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Ticino Tribunale di espropriazione 18.11.2008 30.2006.18

18. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,701 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione di posteggi pubblici

Volltext

Incarto n. 30.2006.18    

Lugano 18 novembre 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Alberto Canepa arch. Bruno Buzzini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a __________,

relativamente ai mapp. no. 423, 424 e 425 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Con risoluzione del 15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________ ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003. Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, il Municipio ha proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di un avviso personale. RI 1 in veste di proprietari sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 7'432.30 per il mapp. no. 423, di fr. 7'405.25 per il mapp. no. 424 e di fr. 7'545.20 per il mapp. no. 425. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto l’importo a carico del mapp. no. 425 a fr. 554.20 (cfr. scheda allegata). Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari ribadiscono le loro contestazioni sui criteri di riparto e quindi chiedono l’annullamento dei contributi. Con osservazioni del 22.5.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il 26.2.2008 con esito negativo.

2.           Preliminarmente è doveroso osservare che nel 2007 il mapp. no. 424 è stato unito al mapp. no. 425 (cfr. d.g. 7838 dell’11.5.2007). La circostanza, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilievo essendo decisivo, ai fini del presente giudizio, lo stato dei fondi al momento della pubblicazione del prospetto.

3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70). In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3).

3.2. Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM 10.11.2003). Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si annoverano anche le proprietà dei ricorrenti ai mapp. no. 423 e 425 entrambe edificate e situate nelle immediate vicinanze. Il fatto, asserito, che le proprietà dispongano di sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si tratta di un elemento che assurge a fattore correttivo nell’operazione di riparto dei contributi per stabilire e differenziare l’oggettiva necessità d’uso dell’infrastruttura (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3). Nel principio l’assoggettamento di questi due fondi al contributo di miglioria è dunque fondato. Un ragionamento diverso si impone invece per il mapp. no. 424. Questa particella è costituita a livello della strada da una soletta pavimentata in cemento e da una tettoia in coppi a copertura di un ripostiglio/deposito chiuso su due lati, per complessivi mq 54 (cfr. verbale di sopralluogo e documentazione fotografica). La soletta è utilizzata come posteggio accessorio al mapp. no. 425. Essendo determinante, come già rilevato, lo stato al momento della pubblicazione del prospetto, la particella non può essere considerata che come unità a sé stante non edificabile né abitativa. In quanto tale di per sé stessa non ha alcuna necessita di posteggi e nemmeno trae di beneficio dall’opera. Il contributo a carico del mapp. no. 424 deve dunque essere annullato per carenza di vantaggio particolare.

4.           4.1. A norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente, l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi necessari secondo il PR. Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività facilmente verificabili.

4.3. Oggetto di contestazione è, anzitutto, il fattore “numero di posteggi necessari secondo il PR”. I ricorrenti affermano che i posteggi necessari sono 2 (1 ciascuno per i mapp. no. 423 e 425) oppure 3 al massimo (1 per il mapp. no. 423 e 2 per il mapp. no. 425). Il Municipio, come risulta dal prospetto, sostiene invece la necessità di 3 posteggi (1 per il mapp. no. 423 e 2 per il mapp. no. 425). Il fabbisogno di posteggi privati è disciplinato per taluni comuni ticinesi dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp); considerato che il Comune di __________ non figura nell’elenco dei comuni soggetti alla normativa (art. 3 Rcpp ed allegato), torna applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT stando al quale la regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita nelle norme di applicazione del PR. Il base al PR di __________, approvato nel 1983 ed ancora in vigore al momento della pubblicazione del prospetto, il numero di posteggi necessari per case di abitazione è di 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a 100 mq è di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) o frazione (art. 26 cpv. 1 let. a NAPR). Il mapp. no. 423 è occupato da una costruzione abitabile di 2 piani (cfr. verbale di sopralluogo) che, stando ai piani prodotti, consta di una SUL complessiva di mq 110 (mq 55 per piano); ne risulta un fabbisogno di 2 posteggi (1 intero + 1 frazione). Computandone 1 solo il Municipio ha quindi applicato un criterio favorevole ai ricorrenti. Il mapp. no. 425 è edificato con un’abitazione di 2 piani abitabili (cfr. verbale di sopralluogo) che consta di una SUL di mq 154; il fabbisogno è dunque di 2 posti auto (1 intero + 1 frazione), come correttamente indicato nel prospetto.

4.4. Secondariamente è contestato il fattore “posteggi esistenti”. I ricorrenti affermano che i posteggi a loro disposizione sono complessivamente 3 di cui 2 esistenti sulla soletta ed 1 sublocato al mapp. no. 593 (cfr. inc. TE 30.2006.19). Il Municipio, in sede di reclamo, ha riconosciuto l’esistenza di 2 posteggi, anziché di 1 come nel prospetto, per il solo mapp. no. 425. Il mapp. no. 423 non dispone di posteggi. La soletta, che di fatto costituisce il mapp. no. 424, è usata come area di parcheggio accessoria al mapp. no. 425 (cfr. consid. 3.2). Considerato che i posteggi devono essere dimensionati secondo le Norme VSS (art. 26 NAPR; Norma VSS 640291) e tenuto conto sia della larghezza della soletta misurata in sede di sopralluogo sia dell’imprescindibile necessità di manovra libera in entrata ed in uscita, questa superficie si presta ad accogliere 1 sola vettura perpendicolarmente alla strada; la presenza di una seconda automobile stazionata parallelamente alla strada, come ventilato dai ricorrenti (cfr. documentazione fotografica), è un’ipotesi che di principio andrebbe esclusa poiché preclude il libero passaggio. Sotto questo profilo il fatto che il Municipio abbia riconosciuto l’esistenza di 2 posteggi in sede di reclamo si rivela quindi favorevole ai ricorrenti. Pure da omettere, nell’ambito del riparto, è lo stallo sublocato al mapp. no. 593. Infatti la formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione (art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii). Per di più qualora il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile – com’è il caso del mapp. no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto è assegnato al comprensorio forestale – lo stazionamento di veicoli non è conforme alla funzione di zona e quindi il posteggio potrebbe essere autorizzato solo se rispondesse ai requisiti posti dall’art. 24 LPT. In concreto non risulta essere stata rilasciata alcuna licenza edilizia e neppure un’autorizzazione a titolo precario. Dal profilo giuridico l’uso dell’area come posteggio è, dunque, a tutti gli effetti abusivo. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che l’area in questione è costituita da una superficie di conformazione assai irregolare situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di visuale. Anche ammettendo – come sostenuto dalla locatrice pure ricorrente nella presente procedura (cfr. inc. cit. TE 30.2006.19) – che sia possibile posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente alla strada, è evidente che in ragione della profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano la lunghezza minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei criteri che devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di posteggi (art. 26 NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della carreggiata e non dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come già rilevato, in un punto privo di visuale e dove la strada, peraltro sprovvista di marciapiede, consente a malapena l’incrocio di due veicoli. In passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti, e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi privati. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei contributi di miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva o quantomeno non confacente. Per tener conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato ma anche della sola collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard minimo, ossia quella parallela alla strada, il Municipio ha ammesso l’esistenza di un posteggio sul mapp. no. 593 che è tuttavia di pertinenza del mapp. no. 439 e non delle proprietà dei ricorrenti.

4.5. Ciò detto si pone la necessità di correggere il calcolo dei contributi di cui al prospetto pubblicato; trattandosi di una modifica facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, la stessa può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo comunale per una nuova decisione. In sostanza, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, per il mapp. no. 424 il contributo dev’essere annullato rettificatando i fattori “posteggio secondo edificazione attuale” e “posteggio secondo PR” (entrambi 0), mentre per il mapp. no. 425 va confermato il fattore “posteggi esistenti” 2 riconosciuto dal Municipio che ha già operato una correzione favorevole ai ricorrenti. Per il resto, come spiegato, i fattori sono ben lungi dall’essere criticabili. Tale correzione non va attuata in maniera puntuale modificando semplicemente i singoli fattori, bensì integrando nel prospetto pubblicato i nuovi dati affinché oltre ai fattori siano adeguati anche i pesi (singoli e totale) che pure influiscono sul riparto. Una volta inseriti i nuovi parametri il peso totale passa da 23.28049 a 20.27823 ed il calcolo per le proprietà in esame si presente come segue:

mapp.

post. edif. attuale

post. es.

distanza

f. dist.

post. PR

Quota post. pubbl.

peso_part1

contributo  

423 

1

0

45.00

1.000

1

0.02918

1.02918

 8'533.30  

424 

0

0

52.00

0.996

0

0.00000

0.00000

0.00  

425 

2

2

57.00

0.987

2

0.05836

0.05761

477.70

Per il mapp. no. 425 ne risulta una ulteriore riduzione rispetto alla decisione su reclamo che dev’essere riformata di conseguenza. Viceversa per il mapp. no. 423 il nuovo calcolo comporterebbe un aumento del contributo, tuttavia inattuabile per il divieto della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.; di conseguenza per questa particella è confermato il contributo indicato nel prospetto pubblicato (fr. 7'432.30).

5.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione parziale delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà della causa.

per questi motivi richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è riformata come segue:

- per il mapp. no. 423 il contributo è confermato in di fr. 7'432.30 - per il mapp. no. 424 il contributo è annullato - per il mapp. no. 425 il contributo è ridotto a fr. 477.70

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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