e 0 per tutti gli altri.

5.3. I ricorrenti contestano il fattore interesse 0.6 applicato alle particelle situate in via __________ e Via __________, sostenendo che esso debba essere dimezzato per marcare maggiormente la differenza rispetto alle proprietà appena retrostanti a Via __________ che hanno un fattore 0.7. Un ragionamento, questo, che in parte è condivisibile per le seguenti ragioni. Il fattore interesse 0.6 è attribuito ai due settori più discosti dall’opera, situati alle estremità del comprensorio, nelle località __________ e __________ (aree contrassegnate in azzurro sul piano 0609.1/1a); ritenuto che tali settori presentano caratteristiche diverse, l’applicazione di un fattore indifferenziato non appare del tutto proporzionata. In effetti i fondi ubicati a __________ non hanno altre vie d’accesso all’infuori di Via __________, mentre quelli ubicati nella zona __________ dispongono di un accesso alternativo, quanto meno pedonale, direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________, passaggio che permette di raggiungere comodamente ed in pochi minuti il centro del paese ed i servizi comunali. A ciò si aggiunge che nel PR è prevista la costruzione di una nuova strada di servizio (indicata in giallo nel piano viario) che, passando immediatamente a nord del nucleo, collegherà Via __________ e Via __________ alla strada di quartiere Via __________; benché nei programmi del Comune tale opera non sia prioritaria, essa va comunque considerata già solo per il fatto che per i fondi ubicati nella zona __________ rappresenta una possibilità di accesso, alternativa a Via __________, sancita dalla pianificazione, e che i rispettivi proprietari molto verosimilmente saranno chiamati a contribuire al suo finanziamento. Di conseguenza per distinguere adeguatamente i due settori di __________ e di __________, e per rimarcare la maggiore distanza che separa la zona __________ dall’opera rispetto alla fascia a monte ed immediatamente retrostante a Via __________ (area contrassegnata in rosa sul piano 0609.1/1a), nel solco della scala già applicata dal Municipio, appare corretto ridurre il fattore interesse della zona __________ a 0.4. Considerata l’interdipendenza dei singoli contributi, la suddetta riduzione implica una distribuzione della quota imponibile diversa da quella risultante dal prospetto pubblicato. Nella fattispecie, come si vedrà, ciò si ripercuote sull’ammontare del contributo a carico del mapp. no. 453.

5.4. I ricorrenti contestano inoltre il fattore percorrenza 0.9 applicato alla loro proprietà. In particolare, essi rimproverano al Municipio di non aver tenuto conto del fatto che essi non percorreranno mai a piedi Via __________, in quanto beneficiano di un accesso pedonale più comodo e pianeggiante direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________. Come si evince dalla relazione tecnica e dal piano no. 0609.1/1b, il fattore percorrenza dipende dalla posizione delle particelle ed è legato all’uso della strada: il coefficiente massimo di 1 è applicato a chi usa tutta la strada, quello minimo di 0.5 a chi ne percorre solo il tratto iniziale e i due fattori intermedi di 0.7. e 0.9 a chi utilizza parzialmente, rispettivamente quasi interamente la strada. Al mapp. no. 453 è applicato un fattore percorrenza 0.9, in quanto trovandosi nella fascia mediana (quella compresa tra l’imbocco di Via __________ __________ e l’imbocco di Via J__________) usa gran parte della strada; tale fattore, oltre a rispettare la parità di trattamento, è anche ragionevolmente ponderato perché considera la distanza percorsa per rapporto alla posizione del fondo e il minor uso della strada rispetto alle proprietà situate nella parte terminale cui è assegnato il coefficiente massimo 1. Quanto all’obiezione dei ricorrenti secondo cui nell’applicazione del fattore percorrenza non è stato considerato il fatto che essi dispongono di un’altro accesso pedonale attraverso Vicolo __________, occorre rimarcare che tale elemento è già stato ponderato nel fattore interesse. In effetti, l’esistenza di tale accesso è uno degli elementi alla base della riduzione, operata dal Tribunale, del fattore interesse da 0.6 a 0.4 per tutte le particelle situate in zona __________ (cfr. considerando 5.3.).

5.5. In relazione al posteggio i ricorrenti, pur non elevando la questione a livello di censura, obiettano al Municipio di aver inserito fondi edificati ed edificabili distanti centinaia di metri, escludendo invece tutta una serie di proprietà molto più vicine, specie quelle situate nella parte alta della zona a sinistra di Via __________, allorquando la piazza di giro e i parcheggi interessano unicamente il nucleo posto a ridosso del confine di stato, aldilà dell’incrocio di Via __________. I ricorrenti osservano inoltre che è impensabile ritenere che essi utilizzeranno il posteggio considerata la distanza dallo stesso e la presenza di parcheggi in Via __________. Tali osservazioni, di cui non si comprende la ragione, sono trascurabili dal momento che al mapp. no. 453 è stato applicato un fattore casi speciali 0 proprio perché la distanza dal posteggio è tale da non conferire alla proprietà alcun vantaggio particolare.

6.           Considerato il vizio riscontrato nel fattore di interesse assegnato ai fondi in zona __________, si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. L’operazione richiede una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, grazie anche alla scheda di calcolo prodotta agli atti in formato tabella excel su supporto informatico; perciò, per economia di giudizio, può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i proprietari che non hanno impugnato il prospetto. Cosi come non potrà avere conseguenze per i ricorrenti qualora l’introduzione del nuovo parametro di calcolo dovesse comportare un aumento dei contributo stante il divieto della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm. La correzione da inserire nel prospetto consiste dunque nel ridurre il fattore interesse per le sole proprietà situate in zona __________ (33 particelle), da 0.6 a 0.4; riduzione in base alla quale saranno anche adeguati i pesi (singoli e totale) che pure influiscono sul riparto. Con il nuovo fattore 0.4 il peso totale passa da 172'922.88 a 170'091.27 ed il calcolo per la proprietà in esame si presenta come segue:

  Fondo N°

Zona di PR

Superficie m2

IS

SUL m2

f. interesse

f. percorrenza

f. casi speciali

peso

Contributo Fr.

  453  

REA

810.00

0.45

364.50

0.4

0.9

-

473.85

752.18

Come si evince dallo schema, il nuovo calcolo determina una riduzione del contributo a carico del mapp. no. 453 da fr. 853.69 a fr. 752.18. Pertanto la decisione impugnata è riformata di conseguenza.

7.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione dell’esito della lite e del grado di soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), quindi, considerato che le contestazioni ricorsuali sono state per lo più respinte, le spese processuali sono addebitate per ¼ al Comune e per ¾ ai ricorrenti in solido. L’assegnazione delle ripetibili alle parti – stabilite a norma dell’art. 11 cpv. 5 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, entrato in vigore il 1°.1.2008 – avviene conformemente al medesimo principio e tenendo conto, inoltre, che entrambi i patrocinatori hanno operato nel contesto di altri ricorsi (segnatamente 17 ricorsi) tutti dipendenti dalla medesima procedura di prelievo e vertenti sui medesimi oggetti.

per questi motivi

richiamati                        la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 453 è ridotto a fr. 752.18.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del Comune per 1/4 e dei ricorrenti in solido per 3/4. A titolo di ripetibili il Comune verserà ai ricorrenti fr. 100.- e quest’ultimi corrisponderanno al Comune fr. 200.-.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                             la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                           Annalisa Butti

30.2010.12 — Ticino Tribunale di espropriazione 30.06.2011 30.2010.12 — Swissrulings