Incarto n. 30.2007.119
Lugano 29 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 12 dicembre 2007 da
RI 1 RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sostituzione e allargamento di Via __________ a __________,
relativamente al mapp. no. 732 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il Municipio di __________ - ora, per aggregazione, Comune di __________ - è promotore dei lavori per l’allargamento e sistemazione di Via __________ e dell’imbocco Via __________, nonché delle relative infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM 127/98 del 17.11.1998). Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 30% del consuntivo dell’opera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha approvato il comprensorio indicato sul piano allegato all’incarto. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no. 79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246) cresciute incontestate in giudicato. Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, il Municipio ha chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per l’esecuzione delle suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per l’emissione dei contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del 14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia al Municipio di presentare trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto aggiornato sull’avanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma degli stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dell’opera ed un aggiornamento circa le previsioni dei suoi costi finali. Infine con messaggio no. 177/2004 il Municipio ha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr. 981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente congedato il progettista ed affidato l’incarico ad uno nuovo professionista.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti. RI 1 in veste di proprietaria del mapp. no. 732 è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 59'858.45. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 7.11.2007. Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha contestato la sussistenza di un vantaggio particolare, la natura dell’opera e la spesa determinante. Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; la ricorrente ha presentato un memoriale conclusivo.
2. Nel memoriale conclusivo del 7.8.2009 la ricorrente rimprovera a questo Tribunale di non aver assunto le prove da essa notificate, insinuando in tal modo un diniego di giustizia. In tema di contributi di miglioria il Tribunale di espropriazione esamina liberamente il fatto e il diritto (art. 13 cpv. 3 LCM), accerta d’ufficio i fatti determinanti per la decisione e non è vincolato dalle domande di prova delle parti (art. 23 LCM, 18 cpv. 1 LPamm., 47 cpv. 2 Lespr.). Il giudice, apprezzandone anticipatamente la concludenza, ha la facoltà di rifiutare le prove offerte che reputa irrilevanti o superflue qualora quelle già esperite gli avessero consentito di raggiungere un fermo convincimento sulle problematiche litigiose (DTF 122 II 464 c. 4a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad. art. 19 no. 4 e 5). In concreto la ricorrente ha notificato quali prove una perizia sui costi necessari per la manutenzione dell’opera per rapporto ai progetti di costruzione ed allo stato preesistente delle opera, il richiamo presso il Comune delle fatturazioni inerenti l’opera eseguita, dei rapporti delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei verbali delle discussioni del Consiglio Comunale. Con ordinanza 21.7.2009 questo Tribunale ha respinto i suddetti mezzi di prova, in quanto ritenuti irrilevanti al fine del giudizio essendo tra l’altro finalizzati a sostenere censure che, come si vedrà in seguito, esulano dalla presente procedura (cfr. consid. 3 e 5). Pertanto la censura è infondata.
3. La ricorrente sostiene che l’opera costituisce in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM) rispettivamente che crea un vantaggio generico a tutti i cittadini di __________. Le censure tendono a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità dell’opera e la sua natura. Esse trascurano, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo la natura dell’opera e la conseguente quota imponibile del 30% a carico dei privati sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile. In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii). Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di là di un semplice intervento di manutenzione. Inoltre si è tenuto conto che si tratta di un’infrastruttura di urbanizzazione generale che, per definizione, è realizzata non solo nell’interesse specifico di certi proprietari, ma in misura rilevante anche nell’interesse della collettività (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2) imponendo l’opera solo in ragione del 30% della spesa determinante, cosicché la comunità si assume la maggior parte dei costi.
4. 4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17). La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. La ricorrente rimprovera al Municipio di non aver indicato né fornito la prova del vantaggio particolare che sarebbe derivato al suo fondo. Tale censura è inconsistente perché il vantaggio è presunto e ciò comporta l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver tratto vantaggio dall’opera. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________ - e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________ sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)” In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla l’allargamento della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il sedime stradale e il marciapiede in asfalto/granito rispettivamente in dadi in porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e della canalizzazione per le acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura. Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali si annovera anche la proprietà della ricorrente, non è seriamente contestabile. In particolare è di secondaria importanza l’opinione prettamente soggettiva della ricorrente secondo cui la situazione preesistente era soddisfacente ed adempiva alle necessità, poiché su di essa prevale il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio servito. Così come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare il fatto che il fondo fosse già urbanizzato ed accessibile; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento (ma tutt’al più sul riparto), poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché simili interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari, op. cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). Neppure l’affermazione della ricorrente secondo cui l’inserimento della aiuole impedisce lo scorrimento del traffico e fa si che la strada non risulti allargata, invalida la presunzione del vantaggio particolare. Del resto la realizzazione di alcune aiuole è finalizzata ad attirare l’attenzione dell’utente sull’approssimarsi della limitazione del campo viabile (cfr. relazione tecnica), contribuendo così a rendere la circolazione veicolare più sicura. Anche la giurisprudenza citata (TF 25.6.2001 N. 2P. 253/2000) non è pertinente; essa si riferisce infatti ad una fattispecie nella quale, in sintesi, l’intervento stradale era costituito da un'opera nuova, segnatamente la costruzione di una nuova strada che aggirava il “percorso tortuoso” e stretto del nucleo. Un quadro, questo, ben diverso dal caso in esame in cui si tratta di un miglioramento di un’opera esistente secondo standard minimi. La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dell’opera preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada, come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede. Il mapp. no. 732 è un ampio fondo di 5'490 mq solo in parte edificato e posto ad angolo tra Via __________ e Via __________. Essendo affacciata sui tratti di strada sui quali l’ente pubblico è intervenuto la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________i e Via __________ __________, favoriti dall’urbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo dell’accessibilità pedonale e veicolare. Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è fondato.
4.3. La ricorrente nega infine di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera in ragione di asseriti inconvenienti riconducibili a maggiori immissioni foniche ed ambientali e ad un aumento del traffico. Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti essi non influiscono sul principio dell’assoggettamento, ma vanno considerati semmai nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi, includendo – come d’altronde ha fatto il Municipio (cfr. consid. 6.4) – quale criterio di riparto anche un fattore rumore. Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta della ricorrente, ora percorrono Via __________ a grande velocità, sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di polizia.
5. La ricorrente contesta la spesa determinante e sostiene che i contributi di migliora devono essere prelevati solo sulla base dei costi indicati nel primo preventivo di cui al MM 127/98.
5.1. Nella decisione su reclamo il Municipio ha ritenuto che le censure concernenti la spesa determinante sono tardive, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate nell’ambito di un ricorso contro le decisioni del Consiglio Comunale ex art. 208 ss LOC. A mente della ricorrente tale tesi non è sostenibile, poiché il proprietario, nell’ambito del prelievo dei contributi di miglioria, può intervenire solo in applicazione della LCM e può quindi ricorrere solo secondo quanto prevede l’art. 13 LCM, e cioè dopo la pubblicazione del prospetto; prima egli non ha legittimazione a ricorrere anche perché non sa ancora a quanto ammonterà il suo contributo. La contestazione è infondata. Il prelievo di contributi di miglioria è obbligatorio per le opere che procurano un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), salvo che il finanziamento sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM). Pertanto, quando il Municipio sottopone al legislativo una richiesta di credito per l’esecuzione di un’opera pubblica deve congiuntamente anche porsi il quesito se questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM. In caso di risposta positiva, il messaggio da sottoporre al legislativo contemplerà, oltre al progetto, al costo ed al piano di finanziamento, anche l’autorizzazione di prelevare contributi di miglioria e di stabilire la percentuale imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (RDAT II-2001 no. 44 c. 3.3.1.). Di contro non occorre che, contestualmente, il Municipio presenti anche l’elenco dei contribuenti o il piano del perimetro poiché questi sono elementi del prospetto dei contributi (art. 11 cpv. 2 let. a, b LCM) che è elaborato successivamente dal Municipio e che non rientra nelle competenze deliberative del legislativo (RDAT I-1994 no. 7; RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2). La conseguente risoluzione del Consiglio comunale è pubblicata all’albo con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 74 LOC). Si tratta di un atto formale di estrema importanza teso ad informare la cittadinanza intera delle deliberazioni prese dal legislativo comunale, ai fini di una loro eventuale impugnazione. Nell’ambito della procedura di prelievo dei contribuiti di miglioria l’importanza della pubblicazione si manifesta con meridiana evidenza: infatti, il potenziale contribuente che intendesse contestare il principio dell’imponibilità dei contributi per una data opera o la quota percentuale di prelevamento sarà legittimato a farlo solo impugnando la risoluzione del Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dagli art. 208 e ss (RDAT I-2001 no. 37 c. 3.3.1.). La legge non prevede infatti alcun obbligo, per l’ente pubblico, di inviare un avviso personale ai potenziali contribuenti (Scolari, op. cit., no. 229). Pertanto, spetta a quest’ultimi, in base ad un dovere di diligenza, il compito di tenersi informati in merito alle decisioni adottate dagli organi comunali. In concreto, al pari del testo dei rispettivi messaggi municipali (cfr. MM 127/98 p. 5, MM 12/2003 p. 5 e MM 177 /2004 p. 4), nei dispositivi delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000, del 17.7.2003 e del 29.3.2004, e di riflesso i loro estratti pubblicati all’albo comunale, sono indicati i crediti imputati alla spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria da prelevare. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto contestarli impugnando tempestivamente le citate risoluzioni del Consiglio Comunale.
5.2. Secondariamente sempre secondo la ricorrente, sulla base della cronistoria dell’opera e sul fatto che il legislativo ha riconosciuto l’incapacità di gestire l’opera da parte del professionista inizialmente incaricato e dell’Ufficio tecnico, i costi supplementari non possono essere imposti ai privati essendo frutto di errori politici. I sorpassi di credito e le problematiche sorte con il progettista sono questioni che esulano dal procedimento in esame ed in merito alle quali il Tribunale di espropriazione non ha alcuna competenza. Infatti, come già ribadito il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM), mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. Di conseguenza, il prelievo dei contributi di miglioria anche sui due importi costituenti i crediti supplementari avrebbe dovuto essere contestato nel principio impugnando le risoluzioni del Consiglio Comunale del 14.7.2003 e del 29.3.2004 (art. 208 ss LOC). In questa sede è decisivo e sufficiente che i due crediti supplementari, nonché il conseguente prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% della spesa, siano stati approvati dal Consiglio Comunale e che la spesa determinante per il calcolo dei contributi indicata nella relazione tecnica (fr. 3'691'000.- ) non eccede i limiti del credito complessivo ratificato dal Consiglio Comunale (fr. 2'240'436.- + fr. 492'238.- + fr. 981'770.- = fr. 3'714'444.- ).
5.3. La ricorrente sostiene infine che dalla spesa determinante vanno dedotti i costi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, dei muri, delle ringhiere e delle recinzioni, in quanto lavori non necessari e non riconducibili all’opera, nonché le prestazioni tecniche. Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Così stabilisce testualmente l’art. 6 cpv. 1 LCM. Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi con la realizzazione dell’opera. In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 3'714'444.ed elencato il dettaglio della spesa già nei MM 127/98 (p. 2 e 3) e 177/2004 (p. 2). Conoscendo, o comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti pubblici consultabili presso la cancelleria comunale, e sapendo che l’importo sarebbe servito per il calcolo dei contributi, la ricorrente avrebbe dovuto contestarlo impugnando tempestivamente le rispettive risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000 e 29.3.2004. A prescindere da questa considerazione di ordine formale, come già rilevato, la spesa totale riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa stanziato dal Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 3'691'000.-. Considerato inoltre il carattere unitario del progetto e che le sue singole componenti sono impianti e/o manufatti nuovi venuti a sostituire elementi vetusti, dalla spesa determinante non posso essere dedotti i costi per l’illuminazione, per il rifacimento del manto stradale e del marciapiede, nonché per la ricostruzione delle ringhiere, parapetti e muri di sostegno (necessari per ripristinare la situazione dopo l’espropriazione). Tutte queste spese si riconducono, infatti, ad interventi espressamente previsti dal progetto ed indispensabili per un’esecuzione dell’opera corretta e conforme alle regole dell’arte. Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.
5.4. Giova rivelare inoltre che i costi per l’acquedotto non sono stati computati (cfr. MM 127/98 p. 4 e 120/2003 p. 4); ciò si risolve a vantaggio dei contribuenti poiché, di principio, nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria, poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 25).
6. 6.1. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss). All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1). In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
6.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade. In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal confine con __________ ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a valle di Via __________ da quelli del nucleo di __________ e dai fondi collegati con Via __________.
6.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore. Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte della strada. Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dall’opera.
6.4. Al mapp. no. 732, essendo confinante con Via __________ e Via __________ e non avendo altre possibilità di accesso, è stato applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per confronti con le proprietà situate di fronte a monte della strada (mapp. no. 389, 1326, 1300 e 398), nonché con i fondi confinanti ubicati a valle della stessa (mapp. no. 1262, 1263 e 1264). D’altronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________ o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha spiegato l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________, sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a metà o verso la fine del tratto stradale verso __________o. Si è infatti ritenuto come prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________ rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009 degli inc. no. 30.2007.102, 103, 104 e 105). Di regola, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi confinanti ubicati a valle di Via __________ non è stata riconosciuta alcuna riduzione del fattore rumore. Alla proprietà della ricorrente è stato tuttavia riconosciuto un minimo di riduzione (0.98) dovuto non tanto al rumore proveniente da Via __________ quanto piuttosto a quello causato da Via __________ Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 732 va confermato nel suo ammontare.
7. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti