Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 13.01.2005 30.2004.91

13. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,303 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

imposizione di contributi di miglioria per opere costruttive eseguite su strade comunali

Volltext

Incarto n. 30.2004.91 LCM 20/03  

Lugano 13 gennaio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla presidente

Margherita De Morpurgo Quadri

e dai membri

ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa

segretario

Armando Petrini

statuendo sul ricorso interposto in data 2 aprile 2003 da

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro la decisione su reclamo emessa il 28 febbraio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la strada comunale X__________ Est,

relativamente ai mapp. no. 2572 e 4706 RFD di X__________;

letti ed esaminati, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.     1.1. In Comune di X__________ è promotore delle opere costruttive eseguite su due strade comunali in zona X__________ Est. Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione delle opere e l’acquisto dei sedimi necessari, ratificando inoltre il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50%, nel corso della seduta del 5.7.1999 (MM 794 del maggio 1999). Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 10.2.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta con una sentenza di merito (29.11.2001 inc. no. EF/AP.99.549), rispettivamente con decreti di stralcio (5.5, 10/27.9, 26.10.2001).

                                       1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.10 all’11.11.2002 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 2572 e 4706 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'663.87 rispettivamente di fr. 1'655.07 (cfr. prospetto e scheda personale). Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 28.2.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta il vantaggio particolare, sollecitando l’annullamento del contributo. Il Comune, con risposta 20.6.2003, postula la reiezione del gravame. All’udienza del 15.6.2004 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

2.         2.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione tecnica e planimetrie al progetto). Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge con la collettrice. Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei raggi di curvatura. Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere offre specialmente ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità di accesso, in particolare dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT). Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi. La part. no. 2572 è posta all’inizio della strada di quartiere mentre la part. no. 4706 confina con la collettrice. Considerato quanto sopra entrambi i fondi hanno tratto un vantaggio dall’opera. Non va scordato, infatti, che il vantaggio non è necessariamente subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM). Un miglioramento è ravvisabile, in particolare, nell’allargamento di una strada con il risanamento della pavimentazione e la posa delle infrastrutture (cfr. Crespi, op. cit., p. 61-62, 67) poiché comporta una circolazione più agevole e sicura, ottimizzando l’accessibilità al fondo, e quindi adeguando la situazione viaria alla destinazione della zona. Ed in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM). La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria situazione finanziaria ed altrettanto indipendentemente da altri tributi – quali sono i contributi di costruzione per opere di canalizzazione giusta la LALIA – le cui modalità di prelievo e, prima ancora, i cui presupposti, non hanno nulla a che vedere con la presente procedura. E’ vero che, rispetto ad altri fondi, il vantaggio per le proprietà RI 1 è meno marcato. Tale problematica, tuttavia, ha attinenza non con l’assoggettamento bensì con il riparto dei contributi, operazione nell’ambito della quale una ponderata applicazione di fattori di correzione concorre ad adeguare il contributo a seconda delle caratteristiche intrinseche dei fondi (cfr. art. 8 cpv. 3 LCM). Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

                                3.     3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari a fr. 236'049.-. Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo fondo. Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla fattispecie concreta – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti.

Mapp. no. 2572 Il fondo ha la particolarità di essere attribuito parzialmente al nucleo (casa di abitazione al sub. A) e per il resto alla zona IN3. La circostanza è stata evidenziata con l’applicazione di un fattore di correzione 0.8 all’immobile, identico a quello per il mapp. no. 2557, che distingue le due sole proprietà del nucleo dagli altri contribuenti in ragione delle differenti possibilità di sfruttamento (cfr. art. 8 cpv. 2 LCM). Il fattore interesse 0.75, applicato al mapp. no. 2572, è stato riconosciuto indistintamente a tutte le proprietà salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è toccato invece un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente della strada di quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo correttivo è dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una certa misura considera anche la percorrenza della strada. Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore. Per quanto riguarda lo stabile al mapp. no. 2572, che presenta evidenti analogie con l’antistante mapp. no. 2557, i coefficienti applicati tengono conto delle circostante concrete ed in particolare della posizione che comporta un interesse ridotto alla strada, rispetto ad altri fondi, evidenziato con il più alto fattore di correzione (0.05). Altrettanto marcante è il fattore di correzione distanza (0.4), peraltro più favorevole di quello riconosciuto al mapp. no. 2557. Tutto sommato il conteggio non è quindi discriminatorio ed il contributo di fr. 879.16 può essere confermato. Un appunto va mosso invece al calcolo riferito alla superficie restante del terreno, specie sulla base del confronto con la part. no. 2585. Infatti, quest’ultima, ha ottenuto maggiori vantaggi ed usa un tratto di strada più lungo per cui la differenza dev’essere accentuata portando il fattore di correzione dell’interesse all’opera da 0.2 a 0.1. Per il resto il conteggio è proporzionato. Corretto di conseguenza il peso è di 54.189 ed il contributo arrotondato si riduce a fr. 2'340.10.

Mapp. no. 4706 Il fattore interesse (0.25) ed il suo correttivo (0.1) sono riflesso di una valutazione del tutto paritaria, e dunque condivisibile, dei progressivi da 28 a 33 direttamente confinanti con la strada collettrice. Lo stesso non può essere affermato, invece, per il fattore distanza là dove al mapp. no. 2602 è stato applicato un coefficiente 0.215 mentre al mapp. no. 4706 è toccato un coefficiente 0.45. Infatti se si considera che le due proprietà sono l’una antistante all’altra la differenza si rivela priva di fondamento. Per confronti e nell’ottica del principio della parità di trattamento, è quindi doveroso ridurre il coefficiente a 0.215. Il correttivo, in quanto favorevole al ricorrente, va di contro confermato. Fatte le dovute correzioni, il peso è di 21.0525 ed il contributo arrotondato si riduce a fr. 909.10.

                                4.     L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980

dichiara e pronuncia:  

1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo è così ridotto:

- per il mapp. no. 2572 SL 2) a fr. 2'340.10 - per il mapp. no. 4706 a fr. 909.10

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per il Comune di rifondere al ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

- X__________, __________ - RA 1  

per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                                                                     il segretario

Margherita De Morpurgo Quadri                                                                       Armando Petrini

30.2004.91 — Ticino Tribunale di espropriazione 13.01.2005 30.2004.91 — Swissrulings