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Ticino Tribunale di espropriazione 09.11.2010 10.2008.13-1

9. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,205 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Espropriazione formale - indennità per una servitù d'uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica - fondo boschivo

Volltext

Incarto n. 10.2008.13-1    

Lugano 9 novembre 2010

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

IS 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

COES 1 rappr. da RA 2  

nell'ambito della realizzazione della discarica per materiali inerti in località __________ a __________,   relativamente al mapp. no. 1231 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

- che IS 1 è una azienda privata iscritta nel registro di commercio dal 29.3.2001 con scopo la promozione, la realizzazione e la gestione di discariche per materiali inerti;

- che in data 8.8.2003, per delega del Consiglio di Stato, la Divisione della giustizia, in applicazione degli art. 2 cpv. 3 e 3 cpv. 1 Lespr, ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione per la realizzazione della nuova discarica per inerti nel comprensorio giurisdizionale di __________;

- che nel mese di ottobre del 2003 IS 1 ha presentato una domanda di costruzione con oggetto una discarica di materiali inerti sulle part. no. 478, 1143, 1183, 1226, 1228, 1229, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1364 di __________;

- che l’ufficio dei Servizi generali del Dipartimento del territorio ha rilasciato il suo preavviso il 7.10.2004;

- che il 2.12.2004 il Municipio ha accordato la licenza edilizia respingendo, nel contempo, alcune opposizioni;

- che il 17.2.2006 il Dipartimento del territorio ha concesso a IS 1 l’autorizzazione per la gestione della 1a tappa della discarica;

- che la discarica, avente una capacità prevista di 1,5 mio di mc con possibilità di ampliamento, è prevista nel Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, come nel Piano direttore cantonale, ed è stata approvata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Essa è in esercizio dal 2006 gestita da IS 1;

- che il PR di __________ è stato adeguato di conseguenza con l’inserimento del perimetro della discarica nel piano delle zone e del paesaggio e con l’introduzione dell’art. 44 NAPR vertente sui depositi. Le proprietà incluse nel perimetro della discarica sono assegnata alla zona forestale;

- che IS 1 si è adoperata per ottenere la disponibilità dei fondi coinvolti nel progetto prendendo contatto con i proprietari e promuovendo un incontro informativo. Con quasi tutti gli interessati ha quindi raggiunto un accordo stipulando dei contratti di compravendita a prezzi oscillanti tra 1.- e 6.- fr. il mq (mapp. no. 1364, 1236, 1183, 1234), rispettivamente dei contratti di affitto con contestuale costituzione di una servitù d’uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica, nonché clausola di ripristino, contro versamento di un compenso annuo di 20 cts. il mq adeguati annualmente in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (mapp. no. 478, 1143, 1226, 1228, 1233, 1235);

- che in difetto d’intesa con la proprietaria del mapp. no. 1231, IS 1 ha avviato la presente procedura finalizzata ad ottenere l’espropriazione formale totale del fondo contro versamento di una indennità di fr. 1.- il mq. L’espropriante è stata autorizzata ad omettere la pubblicazione degli atti a norma dell’art. 27 Lespr ed all’espropriata è stato notificato un avviso personale con annessa tabella di espropriazione il 23.9.2008;

- che con memoria del 21.10.2008, ripercorse le pregresse trattative, l’espropriata si è opposta all’espropriazione dichiarandosi per contro d’accordo con l’affitto della particella per il quale ha rivendicato un’indennità di fr. 3.- per ogni mc di materiale compatto depositato sul fondo;

- che le udienze indette il 9.1 ed il 6.11.2009 non hanno permesso di comporre la lite. L’espropriata ha nondimeno accordato l’anticipata immissione in possesso a partire dal 1°.4.2009;

- che con sentenza del 2.2.2010 questo Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione all’espropriazione reputando, alla luce degli accordi stipulati con la maggior parte degli altri proprietari e delle trattative con la stessa espropriata, che l’obiettivo di realizzare e gestire una discarica possa essere raggiunto adottando una misura meno incisiva dell’espropriazione definitiva del fondo. Quindi ha assegnato un termine all’ente espropriante affinché adeguasse la tabella di espropriazione;

- che il 31.3.2010 IS 1 ha prodotto gli atti aggiornati. Secondo la nuova tabella essa chiede l’occupazione temporanea totale della part. no. 1231 contro versamento di un’indennità di fr. 0.03 il mq/annui. In annesso alla tabella è specificato che oggetto dell’espropriazione temporanea è il diritto d’uso, compresa la facoltà di tagliare le piante, di lavorare, di modellare il terreno, di effettuare movimenti di terra di ogni genere e di installare impianti dal 1°.4.2009 fino al 1°.4.2019 conformemente alla licenza edilizia ed all’autorizzazione di gestione della discarica. E’ pure specificato che, di principio, la legna resta all’espropriante con obbligo di rimboschimento compensatorio, salvo ritiro da parte dell’espropriata mediante versamento di un importo supplementare di ca. fr. 1.- il mq;

- che, invitata a determinarsi in merito, con memoria del 23.4.2010 l’espropriata ha rinnovato la sua pretesa di indennità di fr. 3.- per ogni mc di materiale compatto depositato sul fondo e rivendicato inoltre fr. 24'562.05 per il legname;

- che all’udienza del 22.6.2010 IS 1 ha ulteriormente precisato di postulare l’espropriazione formale di una servitù d’uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica che le consenta di eseguire sul fondo tutti gli interventi indispensabili ai fini della realizzazione e della gestione della discarica medesima. Essa si è inoltre impegnata, una volta eseguita e chiusa la discarica, ad eliminare a sue spese tutte le installazioni e gli impianti, nonché a restituire alla superficie l’originaria destinazione boschiva ed a cancellare la servitù. L’espropriante si è infine assunta l’onere dei costi di trasformazione del terreno in discarica, le spese di ripristino dell’uso originario boschivo e le spese di Registro fondiario. L’espropriata, dal canto suo, ha confermato le pretese di cui alla memoria del 23.4.2010;

- che il mapp. no. 1231 (mq 22’380), ubicato in località __________, è un terreno completamente boscato in forte declivio da S/O verso N/E. Situato nel comprensorio a valle della strada pedemontana di proprietà del __________, esso non dispone di un accesso veicolare diretto alla strada;

- che l’espropriazione formale è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) la quale, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4);

- che in concreto l’indennità è stimata con valuta 1°.4.2009, data per la quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr);

- che le servitù sono annoverate tra i diritti che possono essere oggetto di espropriazione formale in vista della realizzazione di opere di interesse pubblico (art. 1 cpv. 1 Lespr). In particolare il procedimento espropriativo può essere inteso alla costituzione, alla soppressione o alla limitazione di una servitù ed ha luogo mediante versamento di una piena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr (Pradervand-Kernen, La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, th. 2007, no. 97);

- che secondo dottrina e giurisprudenza, di per sé stesse le servitù non sono beni in commercio e quindi, diversamente dai terreni, non hanno un vero e proprio valore venale ai sensi dell’art. 11 let. a Lespr. I criteri d’estimo sanciti dal diritto espropriativo sono dunque applicabili solo in via analogica;

- che l’imposizione coatta di una servitù nelle vie dell’esproprio è giuridicamente equiparata ad un’espropriazione parziale e pertanto la piena indennità corrisponde al deprezzamento subito dalla particella gravata (art. 11 let. b Lespr). Di principio tale deprezzamento va determinato applicando il metodo della differenza in base al quale l’espropriato avrà diritto al risarcimento della differenza tra il valore venale del fondo libero dall’onere ed il valore del fondo stesso dopo l’aggravio (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 172-173; Pradervand-Kernen, op. cit., no. 161, 166, 243; DTF 129 II 420 c. 3.1.1, 8; 131 II 458 c. 3.3; RDAT I-1996 no. 60 c. 8a);

- che in linea generale il valore di un fondo di natura boschiva, quale è il mapp. no. 1231, è fortemente influenzato dalle normative alquanto restrittive istituite dalla legislazione forestale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 114) la quale, conformemente alla Costituzione federale (art. 77 Cost), si pone come obiettivo la preservazione intatta dell’area forestale (art. 3 LFo) e vieta di principio il dissodamento ammettendo deroghe solo in via eccezionale (art. 5 LFo; RtiD II-2008 no. 74); Pertanto le possibilità di sfruttamento del mapp. no. 1231 sono, per la proprietaria, che non dispone di un’autorizzazione al disboscamento, evidentemente assai limitate;

- che, fatta questa premessa, ai fini dell’estimo è necessario rimarcare che l’espropriazione non è definitiva bensì circoscritta ad una servitù di durata determinata (1°.4.2009 - 1°.4.2019). L’intervento comporterà sì una modifica della morfologia del terreno, tuttavia, una volta completata l’opera, l’espropriante restituirà alla superficie la sua destinazione originaria boschiva e la proprietaria ne riacquisterà la libera disposizione;

- che di conseguenza, in ragione del carattere temporaneo dell’intervento espropriativo, il metodo della differenza pare inadeguato nella fattispecie in esame;

- che piuttosto, affinché lo scopo della piena indennità ai sensi di legge sia adempiuto, occorre stabile quale sia il danno reale per la proprietaria;

- che tale danno non consiste solo nell’impossibilità di utilizzare il fondo nel periodo di vigenza della servitù (10 anni), ma è pure individuabile nella perdita del legname. Infatti – anche ammettendo che nell’ambito della gestione del bosco (art. 22 cpv. 1 LCFo) la proprietaria potrebbe, senza la servitù, abbattere annualmente solo le piante segnate dal servizio forestale, previo ottenimento di un’autorizzazione (art. 21 LFo; art. 39 LCFo) – di fatto la servitù implica il disboscamento totale della particella privando l’espropriata del valore di tutto il legname ed imponendole un periodo di attesa necessario per la ricrescita del bosco (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 116; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 30);

- che sulla valutazione di tale effettivo pregiudizio non possono influire né gli aumenti né le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr). Pertanto la pretesa dell’espropriata di essere risarcita in funzione del volume di materiali inerti da depositare nella discarica non può essere accolta;

- che l’indennità per l’impossibilità di utilizzare il fondo durante il periodo decennale di vigenza della servitù corrisponde a quella di un’occupazione temporanea. Considerato che per i fondi inedificabili essa ammonta generalmente a fr. 0.05 il mq/annui, e che il mapp. no. 1231 è un terreno boschivo in forte pendenza privo di accesso veicolare diretto, l’importo di fr. 0.03 il mq/annui offerto dall’ente espropriante pare adeguato. Dopo tutto corrisponde (in realtà è di poco superiore) al risarcimento pattuito con altri proprietari colpiti da provvedimento analogo. L’indennità totale ammonta quindi a fr. 6'714.- (fr. 0.03 x mq 22'380 x 10);

- che per quanto concerne la perdita del valore del legname questo Tribunale ritiene di potersi fondare sull’attestato consegnato all’espropriata dall’Ufficio forestale in data 28.1.2008: essendo stato rilasciato dall’autorità competente in materia, non vi è alcun motivo per dubitare della sua attendibilità. In particolare è condivisibile la durata necessaria della ricrescita del bosco stabilita in 20 anni ove si consideri che la composizione del materiale di ripiena potrebbe comportare una rallentamento nella crescita delle piante rispetto a quella che avverrebbe in una situazione ambientale naturale. Unico dato da aggiornare al 2009 (data dell’anticipata immissione in possesso) è l’incremento annuale della provvigione (da 339 m3/ha al gennaio 2008, a 344 m3/ha). Si ha quindi il calcolo seguente:

superficie del fondo                                      22'380 mq (2.238 ha) crescita annua della provvigione                    5 m3/ha valore del legname                                       fr. 25.-/m3 provvigione media                                        344 m3/ha

valore economico del legname alla data di immissione in possesso: 2.238 ha     x     344m3/ha     x fr. 25.-/m3     = fr. 19'246.80

valore economico riferito alla necessità di ricrescita per 20 anni: 2.238 ha     x     5m3/ha     x     20     x     fr. 25.-/m3     = 5'595.-

Ne consegue che il danno complessivo per la perdita del legname ammonta a fr. 24'841.80;

- che l’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale (art. 52 cpv. 3 Lespr). Il tasso, già fissato periodicamente dal Tribunale federale, corrisponde con effetto dal 1°.1.2010 al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione; esso è dunque calcolato come segue:

del 3.5% dal 1°.4.2009 al 31.12.2009 del 3% dal 1°.1.2010 in poi

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr): L’espropriata non si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia           1.     Per l’espropriazione formale di una servitù d’uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica sul mapp. no. 1231 di __________, della durata di 10 anni, l’ente espropriante verserà all’espropriata le seguenti indennità:

- fr. 0.03 il mq/annui per complessivi fr. 6'714.- - fr. 24'841.80 a corpo per il legname

oltre interessi al saggio usuale:

- del 3.5% dal 1°.4.2009 al 31.12.2009 - del 3% dal 1°.1.2010 in poi

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                             Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                           Enzo Barenco

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