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Ticino Tribunale di espropriazione 10.07.2008 30.2006.39

10. Juli 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,935 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di premunizione di un torrente

Volltext

Incarto n. 30.2006.39    

Lugano 10 luglio 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli arch. Giancarlo Fumasoli

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 22 giugno 2006 da

 RI 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 30 maggio 2006 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di premunizione al torrente __________,

relativamente al mapp. no. 280 (PPP 5700, PPP 5701 e PPP 5702) RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ è promotore delle opere di premunizione al torrente __________, comprendenti la costruzione di una camera di ritenuta. Con risoluzione 3.6.2002 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di fr. 720’00.- e ratificato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% del costo dell’opera, dedotti i sussidi federali e cantonali (MM 3/2002 del 25.3.2002).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 21.3 al 20.4.2005 ed inviando il 16.3.2005 un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 è proprietario del mapp. no. 280 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 726.65. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 30.5.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera e il comprensorio imposto e ha quindi postulato l’annullamento del contributo. Con risposta 19.9.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. all’udienza di conciliazione del 13.2.2007 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni. Il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa (lettera 13.3.2008), accettata dal Municipio (lettera 18.3.2008) ma rifiutata dal ricorrente (lettera 5.5.2008).

2.           Preliminarmente si rileva che nell’ambito dell’elezione dei membri del Tribunale di espropriazione avvenuta lo scorso 26.2.2007 (FU 18/2007 del 2.3.2007) gli arch.ti __________ e __________, già membri del collegio giudicante nel presente procedimento (decreto del 20.7.2006) non hanno sollecitato il rinnovo del mandato. Ai fini del presente giudizio sono dunque stati sostituiti dal supplente ing. Giancarlo Rosselli e dall’ arch. Giancarlo Fumasoli. Informate le parti dell’avvicendamento (ordinanza del 15.10.2007), il ricorrente ha rinunciato ad un nuovo dibattimento (lettera del 19.10.2007).

3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM) tra le quali si annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica, come i ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando, fra l’altro, l’opera migliora in modo evidente la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che nell’esecuzione di opere di premunizione il vantaggio particolare consiste nell’eliminazione o riduzione di inconvenienti o oneri, quali l’eliminazione del pericolo di caduta sassi, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni (Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 203). Inoltre, giusta l’art. 24 LCM, qualora si tratta di opere non contemplate dal piano generale delle canalizzazioni - come nel caso di specie - è applicabile la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990.

3.2. Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare ai problemi causati dalle esondazioni di acqua e detriti provenienti dal torrente __________ in occasione di forti precipitazioni (MM 3/2002 del 25.3.2002). Incanalando il corso del citato torrente fino al riale __________ e contenendo il flusso detritico con la costruzione della camera di ritenuta, tale scopo è senz’altro raggiunto e si rileva pagante per i fondi interessati tra i quali si annovera anche il mapp. no. 280. Il ricorrente sostiene che la sua proprietà, come tutti i fondi siti nella fascia a sud di Via __________, non è mai stata invasa dal deflusso dell’acqua, motivo per cui non ha tratto alcun benefico dalle opere eseguite sul torrente __________. Tale argomentazione non basta, tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti essa non influisce sul principio dell’assoggettamento ma va considerata nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché può servire a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi. Conta piuttosto il fatto che con le opere eseguite i fondi situati nelle vicinanze dell’__________ sono messi al riparo da possibili esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni. Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 280 al contributo di miglioria è dunque fondato.

4.           4.1. Il ricorrente contesta il piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo ampio; a suo avviso avrebbe dovuto essere limitato ai fondi siti a monte di Via __________.

42. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Nell’ambito dell’esecuzione di opere di premunizione nel perimetro devono in particolare essere inclusi tutti i fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle opere (Scolari, op. cit., no. 272). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. Il piano del perimetro è delimitato a nord-est dal terreni siti a monte di Via __________ ed a sud-ovest dai fondi siti a valle di Via __________. Il ricorrente asserisce che il perimetro non doveva essere esteso anche i fondi a valle di Via __________, in quanto a suo dire non sono mai stati invasi dall’acqua. Per quanto riguarda il comparto a valle di Via __________, sono stati esclusi dal perimetro solo i fondi situati verso sud in considerazione del fatto che, all’incirca all’altezza del mapp. no. 288, Via __________ presenta una pendenza verso sud che consente di far defluire l’acqua lungo la strada senza che vi siano riversamenti sui mappali posti a valle delle stessa. Per contro invece i fondi situati ad ovest sono stati inclusi nel perimetro in quanto, benché le particelle pubbliche (parco giochi e posteggio) attutiscono il deflusso di acqua e materiale, vi è un rischio oggettivo che parte dell’acqua, invadendo Via __________, si riversi anche sui fondi lungo la stessa. Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.

5.           5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di due parametri. Innanzitutto il Comune ha adottato un fattore edificabilità, che è stabilito a dipendenza del diverso sfruttamento del fondo: il coefficiente 0.2 è stato attribuito alle superfici boschive, agricole ed in generale a quelle non edificabili; il fattore 1.0 a tutti gli altri terreni. Secondariamente ha applicato un fattore di ingrandimento che tiene conto della posizione dei fondi a seconda dell’inclusione nell’una o nell’altra delle due zone di pericolo: per i fondi a monte di Via __________ è stato adottato il fattore 1.0 e per quelli a valle il fattore 0.5. Per il mapp. no. 280 ne è risultato un contributo di fr. 726.65.

5.3. Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune, il Tribunale non può esimersi dall’esprime alcuni appunti in merito ai fattori di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto giustificabili. In particolare il fattore ingrandimento, che serve a caratterizzare i fondi a seconda della loro inclusione nelle due zone di pericolo, è stato stabilito a dipendenza della morfologia del terreno ed in base alla storiografia degli eventi. In concreto i terreni a monte di Via __________ sono quelli che hanno tratto il vantaggio maggiore, essendo quelli più a rischio esondazioni, rispetto a quelli siti a valle della suddetta strada; in effetti a quest’ultimi è stato applicato un fattore d’ingrandimento 0.5. Sempre con riferimento ai terreni posti a monte di via __________ è tuttavia dubbia l’applicazione a tutte le proprietà del medesimo coefficiente 1.0, considerato che i punti di maggiore pericolo di cambiamento del corso d’acqua (indicati con delle frecce grandi nella planimetria allegata al prospetto) riguardando il comparto sito a monte di Via __________. Ciò considerato il Tribunale reputa che il fattore di ingrandimento avrebbe dovuto essere maggiormente differenziato prevedendo almeno tre distinti coefficienti di rischio: elevato, medio e basso, ossia un coefficiente 1.0 per i fondi a monte di Via __________; un coefficiente 0.5 per i fondi a valle di Via __________ e un coefficiente 0.25 per i fondi a valle di Via __________. Su tali basi risulta che al mapp. no. 280 va applicato un coefficiente di rischio 0.25, cosicché il contributo di miglioria a carico del ricorrente è ridotto a fr. 557.50.

6.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contribuito di miglioria per il mapp. no. 280 è ridotto a fr. 557.50.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.sono a carico del Comune per i 3/4 e del ricorrente per 1/4. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-    

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

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