Incarto n. 30.2006.19
Lugano 18 novembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Alberto Canepa arch. Bruno Buzzini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a __________
relativamente al mapp. no. 439 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Con risoluzione del 15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________ ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003. Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, il Municipio ha proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di un avviso personale. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 439 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 14'864.60. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto l’importo a fr. 10'180.65 (cfr. scheda allegata). Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ribadisce di disporre di un posteggio privato idoneo ad accogliere 3 vetture e quindi chiede l’annullamento del contributo o, in subordine, la sua riduzione. Con osservazioni del 22.5.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il 26.2.2008 con esito negativo.
2. 2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70). In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3).
2.2. Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM 10.11.2003). Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si annovera anche il mapp. no. 439 essendo edificato e situato nelle immediate vicinanze. Il fatto, asserito dalla ricorrente, che la proprietà disponga di sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si tratta di un elemento che assurge a fattore correttivo nell’operazione di riparto dei contributi per stabilire e differenziare l’oggettiva necessità d’uso dell’infrastruttura (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3). Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 439 al contributo di miglioria è dunque fondato.
3. 3.1. A norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente, l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi necessari secondo il PR. Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività facilmente verificabili.
3.3. Oggetto di contestazione in concreto è solo il fattore “posteggi esistenti”. La ricorrente, che non dispone di posteggi sul mapp. no. 439, fruisce di un’area locata al mapp. no. 593, ubicata a lato della strada, utilizzata come posteggio e sostiene che sia idonea ad accogliere 3 vetture; di conseguenza la sua necessità di posteggio sarebbe ampiamente soddisfatta. Dal canto suo il Municipio, che nel prospetto pubblicato ha negato l’esistenza di posteggi (fattore 0), in sede di reclamo, prendendo posizione sulla censura della proprietaria, ha dapprima osservato che l’area locata è ubicata al di fuori della zona edificabile, che in ragione della sua posizione essa non offre alcuna garanzia di sicurezza per gli utenti della strada, e che non è stata rilasciata alcuna licenza edilizia per la formarvi dei posteggi; finalmente il Municipio ha nondimeno corretto il fattore tuttavia ammettendo la disponibilità di 1 solo posteggio in ragione della conformazione particolare e delle dimensioni contenute della superficie (cfr. decisione su reclamo e scheda allegata). Le argomentazioni del Municipio sono ben lungi dall’essere criticabili; al contrario, nella misura in cui riconoscono l’esistenza anche di 1 solo posteggio sono favorevoli alla ricorrente. La formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione (art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii). Per di più qualora il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile – com’è il caso del mapp. no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto è assegnato al comprensorio forestale – lo stazionamento di veicoli non è conforme alla funzione di zona e quindi il posteggio potrebbe essere autorizzato solo se rispondesse ai requisiti posti dall’art. 24 LPT. In concreto non risulta essere stata rilasciata alcuna licenza edilizia e neppure un’autorizzazione a titolo precario. Dal profilo giuridico l’uso dell’area come posteggio è, dunque, a tutti gli effetti abusivo. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che l’area in questione è costituita da una superficie di conformazione assai irregolare (cfr. verbale di sopralluogo) situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di visuale. Anche ammettendo che sia possibile posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente alla strada (cfr. documentazione fotografica), è evidente che in ragione della profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano la lunghezza minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei criteri che devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di posteggi, questi ultimi dovendo essere dimensionati, per l’appunto, secondo le norme VSS (art. 26 NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della carreggiata e non dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come già rilevato, in un punto privo di visuale e dove la strada, peraltro sprovvista di marciapiede, consente a malapena l’incrocio di due veicoli. In passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti, e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi privati sul mapp. no. 439. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei contributi di miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva o quantomeno non confacente. Pertanto ammettendo l’esistenza di 1 posteggio – inteso come stallo parallelo alla strada – il Municipio ha dimostrato di tener conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato ma anche della sola collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard minimo. Di conseguenza, essendo infondato, il ricorso dev’essere respinto.
4. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco