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Ticino Tribunale di espropriazione 06.04.2009 20.2005.46-1

6. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,224 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Espropriazione formale nell'ambito delle opere di formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti, con acquisizione della strada privata e degli adiacenti scorpori (indennità per la strada)

Volltext

Incarto n. 20.2005.46-1    

Lugano 6 aprile 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COCO 1 composta da: 1.  MCON 1  (mapp. no. 200) rappr. dall  RA 3 2.  MCON 2  (mapp. no. 202) 3. MCON 3 ora __________ (mapp. no. 231) rappr. dall’  RA 4  4.  MCON 4  (mapp. no. 45) rappr. dall’  RA 2    

nell'ambito delle opere di formazione della strada di servizio riservata ai confinanti, con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e degli adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 176 e 200 RFD di __________,   relativamente al mapp. n. 287 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.1.1. Nel contesto dell’attuazione del Piano Particolareggiato della zona di Via __________ il Comune di __________ intende riscattare la strada privata costituita in comproprietà coattiva al mapp. no. 287 per procedere al suo allargamento, alla posa di nuove canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione. Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera e concesso i crediti per l’intervento con risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003). In mancanza d’intesa con i comproprietari della coattiva il Comune ha avviato la procedura in oggetto finalizzata all’espropriazione dell’intera particella contro versamento di un’indennità metrica di fr. 30.-. Gli atti sono stati pubblicati dal 5.10 al 4.11.2005 previo invio di un avviso personale.

1.2. I comproprietari si sono espressi separatamente sull’intervento espropriativo e le sue conseguenze. MCON 4 ha sollecitato un’indennità di almeno fr. 150.- il mq (notifica 11.10.2005), MCON 1 ha interposto opposizione al progetto ed all’espropriazione senza reclamare alcun risarcimento (notifica 2.11.2005) mentre MCON 3 ha anch’essa interposto opposizione al progetto ed all’espropriazione e rivendicato un’indennità di almeno fr. 300.- il mq (notifica 2.11.2005). Pretese, queste, tutte ribadite all’udienza di conciliazione del 24.1.2006. MCON 2 hanno invece preso posizione, per la prima volta, all’udienza del 14.2.2007 opponendosi all’espropriazione e chiedendo un’indennità di fr. 150.- il mq. Il sopralluogo è stato esperito il 14.2.2007. Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto, respingendo contestualmente le opposizioni, con sentenza del 12.7.2007 cresciuta incontestata in giudicato. All’udienza finale del 14.5.2008 è comparso solo l’ente espropriante.

2.Il mapp. no. 287 è una strada asfaltata a fondo cieco perpendicolare a Via __________ che serve d’accesso veicolare e pedonale ai fondi confinanti e misura complessivamente mq 278. Essa è costituita in comproprietà coattiva ed è di pertinenza per 7/24 del mapp. no. 45 (PPP), per 3/24 del mapp. no. 200, per 1/24 del mapp. no. 202 (PPP) e per 13/24 del mapp. no. 231. La particella è inoltre gravata da un onere di passo con ogni veicolo a favore del mapp. no. 212 e da un onere di tubazione acqua a favore del Comune di __________.

3.3.1. L’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) che normalmente corrisponde al prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto potrebbe conseguire nell’ambito di una libera transazione immobiliare.

3.2. In concreto il sedime espropriando è costituito da superficie stradale. Simili superfici si configurano come impianti di urbanizzazione che creano le premesse per l’utilizzazione dei fondi a fini edilizi (art. 19, 22 cpv. 2 let. b LPT; art. 67 cpv. 2 let. b LALPT) e di conseguenza, essendo in correlazione funzionale con i fondi serviti, dal punto di vista commerciale non sono valutabili come entità autonome. In particolare, per prassi consolidata, le strade private aperte al pubblico e le superfici viarie gravate da un certo numero di servitù di passo – siano esse configurate dalla somma di singoli sedimi o costituite in comproprietà coattiva – non sono stimate alla stessa stregua di un qualsiasi terreno edilizio (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 122; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 48; RDAT I-1993 no. 52).

3.3. La strada al mapp. no. 287 ha una larghezza di ca. ml 4, una lunghezza di ca. ml 69, è a fondo cieco e serve 5 proprietà di cui 2 sono costituite in proprietà per piani; all’imbocco su Via __________ è munita di segnaletica verticale ed orizzontale. Non risulta che i comproprietari abbiano mai manifestato l’intenzione concreta di limitare in qualche modo il transito. Benché il comprensorio servito non sia particolarmente esteso la strada è accessibile senza restrizioni ad una cerchia piuttosto ampia di utenti: ne usufruiscono, oltre che i residenti, anche i loro ospiti ed i fornitori cosicché, di fatto, essa assolve una funzione che è sostanzialmente analoga a quella di una strada comunale; vero è che nel Piano Particolareggiato è catalogata come strada di servizio. L’eventualità di un miglior uso può ragionevolmente essere esclusa non solo perché la strada è tracciata nel piano viario ma anche perché le costruzioni esistenti le autorimesse e gli accessi sono tutti predisposti verso la strada stessa. Una diversa destinazione, anche solo parziale, a parcheggio (come ventilato da una comproprietaria) non è seriamente ipotizzabile già solo per mancanza di spazio; in ogni caso non risulta alcun progetto concreto che abbia simili finalità. Così stando le cose il mapp. no. 287 è da considerare come superficie viaria aperta al pubblico non computabile a fini edilizi (art. 38 cpv. 2 LE). Il valore di una strada aperta al pubblico è irrisorio e tende allo zero (RDAT I-1993 no. 52); ciò nonostante, normalmente, la giurisprudenza riconosce, per l’espropriazione di tali superfici, un’indennità di fr. 10.- il mq (TRAM 12.10.2005 N. 50.2005.6; TE 3.4.2006 N. 10.2005.2-1). In concreto l’importo offerto dal Comune (fr. 30.- il mq) si rivela assai generoso perché di gran lunga superiore ai canoni giurisprudenziali. Pertanto, essendo favorevole agli espropriati, può essere confermato. L’indennità dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di comproprietà in conformità con le risultanze del RF.

4.In mancanza di anticipata immissione in possesso non sono riconosciuti interessi al saggio usuale a norma dell’art. 52 cpv. 3 Lespr..

5.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati che si sono avvalsi della consulenza di un legale hanno diritto alla rifusione delle ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia           1.     Per l’espropriazione formale totale della strada coattiva al mapp. no. 287 l’ente espropriante verserà agli espropriati un’indennità di fr. 30.- il mq.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere per titolo di ripetibili

- fr. 800.- al proprietario del mapp. no. 200 - fr. 800.- alla proprietaria del mapp. no. 231 - fr. 800.- alla proprietaria del mapp. no. 45

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-  

-     

-     

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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