Incarto n. 30.2006.40
Lugano 11 agosto 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Presidente del Tribunale di espropriazione
avv. Margherita De Morpurgo
statuendo sul ricorso presentato in data 24 luglio 2006 da
RI 1
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a C__________
relativamente al mappale 1252 RFD di __________,
Letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
che il Comune di __________ ha provveduto a realizzare 16 nuovi posteggi pubblici in zona C__________. I lavori di costruzione si sono conclusi con il relativo collaudo in data 14 giugno 2006;
che per la realizzazione di suddetta opera il Consiglio comunale di __________, in data 15 dicembre 2003, ha concesso un credito di costruzione di fr. 453'900.--, fissando all’80% della spesa determinante a preventivo, il prelievo di contributi di miglioria. Successivamente, nel corso della seduta del 24 ottobre 2005, il legislativo comunale ha modificato la percentuale di prelievo, riducendola al 60% delle spese nette a consuntivo dell’opera, definita di urbanizzazione generale;
che sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le già citate opere, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1. dicembre 2005 al 2 gennaio 2006 ed inviando il 29 novembre 2005 un avviso personale ai contribuenti interessati;
che RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mappale no. 1252 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 2'362.20;
che con ricorso 24.7.2006 ed esprimendosi in lingua tedesca i comproprietari si sono aggravati a questo Tribunale. Essi premettono di aver ricevuto l’avviso personale in lingua italiana e senza traduzione nel novembre del 2005, di essersi lasciati sfuggire il termine di impugnazione perché assenti e di essere stati informati dalla cancelleria comunale della possibilità di ricorso al Tribunale di espropriazione. Nel merito i ricorrenti contestano il contributo sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare;
che giusta l’art. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.) – applicabile per il rinvio generico di cui all’art. 23 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) – prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
che a norma dell’art. 13 LCM contro il prospetto dei contributi è dato reclamo all’autorità che lo ha elaborato, ovvero al Municipio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Quindi, contro la decisione su reclamo, è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dalla sua intimazione;
che pertanto, considerato che il Tribunale di espropriazione è competente a statuire solo in seconda istanza e che in concreto il precedente rimedio giuridico non è stato esaurito, il ricorso in oggetto è irricevibile;
che in applicazione dell’art. 4 LPamm. il ricorso è trasmesso d’ufficio, per evasione, al Municipio di __________ che dovrà valutare il merito delle contestazioni e, prima ancora, la tempestività del gravame;
che, naturalmente, i comproprietari avranno la facoltà di impugnare la conseguente decisione municipale interponendo ricorso dinanzi a questo Tribunale nella forma prevista dagli art. 8 e 46 LPamm.;
Per questi motivi
richiamati gli art. 13 e 23 LCM, nonché 3 e 4 LPamm.,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti sono trasmessi d’ufficio per competenza al Municipio di __________
3. Non si prelevano tasse né spese.
4. Intimazione a:
-
- __________
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente
Margherita De Morpurgo