Incarto n. 10.2014.1
Lugano 12 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Eraldo Pianetti
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sull’istanza presentata il 3 febbraio 2014 da
ISES 1 rappr. dall’ RA 1
contro
COEP 1 rappr. dalRA 2
intesa ad ottenere l’avvio di una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no. 478 RFD di __________ mediante versamento di una piena indennità,
letti ed esaminati gli atti,
considerato, in fatto ed in diritto
che ISES 1 è proprietario del mapp. no. 478 sito nel Comune di __________. Il fondo ha una superficie di 183 mq in parte prativa ed in parte asfaltata (cfr. estratto SIFTI);
che, mediante scritto del 3.3.2014 a questo Tribunale, ISES 1 si duole dell’uso abusivo quale strada della superficie asfaltata di cui alla part. no. 478; la stessa sarebbe infatti inserita nella zona residenziale estensiva del PR e libera da vincoli. Egli rileva che il Municipio, oltre a negare la licenza edilizia per cintare il terreno, ha pure rifiutato di avviare una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico in attesa della realizzazione della strada di PR prevista nelle vicinanze. Il proprietario prosegue affermando di essersi rivolto, pertanto, alla Sezione degli enti locali affinché imponesse al Comune l’avvio della procedura espropriativa. La Sezione ha tuttavia negato la propria competenza ad intervenire sostenendo, in particolare, che “la procedura di espropriazione formale avviene su istanza dell’ente espropriante oppure dell’espropriato, la quale dovrà essere inoltrata al Tribunale delle espropriazioni a cui toccheranno le valutazioni e i giudizi del caso” e che toccherebbe “all’istante valutare se adire il Tribunale delle espropriazioni in applicazione dei disposti della Legge di espropriazione”. Pur dubitando di tali indicazioni, ISES 1 chiede di conseguenza a questo Tribunale l’avvio di una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no. 478 mediante rifusione di una piena indennità;
che l’istanza può essere decisa sulla base degli atti;
che legittimati ad avviare una procedura di espropriazione formale sono unicamente i titolari del diritto di espropriazione designati nella legge, ovvero il Cantone ed i Comuni nell’ambito della loro giurisdizione (art. 2 cpv. 1 Lespr) nonché gli enti di diritto pubblico, ed eventualmente di diritto privato, ai quali il Consiglio di Stato abbia conferito il diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 Lespr; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, p. 360 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no. 1224 ss);
che il privato cittadino ha diritto di adire il giudice delle espropriazioni solo dopo l’apertura di una procedura di espropriazione formale per notificare le sue pretese nel termine di pubblicazione degli atti (art. 24 ss Lespr), o reclamare indennità tardive (art. 32 Lespr). All’occorrenza egli ha, inoltre, il diritto di promuovere una causa dinanzi al Tribunale di espropriazione qualora intenda rivendicare un’indennità per titolo di espropriazione materiale (art. 39 Lespr), o la retrocessione di un fondo precedentemente espropriato (art. 61 ss Lespr). Può anche chiedere l’apertura di una procedura di espropriazione formale dei suoi diritti di difesa sgorganti dai rapporti di vicinato quando si ritenga leso dall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica (art. 5 cpv. 1 LEspr; RtiD I-2006 no. 23). Ipotesi, queste, che non si avverano nella fattispecie;
che, stante tale quadro legislativo, il Tribunale di espropriazione non ha competenza alcuna per imporre ad un Comune – o ad un qualsiasi altro ente – di esercitare il diritto di espropriazione, e segnatamente di dare avvio ad una procedura di espropriazione formale (DTF 102 Ib 57 c. 3a). Secondo dottrina e giurisprudenza un tale obbligo potrebbe essere impartito, se del caso, solo dall’autorità competente a conferire il diritto di espropriazione o dall’autorità investita del potere di vigilanza sull’ente espropriante (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no. 1226 e Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 424 con rinvii giurisprudenziali; TRAM no. 50.2001.00020 dell’11.1.2002);
che di conseguenza l’istanza dev’essere respinta.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
- per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco