Incarto n. 10.2009.4
Lugano 7 giugno 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione
Composto dal Presidente supplente avv. Stefano Camponovo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Luciano Sulmoni
segretario giudiziario
Enzo Barenco
Sedente per statuire sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 6 maggio 2009 da
ISES 1 rappr. dall’ RA 1
contro
COES 1 rappr. dal RA 2
relativamente al mapp. n. 696 RFD di __________ (limitatamente alla superficie di mq. 1'139);
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
ritenuto, in fatto
1.ISES 1 è proprietario del fondo n. 696 RFD __________, attualmente così censito:
mq 245 piazzale mq 1'139 giardino mq 335 incolto mq 626 Fabbricato abitativo
2.Il mappale, nella sua porzione a nord-est (a confine con la via __________) è per una parte (vicina al __________) pianeggiante e prativo, in seguito presenta una pendenza abbastanza accentuata che porta alla stradina di entrata all’autorimessa dell’edificio su di esso (PPP) sito, ed è - successivamente a detta stradina – nuovamente prativo e in leggera pendenza (discendente verso la via __________). Anche la parte pianeggiante limitrofa al __________, verso la via __________, presenta una scarpata di alcuni metri, parzialmente attenuata dai muri che già sussistono lungo la medesima via in prossimità dell’inizio della stradina di accesso all’autorimessa. Il fondo si trova in un comparto a vocazione prettamente residenziale ed è praticamente integralmente urbanizzato (fatta salva una superficie rilevante sull’altro lato del __________, pure prativa). L’intero mappale è sito in zona tranquilla.
3.Con risoluzione governativa n. 1215 del 25 febbraio 1976, approvante il Piano Regolatore (PR) di __________, il suddetto mappale era stato incluso in zona Nucleo Vecchio (NV) nella sua parte superiore ed in zona residenziale semi-intensiva (R3), in quella inferiore. La zona R3 era così regolata nell’art. 34 delle NAPR allora in vigore: <<La zona residenziale semi-intensiva comprende tutta la zona segnata sul piano con colore rosa. È permessa la costruzione di abitazioni, attività commerciali, come negozi, uffici, locali ed esercizi pubblici, sale di riunioni e di spettacolo, attrezzature per lo sport e lo svago, aziende artigianali non moleste. Valgono le seguenti disposizioni: - l’indice di sfruttamento massimo è lo 0.5; - l’indice di occupazione massimo è del 30%; - il numero massimo dei piano abitabili è di 3, compreso il piano terreno; - l’altezza massima dei fabbricati è di ml. 10.00; - l’altezza massima al colmo è di m. 12.00; - le distanze da confine sono quelle previste dall’art. 15>>.
4.Con risoluzione n. 4207 del 27 agosto 1997, il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________. Il mappale n. 696 è stato inserito integralmente in zona Nucleo vecchio (NV), con grado di sensibilità al rumore II (v. art. 37 NAPR). Il relativo art. 37 NAPR così recitava:
<< 1. Nella zona NV (zona nucleo villaggio, indicata con colore giallo) comprendente i nuclei di __________ e di __________, devono essere salvaguardati i valori architettonici e ambientali tradizionali.
2. Ogni progettazione dovrà uniformarsi ai seguenti criteri:
a) ogni intervento dovrà essere fondato su criteri conservativi nel rispetto delle caratteristiche ambientali
b) riattazioni e trasformazioni dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle tipologie esistenti
c) non sono concesse demolizioni ed eccezione di quelle giustificate da motivi di sicurezza.
3. In particolare valgono le seguenti disposizioni:
a) Materiali:
- devono essere mantenuti i materiali originali. Non è ammesso l’uso di calcestruzzo a vista o bocciardato, all’esterno delle costruzioni, come pure l’uso di altri materiali in contrasto con quelli originali.
b) Tetto a falde:
copertura in coppi o simili
la pendenza del tetto se modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti
innalzamenti possono essere concessi per un massimo di ml 0.80. Eventuali deroghe, finalizzate ad ottenere una conformità con le coperture adiacenti possono essere concesse dal Municipio e non devono essere in contrasto con la cifra no. 2 del presente articolo
non sono ammesse aperture nelle falde del tetto finalizzate all’ottenimento di terrazze
non è ammesso in nessun caso il tetto piano.
c) Aperture:
le aperture devono rispettare i moduli seguenti 80/90 cm – 140/170 cm
per i casi particolari possono essere adottati moduli proporzionali a quelli menzionati
si dovrà tendere all’allineamento in verticale delle aperture
le aperture possono essere munite di gelosie in legno o metallo termolaccato; non permesse in nessun caso chiusure con avvolgibili o simili.
d) Balconi:
ripristino della struttura e materiali originali
parapetti a ringhiera metallica con aste verticali a disegno semplice
non sono permessi in nessun caso balconi in cemento armato.
e) Loggiati:
devono essere salvaguardati e ripristinati nella loro struttura e materiali originali
possono venir chiusi da vetrate a condizione che lo spazio del loggiato non venga diviso da muri interni, la vetrata deve chiudere il loggiato su tutto lo sviluppo delle aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e facciata.
f) Porticati:
devono essere salvaguardati e ripristinati nella struttura e materiali originali
possono venir chiusi da vetrate a condizione che lo spazio del porticato non venga diviso da muri interni, la vetrata deve chiudere il porticato su tutto lo sviluppo delle aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e facciata.
g) Portici d’entrata, corti, spazi verdi:
i portici d’entrata, le corti e gli spazi verdi, devono essere salvaguardati
non sono ammesse costruzioni all’interno degli stessi
la pavimentazione deve rispettare i materiali originali
non è ammessa la formazione di garage chiusi all’interno delle costruzioni.
h) Portoni d’entrata:
- devono essere salvaguardati nelle misure originali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.
i) Muri di cinta:
- la demolizione dei muri tradizionali che definiscono le piazze, le strade, le corti e i giardini è vietata.
l) Intonaci, tinteggiature:
è obbligatorio l’uso dell’intonaco civile e del tinteggio al minerale, granulometria della stabilitura non superiore a 1 mm
sono in ogni caso esclusi gli intonaci plastici e il tinteggio a dispersione
i colori delle facciate devono riprendere le tracce di colore ancora reperibili sul vecchio intonaco, in ogni caso non è permesso il colore bianco
davanzali e soglie in pietra naturale
4. Per l’ottenimento della licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di costruzione, devono essere allegati:
il rilievo in scala 1:50 dello stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni con misure e quote; nei prospetti sono indicate le quote a filo terreno, alla gronda, al colmo e quelle delle facciate contigue
la documentazione fotografica della intera costruzione
nel progetto, in scala 1:50, devono essere indicate in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le nuove costruzioni.
5. Le presenti norme sono applicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona NV.>>
5.Con risoluzione governativa n. 4627 del 1. ottobre 2002, il mappale in questione è stato inserito in zona NV, soggetta però a Piano Particolareggiato (PPN). L’art. 46 NAPR recita ora in effetti:
<< 1. La zona NV(zona nucleo villaggio, indicata con colore giallo chiaro e comprendente i nuclei di __________, __________ e __________) è destinata principalmente all’abitazione. Attività economiche e commerciali sono permesse purché compatibili con la vocazione residenziale.
2. Al fine di non compromettere la formulazione e la successiva concretizzazione di nuovi obiettivi pianificatori nell’ambito dell’elaborazione del Piano Particolareggiato, sino all’introduzione di quest’ultimo saranno in vigore le presenti disposizioni semplicemente mirate alla salvaguardia dei valori architettonici ed ambientali tradizionali. Ogni progettazione dovrà quindi uniformarsi ai seguenti criteri:
a) ogni intervento dovrà essere fondato su criteri conservativi nel rispetto delle caratteristiche ambientali
b) riattazioni e trasformazioni dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle tipologie esistenti
c) non sono concesse demolizioni ad eccezione di quelle giustificate da motivi di sicurezza.
3. In particolare valgono le seguenti disposizioni:
a) Materiali:
- Devono essere mantenuti i materiali originali. Non è ammesso l’uso di calcestruzzo a vista o bocciardato, all’esterno delle costruzioni, come pure l’uso di altri materiali in contrasto con il cpv. 2 del presente articolo.
b) Tetto a falde:
- Coperture in coppi o tegole, colore rosso.
- La partenza del tetto se modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti.
- Innalzamenti possono essere concessi, solo se giustificati, per un massimo di ml 0.80. Eventuali deroghe, finalizzate ad ottenere una conformità con le coperture adiacenti, possono essere concesse dal Municipio e non devono essere in contrasto con il cpv. 2 del presente articolo.
- Non sono ammesse aperture nelle falde del tetto finalizzate all’ottenimento di terrazze.
- Non è ammesso in nessun caso il tetto piano.
c) Aperture:
- Le aperture devono rispettare i moduli seguenti 80/90 cm – 140/170 cm.
- Per i casi particolari possono essere adottati moduli proporzionali a quelli menzionati.
- Si dovrà tendere all’allineamento in verticale delle aperture.
- Le aperture possono essere munite di gelosie in legno o metallo termolaccato; non permesse in nessun caso chiusure con avvolgibili o simili.
d) Balconi:
- Ripristino della struttura e materiali originali.
- Parapetti a ringhiera metallica con aste verticali a disegno semplice.
- Non sono permessi in nessun caso balconi in cemento armato a vista.
e) Loggiati:
- Devono essere salvaguardati e ripristinati nella loro struttura e materiali originali.
- Possono venir chiusi da vetrate a condizione che lo spazio del loggiato non venga diviso da muri interni, la vetrata deve chiudere il loggiato su tutto lo sviluppo delle aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e facciata.
f) Porticati:
- Devono essere salvaguardati e ripristinati nella struttura e materiali originali.
- Possono venir chiusi da vetrate a condizione che lo spazio del porticato non venga diviso da muri interni, la vetrata deve chiudere il porticato su tutto lo sviluppo delle aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e facciata.
g) Portici d’entrata, corti, spazi verdi:
- I portici d’entrata, le corti e gli spazi verdi, devono essere salvaguardati.
- Non sono ammesse costruzioni all’interno degli stessi.
- La pavimentazione deve rispettare i materiali originali.
- Non è ammessa la formazione di garages chiusi all’interno delle costruzioni.
h) Portoni d’entrata:
- Devono essere salvaguardati nelle misure originali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.
i) Muri di cinta:
- La demolizione dei muri tradizionali che definiscono le piazze, le strade, le corti ed i giardini è vietata.
j) Intonaci, tinteggiature:
- È obbligatorio l’uso dell’intonaco civile e del tinteggio al minerale, granulometria della stabilitura non superiore a 1 mm.
- Sono in ogni caso esclusi gli intonaci plastici e il tinteggio a dispersione.
- I colori delle facciate devono riprendere le tracce di colore ancora reperibili sul vecchio intonaco, in ogni caso non è permesso il colore bianco.
- Davanzali e soglie in pietra naturale.
4. Per l’ottenimento della licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di costruzione, devono essere allegati:
- Il rilievo in scala 1:50 dello stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni con misure e quote; nei prospetti sono indicate le quote a filo terreno, alla gronda, al colmo e quelle delle facciate contigue.
- La documentazione fotografica dell’intera costruzione.
- Nel progetto, in scala 1:50, devono essere indicate in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le nuove costruzioni.
5. Le presenti norme sono applicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona NV.>>
6.Con decisione n. 6696 del 23 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Particolareggiato dei Nuclei di __________ (PPN), preannunciato dall’art. 46 cpv. 2 NAPR sopra citato. Il mappale in oggetto è stato attribuito per la sua parte superiore al cosiddetto Settore di Risanamento (SR), disciplinato dagli artt. 17-20 NAPPN. Per la parte inferiore invece, e meglio una fascia di 20 ml dalla via __________, esso è stato attribuito alla “Fascia di protezione” prevista all’art. 23 NAPPN, che recita:
<<Il Piano normativo indica graficamente le fasce di protezione del nucleo di __________ – paese.
Entro tali fasce è permesso il mantenimento ed il potenziamento della vegetazione, degli orti e dei giardini esistenti, nonché lo sfruttamento agricolo (escluse le coltivazioni in serra).
È permessa la sola costruzione di piccoli manufatti effimeri.
È obbligatoria la manutenzione regolare delle aree comprese in queste fasce>>.
7.Con atto notarile del 13 marzo 2006 (doc. C), iscritto a Registro fondiario il 10 aprile 2006, i comproprietari del fondo part. 696 RFD __________ hanno deciso di rinunciare all’edificazione di due blocchi di edificio (“B” e “C”), già intavolati a RF quali “PPP prima della riattazione” e previsti sulla parte inferiore del suddetto mappale, rilevando le relative quote di comproprietà intestate a ISES 1, costituendo così – con quest’ultimo – una comproprietà ordinaria, e ricostituendo tutti una nuova PPP per i soli edifici effettivamente realizzati. Le parti hanno riconosciuto a ISES 1, rimasto proprietario della quota di 86.5‰ (app. n. 11), << la facoltà di promuovere a sue spese, contro il COES 1 o ogni altro avente causa, ogni azione destinata ad ottenere il rimborso dei danni subiti per la mancata edificazione dei blocchi B e C>> (doc. C, pag. 5, p.to 5c), ed ancora (doc. C, pag. 17, p.to VI) << Diritti dell’ISES 1 nei confronti del COES 1:
1. I comparenti riconoscono all’ISES 1 la facoltà di pretendere presso il COES 1 o ogni altro eventuale avente causa il risarcimento di ogni danno pattuito a seguito della mancata edificazione dei blocchi B e C. La presente pattuizione non pregiudica in alcun modo queste facoltà.
2. L’ISES 1 (o i suoi successori in fatto ed in diritto) potrà quindi continuare separatamente ogni azione nei confronti del COES 1 o in qualsiasi altro responsabile.
3. Ciò avverrà a tutte sue spese atteso che ogni eventuale indennità, sotto qualsiasi forma, che l’ISES 1 dovesse ricevere, per qualsiasi titolo, sarà a lui esclusivamente spettante.
4. I comparenti si impegnano a dare notizia della pattuizione di cui sopra a ogni eventuale loro successore in fatto o in diritto.>>
8.Il Tribunale di espropriazione ha appurato che la citata quota di 86.5‰ è stata venduta a __________ e __________, con trapasso iscritto il 29 ottobre 2008 (dg n. 12663): si tratta della PPP 5900. Tale fatto non è stato addotto in causa né da ISES 1, né dal COES 1. Il relativo rogito nulla indica circa un trasferimento o meno ai nuovi proprietari del diritto ad agire giudizialmente per eventuali pretese espropriative.
9.Il 6 maggio 2009 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione un’istanza di pretese di indennità per espropriazione materiale di almeno fr. 500.-/mq su mq 1139, con eventuale deduzione del valore agricolo del fondo (da accertare), ma con aggiunta di danni per fr. 694'205.20, definiti essi pure da accertare (oltre alla protesta di tasse, spese e ripetibili).
10. Il 4 giugno 2009 il COES 1 ha risposto negando il riconoscimento di ogni pretesa, pure con protesta di spese e ripetibili.
11. Esperita l’udienza preliminare, il sopralluogo e due audizioni testimoniali, ed acquisita dal geometra ufficiale l’esatta superficie oggetto di vincolo (mq 1107), le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni: il Comune con lettera del 10 marzo 2010, l’istante con memoriale conclusivo del 23 aprile 2010.
Considerato in diritto
12. Occorre avantutto chinarsi sulla questione della legittimazione attiva del ricorrente. Infatti, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva) di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice (I CCA 13.1.1995 P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129 consid. Ia; 100 II 167 consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n.1. Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno chinarsi preliminarmente su tale aspetto.
13. La giurisprudenza cantonale (RDAT-I 2001 n 31) ha già riconosciuto la legittimazione attiva ad un nuovo proprietario istante, differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione del vincolo. Nella fattispecie d’altronde la volontà in merito dei comproprietari del fondo part. 696 è chiara, inequivocabile ed eloquente (v. doc. C): la pretesa per indennità per espropriazione materiale è stata da essi consensualmente riservata a ISES 1, ciò che – come detto – è legittimo.
14. La quota di comproprietà dell’istante, come detto, è però stata alienata in corso di causa a __________ e __________. Nulla le parti hanno rilevato, e tanto meno addotto, in merito. Nulla indica a questo proposito neppure il relativo rogito di compravendita.
15. La legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura espropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70 LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art. 24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo. L’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo continua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle parti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1 CPC).
16. Il subingresso di una parte al posto di un’altra nella lite dipende in effetti unicamente dal consenso dell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso o del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che ordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile (ordinanza). Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso esplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando pure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993 RA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 3). Per il secondo capoverso dell’art. 110 CPC l’acquirente può dunque subentrare in causa all’appellante solo con il consenso delle parti, che non sono tenute ad autorizzare il subingresso nella lite né tantomeno a fornire spiegazioni in merito ad un eventuale rifiuto. (I CCA 1.6.1990 Galli c. Comune di Chiasso, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 4). D’altronde (DTF 118 Ia 129 consid. 2) è arbitrario ammettere una sostituzione volontaria della parte attrice senza l’accordo di quella convenuta.
17. Certo, è ben vero che la LPamm rinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio e la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una soluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi istituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1). In queste circostanze, la giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici, quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio, dovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso dell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un permesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC contenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2 parte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare applicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia necessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha giudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è necessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad un’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per analogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110 cpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI, op. cit., art. 24, n. 2). Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in un’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie (l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di regola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del fondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente subentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso di alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione, le regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n. 35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111). Il fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica (e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al contrario la rafforza. In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è alienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio espropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare il prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo. Non è in effetti possibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo fosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede civile.
18. Quanto sopra indicato non è in contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale. La prima aveva invero riconosciuto – come detto sopra - la legittimazione attiva ad un proprietario di fondo differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione del vincolo (RDAT-I 2001 no.31). Tuttavia, in quel caso si trattava di una procedura avviata dal nuovo proprietario; anzi, i Giudici cantonali avevano espressamente indicato che la soluzione avrebbe potuto essere differente, se il nuovo proprietario fosse divenuto titolare del diritto reale in corso di procedura (invece di esserlo ab initio). E’ vero che i medesimi Giudici hanno nuovamente riconosciuto la legittimazione attiva anche a due comproprietari subentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del Cantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la particolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal principio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo mai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali proprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare nel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome nell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa fatta valere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi consensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il mantenimento della loro posizione di parte. La differenza con la presente fattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio. Questo al Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale e cantonale. D’altronde il TRAM, ancora recentemente, ha seguito il Tribunale di espropriazione nell’ambito della tematica dell’accertamento dei requisiti di legittimazione in caso di alienazione pendente causa dell’oggetto della lite (TRAM 7.7.2009 in re G.G.).
19. Al momento dell’inoltro dell’istanza che ci occupa, ISES 1 godeva dunque di piena legittimazione attiva, in virtù dei rinvii all’applicabilità del citato art. 110 CPC. Si può dunque entrare nel merito della tematica dell’espropriazione.
20. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena indennità. La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che per le limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione. L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte valere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.
21. L’art. 75 cpv. 2 Lespr precisa che il termine di dieci anni decorre dalla sua entrata in vigore (6 maggio 1988) per tutti i vincoli preesistenti. La giurisprudenza ha modificato l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di Mezzovico-Vira pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata i una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./Comune di Origlio). Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con la data d’imposizione del vincolo (per quelle situazioni già in essere al 6 maggio 1988), bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni preesistenti a quella novella legislativa. Per le restrizioni nate successivamente al 6 maggio 1988 vale invece il termine decennale decorrente dalla data dell’insorgenza di dette restrizioni.
22. Nella fattispecie il fondo in oggetto, dopo essere stato (1976) attribuito alla zona R3, è stato attribuito il 27 agosto 1997 alla zona NV. Già allora le NAPR (art. 38 cpv. 3 lett. g) sancivano l’inammissibilità di costruzioni all’interno di spazi verdi (quale é quello oggetto della fascia di protezione lungo via __________ che l’istante considera colpito da vincolo di espropriazione materiale); per il rimanente (lo si deduce dalla lettera ed il senso dell’articolo interessato) le norme comunali prevedevano possibilità di nuove costruzioni (di demolizioni solo per motivi di sicurezza: art. 38 cpv 2 lett. c NAPR 1997) con riferimento unicamente ad edifici già esistenti. Le superfici prative erano quindi inedificabili ex novo a decorrere dal 27 agosto 1997. Di conseguenza, entro il 27 agosto 2007 l’istante avrebbe dovuto fare valere eventuali sue pretese per espropriazione materiale. L’ha fatto invece solo con istanza del 6 maggio 2009, che si rivela dunque essere tardiva. D’altronde, era tardiva già la prima manifestazione di volontà di indennizzo per espropriazione materiale, avvenuta il 2 luglio 2008 nell’ambito del ricorso al Consiglio di Stato avverso il PPN inoltrato dall’istante.
23. È vero che l’art. 38 cpv. 5 NAPR 1997 prevedeva l’applicabilità del suddetto articolo fino all’entrata in vigore del PPN (così come farà successivamente l’art. 46 cpv. 5 NAPR 2002). Tuttavia, ciò nulla toglie al fatto che già nel 1997 la superficie in oggetto era inedificabile, e quindi vi era vincolo suscettibile – se del caso – di costituire espropriazione materiale. Se anche in seguito il PPN avesse liberato la suddetta superficie da tale vincolo, la procedura di indennizzo per espropriazione materiale sarebbe stata sì stralciata, ma l’istante avrebbe potuto comunque reclamare ripetibili di quella sede; in una separata procedura, egli avrebbe inoltre potuto – se del caso – richiedere un’indennità per espropriazione materiale temporanea. La pretesa è quindi perenta.
24. La pretesa non sarebbe comunque riconoscibile pure nel merito. Infatti secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l’indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile con il principio della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per la legge – possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, voll II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).
Premessa al riconoscimento di qualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II 151 consid. 2.1; TRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).
25. La problematica verte quindi sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nelle sfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulle legittimità di un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
26. Nel tema specifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163). Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione, che secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF 122 II 326 c. 6a). Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha risposto nell’ente pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).
27. La misura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14 LPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione materiale. Nella fattispecie diesi estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte – il 27 agosto 1997.
28. Per valutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto sensu. In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale risponde alle esigenze formali della LPT. Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.
29. Ciò non sarebbe però sufficiente per negare a priori qualsivoglia conformità alla predetta LPT, giacché criterio determinante è la conformità materiale della normativa pianificatoria comunale con la legge federale, e non quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 598). E’ ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel senso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato); essa non prevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere conforme alla medesima legge federale. Non v’è tuttavia motivo di negligere questa seconda possibilità, per scrupolo nei confronti dell’istante ed a titolo comunque abbondanziale.
30. Nella fattispecie comunque la normativa comunale precedente risale al 25 febbraio 1976. Essa è quindi antecedente all’entrata in vigore della LPT e come tale, di principio non conforme a quest’ultima, con la conseguenza che ci si troverebbe di fronte ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, e non ad un dezonamento.
31. Resta da vedere se il PR del 1976 possa essere considerato comunque conforme alla (successiva) LPT. Al quesito si risponde negativamente. Basti dire in merito che, come si legge nella lettera del 6 giugno 1978 dell’allora Dipartimento dell’Ambiente al RA 2 (contenuta negli atti relativi al Piano Generale delle Canalizzazione (PGC) richiamati dal Comune), gli atti del PGC sono stati approvati dal Consiglio Comunale di __________ l’8 maggio 1978, e che detto PGC è stato allestito sulla base del PR approvato dal Consiglio di Stato il 25 febbraio 1976. E, in effetti, Relazione Tecnica, Preventivo di massima, Calcoli idraulici, Profilo longitudinale e Planimetrie sono stati allestiti nel marzo 1978, ed il PGC risulta approvato dal competente Dipartimento il 5 giugno 1978. Già solo per questo motivo, è evidente che non si può ritenere che il PR del 1976 rispettasse – tra gli altri – i requisiti relativi ad una corretta ricezione del PR del PGC, essendo avvenuto – semmai – il contrario. Ne consegue che il fondo in oggetto, nel 1976, neppure poteva dirsi già urbanizzato ai sensi della LPT, non essendo dotato di sufficiente aggancio alla rete di canalizzazione comunale (ancora in fase di progettazione: lo sarà solo successivamente).
32. Abbondanzialmente si evidenzia che il PR del 1976 neppure sembra avere fatto proprio il principio di un uso parsimonio del suolo poi sancito dalla LPT (art. 1 cpv. 1). In effetti gli interventi governativi d’ufficio in sede di approvazione del PR sono stati votati essenzialmente – oltre a garantire il rispetto del DFU allora vigente – a recepire le osservazioni della Commissione Bellezze Naturali e del Paesaggio e della Commissione per la Protezione dei Monumenti storici (risoluzione 25.02.1976, pag. 2), con un unico intervento di una certa rilevanza dal profilo edificatorio, e cioè la condensazione delle due tappe di sviluppo volute dal Comune in un'unica tappa, neppure eccessivamente restrittiva, e ciò all’interno comunque di un PR invero inizialmente sovradimensionato a livello comunale. Neppure figurano agli atti infine indicazioni relative ad un coinvolgimento della popolazione (serate pubbliche, ecc) ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LPT, né ve ne sono di un approfondito studio di contenibilità.
33. Con tali premesse, non v’è spazio per eccezione alcuna: il primo PR conforme alla LPT è quello del 1997, che ha sancito una “Nichteinzonung”, cioè una mancata inclusione del fondo in questione in zona edificabile (DTF 1419 Ib 130 consid. 3), e non un’esclusione sctricto sensu (dezonamento). È pure il medesimo PR (1997) che ha sancito per primo l’inedificabilità della parte di fondo che ci occupa, poi confermata dai successivi PR (2002) e PPN (2008). Ogni indennità per espropriazione materiale è quindi da negarsi.
34. Infine, e nuovamente a titolo abbondanziale, ci si china sulle pretese risarcitorie del ricorrente (istanza pag. 13) eccedenti quelle già negate. I costi di acquisizione del terreno non possono essere riconosciuti, essi venendo compensati – laddove ne ricorrano le condizioni: qui no dall’indennità espropriativa; analoga sorte pertocca ai relativi interessi. La nota d’onorario che l’istante ha inviato a sé medesimo per progettazione pure non è riconoscibile, non trattandosi di esborso effettivo a terzi. Le ripetibili dovute all’avv. __________ e la tassa di giustizia dovuta al Consiglio di Stato non sono importi di indennizzo, essendo dovuti in relazione a procedure diverse per le quali è vincolante quel giudizio; esse non sono poste di danno dovute ad un’espropriazione materiale, così come non lo sono gli importi per le tasse di costruzione reclamati. Quanto alla nota professionale degli avv. __________, si tratta di parcelle per procedure edilizie e per prestazioni notarili volute dal medesimo mandante. Pure esse non sono dunque in rapporto di causalità adeguata con un vincolo espropriativo riconosciuto.
35. L’istanza che ci occupa è dunque integralmente da respingersi, con le relative spese da caricarsi alla parte soccombente (RDA I-1994, n. 48). Non si assegnano ripetibili, il Comune non essendosi avvalso di un legale.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza del 6 maggio 209 di ISES 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.-sono a carico diISES 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente Il segretario giudiziario
Stefano Camponovo Enzo Barenco