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Ticino Tribunale di espropriazione 28.08.2008 30.2004.88

28. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·3,335 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Imposizione contributi di miglioria per l'esecuzione di strade di PR, posa condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi

Volltext

Incarto n. 30.2004.88 LCM 48/03  

Lugano 28 agosto 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Giancarlo Rosselli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 7 luglio 2003 da

1.  RI 1  2. RI 2  3.  RI 3  4.  RI 4   5.  RI 5  6.  RI 6  7.  RI 7  8.  RI 8  9.  RI 9  10.  RI 10  11.  RI 11  tutti rappr. dall’  RA 1    

contro

la decisione su reclamo emessa il 4 giugno 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l’esecuzione di strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi,

ed in particolare per l’esecuzione delle strade di PR II lotto,

relativamente ai mapp. no. 361, 293, 292, 294, 362, 351, 352, 345, 365 e 590 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Con risoluzione del 25.2.1997 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________, come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996, comprendenti tre gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238, 272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per l’acqua potabile lungo le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di parcheggi ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di opere. Il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i tre prospetti dall’11.12.1998 all’11.1.1999 (FU 97/1998 del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

1.2. I ricorrenti, in veste di proprietari dei mapp. no. 361, 293, 292, 294, 362, 351, 352, 345, 365 e 590, sono stati assoggettati al pagamento di contributi di miglioria per l’esecuzione delle strade di PR II lotto. Gli importi ammontano rispettivamente:

- per il mapp. no. 361 a fr. 15'065.32 - per il mapp. no. 293 a fr. 19'242.90 (fr. 9’621.45 x 2) - per il mapp. no. 292 a fr. 13'036.50 - per il mapp. no. 294 a fr. 7'227.65 - per il mapp. no. 362 a fr. 11'223.60 (fr. 5'611.80 x 2) - per il mapp. no. 351 a fr. 13'142.74 - per il mapp. no. 352 a fr. 14'547.83 - per il mapp. no. 345 a fr. 14'496.43 - per il mapp. no. 365 a fr. 18'163.38 (fr. 9'081.69 x 2) - per il mapp. no. 590 a fr. 6'148.12 (fr. 3'074.06 x 2)

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione 4.6.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano il piano del perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi. Con risposta 7.8.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro argomentazioni.

2.           In via preliminare il Tribunale ha accertato, mediante un’ispezione d’ufficio al SIFTI (cfr. estratti), che nelle more della procedura, con atto di compra-vendita del 13.2.2001 (d.g. 2821), il ricorrente RI 6 ha ceduto la part. no. 352, rispettivamente che il ricorrente RI 8 ha ceduto la sua quota parte di proprietà sul mapp. no. 365 il 9.3.2001 in seguito a scioglimento della comproprietà e donazione (d.g. 4412 e 4413). Tali circostanze, di cui si prende atto, non sono tuttavia di rilievo ai fini dell’imposizione in oggetto poiché il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile; ne risponde solo colui che è iscritto come proprietario a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Non occorre peraltro esaminare la questione se gli attuali proprietari abbiano assunto l’onere derivante da pubblici tributi, poiché una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe comunque essere opposta al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76). Al momento della pubblicazione del prospetto i cedenti, qui ricorrenti, erano ancora proprietari dei terreni imposti e di conseguenza restano soggetti imponibili.

3.           3.1. I ricorrenti contestano il piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo. A loro avviso dovrebbe essere ampliato alla part. no. 307, posta in zona artigianale Ar, ed alle part. no. 310, 744, 311, 312, 371 e 721, poste in zona residenziale estensiva Re, poiché anch’esse traggono un evidente vantaggio dalle opere imposte.

3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, Les contributions d’équipement, Th. 1986, p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

3.3. Le opere stradali di cui al II lotto riguardano le strade ai mapp. no. 272, 303, 368 e 369. E’ indubbio – e la questione nemmeno è controversa – che oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale l’intervento – che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture – ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza. In effetti le opere sono consistite, sostanzialmente, nella ricostruzione a nuovo delle strade secondo i tracciati ed i calibri previsti dal PR: nel sottosuolo con la posa delle infrastrutture e la sistemazione del sottofondo ed in superficie con il rifacimento completo della pavimentazione, l’adeguamento dei raccordi, la delimitazione del campo viabile e, dove necessario, il ripristino di manufatti a confine (cfr. preventivo di spesa e relazione tecnica No. 7.34.06 p. 2 ss; progetto esecutivo No. 7.34.06; documentazione fotografica). Il risultato oggettivo dell’intervento è che l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle necessità del quartiere.

3.4. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con le nuove strade e di alcune proprietà retrostanti il cui accesso presuppone necessariamente l’uso della nuova rete stradale. Considerato che lo scopo primo dei lavori eseguiti dal Comune era di ottimizzare l’accessibilità dei terreni in funzione della loro destinazione, non è arbitrario circoscrivere il vantaggio particolare ai soli fondi direttamente serviti dalle strade che sono state oggetto di miglioria. E’ vero che le strade al II lotto possono essere percorse anche da proprietari non confinanti, liberi d’altronde di usufruire allo stesso modo anche delle strade annoverate nel I lotto d’intervento. Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta piuttosto di una percorrenza di transito e non di servizio diretto, la cui situazione è quindi diversa da quella dei terreni imposti che sono invece tutti direttamente serviti. In particolare per i fondi menzionati dai ricorrenti le nuove strade rappresentano in realtà il tragitto meno comodo rispetto al nucleo ed alla strada cantonale, poiché già sono serviti convenientemente e senza deviazioni dalle strade ai mapp. no. 315 e 222 (che non sono state oggetto di intervento), rispettivamente dal primo tratto della 303 che ha sbocco sulla cantonale e che, anch’esso, non è stato coinvolto nei lavori. Di conseguenza, per questi fondi, l’effetto della miglioria è attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello derivante alle proprietà imposte. Il vantaggio non può quindi essere definito particolare ma si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti hanno comunque tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato l’opera come urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché la maggior parte dei costi è assunta dalla collettività. Tutto ciò considerato, nel complesso il piano del perimetro non è contrario ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF e dell’indice di sfruttamento; è inoltre applicato un fattore interesse, che caratterizza la necessità d’uso dell’opera, accompagnato da un correttivo che differenzia le situazioni particolari (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto).

4.3. I ricorrenti contestano l’indice di sfruttamento applicato ai fondi posti nella zona artigianale; in particolare essi sostengono che sia insufficiente e che il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifichi per lo meno un indice parificato a quello della zona residenziale. Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare condivisibile. L’art. 37 NAPR del PR approvato il 17.2.1987 ed ancora in vigore al momento della pubblicazione del prospetto, stabilisce per la zona artigianale un indice di edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella zona residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36 NAPR). E’ dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito l’esempio portato dai ricorrenti è perfettamente calzante: a parità di superficie (mq 1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile lorda di mq 400 e quello artigianale addirittura di mq 750. Il Comune giustifica l’indice ridotto applicato alla zona artigianale affermando che, in base all’esperienza generale della vita, l’attività residenziale comporta un uso mediamente superiore della rete stradale. L’indice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM). Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dell’opera. Ora, a fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che un’attività di tipo artigianale comporti un uso minore della rete viaria rispetto alla zona residenziale. In realtà il traffico generabile da una struttura artigianale – e, di riflesso la necessità di disporre di un accesso adeguato – potrebbe rivelarsi, a seconda dell’attività svolta, superiore a quello indotto da una zona prettamente residenziale (numero e tipologia di veicoli, numero di passaggi ecc.) con evidente incidenza sull’uso dell’opera. Perciò mal si comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia imposta con un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita. In assenza di altre spiegazioni plausibili l’applicazione dell’indice 0.3 ai terreni posti in zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare, considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.4. I ricorrenti rilevano che la strada al mapp. no. 369 è stata solo ampliata e che per rapporto alle opere eseguite le confinanti part. no. 292, 294, 345, 361 e 590 si trovano tutte nella medesima situazione. Pertanto essi contestano l’applicazione di correttivi differenziati e chiedono che alle part. no. 345 e 361 sia riconosciuto il fattore 0.6. Nel prospetto pubblicato il fattore di correzione applicato è di 0.6 per le part. no. 292, 294 e 590, di 0.75 per la part. no. 345 e di 0.8 per la part. no. 361. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono l’interesse alla strada meno diretto: segnatamente il fondo già convenientemente accessibile da una strada pubblica o la necessità di costruire un accesso privato per raggiungere la strada o urbanizzare il fondo. Ciò considerato il fattore 0.75 applicato al mapp. no. 345 appare inspiegabile dal momento che il terreno era già accessibile (dalla stessa strada al mapp. no. 369) e che, essendo direttamente confinante, già disponeva di un accesso privato libero e diretto alla strada: esattamente come i mapp. no. 292 e 294. Per altro verso, come il mapp. no. 590, il fondo è posto alla confluenza con la strada al mapp. no. 368. Di conseguenza, per motivi di parità di trattamento, il fattore di correzione dev’essere ridotto a 0.6. La situazione del mapp. no. 361 è invece sensibilmente diversa poiché, pur essendo anch’esso già servito dalla strada al mapp. no. 369, il terreno ha ora un secondo accesso sulla strada al mapp. no. 303, cosicché, essendo inedificato, vi è completa libertà nella scelta dell’ubicazione dell’accesso sull’uno o sull’altro fronte stradale. Ciò lo differenzia dalle part. no. 345, 590 e 294 già edificate e dotate di accesso, rispettivamente dalla part. no. 292 che è inedificata ma ha un solo fronte stradale. Di conseguenza il fattore 0.8 va confermato.

5.           Sulla base delle considerazioni che precedono si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. Trattandosi di modifiche circoscritte e facilmente applicabili alla formula adottata dal Comune, per economia di giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti al Municipio per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per tutti i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe, naturalmente, per i fondi dei qui ricorrenti qualora l’applicazione dei nuovi parametri di calcolo dovesse comportare un aumento dei contributi; ciò per il divieto della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.. Il vizio riscontrato nell’indice di sfruttamento non può essere sanato modificando l’indice della zona residenziale poiché questo è fissato nel PR. Piuttosto occorre intervenire sull’indice della zona artigianale tenendo presente che quest’ultima è caratterizzata da un ampio ventaglio di destinazioni possibili cosicché l’uso dell’opera può essere più o meno marcato anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto sommato, la soluzione suggerita dai ricorrenti è prudente e ragionevole poiché tiene in considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento residenziale contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale. Di conseguenza l’indice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi nel prospetto pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304 e 305) dev’essere sostituito con il fattore 0.4. Inoltre per il mapp. no. 345 dev’essere inserito il nuovo fattore di correzione interesse 0.6, tuttavia solo puntualmente e cioè senza applicare la correzione anche alle altre proprietà poiché si ripercuoterebbe negativamente aumentandone il contributo; si tratta dunque della soluzione più favorevole per tutti i ricorrenti. Queste correzioni influiscono sul peso totale che passa da 15611.5 a 16165.26, rispettivamente a 16097.58 per il mapp. no. 345. Una volta applicati i nuovi parametri, per le proprietà in esame il nuovo calcolo si presenta come segue:

mapp.

CPR

mq

i.s.

fatt. int.

fatt. corr.

peso

contributo

361

1

1099

0.4

1

0.8

351.68

14'549.23

293

0.5

1123

0.4

1

1

224.6

9'291.85

293

0.5

1123

0.4

1

1

224.6

9'291.85

292

1

1268

0.4

1

0.6

304.32

12'589.92

294

1

703

0.4

1

0.6

168.72

6'980.06

362

0.5

655

0.4

1

1

131

5'419.56

362

0.5

655

0.4

1

1

131

5'419.56

351

1

767

0.4

1

1

306.8

12'692.52

352

1

849

0.4

1

1

339.6

14'049.47

345

1

1128

0.4

1

0.6

270.72

11'246.95

365

0.5

1060

0.4

1

1

212

8'770.58

365

0.5

1060

0.4

1

1

212

8'770.58

590

0.5

598

0.4

1

0.6

71.76

2'968.76

590

0.5

598

0.4

1

0.6

71.76

2'968.76

Considerato che tutti i contributi subiscono una riduzione, la decisione impugnata è riformata di conseguenza.

6.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:

- per il mapp. no. 361 a fr.        14'549.23 - per il mapp. no. 293 a fr.        18'583.70     (fr. 9'291.85 x 2) - per il mapp. no. 292 a fr.        12'589.92     - per il mapp. no. 294 a fr.           6'980.06     - per il mapp. no. 362 a fr.         10'839.12     (fr. 5'419.56 x 2) - per il mapp. no. 351 a fr.        12'692.52 - per il mapp. no. 352 a fr.         14'049.47 - per il mapp. no. 345 a fr.         11'246.95 - per il mapp. no. 365 a fr.         17'541.16     (fr. 8'770.58 x 2) - per il mapp. no. 590 a fr.           5'937.52     (fr. 2'968.76 x 2)

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai ricorrenti fr. 1'700.- per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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