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Ticino Tribunale di espropriazione 28.05.2008 20.2008.6-5

28. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·984 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Anticipata immissione in possesso - interessi al saggio usuale sull'indennità espropriativa

Volltext

Incarto n. 20.2008.6      

Lugano 28 maggio 2008

Decisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da

ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1  

contro

COCE 1 composta da: COCE 1 tutti rappr. dal sig. RA 4  

nell'ambito delle opere di realizzazione di un nuovo marciapiede su Via __________ e la sistemazione dell'incrocio con Via __________ nel territorio dei Comuni di __________ e __________,   relativamente al mapp. no. 108 RFD di __________,

ed ora sull’opposizione all’anticipata immissione in possesso,

considerato                     in fatto ed in diritto

- che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ai lavori di sistemazione di Via __________, strada che si estende tra i Comuni di __________ e __________. L’intervento, che implica espropriazioni varie, comprende la costruzione di un nuovo marciapiede, la posa di un dosso e di un’isola spartitraffico in prossimità dell’area scolastica e l’inserimento di una banchina all’incrocio con Via __________ /Via __________;

- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr.) e 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr.), il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 7.9 all’8.10.2007 previo invio di un avviso personale ai proprietari coinvolti;

- che, stando alle tabelle pubblicate, il mapp. no. 108 di __________ è espropriato definitivamente in ragione di mq 101 ed è occupato temporaneamente per mq 146 contro versamento di un’indennità di fr. 300.- il mq, rispettivamente di fr. 0.50 il mq;

- che con scritto 8.10.2007 i comproprietari, senza opporsi all’espropriazione, hanno rivendicato un’indennità di fr. 600.- il mq; essi hanno inoltre sollecitato il ripristino dell’accesso veicolare e la costruzione di un muro di sostegno in luogo della prevista scarpata;

- che con risoluzione del 27.2.2008, cresciuta incontestata in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato il progetto così come pubblicato (art. 23 cpv. 1 Lstr.). Con riferimento al mapp. no. 108 in particolare, l’esecutivo ha rilevato che per quanto riguarda l’accesso la domanda dei proprietari risulta già soddisfatta mentre la costruzione di un muro di sostegno non appare giustificata da alcun motivo tecnico-strutturale o di sicurezza;

- che con scritto 17.4.2009 l’ente espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso, domanda alla quale gli espropriati si sono opposti negando che l’esecuzione dell’opera sia urgente (lettera del 29.4.2008);

- che il 19.5.2008 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio; in tale occasione l’opposizione è stata confermata;

- che stando alle nuove normative della Legge sulle strade, entrate in vigore il 1°.1.2007, la costruzione di opere stradali cantonali che comportano espropriazioni è soggetta alla procedura di approvazione dei progetti (art. 18 – 21 Lstr.);

- che il progetto è approvato dal Consiglio di Stato la cui risoluzione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni (art. 22, 23 e 25 Lstr.);

- che se l’acquisto dei sedimi necessari all’esecuzione dell’opera non avviene in via amichevole nella fase di approvazione, dopo la crescita in giudicato della risoluzione del Consiglio di Stato il Dipartimento trasmette gli atti al Tribunale di espropriazione dinanzi al quale sono discusse solo le pretese annunciate (art. 26 cpv. 1 e 2 Lstr.);

- che giusta l’art. 26 cpv. 3 Lstr. il Tribunale di espropriazione può autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della decisione di approvazione del progetto stradale cresciuta in giudicato. Si presume che, senza l’anticipata immissione in possesso, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto si applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.;

- che, stando a tale normativa, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 51 cpv. 1 Lespr., l’ente espropriante non è quindi tenuto a dimostrare l’urgenza del provvedimento, la stessa essendo presunta per legge (cfr. Messaggio 5361 dell’11.2.2003 sulla Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della Legge edilizia cantonale del 13.3.1991, della Legge sulle strade del 23.3.1983, della Legge cantonale sulle foreste del 21.4.1998 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912, ad art. 26 Lstr.; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006, ad art. 26 Lstr.; Socchi, Commento alla nuova Legge sul coordinamento delle procedure e alla revisione della Legge sulle strade, in RtiD I-2007 p. 275 ss, 339);

- che in concreto i requisiti per l’ottenimento dell’anticipata immissione in possesso sono adempiuti;

- che infatti, come già rilevato, la risoluzione di approvazione del progetto emessa dal Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato;

- che la misura non provoca danni irreparabili agli espropriati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94), la superficie esproprianda essendo costituita da semplice sedime prativo;

- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà preclusa la possibilità di procedere all’estimo;

- che d’altronde gli opponenti, unici proprietari ad aver negato l’anticipata immissione in possesso, non si sono opposti all’espropriazione né si sono avvalsi di validi argomenti che dimostrino che il loro interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;

- che quest’ultima, peraltro, è già in corso di esecuzione;

- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;

- che comunque dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);

- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede;

per i quali motivi,

richiamati                        gli art. 18 ss Lstr. e 20 ss Lespr.

dichiara

e pronuncia           1.     L’opposizione è respinta.

                                2.     L’anticipata immissione in possesso del mapp. no. 108 è autorizzata a far tempo dalla data del presente giudizio. Essa è immediatamente esecutiva.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante.

                                4.     Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                5.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                             Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                           Enzo Barenco

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