Incarto n. 30.2006.68
Lugano 28 aprile 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 29 ottobre 2006 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 3 ottobre 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di Viale M__________,
relativamente al mapp. no. 434 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il Comune di __________ ha eseguito una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con l’obiettivo di creare una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla convivenza di tutti gli utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie misure intese a moderare e regolamentare il traffico a corollario dell’introduzione del limite di velocità. In particolare, si è proceduto alla posa di una specifica segnaletica e rampe di dislivello alla porta di entrata, alla creazione di restringimenti della carreggiata in cinque punti del tracciato, alla costruzione di zone d’incrocio sopraelevate e di un’area per il traffico lento, alla sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile servizi, alla formazione di due zone d’incrocio per gli autopostali, nonché al rifacimento totale della pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. L’opera include anche la posa di un nuovo impianto di illuminazione e la piantumazione di alberi (MM 144.3 del 12.11.2001). Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa. Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc. 40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 24.9.2002.
1.2. Nel luglio del 2004 il Municipio è stato informato della soppressione, da parte della Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità dell’aria che secondo il Municipio avrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha inevitabilmente determinato un aumento dei costi dell’opera. Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria relativi al suddetto intervento stradale, con scritto 13.7.2005 il Municipio ha sollecitato un parere alla Sezione degli enti locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005). Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, il Municipio ha chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Messaggio.
1.3. Nel frattempo il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005, previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa. RI 1, quale proprietario del mapp. no. 434, è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 9'988.95. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che ha ridotto il contributo a fr. 6'839.05. Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, il ricorrente ha contestato di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera ed i criteri di calcolo. Da ciò la domanda di annullamento del contributo. Con risposta 20.12.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.04.2008 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.
2. Il ricorrente contesta al Municipio la scelta delle opere eseguite per sistemare Viale M__________ poiché, a suo avviso, per attuare gli scopi prefissati, si poteva optare per una soluzione più semplice e meno onerosa. Il ricorrente trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto l’opera è stata avallata dal Consiglio Comunale le cui risoluzioni non sono state tempestivamente impugnate. Pertanto in questa sede ogni contestazione in merito è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
3. 3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
3.2. In concreto, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite hanno sostanzialmente comportato il rifacimento totale di tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada. Esse sono consistite nel rifacimento totale della pavimentazione, nella sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile servizi, e nella posa di un nuovo impianto di illuminazione, di alcuni alberi e di una specifica segnaletica. A corollario l’area riservata ai pedoni è stata evidenziata, rispetto al resto della carreggiata, con una manda di mocche e di conseguenza, essendo delimitata, offre uno spazio sufficiente e sicuro; inoltre l’invasione di tale area da parte di un veicolo non è continua ma limitata all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento stradale, ed il pedone gode comunque sempre della precedenza. Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha quindi migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione a carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annovera anche il mapp. no. 434 seppur non direttamente confinante la strada. La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).
3.3. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera perchè la sua proprietà non è confinante su Viale M__________ e poiché per accedervi non utilizza tale strada. A fronte della costruzione di una nuova strada il vantaggio si riflette anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di assoggettare anche superfici retrostanti purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare. Il mapp. no. 434 è un terreno retrostante rispetto a Viale M__________ al quale ha però un accesso veicolare e pedonale sia attraverso Via __________ sia attraverso Via __________. Dal profilo dell’accessibilità il fondo ha quindi tratto un benefico dall’opera. Poco importa che la strada sia effettivamente utilizzata dal momento che, per ammettere un beneficio, basta la semplice possibilità d’uso. È vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà, ad esempio quelle direttamente affacciate su Viale M__________, ma di questo è stato tenuto conto nella ripartizione appunto considerando la distanza del fondo dall’opere ed applicando un fattore di vantaggio ridotto (0.3). Tutto ciò considerato l’assoggettamento della proprietà al contributo di miglioria è dunque fondato.
4. 4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art .7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei sedimi rispetto a Viale M__________. Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di 8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla zona AP-EP. Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp. no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di proprietà del Patriziato. Per la proprietà del ricorrente ne è risultato un contributo di fr. 9'988.95. Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di una specifica censura del ricorrente, il Municipio, attribuendo l’intero fondo alla classe di vantaggio 3 (ossia con fattore 0.3), ha ridotto il contributo a fr. 6'839.05.
4.3. Il ricorrente contesta, anzitutto, il fattore legato all’edificabilità applicato al mapp. no. 434, poiché trascura che il fondo è utilizzato a scopo agricolo (vigneto). L’argomento non è, tuttavia, pertinente poiché nell’ambito dell’imposizione di contributi di miglioria determinante non è la destinazione che il proprietario ha scelto di dare al proprio fondo, bensì lo sfruttamento ammesso dal PR; è questo un criterio sancito dalla legge stessa in base alla quale per i terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Il mapp. no. 434 è assegnato alla zona edificabile RSE ed è quindi corretto tener conto della potenzialità edificatoria prescindendo invece dallo sfruttamento agricolo attuale. Sempre secondo il ricorrente, inoltre, nel calcolo del contributo non si è tenuto in debita considerazione che il fondo è retrostante e che per accedervi egli percorre altre strade. Tuttavia, come già rilevato, la posizione retrostante del mapp. no. 434 rispetto a Viale M__________ è considerata riconoscendo il fattore di vantaggio minimo 0.30 che lo differenzia dai fondi confinanti (1) e da quelli immediatamente retrostanti (0.6). In sede di reclamo questo fattore è stato esteso a tutto il terreno ciò che ha comportato una riduzione del contributo. Vero è che i fattori presentano una certa schematicità ed è inevitabile che pochi metri bastino per creare una differenza; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di offrire risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza, agli accessi e alle potenzialità edificatorie.
Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 434 va confermato nel suo ammontare.
5. La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al Comune di __________ adeguate ripetibili.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico del ricorrente, l’obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti