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Ticino Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-17

29. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,633 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

espropriazione formale di parte di un fondo inedificabile (zona EAP e tracciato stradale)

Volltext

Incarto n. 10.2004.98-17 26/01  

Lugano 29 luglio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla presidente

Margherita De Morpurgo  

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Giorgio Caprara  

segretaria

Paola Carcano  

statuendo nella procedura di espropriazione formale presentata in data 11 aprile 2001 da

ISEP1 Rapp. RA1  

Contro

MCON 20 MCON 21 MCON 22 MCON 23 MCON 24 tutti rappr. da: RA 12  

nell’ambito dei lavori di correzione della strada cantonale __________, II tratto nei Comuni di __________ e __________,   in relazione al mapp. no. 610 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.     1.1. Lo ISEP1 è promotore delle opere di correzione e risanamento della strada cantonale che, seguendo la sponda orientale del Lago Verbano, collega __________ con __________, centro abitato sito sul confine italosvizzero. Più particolarmente l’intervento che qui interessa riguarda il II tratto che si sviluppa per una lunghezza di ca. 1 Km dal mapp. no. 610 di __________, situato all’uscita E del nucleo omonimo, fino all’intersezione con la strada per __________ -__________ nel Comune di __________. Il progetto, che implica l’espropriazione di vari fondi confinanti, prevede tra gli interventi principali la costruzione a nuovo di un marciapiede su ambo i lati del tracciato ed il rifacimento completo della soprastruttura stradale, tra l’altro con posa di una nuova pavimentazione fonoassorbente di tipo macrorugoso volta a moderare il traffico ed a ridurne le emissioni. Il finanziamento è garantito da un credito di costruzione complessivo stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 19.9.2000 per l’esecuzione di varie opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali (FU 76/2000 del 22.9.2000). Gli atti corredati della necessaria documentazione sono stati pubblicati dal 2.5 al 1.6.2001 mentre l’avviso personale porta la data del 24.4.2001.

1.2. La messa in atto del progetto coinvolge anche il mapp. no. 610 di __________ appartenente in comproprietà alla MCON 19 e ad MCON 18 in ragione di 1/2 ciascuno. Il fondo è espropriato definitivamente in ragione di ca. 121 mq ed occupato temporaneamente per ca. 214 mq contro versamento di un’indennità di fr. 50.-- il mq, rispettivamente di fr. 3'000.-- a corpo (cfr. tabella di espropriazione). Con notifica del 1.6.2001 i comproprietari si sono opposti all’occupazione temporanea ed hanno sostanzialmente contestato l’indennità espropriativa siccome insufficiente. Con istanza del 11.10.2001 lo ISEP1 ha chiesto di essere messo al beneficio dell'anticipata immissione in possesso a far data dal 1.3.2002, domanda avversata dagli espropriati con scritti del 23.10.2001 e del 4.12.2001. All’udienza di conciliazione del 20.11.2001 gli espropriati hanno specificato la richiesta di indennizzo in fr. 600.-- il mq per la superficie avulsa ed in fr. 10'000.-- a corpo per l'occupazione temporanea. Per il resto le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande. Il progetto definitivo è stato approvato con sentenza del 27.3.2002 cresciuta incontestata in giudicato, mentre le opposizioni all'occupazione temporanea ed all'anticipata immissione in possesso sono state respinte con sentenza del 27.3.2002 confermata dal Tribunale Cantonale Amministrativo con giudizio del 2.12.2002. In data 14.9.2002 le parti hanno concordato, nell'ambito di un sopralluogo extragiudiziario, la rinuncia all'occupazione temporanea (cfr. scritto 9.10.2002 dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali/TRAM e relativi annessi).

2.     La rinuncia all'occupazione temporanea configura un accordo che, ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 Lespr., ha forza di decisione.

3.     Il mapp. no. 610 è ubicato in località __________ ed è censito a RF come giardino di 773 mq. Di conformazione abbastanza ampia ma piuttosto irregolare (segnatamente stretta ed allungata), il terreno è situato a valle rispetto alla strada cantonale litoranea. È gravato con un onere di tubazione tombini a favore della part. no. 612 (cfr. estratto RF). Attualmente si presenta quale piazzale sterrato adibito a posteggio del ristorante __________ gestito da MCON 18. Nel vigente PR dei Comuni del __________ approvato il 12.7.1985 - che comprende, oltre a __________, i Comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ la particella risulta essere a cavallo della zona con destinazione edifici ed attrezzature pubbliche (EAP), cui si sovrappone la passeggiata pedonale a lago, e del tracciato della strada cantonale (cfr. piano delle zone; art. 72 NAPR).

4.     4.1. L’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734). Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all’oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).   4.2. Come rilevato in precedenza, il PR/85 ha sancito due vincoli di inedificabilità a carico del mapp. no. 610 riconducibili l’uno alla zona EAP e l’altro al tracciato stradale. I vincoli sono tuttora vigenti e, di conseguenza, il terreno non è edificabile. Nondimeno gli espropriati hanno sollecitato un indennizzo di fr. 600.- il mq, importo che è manifestamente riferito ad una componente edilizia del terreno.

Ció premesso, vista la situazione pianificatoria e considerato che ai fini della stima occorre individuare il dies aestimandi, il Tribunale sarebbe tenuto a vagliare d’ufficio (DTF 116 Ib 235, RDAT I-1993 no. 53 c. 3) se nel 1985 il fondo sia stato oggetto di espropriazione materiale, ossia se il PR abbia determinato una limitazione particolarmente grave dell’uso del fondo tale da minare i diritti di proprietà – specie quello di edificare – rispettivamente un’ingerenza secondaria ma incompatibile col principio della parità di trattamento (cfr. DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a). In concreto, tuttavia, si reputa di poter prescindere da questo esame preliminare poiché si rivela del tutto superfluo dal momento che, quand’anche si arrivasse ad ammettere un’espropriazione materiale, in questa sede la relativa indennità non potrebbe essere riconosciuta per due motivi. Innanzitutto, perché non risulta che dopo l’entrata in vigore dei vincoli gli espropriati abbiano mai insinuato pretese risarcitorie per titolo di espropriazione materiale al Comune o al Tribunale di Espropriazione (art. 39 Lespr.). Di conseguenza, nella misura in cui sollecita un indennizzo al valore edilizio pieno, la domanda proposta per la prima volta con memoria del 1.06.2001 è ampiamente tardiva, anche alla luce dei combinati disposti di cui agli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr. entrati in vigore il 6.5.1988 (cfr. RDAT II-1994 no. 64; TRAM 15.3.1996 in re P./Comune di O.). Ed in secondo luogo perché lo ISEP 1 è privo di legittimazione passiva. Infatti, ritenuto che i vincoli dipendono da un PR comunale, la domanda andava proposta – semmai e tempestivamente – al Comune di __________ quale artefice del piano ed ente a favore del quale è stata sancita la restrizione della proprietà (art. 39 cpv. 2 Lespr.; RDAT II-1998 no. 34 c. 5).      

5.     Stando a quanto precede e considerato che per consolidata prassi estimatoria il valore di buoni terreni non edilizi nel sopra e nel sottoceneri si situa attorno a fr. 20.-/30.- il mq (RDAT 1989 no. 73, 1990 no. 58, II-1994 no. 64; TE 14.12.2001 in re Stato del Cantone Ticino/G.G.C. e A. S.; TRAM 9.6.1997 in re O. e S. /Comune di Chiasso), l’indennità offerta dallo ISEP1 di fr. 50.- il mq appare congrua e, dunque, va confermata. Essa già considera, infatti, che ben difficilmente le possibilità di miglior uso del terreno potrebbero essere diverse dall’uso attuale.   

6.     L’indennità espropriativa è completata con gli interessi a decorrere dal 1.3.2002, data per la quale il Tribunale ha accordato l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), ai seguenti saggi fissati dal Tribunale federale: - del 4,5% dal 1.03.2002 al 31.8.2002; - del 4% dal 1.09.2002 al 30.4.2003; - del 3,5% dal 1.05.2003 in avanti.

7.    Trattandosi di una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere agli espropriati un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara:                 1.     Per l’espropriazione formale di ca. 121 mq del mapp. no. 610 di __________ lo ISEP 1 verserà ai comproprietari un'indennità di fr. 50.- il mq oltre agli interessi ai seguenti saggi annuali:

- del 4,5% dal 1.03.2002 al 31.8.2002; - del 4% dal 1.09.2002 al 30.4.2003; - del 3,5% dal 1.05.2003 in avanti.

2.      La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 1’000.-- per ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

- MCON 18, __________ - __________  

per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                                                            la segretaria

Margherita De Morpurgo                                                                          Paola Carcano

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