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Ticino Tribunale di espropriazione 25.01.2005 30.2004.21

25. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·692 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione

Volltext

Incarto n. 30.2004.21 LALIA 00.773

Lugano 25 gennaio 2005

  Sentenza   In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale di espropriazione

composto dalla presidente avv. Margherita De Morpurgo Quadri

e dai membri:

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giudiziario:

Armando Petrini      

sedente per statuire sul ricorso 4 luglio 2000 presentato da

RI 1  

  contro    

Comune di A__________, rappr. dal Municipio    

  nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione relativamente ai mappali no. 568 e 682 di A__________  

Letti ed esaminati gli atti

considerato                       che nel periodo dal 23 marzo al 23 aprile 1998 il Comune di A__________ ha proceduto alla pubblicazione del prospetto dei contributi provvisori per opere di canalizzazione a norma degli art. 102 ss LALIA dandone contemporaneo avviso ai contribuenti interessati;

- che in quest’ambito RI 1, proprietario del mappale no. 568 e comproprietario del mappale no. 682 è stato imposto rispettivamente per fr. 4785.- e fr. 4320.- (vedi avviso personale del 18 febbraio1998), imposizione cresciuta in giudicato;

- che in data 28.6.1999 l’Ufficio cantonale di stima ha ridotto del 30% la stima della proprietà citata ai sensi del’art. 48 cpv. Lst.;

- che con scritto 15 maggio 2000 al Municipio RI 1, appellandosi alla predetta decisione dell’Ufficio cantonale di stima, ha chiesto l’adeguamento dei contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione;

- che con decisione del 20 giugno 2000 il Municipio sentito anche il parere del Dipartimento Istituzioni (Sezioni enti locali) ha respinto detta richiesta;

- che RI 1 si è aggravato contro tale decisione al Consiglio di Stato con ricorso del 4 luglio 2000 ribadendo la propria richiesta;

- che con osservazioni del 26 luglio 2000 il Municipio di A__________ ha chiesto la reiezione del gravame;

- che con risoluzione no. 5753 del 20 dicembre 2000 l’esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso ed ha trasmesso gli atti per competenza al Tribunale di espropriazione sopracenerino;

- che con decreto 20 gennaio 2005 conformemente alla legge sull’unificazione dei Tribunali di espropriazione del 29.11.1999 la Presidente ha provveduto alla formazione del nuovo collegio giudicante;

- che il ricorso in esame non necessita di essere formalmente istruito in quanto manifestamente infondato (art. 48 Lpamm.);

- che infatti nella fattispecie concreta si tratta di un contributo di costruzione provvisori, fondati cioè su conti preventivi votati dal Consiglio comunale il 24 marzo 1997 nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati dal competente Dipartimento (art. 20 LALIA) e sui valori di stima vigenti al momento della pubblicazione del prospetto;

- che una volta conclusi i lavori e resi noti i consuntivi, verranno percepiti i contributi definitivi che hanno un duplice scopo perequativo. Innanzitutto, in ossequio al principio della copertura dei costi, essi pareggiano le entrate e le uscite, tenuto conto di eventuali differenze rilevanti tra il conto preventivo e quello consuntivo, garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti all’effettivo costo delle opere (Rapporto della Commissione speciale per la nuova LALIA del 13.3.1975 in VGC p. 1174 no. 1174 bo,. 14.4.8 e p. 1175 no. 14.4.10). Inoltre grazie alla pregiudiziale revisione generale delle stime (art. 99a cpv. 2 LALIA), il contributo definitivo è anche il mezzo per eliminare e correggere eventuali discrepanze rinvenibili negli stessi valori di strima e prodottesi nel tempo intercorso tra la fase impositiva provvisoria e quella definitiva (RDAT 1998 no. 34; sentenze inedite del TF 4.5.1988 su ricorso P. SA e P. SA c 5a, 30.1.1997 su ric. P. AG c. 5b; TE sott. 29.12.1999 in re H./Comune di Mezzovico-Vira;TE  sott.15.6.2000 in re B./Comune di Monteggio; Messaggio concernete la modifica della LALIA del 2.7.1993 p. 12-14);

- che il Comune di A__________ dovrà tenere conto della decisione dell’Ufficio cantonale di stima del 28.6.1999 e di eventuali decisioni successive solo al momento del calcolo del contributo definitivo;

- che con ciò, per costante giurisprudenza, il diritto alla parità di trattamento è sufficientemente garantito (rinvii citati);

- che pertanto il ricorso dev’essere respinto.

Per i quali motivi

Richiamati gli art. 96 SS LALIA

dichiara e pronuncia:

1.      Il ricorso è respinto;

2.      Non si prelevano tasse ne spese

3.      La presente decisione è definitiva.

4.       Intimazione a: __________ RI 1

Per il Tribunale di espropriazione,

la Presidente                                                                 il Segretario

avv. Margherita De Morpurgo Quadri                                 Armando Petrini

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