Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104

29. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·4,608 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP

Volltext

Incarto n. 10.2004.104- 18/04  

Lugano 29 marzo 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dal Presidente supplente

Stefano Camponovo

e dai membri

arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 30 giugno 2004 da

ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 5. MIST 5 6. MIST 6 7. MIST 7 tutti rappr. dallo RA 1  

contro

COEP 1 RA 2  

relativamente al mapp. n. 900 RFD __________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto

1.ISCC 1 sono comproprietari del mappale n. 900 RFD di __________, così censito:

e            mq      380       corte f             mq    6361       campo-prato A           mq      200       Abitazione B           mq        69       Rustico C           mq        11       pollaio totale     mq    7021

2.Come constatato in sede di sopralluogo, il mappale é prativo e pianeggiante. Vi é una costruzione articolata lungo Via __________, in prossimità della quale vi sono alcuni alberi. A nord-ovest di essa, laddove il confine del mappale segue l’alveo del riale __________, vi é un angolo boschivo (essenzialmente frassini e robinie), di superficie molto limitata ed ad una quota inferiore di alcuni metri rispetto al resto del mappale. Sull’altro lato rispetto all’alveo del riale __________ vi sono delle abitazioni.

3.Il precedente Piano Regolatore (PR) di __________ é stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 8583 del 5 ottobre 1976. Con esso una superficie non edificata del mappale n. 900 RFD __________ (circa mq 6361 su un totale di mq 7021) é stata attribuita ad una zona AP-EP riservata alla realizzazione di costruzioni scolastiche ai sensi dell’art. 63 NAPR (1976), che recitava (marginale: “edifici ed attrezzature pubbliche Ap – Ep”):

“La zona definita per attrezzature ed edifici pubblici comprende tutte le aree segnate sul piano con la lettera Ap ed Ep.

        Sono ammesse solo le costruzioni a carattere pubblico quali scuole, case dei bambini, uffici amministrativi case d’abitazione economiche, attrezzature sportive, piazze pubbliche.

        In queste zone non sono prescritti indici d’occupazione e di sfruttamento. Per contro l’altezza massima sarà di ml. 13.00.                                                  Le distanze dal confine sono quelle prescritte all’art. 19.”.

Nell’estratto del Piano delle attrezzature pubbliche del PR (1976), prodotto dal Comune il 19 aprile 2006, è indicata la destinazione del mappale (di tutto il mappale) a “costruzione scolastica”.

Curiosamente, ma ciò è il frutto senz’altro di una svista grafica perché in nessun altro atto si trova detta particolarità, nell’estratto del piano delle zone del medesimo PR, oggetto della medesima risoluzione d’op-posizione, il mappale no. 900 è indicato essere incluso in zona “Ab1” (Abitazioni). Ciò risulta con ogni probabilità da un originale intendimento pianificatorio comunale, poi rimasto nella sua connotazione grafica senza gli adattamenti imposti dal definitivo azzonamento del mappale.

4.Successive approvazioni di varianti di PR non hanno modificato l’azzonamento del mappale in oggetto, che ha visto confermata la propria destinazione. In particolare, con risoluzione governativa no. 1759 del marzo 1978 è stata confermata la destinazione a costruzioni scolastiche.

5.Con risoluzione n. 2120 del 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________ (revisione di quello precedente). Il fondo in esame ha vista confermata la propria destinazione AP/EP, quale riserva di ampliamento per i prossimi anni per le scuole elementari (Sentenza Consiglio di Stato, pag. 84-87).                                    Detto vincolo é stato oggetto di impugnativa al Tribunale della Pianificazione del Territorio (TPT); la procedura é tuttora pendente.

6.I proprietari avevano presentato una prima domanda di indennizzo il 6 maggio 1998, riferita al primo vincolo pianificatorio (cioè a quello del 5 ottobre 1976).

Quella procedura é rimasta sino ad oggi inattiva, nel senso che su di essa si è innestata l’ulteriore procedura indicata in seguito.

7.I proprietari avevano pure presentato, il 10 maggio 1994, un’opposizione alla procedura di espropriazione formale del loro mappale, avviata in conseguenza di una decisione del Consiglio Comunale di __________ che il 2 ottobre 1991 aveva approvato i crediti necessari agli indennizzi per esproprio di più fondi, tra i quali quello in esame.               Con decisione del 14 dicembre 1995 l’allora Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina aveva accolto l’opposizione. Esso aveva rilevato che mentre il PR allora in vigore prevedeva in loco una zona AP/EP per la realizzazione di costruzioni scolastiche, gli atti relativi a quella espropriazione erano riferiti sì ad un ampliamento delle strutture legate all’attività scolastica, ma riferito in particolare alla realizzazione di un’area di svago e di gioco per i bambini.      

8.Il 23 febbraio 2004 i comproprietari hanno inoltrato al Tribunale di espropriazione una succinta istanza per richiesta di indennità per espropriazione materiale a seguito del nuovo PR (cioè quello del 7 maggio 2002). La procedura, dapprima sospesa l’8 marzo 2004 per permettere un tentativo tra le parti di intesa bonale, é stata riattivata il 18 maggio 2004. Gli istanti hanno quindi presentato un allegato introduttivo il 30 giugno 2004. Con esso hanno chiesto in via principale un’indennità per espropriazione materiale di mq 6361 della part. 900 RFD __________ (pari a fr. 290.--/mq), oltre ad interessi dal 7 maggio 2002, nonché – per riattivazione della procedura avviata il 6 maggio 1998 – un indennità per espropriazione materiale (a seguito del primo vincolo AP/EP) di fr. 90.--/mq, oltre ad interessi dal 5 ottobre 1976. In via subordinata essi hanno chiesto un indennizzo per espropriazione materiale di mq 6361 del loro mappale pari a fr. 90.--/mq, oltre ad interessi dal 5 ottobre 1976.

9.Con risposta del 2 settembre 2004 il Comune di __________ ha chiesto in via principale la reiezione dell’istanza per intervenuta prescrizione, in via subordinata il riconoscimento agli istanti di un indennizzo di fr. 60.--/mq, dedotto il residuo valore agricolo, oltre ad interessi dal 6 maggio 1998.

10.       Il 18 gennaio 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazioni ha trasmesso l’incarto all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale presidente supplente.

11.       Il 16 marzo 2005 ha avuto luogo l’udienza di conciliazione e notifica delle prove. In quella sede il Comune di __________ ha riconosciuto la tempestività dell’istanza del 6 maggio 1998; é così implicitamente caduta la domanda

 principale del suddetto Comune.  Gli istanti hanno invece prodotto della documentazione, sulla quale il Comune ha preso posizione (con propria produzione di altri) il 24 marzo 2005.

12.       Il 4 maggio 2005, alla presenza delle parti, si é svolto il sopralluogo.

13.       Il Tribunale di espropriazione ha chiesto al Comune di __________ ed al Dipartimento del Territorio, Sezione pianificazione urbanistica, la documentazione relativa al PR precedente (1976) ed attuale (2002), che é

        stata acquisita agli atti.

14.     Alle parti é stata data facoltà di esprimersi in merito a tutti i documenti                                         richiamati ed acquisiti agli atti.

in diritto                  15.   Avantutto, va rilevato che il Comune, con il proprio allegato di risposta, ha contestato la tempestività dell’istanza del 23 febbraio 2004 e, prudenzialmente, pure di quella del 6 maggio 1998. Detta contestazione é stata ritirata all’udienza del 16 marzo 2005.

16. In effetti, la giurisprudenza ha modificato l'interpretazione dei combinati art.   39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di __________ pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./ Comune di __________ ). Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con la data d'imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le

restrizioni preesistenti a quella novella legislativa.

Pertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d'indennizzo notificata

il 6 maggio 1998 dagli istanti è da ritenersi tempestiva, come da quest'ultimi sostenuto.    Si può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per espropriazione materiale.

17.   La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena indennità.      La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che

        per le limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione. L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte valere - come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.                                   

18.   Secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà    diritto ad una piena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss). La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.               

19.   Sulla base di tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che l'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle costruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da poter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo caso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie perdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno edificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a quello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto di mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).                              Il pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò significa che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del fondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare dell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).

20.   Nella fattispecie è pacifico che il mappale n. 900 RFD __________ sia stato inserito in zona AP/EP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.

21.   Per determinare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore del vincolo AP/EP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).                    Secondo gli istanti, il vincolo di PR istituito con il PR 5 ottobre 1976 era un vincolo EP, mentre quello attuale é AP/EP: la diversità evidenzierebbe la diversa natura dei vincoli, che risulterebbe pure dal fatto che il suddetto PR aveva durata decennale, con una proroga di un lustro (e cioé fino al 5 ottobre 1991). In altre parole, il vincolo (EP) sarebbe decaduto, per lasciare spazio – 11 anni più tardi – ad uno nuovo (AP/EP).   Secondo il Comune, vi sarebbe invece continuità tra i due vincoli, e non sussisterebbe nessun vuoto pianificatorio tra un PR e l’altro.                              

22.   Attualmente, un PR ha durata indeterminata (art. 21 LPT e 41 LALPT). L’art. 23 LE 1973 prevedeva invece effettivamente una durata dei PR di 10 anni, prorogabile per ulteriori 5 anni.

Tuttavia, anche nei Comuni nei quali la proroga della durata di un PR é scaduta prima dell’entrata in vigore del nuovo PR, il dies aestimandi é quello dell’entrata in vigore del primo (il precedente) PR (RDAT II 1996 n. 23, RDAT II 1997 n. 53 pag. 199).

V’era insomma comunque continuità tra un PR e l’altro.              Inoltre, a comprova della continuità esistita, vi é pure il fatto che il dispositivo n. 2 della risoluzione governativa istituente il nuovo PR ha abrogato il PR del 1976.

23.  La continuità giuridica dei due vincoli risulta anche materialmente. In ef-fetti, sia il PR precedente che quello attuale hanno istituito un vincolo sostanzialmente analogo.

In effetti, entrambi i vincoli erano, rispettivamente sono destinati a supportare le necessità di ampliamento della sede scolastica. E meglio come risulta dagli atti prodotti dal Comune di __________ il 19 aprile 2006, rispettivamente dalle citate pagine dalle risoluzione governativa istituente il nuovo PR.             Nè scalfisce tale fatto la richiesta del Comune - avversata a suo tempo con successo dai ricorrenti di fronte a questo Tribunale - di esproprio per creare un’area di svago e gioco per bambini (cf. inc. 7 / 94 -22, richia-mato), giacché proprio per la sua difformità dal PR detta richiesta era stata respinta.                      

24.   D’altronde, se fosse davvero decaduto il primo vincolo gli istanti non avrebbero presentato un’istanza di indennizzo per espropriazione materiale a far tempo dal 5 ottobre 1976, bensì un’istanza per espropriazione materiale temporanea. Sennonché di quest’ultima non v’é traccia negli allegati degli istanti, che chiaramente formulano unicamente richiesta di espropriazione materiale, ed anzi precisano (istanza, pag. 7, p.to 18) che all’indennizzo fondato sul valore venale del terreno al 7 maggio 2002 dev’esserne aggiunto uno supplementare pari al valore del fondo al momento dell’entrata in vigore del primo vincolo; ciò manifestamente non può essere considerato né interpretato come riferito ad un indennizzo per espropriazione materiale temporanea (per la quale d’altronde gli espropriati, coerentemente con la loro pretesa, neppure hanno minimamente sostanziato un qualsivoglia danno), bensì come riferito ad un primo vincolo pianificatorio che non si è esaurito (se non al momento dell’introduzione del secondo).      

25.   Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 5 ottobre 1976, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (5 ottobre 1976), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore  edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale.

26.   Per determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 5 ottobre 1976, in assenza di vincolo AP/EP, occorre rifarsi alla situazione di allora.

Il Comune di __________ era un comune in espansione: l’espansione era senz’altro abitativa (decisione governativa, punto n. 8), ma anche - e soprattutto – industriale ( decisione governativa, punto n. 9).

Di qui, tra l’altro, il fatto di prevedere superfici per l’ampliamento della sede scolastica.

27.   Queste indicazioni trovano speculare conferma negli atti pianificatori elaborati dal Comune negli anni precedenti all’adozione del PR.

        Già nel 1965 il geometra P__________ aveva elaborato un piano delle zone per l’Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, Bellinzona, che inseriva il mappale degli istanti in zona AP/EP, circondandolo però di una zona “Ab 1” (Abitazioni), come risultato dall’allegato n. 8 alla lettera del 19 aprile 2006 della Sezione dello sviluppo territoriale, Bellinzona, allo scrivente Tribunale.

        Il piano pubblicato dal Comune di __________ dal 7 dicembre 1973 al 7 gennaio 1974 (allegato n. 5 al suddetto scritto), poi erroneamente rimasto nella risoluzione governativa, conferma detta volontà.

        Anche il PR poi approvato d’altronde ha confermato la chiara vocazione residenziale del comparto, integralmente circondato (salvo, evidente-mente, sul suo fronte stradale) da una zona “R3” (Abitazioni).

        Addirittura, pure sull’altro fronte della strada detto PR prevedeva una zona R3 ed una RAr4 (Mista).

        Se non fosse stato inserito in zona “EP”, il mappale degli istanti sarebbe dunque stato inserito in zone R3. D’altronde pure l’attuale PR circonda il mappale in oggetto di zone edificabili, in particolare quella estensiva (che persino interessa detto mappale nella sua parte già edificata).

28.   La zona R3 definita dal Consiglio di Stato, corrispondente alla zona Ab1 abbozzata inizialmente dal pianificatore del Comune, era una zona prettamente residenziale (semi - estensiva, ma ammettente costruzioni su grandi superfici), con un i.s. massimo pari a 0,4 ed un i.o. massimo del 40%, con due piani abitabili al massimo (salvo prevedere un’altezza a valle di 1PT+2, per sistemare nello zoccolo o nel porticato l’autorimessa, i servizi o altri elementi complementari all’abitazione). L’altezza massima dei fabbricati, misurata a valle, era di ml 9.00, mentre la distanza minima da confine era di ml 3.00; per ogni appartamento era inoltre da prevedersi un posto macchina ed una zona attrezzata per il gioco dei bambini di mq 20 (NAPR 1976, art. 19, 48 e 51).

        Si trattava comunque di parametri ideali per un’edificazione residenziale.

29.   Negli anni dal 1972 al 1976 i prezzi per compravendite in zona R3 a __________ sono stati i seguenti:

ANNO

PART.

SUP.

LOCALITÀ

PREZZO/MQ

DG.

DATA

1972

865

1073

__________

30.00

1553

05.07.1972

1972

623

1950

27.00

3027

12.12.1972

1972

1724

929

46.99

3037

13.12.1972

1972

1721

655

47.95

3038

13.12.1972

1972

1723

697

30.79

3202

28.12.1972

1973

1726

1092

54.95

988

11.04.1973

1973

1722

646

30.96

1012

12.04.1973

1973

1725

975

30.28

1013

12.04.1973

1973

1727

1092

45.79

1599

20.06.1973

1973

905

1685

50.00

2835

26.10.1973

1974

1488

5944

37.01

904

10.04.1974

1974

1585

2210

36.20

1196

09.05.1974

1974

880

1687

36.00

1269

22.05.1974

1974

1758

1480

42.36

1463

19.06.1974

1974

1756

1392

42.51

1464

19.06.1974

1974

1766

749

44.86

2537

03.10.1974

1974

1764

1134

30.00

2741

28.10.1974

1975

861

861

55.00

2149

18.09.1975

1976

867

4407

43.50

1151

16.04.1976

Dalla media dei valori delle suddette transazioni risulta un prezzo attorno a fr. 40.--/mq. E ciò sia considerando la globalità delle transazioni (fr. 40.11 mq), sia togliendo il valore minimo a quello massimo riscontrati (fr. 37.06/mq)

A risultato analogo si giunge considerando unicamente le transazioni nei soli anni 1974, 1975, 1976; e ciò nuovamente senza che vi sia influenza tra valore globale delle transazioni (fr. 40.83/mq) e valore escudendo i prezzi più alto e più basso (fr. 40.35/mq).

Si riscontra una lieve tendenza al rialzo dei prezzi negli anni in oggetto. In effetti i prezzi medi sono di fr. 36.54/mq nel 1972, fr. 42.39/mq nel 1973, fr. 38.42 nel 1974, fr. 55.--/mq nel 1975 (transazione però unica) e fr. 43.50 nel 1976 (pure transazione unica). La media delle medie è di fr. 43.17/mq.

Infine, considerando i prezzi dei mappali di dimensioni più vicine a quelle del fondo in oggetto (part. 1488, 867 e 677), che sono oltretutto vicine temporalmente al dies estimandi, ne risulta un valore medio di fr. 44.17/mq.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra indicato, segnatamente ed in particolare, comunque, delle medie citate sull’arco di più anni, del fatto che il mappale è ampio e ben sollegiato, che ben si presta all’edificazione, che esso è posto in situazione addirittura leggermente migliore (per vicinanza a scuole e servizi pubblici) degli altri oggetti di confronto, ben si può valutare il valore del mappale n. 900 in fr. 42.--/mq.

        Infine, non possono essere considerate transazioni successive al 5 ottobre 1976, e quindi in particolare quella relativa al mappale n. 677, alienato successivamente al dies estimandi; la medesima sorte pertocca all’altra transazione indicata dal Comune nella propria risposta di causa (quella relativa al mappale n. 1585).

        La valutazione sopra indicata tiene conto pure del fatto che per alcune transazioni (quattro) il prezzo pattuito era invero ben inferiore ai valori medi riscontrati, e che quindi per esse si è considerata la rivalutazione operata dall’Ufficio dei registri, del tutto conforme a detti valori medi.

        Il prezzo risultante dalla transazione relativa al mappale n. 1811 (e pure indicato dal Comune nella propria risposta) è invece chiaramente da escludersi, perché il prezzo pattuito (fr. 16.98/mq) e quello rivalutato dall’Ufficio del Registro fondiario (fr. 70.--/mq) sono manifestamente divergenti dai valori medi riscontrati.

30.   Dall’importo sopra indicato va dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale. Esso è attualmente generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O. e S. / Comune di C.).

        Tuttavia nella fattispecie occorre riferirsi all’anno 1976, nel quale la giurisprudenza non riconosceva più di fr. 15.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura.

        Ne discende che l’indennità per l’espropriazione materiale è di fr. 27.--/mq, da applicarsi a complessivi mq 6607 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto dallo scrivente Tribunale).

31.   Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).

32.   Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 6 maggio 1998, ai seguenti tassi:

        4%                                     dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;

        4.5%                                  dal 1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;

        4%                                     dal 1. settembre 2002 al 30 aprile 2003;

        3.5%                                  dal 1. maggio 2003 in poi.

33.   Alle parti, assistite da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B. / Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).

        L’indennità per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-d; Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado, attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa (Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992 no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).

34.   Nella fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:

       - colloquio preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispondenza con il cliente:                                                                           5 ore

     - allestimento istanza:                                                                         2 ore

     - udienza preliminare:                                                                          1 ora

   - sopralluogo:                                                                                       3 ore

   - corrispondenza con il Tribunale:                                                       1 ora

  Totale                                                                                                 12 ore

   Pertanto, considerata una tariffa oraria di fr. 250.--(TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 3'000.--.

   Esso non è di principio da ridurre, poiché a fronte di una richiesta di fr. 290.--/mq per il nuovo vincolo, oltre a fr. 90.--/mq per il precedente vincolo (come da istanza del 30 giugno 2004 dell’istante al Tribunale), v’è il riconoscimento di un indennizzo di fr. 27.--/mq (oltre a interessi); in pratica gli istanti sono interamente soccombenti (e ciò anche volendo considerare la domanda subordinata per fr. 90/mq, a fronte di una risposta del Comune indicante fr. 60.--/mq). Ne consegue un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- a favore del Comune.

   Tuttavia, una riduzione si impone, avendo il Comune contestato pure la tempestività dell’istanza; detta riduzione è però minima, in quanto il Comune ha celermente abbandonato detta contestazione.

   Tutto ciò ponderato, l’indennità per ripetibili a favore del Comune può essere stabilita in fr. 2'500.--.

   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono poste a carico degli istanti, in applicazione del medesimo principio sopra evocato.

Per i quali motivi

richiamata                      la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

 e pronuncia:           1.   L’istanza è parzialmente accolta. Per l’espropriazione materiale di mq 6607 della part. 900 RFD di __________ è riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 27/mq.

                                  2.   La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-sono a carico degli istanti. Al Comune di __________ gli istanti verseranno fr. 2'500.-- per ripetibili, con vincolo solidale.

                                   3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                  4.   Intimazione a:

- -  

Per il Tribunale di espropriazione

Il Presidente supplente                                                              Il segretario giudiziario

Stefano Camponovo                                                                 Enzo Barenco

10.2004.104 — Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104 — Swissrulings