Raccomandata
Incarto n. 42.2025.42 CL/gm
Lugano 7 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su reclamo del 29 luglio 2025 emanata da
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1, cittadina ucraina nata il _______ 1974, è entrata in Svizzera il 15 febbraio 2023 (cfr. doc. 229) e dal 27 febbraio 2023 è in possesso di un permesso S per persone bisognose di protezione provvisoria (cfr. doc. 225).
Dal febbraio 2023, l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (in seguito: URAR), con una prima decisione del 28 febbraio 2023, le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 78-84 e 919).
1.2. Con decisione del 27 settembre 2024, l’URAR ha chiesto la restituzione di fr. 3'542.70, pari a parte delle prestazioni corrisposte a RI1 nel periodo dal 1° marzo 2023 al 31 maggio 2024, in ragione del fatto che “dalla documentazione prodotta nel corso del mese di giugno e luglio 2024” l’amministrazione ha “rilevato che ha percepito delle rendite estere che l’URAR non ha potuto prendere in considerazione nel calcolo del diritto alle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. 39-40).
1.3. Con tempestivo reclamo, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti. In particolare, a sostegno delle proprie ragioni, ella ha fatto valere quanto segue:
" (…) la carta su cui proveniva il denaro era il numero di conto di mia figlia ______.
Il denaro è stato ricevuto su questo conto da diversi membri della mia famiglia e è stato immediatamente inviato per prestiti e necessità di mia figlia poiché la carta era a mio nome ma l’ha utilizzata mia figlia ______. Perché tutti i suoi account erano bloccati.
Ho fornito tutto questo ma l’assistente sociale non ne ha tenuto conto.
Ho una diagnosi che non mi permette di vivere e lavorare pienamente. Vado sempre con un accompagnatore perché praticamente non vedo, per questo non posso usare le carte per i trasferimenti online perché non vedo. Il mio oftalmologo svizzero può confermare la mia complessa diagnosi.
Vorrei che prestaste attenzione al mio estratto conto e vorrei fornire una spiegazione sotto forma di estratto bancario e spiegarmi.
Come puoi vedere, le somme di denaro in entrate arrivavano e andavano immediatamente ai prestiti e ai bisogni di mia figlia ______. Presta attenzione alle date di entrata e di uscita del denaro. Questo conto era di transito, da me non è stato utilizzato un solo centesimo.
Non ho mai nascosto i miei conti, ma non ho indicato questa carta perché infatti non è mia, ma di mia figlia. Ho sempre fornito tutti i documenti richiesti al servizio sociale. Non ho alcun reddito aggiuntivo dall’Ucraina o dalla mia famiglia, solo quello che fornisce la Svizzera.” (cfr. doc. 38).
1.4. Con decisione su reclamo del 29 luglio 2025, l’URAR ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.2.), rilevando:
" (…) G. Nell’ambito dell’assistenza vige il principio in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche le maggiori entrate. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il proprio fabbisogno corrente.
Si evidenzia che rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’URAR relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso di specie, pacifico è che sui conti ______, ______, ______ e ______, intestati alla reclamante, alcuni dei quali mai dichiarati all’URAR, sono stati accreditati nel periodo dal mese di marzo 2023 al mese di maggio 2024 complessivi UAH 130'454.26 pari a complessivi CHF 3'542.70.
Le giustificazioni rese dalla reclamante non possono essere seguite. Come precedentemente indicato, le entrate vanno utilizzate per coprire il proprio fabbisogno indipendentemente dal fatto che i conti siano stati dati in uso alla figlia; gli stessi infatti risultano intestati alla reclamante.
Le prestazioni assistenziali mensili versate alla reclamante per il periodo dal mese di marzo 2023 sino al mese di maggio 2024 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’URAR.
L’URAR ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 27 settembre 2024, considerando le citate entrate e quindi ripristinando, da un punto di vista oggettivo, il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.” (cfr. doc. 23-27).
1.5. Con tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato anche la decisione su reclamo, facendo valere quanto segue:
" (…) desidero spiegare che, a causa dei miei seri problemi di vista al momento del mio arrivo in Svizzera, la gestione dei miei conti è stata seguita da mia figlia. Il mio oculista ha confermato la mia condizione e vi ha già trasmesso la mia documentazione medica.
Ho già provveduto al pagamento di una multa di 450 franchi. Tuttavia, non concordo con l’importo complessivo richiesto, in quanto secondo il calcolo della banca la somma è pari a 2'812 franchi.
Vi sarei sinceramente grata se poteste gentilmente aiutarmi a rivedere il calcolo e a chiarire la situazione.
Inoltre, desidero informarvi che ho ricevuto il mio primo sussidio il 2 marzo 2023; a tal fine allego il documento corrispondente, insieme ai documenti inviati dalla banca riguardanti i movimenti sui miei conti” (cfr. doc. I).
1.6. Nella propria risposta di causa del 10 settembre 2025, l’URAR ha postulato la reiezione del ricorso. Innanzitutto, l’amministrazione ha osservato che “con decisione del 4 settembre 2025 l’URAR ha parzialmente annullato e sostituito la decisione su reclamo del 29 luglio 2025. In particolare, ritenuta la perenzione parziale dell’ordine di restituzione del 27 settembre 2024, lo stesso è stato diminuito da CHF 3'542.70 a CHF 3'391.97”.
Richiamando per il resto quanto esposto nella decisione su reclamo, l’URAR ha precisato che la “multa” di cui ha riferito la ricorrente consiste, in realtà, nella “decisione di sanzione del 18 ottobre 2024 emessa in quanto ella non ha mai dichiarato” sino a giugno – luglio 2024 l’esistenza degli ulteriori (rispetto a quello annunciato all’amministrazione) conti bancari ucraini a lei intestati (cfr. doc. V).
1.7. L’11 settembre 2025, oltre a trasmettere alla ricorrente copia della risposta di causa dell’URAR, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, annullando e sostituendo la precedente decisione su reclamo del 29 luglio 2025, perlomeno nel principio, riducendone l’ammontare, ha confermato nei confronti di RI1, persona bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), l’ordine di restituzione emesso nei confronti della medesima 27 settembre 2024.
Siccome l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso presentato da RI1 (cfr. STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024; STF 8C_282/2024 con cui il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024; STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).
nel merito
2.2. L’art. 6 Lptca stabilisce che:
" 1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.
Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).
Nel caso di specie dagli atti risulta che l’URAR, con decisione del 27 settembre 2024, confermata mediante decisione su reclamo del 29 luglio 2025, ha chiesto a RI1 la restituzione di fr. 3'542.70.
Con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, poi, l’URAR ha annullato e sostituito il provvedimento del 29 luglio 2025, diminuendo l’importo chiesto in restituzione a fr. 3'391.97 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 2-6).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. supra consid. 2.2.).
Nel caso in esame il 22 agosto 2025 il TCA ha assegnato all’URAR un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 14 agosto 2025 (cfr. doc. III).
La nuova decisione su reclamo del 4 settembre 2025, menzionata nella risposta di causa del 10 settembre 2025 (cfr. doc. IV), è stata emanata prima della scadenza del termine per la risposta.
Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 4 settembre 2025 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Con la nuova decisione su reclamo, come visto, l’importo chiesto in restituzione è stato ridotto a fr. 3'391.97.
Considerato che RI1, in sede ricorsuale, ha contestato sia il principio stesso della restituzione, sia la somma chiesta in restituzione dall’amministrazione, il litigio sussiste ancora e ha come oggetto la questione di sapere se a ragione, o meno, l’URAR ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni versate alla ricorrente sino al maggio 2024, e meglio di fr. 3’391.97.
2.3. La Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.
Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).
Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
" 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.
3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.”
Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.
Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).
Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024; STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024).
Il 4 settembre 2024, il Consiglio federale, considerato che in quel momento non si prospettava una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, ha deciso di non revocare prima del 4 marzo 2026 lo statuto S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di protezione S (programma S) (cfr. https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=102322).
Nella seduta dell’8 ottobre 2025, il Consiglio federale, preso atto che continua a non prospettarsi una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, ha deciso di non revocare prima del 4 marzo 2027 lo statuto S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di protezione S (programma S). In attuazione di una decisione del Parlamento, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel concedere la protezione provvisoria distingue ora tra regioni in cui il ritorno è considerato esigibile e regioni in cui non lo è (cfr. https://www.news.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n).
2.4. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.3.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della stessa LAsi. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Giusta l’art. 82 LAsi:
" 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.
2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.
3bis Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.
4 Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”
2.5. Come visto, l’art. 82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:
" 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
L’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:
" 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.
2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
2.6. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, “il beneficiario della prestazione assistenziale deve segnalare all’Ufficio ogni modifica della propria situazione personale e finanziaria.”.
Ai sensi dell’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.7. Secondo l’art. 6 del citato Regolamento, afferente alla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite:
" 1 Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite all’Ufficio.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.”
Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
2.8. Questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli artt. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1; STCA 42.2024.39 del 31 marzo 2025.
2.9. Nella presente fattispecie, dagli atti risulta che la ricorrente, quando il 16 marzo 2023 ha sottoscritto l’“autodichiarazione sostanza disponibile” ha indicato “sostanza attualmente disponibile in contanti 0.-” e di essere titolare di un conto bancario presso ______, identificato da RI1 nella propria domanda con il numero “________” (cfr. doc. 914).
Analogo documento è stato compilato e sottoscritto dall’insorgente anche nei mesi successivi, e meglio:
l’11 aprile 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “200 CHF” e ribadito di essere titolare, per quanto attiene a relazioni bancarie ucraine (la ricorrente disponendo, poi, in Svizzera di un conto ______) del conto ______ n. _______ (cfr. doc. 901);
il 4 maggio 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “25 CHF” e ribadito di essere titolare del conto ______ (cfr. doc. 878). Dalla documentazione fornita dalla ricorrente il 4 maggio 2023, si apprende che ________________ è il numero della carta che poggia sulla relazione ______ il cui IBAN è ______. A maggio il saldo del conto in questione era pari a 9.64 UAH. Titolare risulta essere холова наталя (“RI1” cfr. doc. 881; https://www.ucrainaviaggi.com/convertitore-italiano-cirillico.php)
il 12 giugno 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “5” e ribadito di essere titolare del conto ______ con il numero di carta suindicato. L’11 giugno 2023, il saldo del conto era di 9.64 UAH (cfr. doc. 860 e 866);
il 10 luglio 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10” e ribadito di essere titolare del conto ______ con il numero di carta suindicato. Il 10 luglio 2023, il saldo del conto era di 9.64 UAH (cfr. doc. 841 e 849);
il 10 agosto 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10” e ribadito di essere titolare del conto ______ con il numero di carta suindicato. Il 10 agosto 2023, il saldo del conto era di 9.64 UAH (cfr. doc. 821 e 826);
l’11 settembre 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10”, sul conto ______ un saldo di “- 4CHF” e sul conto ______ di “9 UAH” (cfr. doc. 802);
il 3 ottobre 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10”, sul conto ______ un saldo di “- 7.45 CHF” e sul conto ______ di “9 UAH” (cfr. doc. 781). Il 3 ottobre 2023, il saldo del conto ______ indicava 9.64 UAH (cfr. doc. 799);
il 7 novembre 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 7.43 CHF” e sul conto ______ di “4 UAH” (cfr. doc. 759). Il 7 novembre 2023, il saldo del conto ______ indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 771);
l’11 dicembre 2023, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 7.25 CHF” e sul conto ______ di “4 UAH” (cfr. doc. 737). L’11 dicembre 2023, il saldo del conto ______ indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 749);
il 12 gennaio 2024, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 7.37 CHF” e sul conto ______ di “4 UAH” (cfr. doc. 715). Il 12 gennaio 2024, il saldo del conto ______ indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 727);
il 9 febbraio 2024, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 7.62 CHF” e sul conto ______ di “4 UAH” (cfr. doc. 693). Il 9 febbraio 2024, il saldo del conto ______ indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 705);
il 12 marzo 2024, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “4 CHF”, sul conto ______ un saldo di “4.48 CHF” e sul conto ______ di “______” (cfr. doc. 671). Il 12 marzo 2024, il saldo del conto ______ indicava 6.51 UAH. Tale ammontare risulta maggiore rispetto a quello del mese precedente in conseguenza di un accredito in valuta USD (cfr. doc. 683);
il 10 aprile 2024, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 0.37 CHF” e sul conto ______ di “6 UAH” (cfr. doc. 649). Il 9 aprile 2024, il saldo del conto ______ indicava 6.51 UAH (cfr. doc. 659);
il 3 maggio 2024, quando ha indicato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “6 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 4.52 CHF” e sul conto ______ di “6 UAH” (cfr. doc. 627). Il 3 maggio 2024, il saldo del conto ______ indicava 6.51 UAH (cfr. doc. 639);
il 4 giugno 2024, RI1 ha precisato di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “10 CHF”, sul conto ______ un saldo di “- 2.67 CHF” e sul conto ______ di “6 UAH” (cfr. doc. 582).
Da una mail interna all’URAR del 6 maggio 2024, si apprende che una collaboratrice del “settore prestazioni” dell’URAR, “Team Ucraina”, ha comunicato ad una collega quanto segue:
" (…) la tua utente in oggetto [ndr: RI1] ha sempre portato l’estratto conto ______ vuoto, però dall’estratto di febbraio 2024 vedi che ha anche un conto con valuta USD che non ci ha mai presentato. Inoltre, dall’estratto conto di un’altra utente vedi che in data 03.01.2024 ha mandato 400 UAH dal proprio conto bancario, ma sul suo conto estratto in valuta UAH di gennaio 2024 non figura nulla. Significa che possiede più conti bancari ______ e bisognerà chiederle la dichiarazione fiscale di tutti i conti presenti nella sua banca dal 21.02.2023 al 30.04.2024. (…)” (cfr. doc. 194)
Allegato alla mail del 6 maggio 2024 figura un documento bancario di un’altra beneficiaria delle prestazioni da parte dell’URAR, sulla cui relazione bancaria figura un accredito da parte di RI1 di 400 UAH in data 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 197).
Il 6 giugno 2024, l’amministrazione ha, quindi, chiesto alla ricorrente di tramettere la “dichiarazione fiscale conti esteri dal 28.02.2023” (cfr. doc. 571).
RI1 ha prodotto un documento di ______ dal quale emerge che è titolare di quattro relazioni bancarie.
In particolare, gli IBAN dei conti in questione sarebbero i seguenti:
- ______ (in valuta UAH, su cui poggia la carta n. ______******____), con un saldo di 6.51 UAH e versamenti tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 marzo 2024 di 1.87 UAH;
- ______ (in valuta USD, su cui poggia la carta n. ______******____), con un saldo al 31 marzo 2024 di 0.- USD e movimenti nel periodo suindicato di 0.-;
- ______ (valuta UAH, su cui poggia la carta n. ______******____), con saldo al 31 marzo 2024 di 0.- e movimenti nel periodo suindicato di 1'200.-;
- ______ (valuta UAH, su cui poggia la carta ______******____), con saldo al 31 marzo 2024 di 0.- e movimenti tra gennaio e marzo 2024 di 0.- (cfr. doc. 594).
Da un secondo documento ______ del 12 giugno 2024 risulta, poi, che alla ricorrente è intestata pure la relazione bancaria n. ______ (cfr. doc. 72).
Il 12 giugno 2024, RI1 ha, inoltre, comunicato all’URAR che “mia figlia mi ha aiutato a ottenere questo documento. Una di queste carte è dove le ultime cifre della carta (______) vengono utilizzate da mia figlia perché ha problemi con la sua carta e l’abbiamo aperta a mio nome, non ho accesso ad essa” (Cfr. doc. 163).
Giova ribadire che sino a quel momento, per quanto attiene alle relazioni bancarie intestate a RI1 in Ucraina, ella, in allegato alle proprie richieste di rinnovo, aveva prodotto unicamente documentazione relativa al conto con IBAN ______.
Con mail del 18 giugno 2024, la ricorrente, inoltre, ha comunicato all’amministrazione quanto segue:
" (…) mia figlia ha utilizzato questo account [ndr: trattasi verosimilmente del conto avente IBAN ______], era un account di transito. Mia figlia ha problemi con le bollette e i suoi conti bancari sono stati sequestrati. Ha utilizzato il conto aperto per me. Mia figlia ha saldato i suoi prestiti e debiti. Mi sono rimasti tre figli in Ucraina, sono soldati e al fronte! Poiché ho seri problemi di vista, mia figlia si è occupata di tutti gli affari di famiglia. Puoi controllare la mia storia medica qui in Svizzera e vedere le condizioni dei miei occhi. Da quando sono arrivata in Svizzera non ho mai lasciato ______. Non ho alcun reddito dall’Ucraina. Tutte le transazioni sul conto sono state effettuate tra membri della mia famiglia. Si aiutavano a vicenda a risolvere i rispettivi problemi. Ora tutti i miei conti sono chiusi, ad eccezione del conto che ti fornisco.” (cfr. doc.174)
Dagli estratti conto versati agli atti dalla ricorrente attinenti alle relazioni bancarie ucraine risultano, per il periodo da marzo 2023 ad aprile 2024, gli accrediti già indicati dall’amministrazione nelle tabelle costituenti i doc. 42-56, sulle quali questa Corte non si sofferma ulteriormente.
Al riguardo, il TCA si limita a rilevare la circostanza che la maggior parte degli accrediti sui conti ucraini intestati alla ricorrente e sino al giugno 2024 non annunciati all’amministrazione risultano essere stati fatti a favore del conto intestato a RI1 avente IBAN ______.
Vi sono anche alcuni accrediti a beneficio della relazione bancaria con IBAN ______, rispettivamente della ______ (come rilevato dall’amministrazione da ultimo nella propria risposta di causa, cfr. supra consid. 1.6.).
Trattasi, come emerge dagli estratti, di numerosi accrediti, di vario ammontare, per lo più corrisposti da terzi (cfr. doc. 151-162, 172).
Il 26 giugno 2024, l’URAR ha invitato RI1 a trasmettere, “in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo” delle prestazioni, la “dichiarazione fiscale dei conti aperti e chiusi della ______ per il periodo 01.01.2024 – 3.05.2024 e per il periodo 01.06.2024-30.06.2024” (cfr. doc. 572).
Con decisione del 27 settembre 2024, l’amministrazione ha chiesto la restituzione di fr. 3'542.70, pari a parte delle prestazioni corrisposte a RI1 nel periodo dal 1° marzo 2023 al 31 maggio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Con reclamo pervenuto all’URAR il 2 ottobre 2024, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti sulla base delle argomentazioni riprodotte supra consid. 1.3.
Con decisione del 18 ottobre 2024, l’URAR, “preso atto che (…) è al beneficio di prestazioni di aiuto sociale e che possiede più conti bancari esteri che non ha dichiarato”, venuto inoltre “a conoscenza che ha percepito delle entrate non dichiarate su alcuni dei conti”, “per mancata collaborazione e impegno” ha applicato nei confronti di RI1 una sanzione di “fr. 150.- al mese per tre mesi consecutivi” (cfr. doc. 35-36).
Con decisione su reclamo del 29 luglio 2025, l’URAR ha confermato la propria decisione del 27 settembre 2024 (cfr. supra consid. 1.4.).
Nella propria decisione su reclamo del 4 settembre 2025, emessa ad annullamento e sostituzione di quella del 29 luglio 2025, l’URAR ha, come visto (cfr. supra consid. 1.6.), parzialmente accolto il reclamo di RI1, e meglio nella misura in cui, confermata nel principio la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione a fr. 3'391.97. Ciò in ragione delle seguenti motivazioni:
" (…) L’URAR ha (…) rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 27 settembre 2024, considerando le citate entrate e quindi ripristinando da un punto di vista oggetto il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
Se questo vale per i conti non dichiarati, la questione è diversa per l’accredito di UAH 5'950.- pari a CHF 150.73 accreditati in data 19 marzo 2023 sul conto UA673______. Dagli atti risulta infatti che l’URAR fosse a conoscenza di tale accredito dall’11 aprile 2023.
Considerato il termine di perenzione, l’URAR avrebbe quindi dovuto limitare l’ordine di restituzione ai conti dei quali è entrato in possesso solo tra il mese di giugno e il mese di luglio 2024, escludendo l’accredito del conto ______ ormai perento.
Alla luce di quanto sopra, l’ordine di restituzione va confermato ma limitatamente agli importi accreditati sui conti ______, ______ e ______ nel periodo da marzo 2023 a maggio 2024 per un totale di UAH 124'504.26 pari a CHF 3'391.97 come da tabella sottostante e non a UAH 130'454.26 pari a CHF 3'542.70.” (cfr. doc. 2-6)
2.10. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato dell’URAR vada tutelato.
L’istruttoria ha infatti permesso di concludere che alla ricorrente, oltre all’unico annunciato all’URAR contestualmente alle richieste di rinnovo delle prestazioni, erano intestate diverse altre relazioni bancarie ucraine, sulle quali sono pervenuti, nel periodo oggetto della presente vertenza, diversi accrediti.
Il TCA rileva, al riguardo, che sulle diverse domande di rinnovo nel tempo presentate dalla ricorrente è indicato, sia in italiano, che in inglese, che in ucraino (a caratteri cirillici), che “si allegano tutti i documenti richiesti e necessari per l’accertamento del diritto alla prestazione assistenziale. Il/la richiedente prende atto di dover comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento della sua situazione economica e familiare. (…) Con la sottoscrizione il/la richiedente conferma che tutte le indicazioni date sono corrette e che a tutte le domande sono state date risposte veritiere. Inoltre, conferma di non aver sottaciuto circostanza alcuna utile per definire la sua situazione personale e finanziaria” (cfr., ad esempio, doc. 916).
IL TCA constata che né le relazioni bancarie intestate alla ricorrente ed ulteriori rispetto al conto avente IBAN ______ (annunciato all’URAR sin dalla prima richiesta di prestazioni), né gli accrediti ivi pervenuti tra marzo 2023 e maggio 2024 sono mai stati annunciati all’amministrazione da parte di RI1, se non a giugno 2024.
Tale circostanza, del resto, nemmeno risulta contestata dalla ricorrente.
RI1, infatti, con particolare riferimento alle entrate sul conto ______, si limita a riferire di averne sottaciuto l’esistenza all’URAR in ragione del fatto che tale relazione bancaria sarebbe, di fatto e secondo la tesi ricorsuale stata in uso esclusivo alla figlia, non potendo tra l’altro la ricorrente provvedere ad ordini di pagamento online in ragioni delle sue condizioni di salute (cfr. supra consid. 1.3 e 1.5.).
Al riguardo, la tesi ricorsuale non può essere seguita.
Ribadito che il conto con IBAN ______ risulta a tutti gli effetti intestato alla ricorrente, questa Corte rileva che, preso atto dei problemi di vista di RI1 (cfr. al riguardo doc. 134), quand’anche la gestione di quello stesso conto fosse stata fatta dalla figlia di RI1 (“la gestione dei miei conti è stata seguita da mia figlia”; cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), quest’ultima avrebbe dovuto impiegare le somme accreditate sul conto (e/o sui conti) della madre da terzi, innanzitutto, per il sostentamento della genitrice, per permetterle di fare fronte alle proprie spese primarie - e non per, come inizialmente fatto valere dalla ricorrente, saldare le proprie spese correnti ed eventuali debiti (“le somme di denaro in entrate arrivavano e andavano immediatamente ai prestiti e ai bisogni di mia figlia ______” cfr. supra consid. 1.3.; “Mia figlia ha problemi con le bollette e i suoi conti bancari sono stati sequestrati. Ha utilizzato il conto aperto per me. Mia figlia ha saldato i suoi prestiti e debiti”, cfr. supra consid. 2.9. e doc. 174) o occuparsi “di tutti gli affari di famiglia” (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 174) -, e ciò conformemente al principio di sussidiarietà. Infatti, come visto, l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.8.).
Il comportamento della ricorrente, che ha taciuto l’esistenza di altri conti, rispetto a quello annunciato all’URAR e delle relative entrate, risulta in contrasto con quanto previsto dagli artt. 5 del citato Regolamento, 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.6.).
Nella fattispecie, rispetto a quando l’URAR ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente per i mesi da marzo 2023 a maggio 2024 sono emersi dei fatti nuovi, atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni erogate in favore di RI1.
È, infatti, evidente che il calcolo delle prestazioni andava rivisto in base alle effettive entrate della ricorrente che quindi, da un profilo oggettivo, ella ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali erogatele nel periodo oggetto della presente vertenza.
Al riguardo è utile ribadire che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo (cfr. supra consid. 2.7.).
2.11. Relativamente all’importo chiesto in restituzione, questa Corte rileva che con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, l’URAR, annullando e sostituendo il precedente provvedimento del 29 luglio 2025, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione dai precedenti fr. 3'542.70 a fr. 3'391.97 (cfr. supra consid. 2.9.).
La ricorrente fa valere che tale ammontare sarebbe in ogni caso errato, in quanto, secondo la tesi ricorsuale, “secondo il calcolo della banca la somma è pari a 2'812 franchi” (cfr. supra consid. 1.5.).
In concreto, l’ammontare di fr. 3'391.97 è stato calcolato sulla base dei tassi di cambio UAH/CHF, rispettivamente USD/CHF, validi per il singolo giorno di ogni accredito, così come indicato nelle tabelle dell’URAR di cui ai docc. 42-56 (in rapporto alle quali non deve essere tenuto conto dell’accredito di “UAH 5'950.- pari a CHF 150.73 accreditati in data 19 marzo 2023 sul conto _____”; cfr. supra consid. 2.9.) e non presta fianco a critiche.
In esito a quanto esposto, la decisione su reclamo del 4 settembre 2025 deve pertanto essere confermata.
2.12. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"1 La procedura è gratuita per le parti.
2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persona bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile; STCA 42.2024.1. dell’11 aprile 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti