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Ticino Tribunale di espropriazione 04.07.2005 10.2004.45-2

4. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·578 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

espropriazione formale di fondi per interventi di tutela e rivalorizzazione di paesaggio e ambiente naturale

Volltext

Incarto n. 10.2004.45 - 2 26/96  

Lugano 4 luglio 2005

Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Presidente del Tribunale di espropriazione

Margherita De Morpurgo

statuendo nella procedura di espropriazione promossa in data 1. dicembre 1996 da

ISEP 1 ISEP 2 entrambi rappr. da RA 1  

Contro

COEP3 rappr. dal RA 4  

nell'ambito dell'acquisizione fondi, di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell’ambiente naturale del laghetto di __________   relativamente ai mappali n. 246 e 293

considerato              -     che il Consiglio di Stato ha approvato in data 20 dicembre 1991 il Piano regolatore di protezione del laghetto di __________ (PRP__) finalizzato a recuperare e salvaguardare la natura ed il paesaggio come pure l’uso pubblico dell’ambiente lacuale attraverso l’istituzione di due diverse zone di protezione;

                                 -     che ai fini dell’attuazione del piano lo ISEP 1 ed il ISEP 2 hanno stipulato una convenzione ratificata il 7 febbraio 1990 dal Consiglio di Stato;

                                 -     che il Gran Consiglio e il Consiglio comunale di __________, rispettivamente con decisioni 18 dicembre 1995 e 15 aprile 1996, hanno stanziato i crediti necessari per l’acquisto dei fondi assegnati alle zone di protezione;

                                 -     che lo ISEP 1, unitamente al __________ dopo la sua chiamata in causa, hanno quindi avviato una procedura espropriativa, volta ad ottenere tra l’altro l’espropriazione dei mappali 246 e 293 RFD di __________ di proprietà del COEP 3;

                                 -     che gli atti corredati della necessaria documentazione sono stati pubblicati dal 7 gennaio al 6 febbraio 1997;

                                 -     che con notifica 5 febbraio 1997 il COEP 3 si è opposto all’espropriazione della particella n. 293 RFD di __________, sulla quale è ubicata la condotta delle sorgenti che dai Monti di __________ arriva a __________, mentre nulla ha osservato con riferimento alla particella no. 246;

                                 -     che all’udienza di conciliazione e notifica prove del 3 giugno 1998, il COEP 3 ha dichiarato di accettare l’esproprio e l’indennità offerta per il mappale 246, mentre che per il mappale 293 le parti hanno espresso l’intenzione di intavolare delle trattative volte ad evitare l’espropriazione del fondo mediante l’imposizione di una servitù;

                                 -     che, a seguito di queste trattative, il 25 aprile 2005 il ISEP2 e il COEP 3 hanno sottoscritto una convenzione, ratificata RA 1 per delega del Consiglio di Stato, con la quale gli enti esproprianti accettano una servitù, concessa a titolo gratuito dal COEP 3, di destinazione vincolata (utilizzo del fondo a soli scopi naturalistici definiti dal PRP__) con relativo diritto di accesso, gravante il mappale 293 RFD di __________, e rinunciano di conseguenza alla procedura espropriativa della particella in oggetto;

                                 -     che pertanto la presente procedura ha da essere stralciata per intervenuti accordi, con addebito della tassa di giustizia e delle spese agli enti esproprianti,

in applicazione                degli art. 32 e 33 Lstr., 20 e segg. Lespr.

dichiara

e pronuncia:          1.     Il procedimento espropriativo è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuti accordi (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr.).

                                2.     La tassa di giustizia e le spese di fr. 250.—sono a carico dello ISEP 1 e del ISEP 2.

                                3.     Gli enti esproprianti sono autorizzati ad iscrivere i rapporti giuridici a Registro Fondiario (art. 57 Lespr.).

                                4.     Contro il dispositivo di cui sub. 2 (tasse di giustizia, spese e ripetibili) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

                                5.     Intimazione a:

- __________ - __________

la Presidente                                                                                                     il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                                    Enzo Barenco

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