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Ticino Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1

3. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,419 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)

Volltext

Incarto n. 10.2005.2-1    

Lugano 3 aprile 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo  

e dai membri

arch. Claudio Morandi ing. Alberto Lucchini  

segretario giudiziario

Enzo Barenco  

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COCO 1 composta da:

MCON 2 (1/20) mapp. no. 451 MCON 3 (1/20) mapp. no. 452 MCON 4 (2/20) mapp. no. 503 MCON 5 (2/20) mapp. no. 504 MCON 6 (1/20) mapp. no. 505 MCON 8 (1/20) mapp. no. 512 MCON 9 (1/20) mapp. no. 515 MCON 10 (1/20) mapp. no. 516 MCON 11 (1/20) mapp. no. 517 MCON 14 (3/20) mapp. no. 520 MCON 16 (1/20) mapp. no. 697 tutti rappr. dall RA 2   MCON 1 (1/20) mapp. no. 448   MCON 7 (1/40) mapp. no. 506   MCON 12 (1/40) mapp. no. 518, (1/40) map. No. 739   MCON 13 (1/20) mapp. no. 519   MCON 15 (1/20) mapp. no. 526   MCON 17 (1/40) mapp. no. 525 rappr. dall’avv. __________, Lugano  

tendente all'acquisizione di Via del S__________, strada coattiva mapp. no. 521 RFD di V__________

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

- che Via al S__________ è una strada a fondo cieco che serve l’omonimo quartiere di V__________ e si snoda sulle part. no. 508 e 521. Essa è stata costruita progressivamente, a partire dagli anni ‘60/’70, da privati che pure hanno provveduto a realizzare le infrastrutture per urbanizzare la zona ed edificarla;

- che il Comune ha avviato una politica di riscatto delle strade private aperte al pubblico transito ed in quest’ottica ha acquisito per donazione immobiliare il primo tratto di Via al S__________ al mapp. no. 508 di mq 527 (cfr. rogito no. 701 del 27.4.2005 del notaio avv. __________; estratto RF);

- che il secondo tratto della strada occupa il mapp. no. 521 di mq 1668, ad oggi sedime privato costituito in comproprietà coattiva (cfr. estratto RF). Non avendo raggiunto un’intesa con tutti i comproprietari sui termini del riscatto, il Comune ha avviato la procedura in oggetto intesa all’espropriazione totale della particella; la cessione è sollecitata a titolo gratuito (cfr. tabella di espropriazione);

- che gli atti sono stati pubblicati dal 7.2 all’8.3.2005;

- che i comproprietari si sono espressi separatamente sull’intervento espropriativo e senza manifestare unanimità d’intenti. In particolare, MCON 7, MCON 13, MCON 12 ed MCON 17 hanno aderito incondizionatamente all’espropriazione come proposto nella tabella d’esproprio (cfr. dichiarazioni agli atti); MCON 15 si è rimesso al giudizio del Tribunale (cfr. lettera del 25.3.2005); MCON 1 non hanno notificato alcuna pretesa né sollevato obiezioni nei termini di legge, mentre i restanti comproprietari, con memoria 7.3.2005, hanno interposto opposizione all’espropriazione per carenza di interesse pubblico avanzando peraltro, in via subordinata, una pretesa risarcitoria di fr. 104.40 il mq corrispondente al valore ufficiale di stima;

- che all’udienza di conciliazione del 19.4.2005 l’opposizione è stata integralmente confermata;

- che in data 15.6.2005 è stato esperito un sopralluogo;

- che l’opposizione all’espropriazione è stata respinta con sentenza del 16.6.2005 cresciuta incontestata in giudicato;

- che al dibattimento finale tenutosi l’8.3.2006 non tutti gli espropriati sono comparsi e quelli presenti hanno confermato le rispettive tesi e domande;

- che il Tribunale ha constatato – purtroppo solo ad istruttoria conclusa, non essendone stato informato da alcuna delle parti – l’avvenuto trapasso, in costanza di causa, della titolarità di alcuni diritti sulla coattiva. In particolare, il mapp. no. 505 è stato ceduto per donazione (d.g. 15251 del 12.7.2005), mentre i mapp. no. 518 e 739 sono prima stati frazionati nei nuovi mapp. no. 518, 739 e 771 e la quota di comproprietà sulla coattiva suddivisa in ragione di 1/80 ciascuno tra i mapp. no. 739 e 771 (d.g. 24529/30 del 27.10.2005), quindi i tre fondi sono stati compravenduti (d.g. 24944 del 31.10.2005, d.g. 26223 del 15.11.2005, d.g. 2676 del 7.2.2006);

- che nei relativi contratti i cedenti non si sono riservati il diritto di restare parte nel procedimento motivo per cui i nuovi titolari subentrano di diritto nella procedura espropriativa (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1);

- che, per salvaguardare il diritto di essere sentiti dei nuovi titolari, il Tribunale li ha avvertiti per iscritto della procedura in atto allegando una copia della tabella e del piano di espropriazione, ed assegnato loro un termine di 15 giorni per determinarsi in proposito (lettera  del 13.3.2006). Tra questi solo due hanno risposto comunicando di non avere obiezioni;

- che i comproprietari della strada coattiva al mapp. no. 521 formano un litisconsorzio necessario (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, 2000, ad art. 41 no. 9). Di conseguenza, in mancanza di consenso unanime sull’indennità espropriativa, è necessaria l’emissione di un giudizio di merito che esplicherà i suoi effetti su tutti i litisconsorti;

- che l’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.). Questa consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) stimato, in concreto, alla data del giudizio (art. 19 Lespr.);

- che nel fissare l’indennità il Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.). Non lo è nemmeno dal valore ufficiale di stima poiché quest’ultimo non incide sul prezzo che potrebbe essere conseguito in seno ad una libera transazione immobiliare e dunque non è condizionante né ha valenza conclusiva ai fini del giudizio (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19 no. 53; TRAM 11.3.1999 inc. no. 50.97.00037/50.97.00038);

- che le strade si configurano come opere di urbanizzazione che creano le premesse per l’utilizzazione dei fondi a fini edilizi (art. 19, 22 cpv. 2 let. b LPT; art. 67 cpv. 2 let. b LALPT). Pertanto, essendo in correlazione funzionale con i fondi serviti, dal punto di vista commerciale le strade non sono valutabili come entità autonome;

- che, d’altra parte, le superfici viarie aperte al pubblico transito non sono considerate come edificabili (art. 38 cpv. 2 LE);

- che di conseguenza, per prassi consolidata, in ambito espropriativo le strade private aperte al pubblico e le superfici viarie gravate da un certo numero di servitù di passo – siano esse configurate dalla somma di singoli sedimi o costituite in comproprietà coattiva – non sono stimate alla stessa stregua di un qualsiasi terreno edilizio (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 122; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 48; RDAT I-1993 no. 52);

- che Via al S__________ è una strada asfaltata che, nonostante sia a fondo cieco, serve un comprensorio residenziale piuttosto ampio ed è perciò qualificabile, a tutti gli effetti, come strada aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 Lstr.. In quanto tale non è computabile ai fini edificatori ed inoltre, poiché nel PR è segnata come strada di quartiere, l’ipotesi di un miglior uso è da escludere;

- che malgrado il valore di una superficie viaria sia irrisorio e tenda allo zero (RDAT I-1993 no. 52), normalmente in casi analoghi la giurisprudenza riconosce un’indennità di fr. 10.- il mq (TRAM 12.10.2005 N. 50.2005.6; TE sott. 17.10.1996 in re Comune di B./S., 29.10.1997 in re Comune di P./C. e llcc., 26.11.1998 in re Comune di D./S., 2.2.1999 in re Comune di T./M.);

- che in concreto non vi è alcun motivo di scostarsi dai predetti canoni giurisprudenziali né la cessione a titolo gratuito pare giustificata. Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 10.- il mq;

- che, ovviamente, l’indennità dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di comproprietà in conformità con le nuove risultanze del RF;

- che agli espropriati che non si sono avvalsi della consulenza di un legale non sono riconosciute ripetibili.

per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     Per l’espropriazione formale totale della strada coattiva al mapp. no. 521 l’ente espropriante verserà ai comproprietari, proporzionalmente alle rispettive quote, un’indennità di fr. 10.- il mq.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere ad MCON 17 fr. 500.- ed ai comproprietari rappresentati dall’avv. RA 2 fr. 700.- per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a: - Avv. __________, Lugano - Avv. __________, Lugano - MCON 1 - MCON 7 - MCON 12 - MCON 13 - MCON 15 - __________, Echandens - __________, Vezia - __________, Paradiso - __________- __________, Gentilino

- Municipio di __________

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                           Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                          Enzo Barenco

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