Incarto n. 20.2004.14 45/02
Lugano 27 aprile 2005
approvazione progetto In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani
Segretario giudiziario
Armando Petrini
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da
ISEP 1 rappr. dal RA 1
contro
COES 1
nell'ambito delle opere di sistemazione di Via C__________ -Via B__________ relativamente al mapp. no. 172,
ed ora sull’opposizione all’espropriazione,
considerato in fatto ed in diritto
che il Comune di L__________ è promotore delle opere di sistemazione stradale in Via B__________ e C__________ conformemente a quanto è previsto dal Piano particolareggiato del nucleo (PPNV), con lo scopo dichiarato di ridurre la velocità di transito. Il progetto, che comporta espropriazioni varie, consiste nella creazione di superfici pedonali sui due lati della strada e nella sostituzione della pavimentazione esistente con materiali pregiati. La strada è dunque suddivisa in compartimenti che, oltre a garantire una certa sicurezza ai pedoni, fungono da moderazioni del traffico (cfr. relazione tecnica e planimetrie);
che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito nel corso della seduta del 26.4.1999 (MM no. 91/99);
che il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 15.7 al 14.8.2002;
che la realizzazione dell’opera implica l’espropriazione di mq 6 del mapp. no. 172, proprietà di COES 1, per i quali il Comune ha offerto un’indennità di fr. 30.il mq (cfr. tabella di espropriazione);
che con scritto 9.8.2002 il proprietario si è opposto all’espropriazione senza esprimersi invece sull’indennità;
che all’udienza del 6.2.2003 l’espropriato ha proposto, in luogo dell’indennità, la permuta del sedime espropriato con una superficie di mq 20 sul retro della casa da staccare dal mapp. no. 77;
che con scritti, rispettivamente dell’11.2. e 28.4.2003 il Comune ha rifiutato la permuta e l’espropriato ha quindi confermato l’opposizione;
che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);
che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico comunale la Legge sulle strade (Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.), assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del Tribunale di espropriazione (art. 33 cpv. 1 e 4 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.);
che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria. Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di un’opera stradale già pianificata ed esistente;
che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7);
che il Piano particolareggiato della zona nucleo di villaggio (PPNV) di L__________ approvato il 18.2.1997 prevede che la strada che attraversa il nucleo sia completata con un arredo ed una pavimentazione differenziata a fungere quale moderazione del traffico (cfr. estratto PPNV);
che l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
che la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come gli interventi espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico oltre che proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con forza preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si adeguino ad un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è necessario al concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, Nr. 123 B IV e V);
che nel complesso i lavori, già brevemente descritti e risultanti nel dettaglio dalla relazione tecnica e dai piani, sono finalizzati a risanare il tratto stradale e ad adeguarlo alle esigenze del nucleo, specie dei pedoni, conformemente a quanto sancito dal PPNV, ai dettami della tecnica, del concetto di sicurezza del traffico e della funzione della strada stessa cui conferiscono, peraltro, un aspetto uniforme e decoroso;
che pertanto il progetto si rivela sorretto da un sufficiente interesse pubblico ed è proporzionato siccome idoneo a raggiungere lo scopo prefissato dall’ente pubblico;
che del resto l’espropriato nemmeno l’ha contestato, la sua opposizione essendo limitata al principio dell’espropriazione;
che tuttavia, in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti è ridotta a quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione delle opere, ossia ad una striscia di terreno lungo le abitazioni esistenti che già attualmente è parte integrante del sedime stradale;
che i timori dell’espropriato si riconducono all’eventualità di infiltrazioni d’acqua dalla carreggiata e dal vicino incrocio del Fontanone;
che tuttavia, poiché l’opera dev’essere eseguita secondo le regole dell’arte e secondo metodi tecnicamente progrediti, in particolare adottando i provvedimenti necessari alla sicurezza dell’opera stessa, delle persone e dei beni (art. 7 Lstr.), ovviamente il Comune dovrà provvedere affinché il raccordo tra lo stabile al mapp. no. 172 e la strada sia realizzato in maniera confacente predisponendo il deflusso delle acque onde evitare infiltrazioni (cfr. verbale del 6.2.2003);
che tutto ciò considerato, nella ponderazione degli interessi in gioco, l’interesse pubblico all’esecuzione dei lavori prevale sull’interesse soggettivo manifestato dall’opponente;
che pertanto l’opposizione all’espropriazione dev’essere respinta;
che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato (art. 45 cpv. 5 Lespr.);
che l’espropriato non si è avvalso delle consulenza di un legale per cui non si assegnano ripetibili.
richiamati gli art. 33, 39a Lstr., 20 ss Lespr.
dichiara
e pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti ai lavori di sistemazione della strada __________ – Via B__________ a L__________ sono approvati.
2. L’opposizione all’espropriazione è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini