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Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1

26. Oktober 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·4,843 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Ampliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione

Volltext

Incarto n. 10.2011.1-1    

Lugano 26 ottobre 2012

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Paolo Barberis

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COES 1 rappr. dallo studio legale RA 2  

nell'ambito della realizzazione di un posteggio pubblico in zona __________ a __________,   relativamente al mapp. no. 579 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.1.1. Il mapp. no. 579 di __________, già proprietà di __________ ed ora del figlio COES 1, è un fondo di 1'268 mq ubicato in località __________, all’incrocio tra Via __________ e Via __________. Il terreno è di conformazione triangolare e presenta dislivelli accentuati; la parte bassa, adiacente a Via __________, è occupata da due fabbricati vetusti adibiti in passato a deposito/magazzino ed oggi in disuso; la parte alta, con fronte su Via __________, nell’angolo nord-est è costituita da una superficie piana sterrata adoperata come posteggio. Il PR di __________, approvato in data 2.11.2000 dal Consiglio di Stato (revisione 1997), ha istituito a carico di quasi tutta la particella un vincolo con destinazione posteggio pubblico (P). Nel previgente PR del 1977 la proprietà era invece assegnata alla zona residenziale estensiva R2.

1.2. In data 8.12.2006 __________ ha notificato al Comune di __________ una pretesa d’indennizzo di fr. 500.- il mq per titolo di espropriazione materiale del mapp. no. 579. Ad essa è seguito uno scambio epistolare che non ha permesso alle parti di pervenire ad un accordo in ordine all’indennità; finalmente, con scritto del 13.1.2011, il Municipio ha informato il proprietario di aver ottenuto dal Consiglio comunale l’autorizzazione a procedere all’esproprio del terreno e lo stanziamento di un credito a tal fine di fr. 345'000.-. In effetti, poco dopo, il Comune ha dato avvio alla procedura espropriativa pubblicando gli atti dal 31.1 al 1°.3.2011, previo invio di un avviso personale all’espropriato; la tabella prevede l’espropriazione formale totale del mapp. no. 579 per il quale è offerta un’indennità di fr. 335'000.-. __________ ha preso posizione in merito all’evento con tempestiva memoria del 1°.3.2011. In via preliminare ha rilevato come il vincolo di PR non colpisca l’intera particella ma ne escluda una piccola superficie triangolare posta nell’angolo nord-est; l’espropriazione di quest’ultima non è dunque sorretta da una base pianificatoria e non beneficia della presunzione di pubblica utilità; ciò nonostante il proprietario non ha sollevato opposizione all’esproprio chiedendone anzi l’ampliamento anche alla superficie non vincolata. Egli ha inoltre formulato le seguenti richieste di indennizzo: fr. 450.- il mq per la superficie espropriata; fr. 100'000.- per la soppressione di 10 posteggi oppure, quale compensazione reale, la messa a disposizione a titolo esclusivo di un adeguato numero di posti auto sul futuro posteggio pubblico; almeno fr. 60'000.- quale svalutazione del mapp. no. 592 al cui servizio sono attualmente i posteggi; fr. 10'000.- per la perdita dei due fabbricati. L’udienza di conciliazione si è svolta il 4.5.2011; al riguardo basti rilevare che il Comune ha dichiarato di voler limitare l’esproprio alla sola superficie vincolata dal PR; al termine della discussione si è proceduto ad un sopralluogo. Esperita l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale dell’11.5.2012 riconfermandosi nelle rispettive posizioni.

2.In costanza di procedura, e senza riservarsi espressamente il diritto di restare parte in causa, l’espropriato __________ ha disposto, mediante atto di donazione del 28.12.2011 (d.g. 14644/28), il trapasso di proprietà del mapp. no. 579 al figlio COES 1. Quest’ultimo è pertanto subentrato di diritto nel presente procedimento (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1). Il nuovo proprietario ha esercitato il diritto di essere sentito presenziando al dibattimento finale ed allineandosi alle pretese già formulate dal padre.

3.L’espropriazione formale soggiace al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a compensazione di tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituirgli le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4). L’indennità per espropriazione formale è valutata al giorno dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr). Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale per effetto di un provvedimento pianificatorio restrittivo, la data decisiva per l’estimo coincide invece con quella di entrata in vigore della restrizione (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2). E’ noto che il nuovo PR di ___________, approvato in data 2.11.2000, ha riservato il mapp. no. 579 a fini pubblici destinandolo ad accogliere un posteggio. Pertanto, al fine di individuare il dies aestimandi, occorre accertare d’ufficio se tale vincolo abbia dato luogo ad un’espropriazione materiale.

4.Espropriazione materiale

4.1. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo che comprometta le facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di espropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o ne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il proprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile ed oltremodo probabile in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2).

4.2. Il vincolo in esame interessa ca. 1'218 mq del mapp. no. 579, e cioè quasi tutta la superficie del fondo; nell’angolo nord-est è sfuggita un’area di ca. 50 mq che risulta invece attribuita alla zona residenziale estensiva R2 (cfr. piano del 10.5.2011 dello studio d’ing. __________ prodotto dal Comune; estratto piano delle zone). All’epoca dell’entrata in vigore del vincolo la particella era completamente urbanizzata, inclusa nel piano generale delle canalizzazioni (PGC), quest’ultimo approvato in data 11.8.1982, ed apparteneva ad un territorio già largamente edificato ed insediato. Nonostante la conformazione triangolare, invero non ideale, il fondo possedeva i requisiti per essere edificato e già vi sorgevano due fabbricati utilizzati come deposito e magazzino. In particolare, l’edificazione del mapp. no. 579 era disciplinata dai parametri vigenti nella zona R2 ove erano ammessi un indice di sfruttamento 0.4 ed un’altezza massima m 7.50; doveva inoltre essere rispettata una distanza minima dal confine di m 3 e dalla strada di m 4 (art. 27, 5 e 10 NAPR/1977). Su questa base, previa demolizione dei vecchi fabbricati, il fondo poteva essere riedificato ed accogliere un nuovo stabile di due piani aventi ciascuno una superficie di ca. 250 mq consona allo scopo residenziale (cfr. anche relazione di estimo dell’aprile 2008 dell’arch. __________, pto. 4.1.1); ciò con un certo margine di libertà progettuale favorito dall’ampio doppio fronte stradale. In sede di revisione del PR la particella è dunque stata privata della componente edilizia che già le era riconosciuta a pieno titolo dal PR previgente. Se ne deve concludere che il nuovo PR ha cagionato un’espropriazione materiale a danno del mapp. no. 579. Circostanza, questa, peraltro mai nemmeno messa in dubbio dal Comune il quale, sia prima che durante la presente procedura, ha formulato una proposta di indennizzo chiaramente comprensiva della componente edilizia del fondo. Pertanto l’indennità per espropriazione materiale e formale della superficie vincolata (mq 1'218) è stabilita mediante stima unica con valuta al 2.11.2000, data di entrata in vigore del nuovo PR che ha istituito il vincolo.

5.Ampliamento dell’espropriazione

5.1. Il Comune di __________, avviata la procedura in vista dell’esproprio totale del mapp. no. 579 (cfr. tabella e piano pubblicati), si è poi corretto precisando di voler limitare l’intervento alla sola superficie vincolata (cfr. verbale di udienza del 4.5.2011). L’espropriato, verificata la situazione e ritenendo l’area libera da vincoli del tutto inutilizzabile, ha ribadito la domanda di ampliamento dell’espropriazione a tutta la particella.

5.2. Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lespr, quando sia prevista l’espropriazione parziale di un fondo e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiederne l’espropriazione totale. La norma istituisce un’eccezione al principio della proporzionalità secondo cui l’espropriazione non deve eccedere quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo perseguito dall’ente espropriante. L’ampliamento dell’espropriazione entra quindi in considerazione solo se, a causa dell’esproprio parziale, l’uso conforme del fondo fosse pregiudicato o reso oltremodo difficile: in sostanza, qualora non permangano prospettive ragionevoli di sfruttamento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 12 no. 2 ss; DTF 103 Ib 97; RDAT 1988 no. 67 c. 4, II-1996 no. 42 c.5; TRAM 50.2004.5-6 del 6.12.2005).

5.3. In concreto l’espropriazione parziale auspicata dal Comune, che riflette i limiti del vincolo di PR, incide palesemente sulle possibilità di sfruttamento della porzione rimanente al mapp. no. 579. Quest’ultima, come già evidenziato, si riduce infatti ad una superficie triangolare di ca. 50 mq posta nell’angolo nord-est del terreno; morfologicamente irregolare e per lo più coperta da vegetazione incolta, essa si incunea tra Via __________ e la costruzione esistente sull’attiguo mapp. no. 1973, la quale è ubicata ad una distanza variabile da 3a7m dal confine tra i due fondi (cfr. piano del 10.5.2011 dello studio d’ing. __________ prodotto dal Comune; fotografie al doc. M). Considerata la sua posizione, la forma e la dimensione, tale area, seppur assegnata alla zona edificabile, di fatto appare del tutto inservibile per il proprietario: con ogni evidenza non si presta infatti ad essere sfruttata conformemente alla sua destinazione pianificatoria, né potrebbe essere trasformata eventualmente in posteggio (in ragione della forma stessa e per difetto delle distanze minime) o utilizzata razionalmente per altri scopi redditizi. Stando così le cose, i requisiti per ammettere l’ampliamento dell’esproprio appaiono adempiuti. L’indennità per l’espropriazione formale della superficie oggetto di ampliamento (mq 50) è stimata con valuta odierna il Comune non avendo sollecitato l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr).

6.Valore venale

6.1. L’indennità espropriativa consta, anzitutto, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734). Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no. 52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a paragone: di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 88). Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3). Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).

6.2. L’estimo è fondato sui prezzi ufficiali soluti per terreni liberi ubicati nella zona R2 di __________. A tal fine il Tribunale ha eseguito la consueta indagine sui prezzi ufficiali riportati nei pubblici registri: questa copre tutte le transazioni stipulate dal 1997 ad oggi ed offre i seguenti risultati (si precisa che non è tenuto conto delle superfici boschive cui è attribuito valore 0):

valori dal 1997 al 2000

mapp. nr.

mq

località

fr./mq.

Iscrizione a RF

978

2’741

__________

218.90

11.06.1997

3265

735

__________

367.10

25.02.1998

2813

1’039

__________

384.99

18.03.1998

2640

1’494

__________

416.66

11.12.1998

3242

331

__________

438.07

11.01.1999

3244/3245

412

__________

461.17

06.10.1999

2654

253 (scorporo)

__________

350.-

10.03.2000

2671

1’403

__________

370.-

08.11.2000

valori dal 2001 in poi

mapp. nr.

mq

località

fr./mq.

Iscrizione a RF

2671

26 (scorporo)

__________

370

20.07.2001

2654

714

__________

462.18

05.03.2002

929

83 (scorporo)

__________

301.20

16.09.2002

3363

701

__________

499.29

03.12.2002

3227

646

__________

634.67

09.12.2002

3390

770

__________

400.-

16.12.2003

2639

350 (scorporo)

__________

390.-

23.12.2003

3394

467

__________

400.-

15.01.2004

3393

529

__________

400.-

15.01.2004

3392

534

__________

410.-

12.02.2004

2686

640

__________

359.38

02.07.2004

3421

757

__________

660.50

31.07.2006

2080

2’000

__________

550.-

31.07.2006

3391

515

__________

427.18

12.09.2006

3419

835

__________

426.75

06.10.2006

3267

1’092

__________

375.46

19.01.2007

3359

249

__________

413.65

27.04.2007

3389

477

__________

398.32

15.05.2007

3441

930

__________

322.58

09.10.2007

3423/3424

560

__________

357.14

27.12.2007

3422

611

__________

450.08

02.04.2009

Le suddette transazioni possono essere ripartite sul territorio in tre comprensori. Il primo, centrale, racchiude le zone del nucleo storico di __________ (località __________, __________ e Via __________). Il secondo (località __________) appartiene invece ad un settore settentrionale del Comune ubicato all’altezza della biforcazione della strada cantonale che poi prosegue, da un lato, verso la cosiddetta zona dei grotti (Via __________) e, dall’atro, lungo la linea ferroviaria (Via __________); si tratta di un insediamento che annovera anche costruzioni abbastanza recenti, rivolto verso la strada cantonale, l’autostrada e la linea ferroviaria, elementi di primo piano che guastano la visuale e sono fonte di emissioni. Il terzo comprensorio, infine, si colloca nel settore meridionale del Comune lungo le aree collinari di __________, tradizionalmente le più pregiate dal profilo residenziale e paesaggistico (località __________ e __________).

6.3 Indennità per l’espropriazione materiale e formale di mq 1’218

Nel triennio precedente l’entrata in vigore del nuovo PR, i valori più alti sono stati registrati per terreni siti nel comparto del nucleo (mapp. no. 2813, 3242, 3244/3245) con una media di ca. fr. 430.- il mq, quest’ultima calcolata facendo astrazione del mapp. no. 978, ubicato lungo la strada __________ -__________, per il quale è stato pagato un prezzo decisamente ridotto rispetto alla media. Si attesta invece a ca. fr. 378.- il mq la quotazione dei terreni ubicati nell’area di __________ (mapp. no. 3265, 2640, 2654), ove il prezzo minimo si riconduce alla cessione di 253 mq del mapp. no. 2654 aggiunti all’adiacente mapp. no. 2655, quest’ultimo confinante con la strada cantonale nel tratto __________ -__________. Un prezzo di poco inferiore (fr. 370.- il mq) è stato pagato, infine, per l’unico terreno compravenduto in località __________ (mapp. no. 2671), fondo dal quale, peraltro, l’anno seguente sono stati scorporati mq 26 mq per essere ceduti, al medesimo prezzo, al limitrofo mapp. no. 2797. La località che qui interessa (__________), si trova a metà strada tra il nucleo e __________, ed è nota, in particolare, per la presenza di cantine destinate alla produzione di vino e grotti per la ristorazione. Attraversato dalla strada cantonale (Via __________), il comparto è densamente edificato e conta anche diversi immobili a reddito; esso non gode dei privilegi dipendenti da una posizione centrale, essendo discosto dal nucleo, né può vantare uno scenario ambientale analogo all’area di __________. In sostanza il quadro complessivo è quello di una zona residenziale discreta senza qualità particolari. Pertanto, nel novembre del 2000, il valore dei terreni R2 ivi ubicati non poteva superare mediamente fr. 375.- il mq. Dovendo adeguare tale valore alla proprietà in esame, bisogna tener conto che il mapp. no. 579 gode di una buona posizione e insolazione, è completamente urbanizzato e dispone di due fronti stradali ciò che ne facilita la costruzione. Per altro verso va però considerato che le strade stesse sono anche fonte di disturbo su due lati e, soprattutto, che il fondo si distingue per la sua tipica conformazione triangolare allungata e per i dislivelli accentuati. Tali ultimi aspetti non ne compromettono l’edificabilità ma costituiscono caratteristiche negative che incidono sulla qualità del terreno e ne riducono il valore nell’ordine prudentemente valutato, in concreto, del 20%. Pertanto l’indennità per l’espropriazione materiale e formale di mq 1'218 è fissata, al 2.11.2000, in fr. 300.- il mq.

6.4. Indennità per l’espropriazione formale di mq 50

Durante il decennio trascorso nel nucleo è stato compravenduto un solo terreno a fr. 301.- il mq (mapp. no. 929). Sulla collina di __________ (mapp. no. 2654, 3227, 3363, 2639, 2686, 3421, 2080, 3267) i prezzi, seppur piuttosto discontinui, sono aumentati e raggiungono una media di ca. fr. 490.- il mq: a conferma di come la zona sia pregevole ed ambita. Nella località __________ è stata stipulata, a seguito di un frazionamento, una serie di transazioni il cui valore medio è di fr. 409.- il mq (mapp. no. 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3359, 3389, 3419); le compravendite restanti si attestano invece mediamente attorno a fr. 377.- il mq (mapp. no. 3441, 3423/3424, 3422). Tutto sommato, tenuto conto delle osservazioni già esposte in merito alle zone prese a confronto e di un certo incremento annuo, questo Tribunale ritiene che i terreni in località __________ siano attualmente stimabili a fr. 450.- il mq. Pertanto, vista la situazione del mapp. no. 579 e la riduzione di valore già prudentemente stabilita del 20%, l’indennità per l’espropriazione formale di mq 50 è fissata, con valuta odierna, in fr. 360.- il mq.

7.             Posteggi al mapp. no. 579

7.1. L’espropriato lamenta la perdita di 10 posteggi sul mapp. no. 579 di cui usufruiscono da sempre, e senza obiezioni da parte del Comune, i clienti, i dipendenti ed i mezzi di servizio dell’azienda vinicola di famiglia sita sull’antistante mapp. no. 592. Avendo il Comune rifiutato di mettere a disposizione a titolo esclusivo un adeguato numero di posti auto sul futuro posteggio pubblico, l’espropriato rivendica un risarcimento di fr. 100'000.-. Il Comune contesta tale domanda siccome infondata: esso rileva che, dal punto di vista edilizio, il posteggio costituisce un uso improprio del terreno tollerato negli anni in ragione della bassa offerta di aree di posteggio nel comparto.

7.2. Come appurato in sede di sopralluogo, è adoperata come posteggio un’area situata nella parte alta del mapp. no. 579, lungo Via __________; trattasi di uno spiazzo di forma irregolare e per lo più sterrato che in origine è stato verosimilmente realizzato mediante una ripiena del terreno (cfr. verbale di sopralluogo del 4.5.2011; doc. H). Nell’ambito di un’espropriazione formale il sacrificio di posteggi può costituire un pregiudizio indennizzabile sulla base dell’art. 11 let. b Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192); vero è, come rammenta l’espropriato, che in passato questo Tribunale ha ritenuto di dover tutelare certe situazioni particolari riconoscendo al proprietario interessato un indennizzo per la perdita di posteggi anche non formalmente autorizzati. Nondimeno è da sottolineare che i posteggi per autoveicoli sono annoverati nella categoria degli impianti ai sensi dell’art. 22 LPT, e che dunque la formazione di parcheggi, come l’uso di un fondo per lo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione; regola, questa, contemplata nella vigente come già nella passata legislazione edilizia cantonale (art. 4 let. c RLE del 9.12.1992, art. 35 cpv. 1 let. b RLE del 22.1.1974; RDAT 1985 no. 81; TRAM 50.2001.00024 del 19.6.2002, 50.2005.25 del 1°.12.2006). Pertanto, di principio, l’ente espropriante non può essere costretto a risarcire costruzioni o impianti abusivi, realizzati cioè senza la necessaria autorizzazione, o utilizzati in modo non conforme all’autorizzazione ricevuta (TRAM 50.2005.11-12 del 19.2.2007 nonché giurisprudenza citata). Non è contestato che l’area in questione sia da tempo adoperata come posteggio benché manchi il necessario permesso; per ammissione dello stesso Municipio tale uso è stato lungamente tollerato in ragione della carenza di posteggi nella zona (cfr. anche doc. G). Ciò non autorizza però l’espropriato a dedurne un diritto o una situazione acquisita né basta, in concreto, per giustificare un indennizzo. Va infatti considerato che le condizioni concrete del sedime sono quelle di uno sterrato irregolare, privo di demarcazioni e protezioni; inoltre il posteggio non è al servizio della particella espropriata ed è in palese contrasto con la funzione residenziale della zona. Un contesto, questo, del quale il proprietario doveva essere consapevole indipendentemente dall’indulgenza manifestata dalle autorità comunali, e che complessivamente non è tutelabile in questa sede. Ritenendo il posteggio indispensabile all’attività svolta sul mapp. no. 592, era suo compito attivarsi per ottenere il rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla legge. Pertanto la richiesta di indennizzo è respinta.

8.             Svalutazione del mapp. no. 592

8.1. L’espropriato sostiene che la particella espropriata no. 579 costituisce un’unità dal profilo funzionale ed economico con la part. no. 592 sulla quale, come detto, è condotta l’azienda vinicola di famiglia. La perdita di posteggi sulla prima si tradurrebbe in un grave pregiudizio per la seconda nella misura in cui la gestione regolare dell’attività aziendale risulterebbe intralciata o ridotta. Ciò comporterebbe una svalutazione del fondo nell’ordine di almeno 60'000.- di cui l’espropriato chiede di essere indennizzato.

8.2. A norma dell’art. 11 let. b Lespr, quando sia parzialmente espropriato un fondo o una proprietà costituita da più fondi economicamente connessi, l’indennità deve comprendere l’eventuale svalutazione della porzione residua, purché sussista un nesso di causalità adeguata tra l’evento espropriativo e la riduzione di valore. Una tale connessione economica potrebbe essere ravvisata nell’appartenenza dei fondi ad una medesima impresa o azienda, bastando comunque che la loro utilizzazione, anche differenziata, sia tesa a raggiungere uno scopo comune. Una connessione economica e funzionale può essere presunta quando il valore dei fondi conosca un incremento in ragione della loro correlazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 184; Grisel, op. cit., p. 729; DTF 106 Ib 381 c. 3b).

8.3. I mapp. no. 579 e 592 hanno da sempre un assetto pianificatorio diverso: nel previgente PR, il primo era assegnato infatti alla zona residenziale R2, il secondo invece alla zona “centro cantine” che corrispondeva alle strutture caratteristiche da salvaguardare e nella quale erano concessi solo riattamenti o trasformazioni rispettosi dei valori ambientali e delle utilizzazioni esistenti (art. 24 NAPR/77). Dal profilo pianificatorio i due fondi non potevano dunque soddisfare un obiettivo comune. Nè un tale obiettivo comune è deducibile dallo stato di fatto creatosi negli anni, in particolare dal posteggio sul mapp. no. 579; infatti, ben difficilmente potrebbe essere ammesso che sia indispensabile per l’azienda ove solo si consideri che, per ammissione stessa dell’espropriato, le operazioni di carico e scarico, ovvero quelle direttamente legate e necessarie all’attività, avvengono sul piazzale del mapp. no. 592. Trascurabile è poi la presenza, sul mapp. no. 579, di due edifici adoperati in passato come deposito/magazzino: infatti, oltre a non essere conformi alla destinazione residenziale del fondo, questi sono ormai in evidente stato di abbandono e presentano gravi segni di vetustà e degrado; in ogni caso, come si evince dalla memoria dell’espropriato, tali fabbricati non erano ad uso esclusivo dell’azienda bensì locati a terzi (cfr. opposizione del 1°.3.2011 pto. 5.4). L’espropriato ha pure affermato che in mancanza di posteggio la regolare gestione dell’attività risulterebbe intralciata o ridotta; se così fosse, tuttavia, avrebbe dovuto risolvere da tempo la situazione in maniera definitiva e non accontentarsi di una sistemazione che appare precaria sotto tutti gli aspetti, ovvero postulando un permesso di costruzione per la formazione di un posteggio o sul mapp. no. 379 oppure sullo stesso mapp. no. 392 ritenuto che il previgente PR (a differenza di quello attuale) non vietava espressamente tali impianti nella zona centro cantine (art. 24 NAPR/77). Su questa base, e cioè considerando che l’uso del mapp. no. 579 non è conforme né alla pianificazione, né alla legislazione edilizia, non può essere ammessa alcuna connessione con il mapp. no. 592 e l’attività che vi è svolta. Perciò, in difetto di legame economico e funzionale, è escluso che si possa riconoscere un’indennità per svalutazione del mapp. no. 592.

9.             Fabbricati al mapp. no. 579

9.1. Sul mapp. no. 579 sono presenti due fabbricati che l’espropriato dichiara di aver rinunciato a locare negli ultimi anni in ragione della situazione d’incertezza dettata dal vincolo pianificatorio e dall’esproprio del fondo. Per la perdita degli stessi egli rivendica un’indennità di fr. 10'000.- corrispondente alla pigione mensile indicizzata che avrebbe potuto ricavare.

9.2. Giusta l’art. 11 let. c Lespr l’indennità include il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell’espropriazione. La normativa si rapporta a tutti quei danni patrimoniali che potrebbero manifestarsi, oltre alla perdita del diritto espropriato ed all’eventuale deprezzamento della parte residua, in seguito all’espropriazione. Dato il loro carattere complementare, tali pregiudizi sono risarcibili solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità (art. 9 Lespr) non fosse già soddisfatto con la rifusione dell’intero valore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196 e 197; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel, op. cit., p. 731, 740-741).

9.3. Gli edifici in esame si compongono di una costruzione chiusa con una muratura in mattoni di cotto e soletta piana, e di un portico aperto eseguito con strutture in mattoni di cemento e copertura in tegole a due falde. Entrambi rasentano la fatiscenza e la loro idoneità ad essere utilizzati è sicuramente dubbia (cfr. verbale di sopralluogo del 4.5.2011; documentazione fotografica). Ciò considerato, e ritenuto che tali stabili non producono ormai da qualche anno alcun reddito, è indennizzabile soltanto il loro valore reale (cfr. Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 99). Il Comune ha prodotto un calcolo delle volumetrie che riporta un totale di mc 243.97. Quest’ultimo dev’essere tuttavia adeguato alla norma SIA 116 per poter essere applicato al costo medio al mc; su questa base, si ottiene una cubatura per le costruzioni in esame di mc 285. Visto lo stato complessivo degli edifici ed i materiali di costruzione, il loro valore non può certamente superare ca. fr. 35.- il mc. Pertanto l’indennità di fr. 10'000.- pretesa dall’espropriato è condivisibile e può essere confermata.

10.         Interessi

L’indennità per espropriazione materiale e formale di mq 1'218 è completata con gli interessi al saggio usuale a decorrere dal momento in cui l’espropriato ha manifestato in modo inequivocabile l’intenzione di farsi risarcire (DTF 125 II 1 c. 3b/aa), ovvero, in concreto, a far tempo dall’8.12.2006, data della lettera con la quale egli ha notificato la sua pretesa di indennizzo al Comune. In passato il saggio usuale veniva fissato dal Tribunale federale nel quadro delle istruzioni impartite alle Commissioni federali di stima ai sensi dell’art. 63 LEspr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 63 no. 7). In virtù di una decisione del 9.11.2009 del Tribunale amministrativo federale, a partire dal 1°.1.2010 esso corrisponde al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Pertanto gli interessi sono da conteggiare come segue:

- del 3.5% dall’8.12.2006 al 31.12.2009 - del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010 - del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011 - del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012 - del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

Sull’indennità dipendente da sola espropriazione formale (superficie di 50 mq e perdita di fabbricati) non sono dovuti interessi in difetto di anticipata immissione in possesso (cfr. art. 52 cpv. 2 Lespr).

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia           1.     La richiesta di ampliamento dell’espropriazione all’intero mapp. no. 579 è accolta.

                                2.     L’ente espropriante verserà le seguenti indennità:

2.1. fr. 300.- il mq per l’espropriazione materiale e formale di mq 1'218 oltre interessi ai seguenti saggi annui:

- del 3.5% dall’8.12.2006 al 31.12.2009 - del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010 - del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011 - del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012 - del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

2.2. fr. 360.- Il mq per l’espropriazione formale di mq 50

2.3. fr. 10'000.- a corpo per la perdita di 2 fabbricati

                                3.     La pretesa di indennizzo per perdita di posteggi è respinta.

                                4.     La pretesa di indennizzo per titolo di svalutazione del mapp. no. 592 è respinta.

                                5.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 3'000.- per ripetibili.

                                6.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                7.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

10.2011.1-1 — Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1 — Swissrulings