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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2026 42.2026.4

18. Mai 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,367 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

A torto USSI non entrato nel merito domanda ric. tendente a rinnovo prest. (non fornito doc.). Non rispettata procedura (art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA). Non reso attento delle conseguenze giuridiche di ev. mancata collabor. Rinvio atti pure per interpellare MP dove è pendente procedimento

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 42.2026.4   rs

Lugano 18 maggio 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2026 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                      in fatto

                          1.1.  L’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), con decisione del 1° dicembre 2025, ha stabilito che non era possibile entrare nel merito della richiesta del 26 novembre 2025 di RI1 tendente al rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto entro il termine del 21 novembre 2025 non aveva fornito la documentazione necessaria per poter procedere al calcolo volto a determinare l’eventuale prestazione assistenziale a suo favore (cfr. doc. 11).

                          1.2.  RI1, il 12 dicembre 2025, ha interposto il seguente reclamo contro il provvedimento menzionato:

" (…) vi elenco punto per punto quanto da voi richiesto:

estratto di tutti i conti bancari gli avete già in quanto trimestralmente vi inoltro progressivamente l'estratto conto ______ quindi in vostro possesso.

eventuali contratti di lavoro come già menzionato non sono in possesso di alcun contratto di lavoro se lo fossi non richiederei prestazioni assistenziali.

copie eventuali conteggi salariali non ve ne sono.

contabilità inerente la mia attività quale indipendente, non ve ne è alcuna

informazioni e documentazione in merito alle società per le quali risulto attivo su ordine della procura inerente alla vigente legge sui fiduciari sono stato stralciato d'ufficio da suddette società. Tengo a precisare cha per queste società ero un amministratore di fatto "testa di legno" non avevo alcun ruolo amministrativo.

Alla luce di tutti questi fatti, chiedo di essere sbloccato per le prestazioni assistenziali del mese di Dicembre 2025 (…)" (Doc. 9)

                          1.3.  Il 16 gennaio 2026 RI1 ha chiesto la riattivazione delle prestazioni assistenziali a partire dal mese di dicembre 2025, “non avendo al momento nessuna rendita come comprovato” (cfr. doc. 6).

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 (cfr. doc. A), l’USSI ha confermato la propria decisione del 1° dicembre 2025, rilevando:

" (…)

F. Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Nel caso concreto, dagli atti e, in particolare, da quanto emerso dall'istruttoria del Ministero pubblico nonché dalle dichiarazioni dello stesso RI1, risulta che egli svolge un'attività indipendente quale consulente finanziario, mai dichiarata all'USSI. Inoltre, oltre al conto ______ comunicato all'USSI egli è titolare di ulteriori conti bancari. Dal registro di commercio del Cantone Ticino risulta infine che è attualmente attivo almeno nella società anonima ______ SA in liquidazione e nella società a garanzia limitata ______ Sagl.

Le giustificazioni addotte dal signor RI1 non possono quindi essere seguite. Correttamente l'USSI ha dunque emesso in data 1° dicembre 2025 una decisione di non entrata in materia ritenuto che per lo stesso era ed è tuttora impossibile verificare il diritto o meno del reclamante alle prestazioni assistenziali a partire dal mese di dicembre 2025. (…)" (Doc. 9)

                          1.5.  Contro la decisione su reclamo RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere:

" (…) Sono stato interrogato dal Ministero Pubblico l'autunno scorso e l'Ufficio del sostegno sociale e dell a partire da dicembre 2025 mi ha interrotto le prestazioni di del sostegno sociale e dell in quanto sostengono che abbia un ruolo quale consulente finanziario ricevendo prestazioni assistenziali. Comunico che non corrisponde al vero attualmente non godo né di contratti e né salari come supposto dall'ufficio del del sostegno sociale e dell.

Quindi non sono in grado di fornire alcun documento da loro richiesto quali estratti conti bancari salvo il mio conto personale già in loro possesso, ho eventuali contratti di lavoro, conseguentemente copia di eventuali conteggi salario, non sono in grado di presentare alcuna contabilità inerente ad una presunta attività finanziaria.

Alla luce di tutto questo sono ormai 2 mesi senza alcun reddito e la situazione si fa un pochino complessa. Vi chiedo un vostro intervento urgente alfine di mitigare questa situazione. (…)" (Doc. I)

                          1.6.  In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni esposte nella decisione su reclamo.

                                  L’insorgente è stato, inoltre, informato che, “qualora ne avesse necessità, può presentare una richiesta di aiuto d’urgenza, la quale sarà comunque soggetta a una valutazione della situazione economica e all’obbligo di collaborare” (cfr. doc. III).

                          1.7.  Il 26 febbraio 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                  Le parti sono rimaste silenti.

                          1.8.  La parte resistente, il 23 marzo 2026, ha trasmesso la richiesta di aiuto d’urgenza presentata dal ricorrente il 13 marzo 2026 e lo scritto del 17 marzo 2026 con il quale è stato invitato a produrre della documentazione, al fine di poter esaminare la sua situazione economica e valutare la domanda (cfr. doc. V + 1-2).

                          1.9.  I doc. V + 1-2 sono stati inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VI).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI non sia entrato nel merito della domanda inoltrata il 26 novembre 2025 dal ricorrente tendente al rinnovo delle prestazioni assistenziali, a seguito della mancata presentazione della documentazione richiesta.

                          2.2.  Per potere verificare se un beneficiario di prestazioni assistenziali abbia diritto oppure no al rinnovo delle stesse è essenziale conoscere, analogamente al caso di una prima domanda, la situazione personale ed economica connessa alla sua unità di riferimento in relazione al periodo determinante (cfr. art.18, 22 della Legge sull’assistenza sociale - Las; art. 5 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali - Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Laps).

                                  Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto richiesto, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti la persona che ha postulato l’assegnazione, rispettivamente il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.2. relativa al settore degli assegni di famiglia, il cui ricorso dell’assicurata al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016 consid. 2.1.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.).

                                  Giusta l’art. 21 Laps relativo alla collaborazione nell’esecuzione:

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste."

                                  L’art. 28 Laps enuncia:

" 1Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.

2Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni."

                                  Ai sensi dell’art. 29 Laps:

" 1Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti utili a:

a) determinare, modificare o restituire prestazioni,

b) prevenire versamenti indebiti.

2Alle stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza."

                                  L’art. 29 Laps riprende, mutatis mutandis, i principi esposti all’art. 32 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                  L’art. 29 cpv. 1 Laps tratta dell’assistenza giudiziaria, mentre il cpv. 2 Laps disciplina l’assistenza amministrativa: in quest’ultima fattispecie gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la Laps o le leggi speciali devono fornire tutte le informazioni ed i documenti, su richiesta scritta e motivata, necessari a determinare, modificare o restituire prestazioni, rispettivamente prevenire pagamenti indebiti. Questa disposizione è da considerare una lex specialis rispetto all’art. 31 Laps che disciplina l’obbligo del segreto (cfr. Messaggio 5723 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociale del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 p.to 2.5.9.).

                                  Ex art. 30 Laps:

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

                                  L’art. 30 Laps riprende, mutatis mutandis, i principi esposti all’art. 31 LPGA (cfr. Messaggio 5723 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociale del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 p.to 2.5.10.).

                                  Per quanto attiene, più specificatamente, all’assistenza sociale l’art. 67 Las prevede che il richiedente le prestazioni assistenziali è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il relativo diritto, e meglio:

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale."

                                  Giusta l’art. 68 cpv. 1 Las:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali."

                          2.3.  L’art. 14 Reg.Laps enuncia:

" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”

                                  Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, che coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può ad ogni modo tornare applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.4.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.).¨

                                  Quest’ultimo disposto prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con grande riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_556/2022 del 13 marzo 2023 consid. 2.2.; STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

                                  L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

                                  Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

Al riguardo cfr. anche STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.2., il cui ricorso dell’assicurata al Tribunale federale è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

                                  Va, altresì, segnalato che con sentenza 8C_47/2026 del 5 febbraio 2026 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile, per mancanza di motivazione sufficiente, il ricorso inoltrato da una persona contro la decisione emessa dall’Ufficio sociale di Berna di non entrata in materia a causa della violazione del dovere di collaborare riguardo alla sua domanda di prestazioni assistenziali. È stato precisato che l’autorità cantonale le aveva previamente indicato le conseguenze giuridiche, in particolare la non entrata in materia, nel caso di mancata collaborazione al fine di chiarire il suo stato di bisogno e se lo stesso fosse dovuto a sua colpa.

                          2.4.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che con decisione del 28 agosto 2025 l’USSI ha assegnato a RI1 (____) una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'861.-- mensili per i mesi da settembre a novembre 2025 (cfr. doc. 36).

                                  Il 24 ottobre 2025 il ricorrente è stato sentito in qualità di imputato (nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita ex art. 138 cifra 1 CP e truffa ex art. 146 cpv. 1 CP) dalla Segretaria giudiziaria ______, agente su delega del Procuratore Pubblico ______.

                                  Dal verbale di interrogatorio si evince, segnatamente, che l’insorgente, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo nel ______ e la scuola ______, ha iniziato a lavorare in banca, dapprima, in qualità di tuttofare e, in seguito, come consulente.

                                  Egli ha, poi, dichiarato di essere indipendente, di non avere alcun datore di lavoro, di occuparsi di consulenza finanziaria per dei suoi vecchi clienti della banca, di percepire circa fr. 3'000.-- al mese e di fare fatica. Egli ha aggiunto di avere un conto bancario presso ______, come pure presso ______ e con ______, di avere sempre, negli anni, riscontrato difficoltà a trovare lavoro e di avere accumulato debiti per circa fr. 150'000.--.

                                  Risulta, inoltre, che il ricorrente è organo di alcune società (______ SA in liquidazione, ______ Sagl, ______ Sagl, ______ Sagl, ______ SA in liquidazione) per le quali gli è stato offerto un compenso di circa fr. 3'000.-- all’anno, benché abbia precisato che fino a quel momento aveva ricevuto da ______ Sagl fr. 1'500.--, da ______ Sagl fr. 500.-- e alcunché da ______ SA in liquidazione e da ______ SA in liquidazione (cfr. doc. 55-72).

                                  Il Procuratore Pubblico ______, il 24 ottobre 2025 stesso, da un lato, ha comunicato all’USSI che RI1 ha affermato “di percepire prestazioni assistenziali per circa CHF 1'800.00 mensili, ma di essere pure attivo quale consulente finanziario, ciò che gli permette di guadagnare circa CHF 3'000.00 mensili, nonché quale organo di diverse società, attività per la quale percepisce un compenso di circa CHF 3'000.00 annui per ciascuna società. Denaro, questo, che egli percepisce in contanti”.

                                  Dall’altro, ha chiesto all’amministrazione di trasmettergli l’incarto inerente le prestazioni assistenziali percepite da RI1 e di valutare l’interruzione delle prestazioni a suo favore (cfr. doc. 54).

                                  Il 31 ottobre 2025 l’USSI, dopo aver informato, il ricorrente di essere venuto a conoscenza, per il tramite del Ministero pubblico, che svolge un’attività lavorativa quale consulente finanziario, l’ha invitato, allo scopo di poter ridefinire l’eventuale diritto alla prestazione assistenziale tenendo conto delle nuove circostanze, a trasmettere, entro il 14 novembre 2025, i seguenti documenti:

" - Estratti di tutti i conti bancari e / o postali intestati a suo nome dall'apertura ad oggi

- Eventuali contratti di lavoro

- Copia eventuali conteggi salario

- Contabilità inerente la sua attività quale indipendente, dall'avvio della sua attività ad oggi

- Informazioni e documentazione in merito alle società per le quali risulta attivo"

                                  La parte resistente ha precisato che “(…) fino al ricevimento di quanto a lei richiesto l'erogazione di un'eventuale prestazione assistenziale a far tempo dal mese di novembre 2025 è sospesa” (cfr. doc. 19).

                                  Con messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2025, inviato all’USSI, l’insorgente ha indicato:

" A riguardo della comunicazione da parte del Ministero Pubblico dove sostiene che sia implicato quale consulente finanziario e nell'ambito di un interrogatorio di terze persone indagate i quali hanno fatto il mio nome sono già stato sentito dalla Procura e ho dimostrato che la mia persona non è collusa con questi personaggi per quanto riguarda contratti di lavoro, conteggi salariati e contabilità di società e mia personale comunico che non esiste in quanto a titolo personale non ho percepito alcunché e delle società a me ascritte sono solo un amministratore de facto. Per tali società non faccio né amministrazione né contabilità. (…)" (Doc. 18)

                                  Il 17 novembre 2025 l’amministrazione ha sollecitato il ricorrente a inviare i documenti elencati nello scritto del 31 ottobre 2025 entro 21 novembre 2025, specificando che “(…) fino al ricevimento di quanto a lei richiesto l’erogazione di un’eventuale prestazione assistenziale a far tempo dal mese di novembre è sospesa. La informiamo che in assenza di quanto richiesto, provvederemo con la documentazione e le informazioni in nostro possesso.” (cfr. doc. 23)

                                  L’insorgente, il 26 novembre 2025, ha presentato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali in scadenza - come da decisione del 28 agosto 2025 (cfr. doc. 36) - al 30 novembre 2025 (cfr. doc. 20-21).

                                  Il 1° dicembre 2025 l’USSI ha emesso una decisione di non entrata in materia in relazione alla domanda di rinnovo, non avendo fornito la documentazione richiesta (cfr. doc. 11; consid. 1.1.).

                                  Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 (cfr. doc. 1; consid. 1.4.).

                          2.5.  Chiamato a dirimere la concreta fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che a torto l’USSI non sia entrato in materia riguardo alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali interposta dal ricorrente nel mese di novembre 2025.

                                  In primo luogo, l’amministrazione non ha ossequiato la procedura contemplata all’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps, analoga a quella prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. consid. 2.3.).

                                  Come visto, tali disposti enunciano che qualora un assicurato oppure un assistito, rispettivamente un richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un’ingiunzione, rifiuti in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore rispettivamente l’assistenza sociale, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito all’interessato un adeguato termine di riflessione, può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

                                  Nel caso in esame l’USSI, nel suo primo scritto inviato al ricorrente il 31 ottobre 2025, successivamente alla comunicazione del Procuratore Pubblico circa la sua attività di consulente finanziario (cfr. doc. 54), in cui l’ha invitato a fornire alcuni documenti necessari per ridefinire il diritto alle prestazioni assistenziali, gli ha sì fissato un termine fino al 14 novembre 2025, ma non l’ha reso attento delle conseguenze giuridiche dell’eventuale mancata collaborazione, limitandosi a indicare che fino al ricevimento di quanto richiesto il versamento delle prestazioni dal mese di novembre 2025 era sospeso (cfr. doc. 19; consid. 2.4.).

                                  Neppure nel sollecito del 17 novembre 2025 sono state chiaramente esposte le ripercussioni di una violazione del dovere di collaborare. In effetti la parte resistente ha precisato, oltre alla sospensione delle prestazioni fino all’invio dei documenti, che avrebbe provveduto con la documentazione e le informazioni in suo possesso (cfr. doc. 23).

                                  L’USSI ha, poi, emanato, il 1° dicembre 2025, una decisione di non entrata in materia senza mai aver avvertito l’insorgente che il fatto di non produrre i necessari documenti richiestigli avrebbe potuto comportare, se del caso, la non entrata in materia in relazione alla sua domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali, come invece previsto dagli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_47/2026 del 5 febbraio 2026).

                                  In secondo luogo, il TCA osserva che l’USSI, indipendentemente dal rispetto dell’iter procedurale previsto dagli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA, avrebbe dovuto, comunque, optare, tra le due sanzioni contemplate dai disposti citati, per l’emanazione di una decisione nel merito sulla base degli atti in suo possesso, ad esempio emettendo una decisione con un calcolo delle prestazioni assistenziali che comportasse il conteggio di una somma di circa fr. 3'000.-- (cfr. doc. 54; 57) mensile quale reddito dall’attività di consulente finanziario, invece di non entrare in materia in relazione alla richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale.

                                  In proposito giova ribadire che la facoltà di non entrare in materia va utilizzata con grande riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento d’irricevibilità (cfr. consid. 2.3.; STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.).

                                  Ne discende che la decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 deve essere annullata e gli atti rinviati all’USSI.

                          2.6.  Questa Corte ritiene, in ogni caso, che, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.3.), il rinvio all’amministrazione, in concreto, non debba avvenire soltanto affinché agisca conformemente agli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA ed emetta in seguito una decisione sulla base degli atti in suo possesso e delle informazioni che il ricorrente vorrà fornire.

                                  In effetti, essendo pendente un procedimento penale nei confronti del ricorrente, può rivelarsi utile per l’amministrazione interpellare il Ministero pubblico(cfr. art. 29 Laps; consid. 2.2.) per conoscere a che stadio si trovi lo stesso e se successivamente al mese di ottobre 2025 siano stati intrapresi ulteriori passi, ad esempio dei nuovi interrogatori e, se del caso, quale ne sia stato l’esito ai fini della vertenza in ambito di assistenza sociale.

                                  Dopo aver esperito le necessarie indagini l’USSI emanerà una decisione in merito al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria in relazione alla sua richiesta di rinnovo del 26 novembre 2025.

                          2.7.  A titolo abbondanziale va rilevato, a proposito della richiesta di aiuto d’urgenza presentata dall’insorgente all’USSI nel mese di marzo 2026 (cfr. doc. V1; V2; consid. 1.8.), che in una sentenza 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, il Tribunale federale ha ribadito:

" 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). 

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo del sostegno sociale e dell ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1)."

                                  Cfr. anche STF 8C_100/2025 del 20 agosto 2025 consid. 4.1.1.; STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

                                  Nel giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1., 10.1.2. e 10.2. l’Alta Corte ha, inoltre, evidenziato:

" 10.1.1. Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la (parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12 Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid. 7.4; 138 V 310 consid. 2.1; 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.3).

10.1.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, applicabile sia nell'ambito dell'aiuto sociale cantonale sia in quello dell'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12 Cost., l'aiuto interviene soltanto quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando ogni altra fonte d'aiuto disponibile non può essere ottenuta in tempo utile o in maniera adeguata (DTF 146 I 1 consid. 8.2; 137 V 143 consid. 3.7.1; COSAS, Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale, 4a ed. 2005, A.4; Wizent, Sozialhilferecht, 2020, pagg. 155 seg.; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2a ed. 1999, pag. 71; cfr. Thomet, op. cit., pag. 52 n. 69). Nel valutare se una persona si trova nel bisogno occorre pertanto tenere conto delle risorse immediatamente disponibili o che sono realizzabili a breve termine (DTF 146 I 1 consid. 8.2; 137 V 143 consid. 3.7.1; 131 I 166 consid. 4.3; COSAS, op. cit., E.2.1; Wizent, Die Sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., pag. 211 seg.). In assenza di tali risorse, l'interessato si trova in situazione di bisogno e lo Stato deve accordargli almeno un aiuto a titolo transitorio (DTF 146 I 1 consid. 8.2; cfr. 121 I 367 consid. 3b; v. anche sentenza 8C_42/2023 del 15 febbraio 2023, consid. 2.2; Wizent, Die Sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., pag. 71; Wolffers, op. cit., pag. 71). Invero, l'esclusione dall'aiuto in situazioni di bisogno è incompatibile con la dignità umana (art. 7 Cost.), a cui tende l'art. 12 Cost., se la sopravvivenza stessa delle persone interessate ne risulta compromessa (DTF 131 I 166 consid. 7.1; cfr. DTF 121 I 367 consid. 3a in fine). Allo stesso tempo, l'art. 12 Cost. non conferisce alcun diritto a coloro che sono oggettivamente in grado di procurarsi da soli i mezzi necessari per la propria sopravvivenza; tali persone non si trovano nella situazione di emergenza a cui il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno è finalizzato, sicché nel loro caso mancano già i presupposti ad una sua rivendicazione (DTF 142 I 1 consid. 7.2.2; 131 I 166 consid. 4.1; 130 I 71 consid. 4.3; sentenza 8C_850/2018 del 12 giugno 2019 consid. 3.2.2.2). In questo senso, deve esserci un nesso materiale con l'effettiva cessazione della situazione di emergenza, ossia la persona interessata deve essere concretamente e attualmente in grado di sottrarsi o porre fine alla situazione di emergenza grazie alle possibilità esistenti (DTF 131 I 166 consid. 4.3) e idonee a tal fine. Una tale applicazione del principio della sussidiarietà non entra dunque necessariamente in conflitto con l'essenza intangibile dell'art. 12 Cost. (DTF 139 I 218 consid. 5.3).

(…)

10.2. (…) la relativizzazione della protezione conferita dall'art. 12 Cost. in ragione del principio della sussidiarietà, come visto, trova applicazione soltanto nel caso contrario, ovvero quando la persona interessata rifiuta - espressamente o per atti concludenti - di accettare una fonte di guadagno o delle entrate certe, oppure allorquando non intraprende i passi necessari che nell'immediato le garantirebbero un sostentamento sufficiente. Coerentemente con la giurisprudenza resa in materia, va dunque sottolineata la necessità di una fonte di reddito disponibile, nell'immediato e in maniera sufficiente al fine di rifiutare o ridurre - in applicazione del principio della sussidiarietà l'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. (…)"

                          2.8.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §     La decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 è annullata.

                                  §§   Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.6.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

42.2026.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2026 42.2026.4 — Swissrulings