Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 18.09.2008 30.2006.31

18. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,465 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Imposizione contributi di miglioria concernenti le opere di evacuazione delle acque meteoriche

Volltext

Incarto n. 30.2006.31    

Lugano 18 settembre 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 23 giugno 2006 da

 RI 1    RA 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 24 maggio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di evacuazione delle acque meteoriche versante destro Valle di __________,

relativamente ai mapp. no. 734 e 737 (comproprietà coattiva di 1/9) RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ è promotore delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti dal versante destro della Valle di __________, comprendenti la costruzione di un canale di gronda nella tratta Strada forestale- - riale __________. Con risoluzione 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, concesso il credito di costruzione e ratificato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa (MM 169.4 del 24.3.2003).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione dei contributi per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 2.5. al 2.6.2005 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1, in veste di comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. no. 734 che beneficia di una quota di comproprietà coattiva di 1/9 del mapp. no. 737, descritta a RF quale strada, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di complessivi fr. 19'274.70 per il mapp. no. 734 e di fr. 639.70 per il mapp. no. 737. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 24.5.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti hanno contestato il riparto dei contributi e di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera. Con risposta 3.10.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. A seguito dell’udienza di conciliazione del 23.1.2007, la procedura è stata sospesa per consentire alle parti di trovare una transazione (lettera 24.1.2007). Non essendo le parti riuscite a trovare un accordo, la procedura è stata riattivata ed il 3.10.2007 è stato esperito il sopralluogo. Entrambe parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo i memoriali conclusivi, nei quali hanno confermato le rispettive argomentazioni.

2.           Preliminarmente il Tribunale prende atto che nelle more della procedura __________ è deceduta. Il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile, ne risponde cioè solo chi è iscritto come proprietario a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 LCM). Un’unica eccezione è data in caso di decesso del contribuente poiché per legge gli eredi acquistano l’universalità della successione dal momento della sua apertura e subentrano quindi, anche nella procedura di imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.). Nel caso concreto l’erede __________ (certificato ereditario 1.10.2007) subentra alla moglie __________ nel presente procedimento.

3.           Il ricorrente sostiene che il pericolo di esondazioni per i fondi siti nella zona “alle Cascine” in caso di forti precipitazioni è da attribuire alla costruzione della strada forestale __________, realizzata dall’omonimo Consorzio e rivelatasi difettosa in quanto priva di un valido sistema di evacuazione delle acque meteoriche cosicché l’acqua di superficie, mescolata anche con materiale vegetale ed alluvionale, si riversa nella parte alta della zona edificabile. Questa situazione avrebbe comportato danni consistenti già segnalati da diversi proprietari sia al Consorzio sia al Municipio entrambi impegnatisi a realizzare un programma di intervento. Ne è scaturita l’opera eseguita dal Municipio (e qui imposta) che, tuttavia, sarebbe in realtà intesa ad ovviare alle responsabilità del Consorzio per la realizzazione carente della strada forestale. Di conseguenza la relativa spesa dev’essere addebitata non ai privati bensì allo stesso Consorzio. Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi che i costi per le opere di premunizione eseguite dal Comune devono essere interamente poste a carico del Consorzio, la contestazione mira manifestamente a rimettere in discussione le basi della procedura di prelievo. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il principio del prelievo dei contributi di miglioria e la quota imponibile sono stati stabiliti con la decisione del Consiglio comunale del 5.5.2003. Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito al principio dell’imposizione è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.

4.           4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) – come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM). Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto; in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b, c LCM).

4.2. Lo scopo dichiarato dell’opera, che non è prevista dal piano generale delle canalizzazioni, è di ovviare ai disagi lamentati dagli stessi residenti ai piedi del versante destro della Valle __________, segnatamente nella zona “alle Cascine”, a causa di esondazioni di acqua e detriti provenienti dal versante montagnoso in occasione di forti precipitazioni (MM no. 169.4 del 24.3.2003). Con la costruzione di un canale di gronda, la realizzazione di un canale di deviazione, nonché la sistemazione dell’alveo mediante briglie a gabbioni, tale scopo è senz’altro raggiunto e si rileva pagante per i fondi interessati fra i quali si annoverano anche i mapp. no. 734 e 737. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare per rapporto alla situazione esistente prima della costruzione della strada forestale. Tale argomentazione non basta tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare: in effetti il vantaggio va esaminato per rapporto all’opera eseguita, ed è chiaro che, come già rilevato, il canale di gronda ha migliorato il deflusso delle acque meteoriche, mettendo al riparo i fondi siti ai piedi del versante destro della Valle __________ da possibili esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni. Ne consegue che nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 734 e 737 al contributo di miglioria è fondato.

5.           Il ricorrente lamenta una violazione del principio della parità di trattamento, sostenendo che nell’agosto/settembre 2005 il Comune avrebbe realizzato un canale ed un bacino di raccolta all’inizio della strada forestale __________, in prossimità dell’incrocio con via __________ e Via alle __________, senza tuttavia imporre ai proprietari dei fondi siti a valle delle stesso canale alcun contributo di miglioria. Tale censura esula dalla presente vertenza. Infatti, il rispetto dei principi costituzionali, specie del principio della parità di trattamento, va esaminato nel contesto della presente procedura di prelievo e non per rapporto ad altre opere eseguite dal Comune.

6.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al Comune di __________ adeguate ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- é a carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-       per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

30.2006.31 — Ticino Tribunale di espropriazione 18.09.2008 30.2006.31 — Swissrulings