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Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8

19. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·3,705 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Espropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)

Volltext

Incarto n. 10.2005.8    

Lugano 19 novembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Alberto Lucchini

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sulla pretesa d’indennizzo notificata con istanza del 22 agosto 2005 da

ISES 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

COEP 1 rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1   

in relazione al mapp. no. 420 RFD __________    

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

richiamato l’inc. no. 58/04 di questo Tribunale riguardante la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione in vista delle opere di formazione di un marciapiede e di sistemazione della strada cantonale lungo il tratto campo sportivo di __________-rotonda di __________ nel territorio dei Comuni di __________,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.1.1. Nel 2004 lo COEP 1 ha avviato la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione in vista dell’esecuzione delle opere stradali lungo la cantonale Via __________ che si estende tra la rotonda di __________ ed il campo sportivo in territorio di __________ per una lunghezza complessiva di ca. 500 ml. Il progetto, che si riallaccia alla realizzazione del piano di pronto intervento (V fase) delle strade cantonali del __________, contemplava la formazione di un nuovo marciapiede di ml 1.50 lungo il lato a valle della strada, la conseguente sistemazione della carreggiata con allargamenti puntuali per uniformare il calibro a 6 ml nonché il risanamento della canalizzazione con la posa di due nuovi collettori, l’uno per le acque luride e l’altro per le acque chiare e meteoriche; la messa in atto del progetto comportava infine l’esecuzione di importanti opere murarie di sostegno e di controriva. Gli atti sono stati pubblicati dal 1° al 30.9.2004 e la pratica si è conclusa con l’approvazione dei progetti definitivi così come pubblicati e lo stralcio contemporaneo delle procedure espropriative per intervenuto accordo con decreti del 19.11.2004 (cfr. inc. TE no. 58/04).

1.2. La prima fase dei lavori, oggetto della presente vertenza, ha interessato la corsia a valle e si è svolta tra il 5.7 ed il 2.9.2005. Per la durata del cantiere il traffico veicolare è stato limitato al senso unico discendente (direzione da __________ verso __________) a partire dall’accesso al parcheggio del campo sportivo di __________ e fino alla rotonda di __________ con divieto di transito per veicoli pesanti. E’ inoltre stato installato un semaforo con sistema di chiamata riservato per permettere il transito privilegiato ascendente dei mezzi pubblici, di soccorso e di polizia. Stando alle indicazioni fornite dal committente Via __________, vale a dire il tratto stradale tra la rotonda di __________ e l’inizio del cantiere, doveva rimanere aperto al traffico in entrambi i sensi. La seconda fase dei lavori, che qui non è oggetto di contendere, ha toccato invece la corsia a monte ed ha avuto luogo l’anno successivo nel periodo 19.6-1.9.2006. Contestualmente è stato mantenuto il senso unico tuttavia alternando il traffico discendente (ore 00.00-12.00) con quello ascendente (ore 12.00-24.00).

1.3. La part. no. 420 di __________, non coinvolta direttamente nella predetta procedura espropriativa, si trova posta a confine con Via __________ all’altezza dell’imbocco di Via __________, di fronte al posteggio del campo di calcio. Su di essa sorge uno stabile a parziale destinazione residenziale nel quale, al piano terreno, ISES 1 conduce in locazione l’esercizio pubblico __________ che dispone di un posteggio scoperto con una quindicina di posti auto (cfr. documentazione fotografica nell’inc. no. 58/04 fascicolo Comune di __________ p. 2).

1.4. Con istanza 22.8.2005 ISES 1 ha convenuto in causa lo COEP 1 chiedendone la condanna al pagamento di indennità varie, che qui non occorre specificare, per titolo di espropriazione materiale in applicazione dell’art. 39 Lespr.. In sintesi l’istante lamenta i notevoli, quanto in parte imprevedibili, disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e, di riflesso, all’attività del ristorante. Tali disagi sarebbero riconducibili all’inquinamento fonico ed atmosferico causato dal cantiere che avrebbe inibito l’uso della terrazza esterna, ma soprattutto alle limitazioni imposte al traffico di transito che, oltre ad essere già di per sé stesse penalizzanti, avrebbero coinvolto, contrariamente alle aspettative, non solo la zona di cantiere vera e propria su Via __________ ma anche Via __________ impedendo l’accesso al ristorante. La pretesa è integralmente contestata dallo COEP 1 che con risposta 28.9.2005 ha rilevato l’assenza di norme che prevedano un obbligo di risarcimento per gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in particolare per titolo di espropriazione materiale; perciò l’istanza sarebbe irricevibile. In ogni caso, in applicazione degli art. 24 e 32 Lespr., essa sarebbe ampiamente tardiva. L’udienza di conciliazione, risoltasi negativamente, ha avuto luogo il 22.6.2006, un sopralluogo è stato esperito il successivo 14.7.2006 mentre il 5.9.2007 si è proceduto all’escussione dei testi citati dall’istante. Al termine di quest’ultima udienza, d’accordo le parti, si è stabilita l’emissione di un giudizio pregiudiziale sull’esistenza dei presupposti di merito dell’azione.

2.2.1. L’istante pone a fondamento della pretesa l’istituto dell’espropriazione materiale (art. 39 Lespr.), ciò che lo COEP 1 contesta poiché nessuna norma speciale del diritto ticinese prevede l’obbligo di risarcire il proprietario per gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in particolare per titolo di espropriazione materiale.

2.2. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è riconducibile tanto ad un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare le prerogative insite nel diritto di proprietà, specie quella di edificare, quanto ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro. In altre parole occorre che con l’instaurazione del provvedimento limitativo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134). L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio definitivo, ossia nel PR – o in una sua variante – poiché è questo lo strumento predisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss LALPT; Riva, op. cit., no. 25, 107-108). Sotto questo profilo l’ipotesi dell’espropriazione materiale può d’acchito essere esclusa. Sia perché i disagi lamentati non dipendono da un provvedimento pianificatorio definitivo, sia perché una misura temporanea di polizia, quale è una semplice regolamentazione del traffico limitata a 2 mesi, di certo non è equiparabile ad un’espropriazione materiale temporanea (cfr. RDAT II-1999 no. 39) né si apparenta a quei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT che peraltro sono indennizzabili solo in via del tutto eccezionale (cfr. Riva, op. cit., no. 176-177 e rinvii).

2.3. La legge sulle strade non contempla alcuna disposizione che sancisca il diritto del confinante di ottenere un indennizzo nel caso fossero disposte la chiusura od una limitazione d’uso di una strada pubblica. In effetti l’art. 47 Lstr., entrato in vigore il 1°.1.2007, dispone che le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di lavori senza peraltro accennare ad alcuna ipotesi risarcitoria. Il previgente art. 46 cpv. 2 – che il legislatore ha abrogato senza particolari commenti (cfr. Rapporto parziale 2 del 23.3.2006 sul messaggio del Consiglio di Stato no. 5361concernente la Lcoord e la modifica della LE, della Lstr. e della LCFo, p. 8 e 20) – stabiliva che eventuali contestazioni fossero trattate secondo la procedura prevista per i casi di espropriazione materiale. Dal canto suo la giurisprudenza passata federale e cantonale riguardante il tema specifico della regolamentazione stradale (anche a dipendenza di un cantiere) riconosceva al fronteggiante semplici vantaggi di fatto non protetti dalla garanzia della proprietà la cui soppressione o restrizione di principio non legittimava il proprietario ad ottenere un’indennità, salvo nell’ipotesi di chiusura totale e definitiva dell’accesso (cfr. DTF 100 Ia 131 c. 5d, 100 Ib 199 c. 2b; RDAT I-1994 no. 45, II-1996 no. 41). Nel 2000 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza ponendo l’innovativo principio secondo cui il confinante deve poter invocare la garanzia della proprietà per opporsi ad una revoca o limitazione d’uso di una strada pubblica che rendesse impossibile o eccessivamente difficoltoso lo sfruttamento della sua proprietà (DTF 126 I 216 c. 1b/bb). Ma, come è stato ulteriormente puntualizzato, la garanzia della proprietà non tutela il confinante da qualsiasi incomodo provocato da una diversa regolamentazione stradale bensì unicamente dalle modifiche che di fatto precludono l’uso del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12; TRAM 3.11.2006 N. 50.2005.27-28). Nella fattispecie in esame è verosimile che il cantiere abbia provocato qualche disagio sia dal profilo ambientale sia per la circolazione veicolare; conferma ne siano le dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno riferito di sbarramenti occasionali ripetuti anche in Via __________ che impedivano temporaneamente l’accesso veicolare al posteggio del __________ Tuttavia disagi analoghi possono presentarsi in qualsiasi normale situazione di cantiere ed in concreto non hanno impedito l’uso conforme del fondo né lo hanno privato in modo permanente dell’accesso. In effetti, al di là che l’accesso pedonale non è mai stato inibito, lo COEP 1 si è premurato di eseguire i lavori solo nel periodo estivo e dopo la chiusura delle scuole, ossia quando il traffico è meno intenso, mantenendo comunque la possibilità di transito su Via __________. La restrizione imposta alla circolazione, limitata al senso unico discendente, e qualche sbarramento episodico di breve durata dovuto a motivi tecnici non sono provvedimenti sproporzionati ma anzi hanno concorso ad una migliore e più rapida gestione del cantiere, e nel complesso non bastano per concludere, come richiede la giurisprudenza, che l’attività dell’esercizio pubblico sia stata preclusa. Per il resto ed al fine di evitare ripetizioni, si rinvia a quanto sarà ancora aggiunto nei prossimi considerandi e che vale mutatis mutandi anche nel presente contesto. Nella misura in cui si riconduce all’istituto dell’espropriazione materiale l’istanza è dunque infondata.

3.Posto che gli istanti sollecitano un’indennità per le immissioni moleste prodotte dal cantiere stradale la pretesa è manifestamente riconducibile all’istituto dell’espropriazione dei diritti di vicinato. Infatti, per prassi acquisita, se lo sfruttamento o la costruzione di un’opera pubblica, al cui proprietario (ente pubblico) compete il diritto di espropriare, genera immissioni eccessive inevitabili o che potrebbero essere evitate ma con una spesa sproporzionata, ai mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato (art. 679 CC) si sostituiscono i diritti sanciti dalla LFespr. la quale prevede espressamente all’art. 5 che, tra gli altri, possano formare oggetto di espropriazione formale i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato. Concretamente tale ipotesi altro non individua se non la costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dell’opera di interesse pubblico il cui oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3). Perciò la pretesa soggiace all’istituto dell’espropriazione formale. Benché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati come suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr.), la giurisprudenza cantonale ammette che possano essere espropriati formalmente e quindi indennizzati alle medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. RDAT 1990 no. 56 c. 9, I-1996 no. 44, II-1998 no. 27 c. 3.1; RtiD I-2006 no. 23).

4.4.1. Il giudice delle espropriazioni è competente se le immissioni lamentate dal vicino sono inevitabili o possono essere evitate ma soltanto con una spesa sproporzionata, e se provengono dalla costruzione di un’opera di interesse pubblico il cui proprietario dispone del diritto di espropriazione. Gli interventi eseguiti sulla strada cantonale __________ sono opere d’interesse pubblico eseguite su sedime stradale appartenente al patrimonio amministrativo del __________ che fruisce del diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 1 Lespr.), avendolo del resto puntualmente esercitato nella pregressa procedura combinata di approvazione dei definitivi e di espropriazione conclusasi nel 2004. Oggettivamente le immissioni provocate dal cantiere erano inevitabili e, in particolare, l’intervento non poteva essere eseguito senza una speciale regolamentazione del traffico. Da ciò la scelta di adottare il senso unico discendente poiché la posa di semafori con transito bidirezionale alternato come inizialmente ventilato (cfr. lettera del 6.10.2004 doc. 2), avrebbe prolungato in maniera considerevole la durata dei lavori – e quindi anche gli stessi disagi lamentati dall’istante – con evidenti conseguenze anche per i costi di costruzione. Pertanto la pretesa ha senz’altro carattere espropriativo ed è quindi di competenza del Tribunale di espropriazione.

4.2. Titolare dell’azione in risarcimento è il vicino, concetto che è da interpretare in modo ampio e che include non soltanto il fronteggiante diretto bensì chiunque come proprietario o possessore stabile del fondo fosse pregiudicato dalle immissioni (Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1071; Bovay, L’expropriation des droits de voisinage, Th, 2000, p. 86). ISES 1 ha il duplice ruolo di vicina, rispetto al sedime stradale, e di conduttrice in forza di un contratto di locazione stipulato il 28.10.2002 a durata determinata con scadenza il 31.12.2012. La sua legittimazione, peraltro nemmeno contestata, è dunque palese.

4.3. Lo COEP 1, richiamati gli art. 24 e 32 Lespr, sostiene che le pretese dell’istante siano ampiamente tardive. Come già rilevato la pregressa procedura espropriativa avviata nel 2004 in vista dell’esecuzione delle opere stradali non ha coinvolto il mapp. no. 420. Ne consegue che la presente domanda di indennizzo dipendente dai disagi provocati dal cantiere non era soggetta ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e 32 Lespr. bensì al termine di prescrizione ordinario di 5 anni, normalmente applicabile alle pretese di diritto pubblico, a decorrere dalla nascita della pretesa, rispettivamente dalla riconoscibilità oggettiva del danno (DTF 124 II 550 c. 4a, 130 II 413 c. 11; RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1). I lavori sulla strada cantonale sono iniziati il 5.7.2005 (cfr. programma dei lavori) motivo per cui l’istanza 22.8.2005 è senz’altro tempestiva.

5.5.1. Stando alle azioni di difesa del vicino previste dall’art. 679 CC, che istituiscono una responsabilità causale per il proprietario che trascende nel suo diritto di proprietà, l’obbligo di indennizzo dello COEP 1 presuppone una violazione, da parte sua, dei diritti di vicinato sotto forma di immissioni eccessive, il verificarsi di un danno e la sussistenza di un nesso causale adeguato tra le immissioni ed il danno. Le condizioni poste dalla giurisprudenza affinché un’immissione possa configurarsi come eccessiva differiscono a dipendenza che essa provenga dall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica. Le immissioni dipendenti dall’uso, vale a dire dal traffico stradale aereo o ferroviario, appaiono eccessive quando sono, cumulativamente, imprevedibili, speciali e gravi (DTF 128 II 331 c. 2.1, 129 II 74 c. 2.1, 130 II 402 c. 7.1; Bovay, op. cit., p. 154 ss). Tali requisiti non sono direttamente trasponibili alle immissioni cagionate da interventi costruttivi, ambito nel quale si applicano invece per analogia i principi del diritto civile derivanti dall’art. 684 CC. Pertanto per stabilire se le immissioni siano eccessive bisogna valutare, in base al grado di sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se esse superino i limiti della tolleranza dovuta tra vicini tenuto conto dell’uso locale, della situazione e della natura dell’immobile. Un’indennità sarà così dovuta solo se gli effetti pregiudizievoli indotti dal cantiere sono, per loro natura intensità e durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole; di contro gli inconvenienti temporanei normalmente vanno tollerati senza indennizzo (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3; Bovay, op. cit., p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, op. cit., no. 1147; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für unvermeidbare übermässige Bauimmissionen, Diss. 1995, no. 977, 985-988).

5.2. L’istante rileva che la sua attività è incentrata sul traffico di transito e dunque ravvisa un eccesso nella regolamentazione del traffico disposta dallo COEP 1. In particolare l’introduzione del senso unico discendente su Via __________, avvenuta a dispetto delle indicazioni inizialmente fornite, ha reso impossibile l’accesso al ristorante (rispettivamente al suo posteggio) per gli utenti che abitualmente percorrono la strada in senso ascendente e dunque costituisce un provvedimento imprevedibile e straordinario oltre che discriminatorio per rapporto agli altri esercizi pubblici di __________ e di __________. Ai proprietari del mapp. no. 420 era stato comunicato, prima dell’apertura del cantiere, che i lavori sarebbero stati eseguiti a tappe coinvolgendo prima una carreggiata e poi l’altra, che il traffico bidirezionale sarebbe stato mantenuto e gestito mediante semafori e che i lavori si sarebbero protratti per ca. 18 mesi (cfr. lettera 6.10.2004 doc. 2). Lo COEP 1 ha poi deciso differentemente rinunciando al traffico bidirezionale e disponendo appunto il senso unico discendente durante la prima fase dei lavori, ossia dal 5.7 al 2.9.2005 (cfr. programma dei lavori). Il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti adottati dallo RA 2 siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, presentandosi soluzioni differenti, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti dei privati. In concreto non è detto che la posa di un impianto semaforico per mantenere il traffico nel doppio senso su Via __________ fosse la soluzione meno pregiudizievole, già solo per il fatto che il cantiere si sarebbe protratto ininterrottamente per ben 18 mesi e così anche gli stessi inconvenienti lamentati dall’istante. Ad ogni modo l’esistenza di questa alternativa non basta per definire sproporzionata la misura del senso unico poiché in ambito espropriativo, a fronte dell’esecuzione di un’opera d’interesse pubblico, non è richiesto che la limitazione della proprietà sia circoscritta a quanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dell’opera, ma è concesso che si estenda a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, ad un’esecuzione adeguata dell’intervento (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3 e rinvii). La regolamentazione del traffico disposta dallo COEP 1 non è un fatto eccezionale nell’ambito di un cantiere stradale né lo è stato in concreto specie a fronte dei contenuti del progetto che contemplava, oltre alla posa di nuove canalizzazione alla formazione di un nuovo marciapiede ed alla sistemazione del campo viabile, anche la costruzione di importanti opere murarie di sostegno e di controriva lungo i due lati della carreggiata. Considerate le condizioni precedenti della strada che notoriamente sopporta un traffico importante e gli spazi limitati sia per l’esistenza di edifici abitativi sia per la morfologia del terreno a monte, tutto sommato il cantiere è stato coordinato e gestito con criterio poiché è rimasto aperto per soli due mesi estivi, ossia in un periodo nel quale l’intensità del traffico è ridotta, ed ha lasciato libera al transito una carreggiata offrendo agli automobilisti gli spazi di passaggio e di manovra massimi consentiti dallo stato dei luoghi e dei lavori. Tutto ciò può aver creato certi disagi, anche ambientali, disagi che tuttavia devono essere sopportati a fronte del prevalente interesse pubblico ad una corretta e celere esecuzione dei lavori a vantaggio non solo dei residenti ma anche di tutti gli utenti che usufruiscono di quella strada. Disagi che, oltre ad essere temporanei, hanno colpito in ugual modo tutti i confinanti con l’opera; si pensi ad esempio ai residenti con proprietà lungo Via __________ che non potendo accedere direttamente da __________ hanno dovuto ricorrere a percorsi alternativi da __________ o __________. Sotto questo profilo è irrilevante la situazione degli esercizi pubblici siti nei nuclei di __________ e __________ cui l’istante accenna per confronto ed a sostegno di un’asserita discriminazione; detta situazione manifestamente non è pertinente poiché il paragone va riferito alle proprietà che in qualche modo sono state coinvolte nei lavori e non a quelle site in paese che non hanno nulla a che vedere con l’opera.

5.3. L’istante rimprovera allo COEP 1 di aver compromesso anche la circolazione su Via __________, benché dovesse rimanere liberamente transitabile nei due sensi, e di aver quindi pregiudicato ulteriormente l’accesso al Ristorante. Durante il cantiere la regola era quella della percorribilità bidirezionale di Via __________. Da quest’ultima si accede agli insediamenti residenziali di __________ e di __________ serviti rispettivamente da Via __________, transitabile solo in senso ascendente a partire dalla stessa cantonale, e da Via __________ La libera accessibilità a Via __________ era dunque un accorgimento inteso a non pregiudicare le proprietà della zona oltre il necessario. E’ accertato che, nonostante i buoni propositi, talora il tratto stradale è stato sbarrato, circostanza confermata dai testi escussi, da un rapporto dell’agente della polizia comunale di __________ e dal conseguente scritto indirizzato dal Municipio di __________ alla __________ (cfr. testi __________, __________ e __________; rapporto 11.8.2005 e lettera del Municipio 12.8.2005). E’ però altrettanto assodato che si è trattato di sbarramenti temporanei che di fatto hanno colpito tutto un comprensorio e non il solo mapp. no. 420 in particolare e che vanno ascritti a contingenze del tutto particolari. Lo attestano, ancora una volta, le deposizioni dei testi che hanno riferito di interruzioni occasionali e di breve durata riconducibili ad interventi puntuali o allo scarico di materiali e quindi a motivi tecnici che non lasciavano spazio ad altre soluzioni e che comunque non hanno scoraggiato il cliente abituale.

5.4. Tutto ciò considerato nel complesso gli inconvenienti dettati dal cantiere non hanno precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dell’istante e non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso. Ne consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione.

6.Normalmente nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). In concreto, tuttavia, si deve prescindere dalla norma generale poiché il procedimento non è stato avviato dall’ente pubblico bensì dal privato titolare dei diritti asseritamene lesi che si è quindi assunto tutti i rischi dell’azione come in una normale procedura amministrativa. Pertanto, visto l’esito dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante in quanto parte soccombente (art. 31 LPamm.); per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     L’istanza è respinta per carenza dei presupposti dell’azione.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

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