Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 30.03.2006 30.2004.45

30. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,504 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

imposizione di contributi definitivi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

Volltext

Incarto n. 30.2004.45 LALIA 2/02  

Lugano 30 marzo 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 2 febbraio 2002 da

ISCE 1 rappr. dall’ RA 3  

contro

la decisione su reclamo emessa il 3 gennaio 2002 dal Municipio di I__________ nell'ambito della procedura di prelievo di contributi definitivi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente ai mapp. no. 168, 169, 170, 181, 182, 185, 341 e 608 RFP di I__________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il PGC del Comune di A__________ – che per aggregazione con i Comuni di B__________ e L__________ è andato a formare l’odierno Comune di I__________ – fu approvato dalla Sezione protezione acqua e aria del Dipartimento delle opere sociali il 27.3.1975. Con risoluzioni 2/16.2, 17.7 e 28.12 1977 l’Assemblea comunale decise l’esecuzione delle canalizzazioni comunali e dell’impianto di depurazione, concesse i relativi crediti ed approvò il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine dell’80% della spesa (cfr. estratti dei verbali assembleari; avviso 25.2.1978; lettera 1.3.1978). A tal fine il Consiglio di Stato autorizzò un sussidio complessivo di fr. 268'854.- (cfr. ris. del 28.4/9.10.1981).

Nel 1993, in ragione delle carenze riscontrate nell’impianto di depurazione, l’Assemblea comunale avallò la costruzione di un nuovo impianto per la disidratazione dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle acque luride (cfr. MM 2/93 del 13.9.1993 ed estratto del verbale assembleare), intervento per il quale fu concesso un ulteriore sussidio cantonale di fr. 87'718.- (cfr. scritto 27.9.1995 della SPAA).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di costruzione giusta gli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA) pubblicando il prospetto dal 1° al 30.11.2001 ed inviando un avviso personale a tutti i contribuenti.

1.3. I ricorrenti sono comproprietari delle part. no. 168, 169, 170, 181, 182, 185, 341 e 608 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento dei seguenti contributi di costruzione:

mapp. no.   168     fr.      5.70              mapp. no.    169     fr.    24.75 mapp. no.   170     fr.    35.70              mapp. no.    181     fr.  270.40 mapp. no.   182     fr.    73.80              mapp. no.    185     fr.  1'439.mapp. no.   341     fr.  470.45              mapp. no.    608     fr.  108.15

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 3.1.2002. Da ciò il ricorso in esame che conferma integralmente i motivi di impugnazione già esposti in prima istanza; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. Con risposta del 20.2.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 5.4.2005. In tale occasione il Comune ha rinunciato al prelievo del contributo a carico del mapp. no. 341 poiché questo è escluso dal perimetro del PGS.

2.           2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA). Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera, come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dall’opera un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

2.2. La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). L’elenco è esaustivo, motivo per cui i Comuni non sono autonomi nel definire le diverse tipologie di contributi, mentre lo sono nello stabilire l’ammontare dell’onere contributivo (cfr. RDAT I-2000 no. 45). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul costo consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1, 99a cpv. 1 LALIA).

3.           Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di contributi definitivi: ciò è documentato dagli atti di causa ed ammesso dallo stesso Municipio (cfr. risposta 20.2.2002; avviso personale 25.10.2001; doc. 20). Infatti i contributi sono stati calcolati sulla base del consuntivo complessivo delle opere (fr. 680'166.-) previa deduzione del sussidio cantonale (fr. 356'572.-) e di quello federale (fr. 146'130.-). Ritenuto l’importo netto rimanente a carico del Comune di fr. 177'464.-, il contributo prelevabile dell’80% ammonta a fr. 141'971.20 e la quota a carico dei singoli contribuenti è pari all’1.93132% (cfr. doc. 21, 22, 23, 26; estratti individuali del prospetto).

4.           4.1. Nel ricorso è sollevata l’eccezione di prescrizione del diritto d’imporre i contributi di costruzione.

4.2. I termini di prescrizione di una pretesa di diritto pubblico vanno dedotti, innanzitutto, dalla legge applicabile. In mancanza di una base legale esplicita il giudice è tenuto a verificare se altri termini contemplati dalla legge possano essere applicati e, qualora ciò non fosse il caso, ad ispirarsi all’ordinamento che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. Se anche questa via si rivelasse preclusa, valgono per analogia i principi generali sulla prescrizione sanciti dal diritto privato, ossia il termine di 10 anni per le prestazioni uniche e di 5 anni per quelle periodiche (Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 748 – 749; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 34 B III p. 97; DTF 112 Ia 260 c. 5; RDAT II-1996 no. 3 c. 3b, II-2002 no. 8 c. 2.1.).

4.3. La legge cantonale non prevede limiti temporali entro i quali i costi di costruzione delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque debbano essere compensati con il prelievo di contributi. L’art. 99a LALIA, in particolare, non contempla alcun termine di prescrizione del diritto d’imporre contributi definitivi. Sul tema il materiale legislativo è peraltro del tutto sgombro da commenti e non offre spunti che possano servire a colmare la lacuna (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1968 del 22.5.1974 concernente il disegno di legge di applicazione della LIA pto. X, e relativo Rapporto della Commissione speciale per la nuova LALIA del 13.3.1975 pto. 14), mentre la giurisprudenza cantonale ancora non si è pronunciata sul quesito se il contributo definitivo sia prescrittibile. 4.4. Lo stesso vuoto legislativo caratterizza anche il contributo provvisorio (art. 99 LALIA) con la differenza, però, che chiamato a statuire sull’eccezione il Tribunale di espropriazione ha concluso che il prelievo non soggiace a termini di prescrizione (cfr. TE 10.2.2004 in re F. e successiva sentenza del TF del 10.1.2005 parzialmente pubblicata in RtiD I-2005 no. 33). Senza entrare nel dettaglio della motivazione – bastando il rinvio alle sentenze citate – pare ovvio che il ragionamento che ha condotto ad ammettere l’imprescrittibilità dei contributi provvisori di certo non può valere per quelli definitivi. I contributi definitivi rispondono essenzialmente a finalità perequative. Innanzitutto, in ossequio al principio della copertura dei costi, pareggiano le entrate e le uscite tenendo conto di eventuali differenze tra preventivo e consuntivo e quindi garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti all’effettivo costo delle opere (cfr. Rapporto cit. pto. 14.4.8. e 14.4.10); in secondo luogo, grazie alla preliminare revisione generale delle stime, sono lo strumento per eliminare e correggere eventuali discrepanze rinvenibili nei valori di stima e prodottesi nel tempo intercorso tra le due fasi d’imposizione (cfr. Messaggio cit. p. 12-14; RDAT 1998 no. 34). Di conseguenza, considerato che i contributi definitivi sono prelevati dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione e sono calcolati sulla base di dati conclusivi, il principio della sicurezza del diritto impone l’adozione di un margine temporale ben preciso entro il quale la partecipazione ai costi sia definitivamente risolta.

4.5. Per la terza tipologia di contributi, quelli supplementari, la legge istituisce un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal compimento dell’intera rete delle canalizzazioni (art. 100 cpv. 1 LALIA; RDAT II-1998 no. 33). Il contributo supplementare è un tributo che il Comune deve obbligatoriamente prelevare quando una particella viene edificata, trasformata o riattata dopo il compimento delle infrastrutture pubbliche ed è sostanzialmente finalizzato a garantire un trattamento paritario tra i contribuenti che per primi si sono allacciati alla canalizzazione e quelli che, invece, vi hanno provveduto solo in un secondo tempo (cfr. RDAT II-1998 no. 33). Tanto è vero che, da un canto, l’ammontare del contributo è calcolato solo sull’aumento del valore di stima indotto dall’intervento edile e, d’altro canto, non vale né il limite della misura complessiva per la singola opera né quello generale dell’80%, l’unica soglia invalicabile è il costo effettivo per il Comune (art. 100 cpv. 2). Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto d’imposizione. Essendo funzione dello sviluppo pianificatorio che determina lo sfruttamento possibile dei fondi, il termine va letto piuttosto nell’ottica dell’obbligo che il Comune ha di imporre contributi supplementari nell’arco di tempo in cui attua la pianificazione ed è tenuto ad urbanizzare. E’ da ciò, infatti, che deriva il limite massimo di 15 anni che il legislatore ha voluto parificare a quello decisivo per fissare l’estensione del PGC (art. 19 cpv. 2 LALIA), ma anche a quello della durata del PR secondo il diritto vigente prima dell’entrata in vigore della LALPT (cfr. art. 23 LE del 19.2.1973; Rapporto cit. pto. 14.4.5.). La norma non può quindi essere applicata in via analogica.

4.6. Non soccorrono nemmeno il termine di prescrizione di 10 anni riferibile alle singole rate di contributo (art. 106 cpv. 1 e 108 cpv. 1), né quello di 1 anno del diritto per il Comune di chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento del contributo (art. 107 cpv. 4) poiché esulano dall’istituto giuridico del diritto d’imposizione. Infatti tali normative disciplinano soltanto la fase procedurale d’incasso di un contributo già definitivamente accertato e cresciuto in giudicato, presupposti che in concreto manifestamente non ricorrono (cfr. TE sott. 1.10.1999 in re S., 29.12.1999 in re L. e V.).

4.7. Trascurabile è, infine, il termine di perenzione di 2 anni previsto dall’art. 16 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) per l’inapplicabilità della legge stessa esplicitamente sancita dall’art. 96 cpv. 6 LALIA (cfr. RtiD I-2005 no. 33).

4.8. Stando così le cose e mancando un valido modello di riferimento non resta che applicare i principi generali che governano l’istituto della prescrizione. Posto che il contributo di costruzione è un cosiddetto onere preferenziale (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c. 5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) concepito come tributo unico (RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b), è applicabile un termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dal compimento delle opere di canalizzazione. Premesso che l’art. 133 cpv. 4 LALIA ammette l’imponibilità retroattiva per opere eseguite dopo il 31.12.1968, la circostanza che “tutti” fossero allacciati alla canalizzazione già nel 1984, sostenuta dai ricorrenti, non è decisiva dal momento che, dichiaratamente, la stazione di depurazione era parzialmente fuori esercizio e non rispondeva più correttamente alla sua funzione (doc. 10). Da ciò l’ultimo intervento accertato, indispensabile per il buon funzionamento della rete, riconducibile alla costruzione dell’impianto di disidratazione dei fanghi il cui collaudo risale al 20.12.1994. Di conseguenza, poiché il prospetto è stato pubblicato nel mese di novembre del 2001, il contributo non è prescritto.

5.           5.1. I ricorrenti contestano l’ammontare dei sussidi federale e cantonale affermando che avrebbero dovuto raggiungere complessivamente il 90% della spesa. Tuttavia, considerato che l’autorità competente a fissare le aliquote di sussidio è il Consiglio di Stato (art. 121 bis cpv. 3 LALIA; nuovo art. 121b cpv. 3 LALIA entrato in vigore il 1°.7.1994), l’argomento avrebbe dovuto essere sollevato, semmai, impugnando le risoluzioni con le quali il Consiglio di Stato ha accordato i sussidi nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 60 ss LPamm.. In questa sede la censura è manifestamente tardiva.

5.2. Sempre con riferimento alla tematica dei sussidi i ricorrenti sostengono che in buona parte dei Comuni della Valle __________ non sarebbero stati imposti contributi poiché la spesa risultava praticamente coperta dai sussidi. Pertanto, in applicazione del principio della parità di trattamento, chiedono che lo stesso avvenga anche nel Comune di A__________. A prescindere dal fatto che l’asserito esonero è contestato dal Comune, occorre rammentare che il prelievo di contributi per la costruzione delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque è obbligatorio indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune (art. 96 cpv. 1 LALIA; Rapporto cit. pto. 14.4.1.). Perciò l’appello al principio della parità di trattamento non è pertinente e poco importa approfondire la questione se altri Comuni abbiano rinunciato alla riscossione. L’esonero, d’altra parte, oltre ad essere subordinato al consenso del Consiglio di Stato, è ipotizzabile solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto cit. pto. 14.4.1). In concreto nulla indica che le spese di costruzione siano già state compensate attraverso i sussidi o altri tributi. Gli atti di causa indicano piuttosto il contrario e sotto questo profilo è particolarmente significativo che la stessa Sezione degli enti locali ha constatato nel 1997 che il Comune mai aveva prelevato contributi di costruzione aggiungendo che la loro emissione non poteva più essere ulteriormente procrastinata (doc. 20).

6.           Le restanti censure sollevate dai ricorrenti sono giuridicamente eteree ed è dunque per puro scrupolo di motivazione che si aggiungono le seguenti osservazioni. Innanzitutto non vi è alcun riscontro concreto alle asserite carenze documentali dal momento che gli atti riguardanti il PGC necessari ai fini del presente giudizio sono stati richiamati da questo Tribunale e che, prima ancora, avrebbero potuto essere consultati dai ricorrenti direttamente presso gli uffici comunali anche perché sono frutto di delibere assembleari, rispettivamente sono componenti dell’incarto di PGC, accessibili al pubblico (cfr. consid. 1.1.). D’altra parte le riserve espresse in merito al valore di stima utilizzato per il calcolo ed al principio dell’assoggettamento (cfr. reclamo p. 2) sono palesemente generiche e prive di consistenza. Infatti, conformemente a quanto disposto dal Gran Consiglio, in concreto il valore di stima è stato ridotto del 30% e la circostanza risulta chiaramente dall’elenco riassuntivo (doc. 24); in secondo luogo – escluso il mapp. no. 341 per il quale il Comune ha rinunciato al contributo – le altre proprietà imposte sono servite dalla canalizzazione comunale e di conseguenza sono assoggettabili al pagamento del contributo (art. 97 LALIA).

7.           L’addebito delle spese processuali segue il principio generale della soccombenza (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 Lpamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                  Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                Enzo Barenco

30.2004.45 — Ticino Tribunale di espropriazione 30.03.2006 30.2004.45 — Swissrulings