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Ticino Tribunale di espropriazione 30.08.2005 20.2005.10-1

30. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,970 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

approvazione progetto definitivo

Volltext

Incarto n. 20.2005.10 – 1    

Lugano 30 agosto 2005

Approvazione progetto definitivo In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti ing. Argentino Jermini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi presentata da

ISEP 1rappr. dal RA 1  

concernente l’esecuzione di opere di moderazione del traffico in Via __________ e Via __________,

                                        ed ora sull’opposizione al progetto interposta da

OP 1  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato

che il ISEP 1 intende realizzare una serie di interventi moderatori del traffico su Via __________ e Via __________, strade comunali principali di collegamento con il nucleo. Il progetto non implica espropriazioni e prevede la costruzione di piattaforme rialzate agli incroci con le strade di servizio trasversali. I rialzi, il cui orientamento geometrico è determinato dall’asse delle strade di servizio, sono elevati a livello del marciapiede esistente, muniti di rampe formate da bande in selciato e completati con paracarri. Scopo dichiarato dell’opera è di aumentare la sicurezza degli utenti sulle due strade rompendone la linearità affinché pedoni e veicoli possano convivere più armoniosamente (cfr. relazione tecnica e planimetrie);

che il credito di costruzione è stato concesso dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 29.3.2004 (MM 798 del 3.3.2004), mentre con successiva risoluzione del 9.12.2004 il legislativo ha approvato una modifica al progetto vertente sull’aumento della pendenza delle rampe (MM 805 del 28.10.2004);

che il progetto definitivo è stato pubblicato dal 7.2 all’8.3.2005;

che con memoria 7.3.2005 OP 1 si è opposto al progetto siccome privo di interesse pubblico e contrario al principio di proporzionalità. Egli argomenta in particolare che le caratteristiche di Via __________ come anche le attività ed i servizi presenti nella zona già scoraggerebbero l’eccessiva velocità con la conseguenza che le misure di moderazione si rivelano inutili e comunque sproporzionate. In Via __________ invece, seppur giustificati, gli interventi produrrebbero un eccessivo rallentamento del traffico penalizzando gli automobilisti e si rivelerebbero, inoltre, pericolosi;

che con osservazioni del 6.4.2005 il ISEP 1 ha chiesto la reiezione dell’opposizione;

che all’udienza del 22.6.2005 l’opposizione è stata confermata;

che in data 18.7.2005 il Comune ha trasmesso la documentazione richiamata, atto che è stato notificato il successivo 20.7 all’opponente;

che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria comunale, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR o nel PG (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p. LALPT; art. 12 e 13 Lstr.);

che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico, la Lstr., dichiarando applicabile la Lespr., assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la LE – tutti i progetti esecutivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità al giudizio definitivo ed all’approvazione del Tribunale di espropriazione (art. 33 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);

che la norma vieta di opporsi ad opere previste dal PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.) vincolando il potere cognitivo del Tribunale. Pertanto in sede di approvazione possono assurgere a motivo di contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che differiscono o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio cit. p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale gli aspetti definiti nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);

che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare concernono i lavori di semplice manutenzione, che hanno prevalentemente scopi conservativi, e gli interventi di miglioria;

che infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.);

che in applicazione di tale normativa ed in ossequio al principio di sicurezza giuridica ed al diritto di essere sentito, a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto nell’ottica della pubblica utilità e della proporzionalità, ritenuto tuttavia che tale esame non si estende anche ad un sindacato di opportunità in ragione dell’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade (art. 7 Lstr.) e dal divieto di arbitrio;

che Via __________ e Via __________ sono strade comunali aperte al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiacciono alla Lstr. (art. 1 Lstr.);

che sono soggette all’approvazione del Tribunale di espropriazione, tanto le costruzioni, gli arredi urbani e di moderazione del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);

che il progetto in esame comporta l’esecuzione di elementi che, per definizione e finalità, influiscono sul traffico veicolare e pedonale senza modificare sostanzialmente l’assetto e la funzionalità delle due strade. Di conseguenza sono soggetti al vaglio del Tribunale in applicazione dell’art. 39a Lstr.;

che ha diritto ad interporre opposizione chiunque sia toccato dalla decisione impugnata ed abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione stessa. Requisito imprescindibile è l’esistenza di una relazione rilevante o speciale tra l’opponente e l’oggetto della contestazione mentre non occorre che vi sia una lesione di diritti soggettivi. Basta che il soggetto possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale ad ottenere un giudizio più favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 no. 2 e rif.);

che in materia di interventi stradali è inoltre principio giurisprudenziale acquisito che il soggetto non possa limitarsi ad una contestazione generica del progetto, bensì che debba dimostrare concretamente in che termini, nella sua sfera, il progetto violi la legislazione (DTF 112 Ib 543 c. 1d p. 550, 118 Ib 206 c. 8b p. 214, 120 Ib 59 c. 1c-d, 431);

che l’opponente è residente a __________, circostanza che, tuttavia, di per sé stessa non è necessariamente fonte di un rapporto speciale con il progetto pubblicato. D’altra parte egli esprime censure del tutto generiche e non specifica in che modo la sua personale situazione ne risulti particolarmente pregiudicata e quindi si distingua, non solo da quella di qualsiasi altro utente o cittadino del Comune, ma più specificatamente dalla condizione dei diretti confinanti con Via __________ e Via __________, nessuno dei quali, peraltro, ha sollevato obiezioni al progetto;

che in quest’ottica l’opponente non pare colpito più di un qualunque terzo dal provvedimento litigioso e quindi nemmeno può vantare un interesse legittimo;

che pertanto l’opposizione si rivela irricevibile;

che a prescindere dalle suddette considerazioni l’opposizione è comunque infondata e quindi da respingere anche nel merito;

che le opere eseguite a cura della pubblica amministrazione devono essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che siano preordinate al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si configurino come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito rimanendo entro i limiti di quanto è strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 339-357; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. I, Nr. 58; Moor, Droit administratif, vol. I, 2e ed., p. 387 ss, 416 ss);

che Via __________ è una strada principale urbana fronteggiata sui due lati da edifici residenziali e commerciali ed ha quindi ruolo, non solo di via di collegamento con il nucleo, ma anche di servizio. Via __________, più periferica, serve invece una zona prevalentemente residenziale. Nel PR sono individuate, rispettivamente, come strada SC2 ed SC con moderazione del traffico (cfr. piano del traffico). Pertanto il progetto è compatibile con l’assetto pianificatorio locale e con la funzione delle due strade;

che lo scopo del progetto è in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali intesi ad offrire all’utenza pedonale la protezione massima consentita dalle circostanze nell’ottica di una rivalorizzazione complessiva del ruolo sociale della strada quale spazio destinato ad una “coabitazione pacifica” (cfr. Norme VSS 640 211 pto. 5 e 640 213 pto. 3; IREC, Le temps des rues, 1990 p. 14-15; VCÖ, Verkehrsclub Österreich, Vorrang für Fussgänger, p. 59);

che le misure di moderazione del traffico rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre l’automobilista ad una guida disciplinata e prudente a vantaggio di una maggior sicurezza sua, degli altri conducenti e dei pedoni. E’ noto, infatti, che alla riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico ed un minor spazio di frenata, ciò che senza garantire immunità totale agli utenti della strada limita comunque le virtuali situazioni di pericolo;

che il rialzamento verticale della carreggiata è uno dei provvedimenti dichiaratamente più efficaci per rallentare la velocità (IREC, p. 25; Norme VSS 640 213 pto. 9 e 640 285);

che la velocità localmente fissata a 50 Km/h è quella massima consentita e non quella che necessariamente dev’essere mantenuta dai conducenti;

che dai rilevamenti effettuati dal gruppo TCS è risultato che su __________ il 25% degli utenti non rispetta il limite di velocità; in Via __________ la percentuale dei trasgressori sale addirittura al 40% (cfr. doc. prodotta);

che pertanto l’introduzione di misure di moderazione è giustificabile. A maggior ragione se si considera che le due strade sono rettilinee ed offrono una visuale abbastanza buona, quasi rappresentando un invito ad aumentare la velocità;

che del resto l’effetto deterrente indotto dalle prescrizioni sulla velocità è tendenzialmente destinato ad affievolirsi nel tempo e dovrebbe, di conseguenza, accompagnarsi a misure costruttive complementari (VSS 640 213 pto. 5);

che le dimensioni dei rialzamenti sono conformi ai dettami VSS 640 213. Tali norme non assurgono al rango di norme edilizie vincolanti ma constano di un insieme di prescrizioni, frutto di esperienze vissute, volte ad uniformare la prassi ed orientare l’apprezzamento delle autorità (RDAT I-1995 no. 39). Pertanto costituiscono una valida base di giudizio dalla quale il Tribunale non ha ragione di scostarsi;

che la particolarità del progetto in esame è data dall’inclinazione dei rialzamenti, rispetto all’asse della strada principale, determinata dall’asse della strada secondaria. La differenza di inclinazione (ca. m 1.80/2.50: cfr. piano tipo 011/PD) varia a seconda della maggiore o minore obliquità della stessa strada secondaria;

che l’inclinazione, di per sé stessa, ha una valenza prevalentemente estetica ed è impercettibile per l’automobilista prudente poiché l’altezza del dosso (cm 10) è diluita sulla profondità delle rampe in selciato;

che, viceversa, potrebbe creare contraccolpi per chi arrivasse a velocità sostenuta e frenasse improvvisamente;

che, manifestamente, da ciò deriva la sua efficacia;

che in quest’ottica l’opera progettata – che consiste in un insieme coerente di accorgimenti atti a richiamare per tempo l’attenzione del conducente ed a fungere quale valido deterrente ad una velocità eccessiva – assolve certamente allo scopo del Comune ed è sorretta da un sufficiente interesse pubblico.

Per i quali motivi

richiamati                        gli art. 33 e 39a Lstr., 20 e segg. Lespr.,

dichiara

e pronuncia:          1.     L’opposizione è respinta.

                                2.     I progetti definitivi concernenti l’esecuzione di opere di moderazione del traffico in Via __________ e Via __________, sono approvati.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a: - ISEP 1 - OP 1

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                                   Enzo Barenco

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