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Ticino Tribunale di espropriazione 27.05.2009 30.2008.16

27. Mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,557 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Imposizione di contributi di miglioria per opere di formazione di un nuovo parcheggio pubblico

Volltext

Incarto n. 30.2008.16    

Lugano 27 maggio 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 30 aprile 2008 da

 RI 1  rappr. da  RA 2   

contro

la decisione su reclamo emanata il 31 marzo 2008 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la formazione di un nuovo parcheggio pubblico nella frazione di __________

relativamente ai mapp. no. 772, 789 e 798 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Con risoluzione del 22.12.2003 l’Assemblea Comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 789'000.- da destinare all’esecuzione di posteggi nelle frazioni di __________, __________ e __________; contemporaneamente il legislativo ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa. La risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali in data 1.3.2004.

1.2. Stabiliti tre comprensori separati d’imposizione, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 31.8 al 1°.10.2007 (FU 68/2007 del 24.8.2007) previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 772, 789 e 798; in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria, rispettivamente, di fr. 1'952.60, di fr. 1'498.90 e di fr. 1'594.60 per il posteggio nella frazione di __________. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 31.3.2008. Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente ha chiesto l’esonero per il mapp. no. 789; ha sostenuto, per il mapp. no. 772, di non aver tratto alcun vantaggio particolare che non sia già compensato con il contributo sostitutivo soluto in passato; ha rilevato, per il mapp. no. 798, che in rapporto alla superficie abitativa il contributo è sproporzionato. Con osservazioni dell’8.7.2008 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. All’udienza del 3.3.2009, raggiunto un accordo sul contributo a carico del mapp. no. 798 (ridotto a fr. 797.30), la ricorrente si è riservata un termine di 15 giorni per comunicare al Tribunale se intendeva mantenere il ricorso concernente gli altri due fondi. Benché sia stata sollecitata, essa non ha tuttavia preso posizione.

2.           2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70). In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3).

2.2. Il nuovo posteggio pubblico nella frazione di __________ è ubicato lungo la strada, all’entrata ovest del paese, ha una capienza di 13 posti auto, ed è al servizio del nucleo e della confinante zona residenziale. Considerato che in passato la frazione era del tutto priva di posteggi delimitati e permanentemente afflitta da posteggiatori abusivi che intralciavano la circolazione veicolare (cfr. MM del dicembre 2003), pare evidente che la nuova struttura pubblica è fonte di indubbi vantaggi particolari. Infatti i fondi serviti possono ora usufruire di spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso consoni alla destinazione ed alle esigenze del nucleo abitato. Tra le proprietà che hanno sicuramente tratto un vantaggio particolare contano anche quelle della ricorrente ai mapp. no. 772 e 789 essendo situate nelle immediate vicinanze. La ricorrente nega il vantaggio particolare argomentando, per il mapp. no. 772, che la possibilità di usufruire del posteggio pubblico non è garantita in ogni momento, e rilevando, in merito al mapp. no. 789, che il fondo è occupato da uno stabile abitato da una sola persona anziana che non detiene veicoli. Per entrambe le particelle la ricorrente rammenta di aver già versato al Comune un contributo sostitutivo per posteggi il quale, in sostanza, sarebbe ampiamente sufficiente a compensare anche i costi del nuovo posteggio pubblico. Tali argomenti non sono tuttavia pertinenti e, soprattutto, non bastano a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. In effetti, per ammettere un vantaggio particolare non occorre che l’opera sia effettivamente utilizzata bastando la semplice possibilità d’uso (RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2). D’altro canto, il prelievo successivo di contributi sostitutivi e di contributi di miglioria non costituisce una doppia imposizione in ragione dello scopo diverso dei due tributi: il primo assicura la parità di trattamento tra i proprietari che adempiono l’obbligo primario di dotare i loro edifici dei necessari posteggi e quelli che ne sono invece liberati; il secondo compensa parzialmente i costi per l’esecuzione di un’opera pubblica. Il contributo di miglioria può quindi essere prelevato indipendentemente ed in aggiunta al contributo sostitutivo (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.2).

3.           3.1. A norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base dell’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, della superficie dei fondi, della distanza di ognuno di essi dal posteggio, rispettivamente di un fattore distanza definito in funzione della distanza medesima, e di un fattore interesse. Sono inoltre considerati, per ogni particella, i posteggi esistenti accertati mediante sopralluogo, il numero di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi necessari secondo il PR. Tutto sommato questo metodo risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza, specie in tema di riparto di contributi di miglioria dipendenti dalla costruzione di un posteggio (cfr. RtiD I-2008 no. 31). Esso si avvale infatti di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche, tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dall’opera. Detti criteri sono stati applicati anche ai mapp. no. 772 e 789, riguardo ai quali non è ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali. In relazione al mapp. no. 798, come già indicato, le parti hanno raggiunto un accordo all’udienza del 3.3.2009 pattuendo la riduzione del contributo a fr. 797.30.

4.           La tassa di giustizia e le spese sono addebitate in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 Lpamm.), e quindi, visto l’esito del ricorso, sono poste a carico della ricorrente.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è:

a) respinto per quanto concerne i mapp. no. 772 e 789 b) evaso in seguito ad accordo per quanto concerne il mapp. no. 798

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-    

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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