Raccomandata
Incarto n. 42.2025.30 rs
Lugano 20 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 maggio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1996, cittadino afghano e titolare di un permesso F per stranieri ammessi provvisoriamente valido fino al 16 novembre 2025 (cfr. doc. 7), ha beneficiato dell’assistenza sociale dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2024, nonché da luglio a settembre 2024 (cfr. doc. A2 pag. 2).
1.2. Dal verbale relativo all’incontro del 21 marzo 2024 tra l’operatore socio amministrativo e la capo servizio dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), da una parte, e RI 1, dall’altra, emerge:
" (…) Da controllo avvenuto il 20.03.2024 risulta non essersi mai affiliato all’AVS quale indipendente, bensì è rimasto affiliato come persona senza attività lucrativa. Informiamo il signor RI 1 che sarà necessario presentare la conferma d’affiliazione come indipendente con la prossima domanda di rinnovo.
Abbiamo rilevato che purtroppo l’utile conseguito negli ultimi mesi è piuttosto esiguo, motivo per il quale il nostro Ufficio non può sostenere tale attività.
Facciamo presente all’interessato che il sostegno delle persone che esercitano un’attività indipendente è temporaneo.
Le prestazioni finanziarie dell’ufficio del sostegno sociale consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di superare una situazione precaria temporanea.
Informiamo pertanto il signor RI 1 che qualora non dovesse rendersi autosufficiente entro 6 mesi dall’apertura dell’attività indipendente, ovvero entro il 30.09.2024, dovrà provvedere alla chiusura dell’attività. In caso contrario il nostro Ufficio non elargirà più alcuna prestazione.
In caso di chiusura dell’attività indipendente, il signor RI 1 sarà tenuto a provvedere allo stralcio quale indipendente e a provvedere all’inoltro della richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti.
Il signor RI 1 comunica che ad inizio aprile 2024, molto probabilmente inizierà un’attività lavorativa dipendente per __________. Restiamo in attesa di copia del contratto di lavoro.” (Doc. 225-226)
Agli atti risulta un contratto d) in qualità di montatore valido dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 179).
Il primo conteggio di salario relativo al mese di aprile 2024 risale al 6 maggio 2024 e indica che lo stipendio è stato versato il 25 aprile 2024 (cfr. doc. 180).
1.3. Il 22 marzo 2024 l’USSI ha inviato all’interessato uno scritto nel quale ha ribadito che, siccome la sua attività indipendente quale traslocatore, in essere da più anni, non gli aveva permesso, fino a quel momento, di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale, gli veniva assegnato un ultimo termine di sei mesi fino al 30 settembre 2024 quale ulteriore periodo transitorio per rendersi finanziariamente autosufficiente.
È stato, altresì, precisato che in caso contrario, per poter continuare a percepire l’assistenza sociale, avrebbe dovuto procedere alla chiusura dell’attività, allo stralcio dall’AVS quale indipendente e alla richiesta di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD), come pure che qualora avesse voluto continuare la sua attività indipendente, nonostante l’esito sfavorevole, l’amministrazione avrebbe potuto decidere, in applicazione dell’art. 9a Regolamento sull’assistenza sociale, di rifiutare o sospendere le prestazioni assistenziali a suo favore (cfr. doc. 223).
1.4. La Cassa __________, il 22 maggio 2024, ha affermato che RI 1 aveva chiesto di essere affiliato come indipendente (cfr. doc. 152).
1.5. Il 2 settembre 2024 l’interessato ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 agosto 2024 [con decisione del 6 agosto 2024 gli era stata assegnata una prestazione ordinaria per il mese di agosto 2024 di fr. 1'508.--, tenendo conto di un reddito del lavoro annuo di fr. 2'284 (reddito da attività dipendente di fr. 2’883 + reddito da attività indipendente di fr. 1 – franchigia di fr. 600); cfr. doc. 75-78], specificando che “per agosto nessun conteggio stipendio, perché non sono stato chiamato” (cfr. doc. 55-56).
Con decisione del 4 settembre 2024 l’amministrazione gli ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'506.-- per il mese di settembre 2024, computando un reddito del lavoro annuo di fr. 1'681.-- (reddito da attività dipendente di fr. 1 + reddito da attività indipendente di fr. 2’160 – franchigia di fr. 480; cfr. doc. 49-52).
1.6. L’USSI, sempre il 4 settembre 2024, ha invitato RI 1, in occasione di una nuova richiesta di rinnovo, a far pervenire, in particolare, “conferma della chiusura dell’attività indipendente”, “conferma dello stralcio dall’AVS quale indipendente e conferma d’iscrizione come persona senza attività lucrativa (PSAL)”, nonché “conferma della verifica delle indennità straordinarie per ex-indipendenti (ISD) tramite lo sportello comunale sociale” (cfr. doc. 47).
1.7. Il 30 settembre 2024 __________ ha attestato che RI 1 non ha più lavorato alle sue dipendenze nell’agosto 2024 (cfr. doc. 45).
In effetti il 28 giugno 2024 la società ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 31 luglio 2024, indicando che i motivi erano già stati spiegati e chiariti in precedenza con il dipendente (cfr. doc. 46).
1.8. RI 1, l’8 ottobre 2024, ha nuovamente postulato il rinnovo di prestazioni assistenziali a partire dal 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 36).
1.9. L’USSI, il 10 ottobre 2024, ha emesso una decisione del seguente tenore:
" (…) Ritenuto che ad oggi continua a svolgere la sua attività professionale indipendente (senza aver raggiunto l’indipendenza economica) nonostante quanto discusso durante il colloquio del 21.03.2024 le era stato intimato come ultimo termine il 30.09.2024 per procedere alla chiusura della sua attività con conseguente stralcio dello statuto d’indipendente ed all’inoltro della richiesta di indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti,
considerato che le prestazioni assistenziali sono sussidiarie a tali prestazioni, non si giustifica più un intervento da parte del nostro ufficio a partire dal mese di ottobre 2024. (…)” (Doc. 32=A1)
1.10. Nella stessa data l’interessato è stato assunto dall’Azienda __________ di __________ come operaio agricolo su chiamata in ragione di un minimo pari al 20% (un giorno di nove ore lavorative alla settimana) con inizio dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 31).
1.11. RI 1, il 22 ottobre 2024, ha interposto reclamo contro il provvedimento del 10 ottobre 2024, chiedendone una rivalutazione e formulando le seguenti considerazioni:
" (…)
- Nel colloquio avuto presso i vostri uffici il 21.03.2024 era stato deciso che avrei dovuto chiudere la mia attività indipendente entro il 30.09.2024 perché continuavo a dover far capo all’aiuto sociale.
- Lo stesso periodo, come anticipato/riferito nel colloquio, stavo facendo una prova di lavoro presso la ditta __________ di __________;
- Da marzo ho quindi iniziato ad avere, oltre alla mia attività di trasloco un salario e questo mi ha permesso di diminuire l'importo assistenziale (aprile) per poi uscire dall'assistenza fino a settembre 2024 (5 mesi).
- Purtroppo ad agosto ho terminato il lavoro presso la ditta __________ ma fortunatamente ho già trovato una nuova attività salariata da novembre 2024 presso l'azienda agricola __________Dopo il nostro colloquio, visto che per diversi mesi ho trovato il modo di non più dipendere dall'aiuto sociale, ho pensato che la chiusura dell'attività indipendente non fosse più necessaria. In fondo ho investito tempo e attrezzi per un’attività che mi dovrebbe garantire in futuro un'indipendenza anche economica. A dimostrazione della mia buona volontà e del fatto che la ditta di traslochi dovrebbe avere sempre maggior successo è il fatto che ogni anno I’aiuto assistenziale richiesto diminuisce in modo costante. II mio obiettivo è di uscire dall'assistenza: l'attività indipendente rimane parte di questa soluzione.
Con la presente chiedo una revisione della decisione emessa il 10 ottobre scorso e quindi di lasciarmi continuare con l’attività indipendente. (…)” (Doc. 30)
1.12. Il 26 maggio 2025 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 10 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.9.), motivando come segue:
" (…)
G.
Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e i prestiti devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
Per l'attività d'indipendente, l'USSl tiene conto delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), applicate in ampia misura dai Cantoni e dai Comuni svizzeri,
compreso il Ticino. Tali direttive non escludono (perlomeno temporariamente) un diritto all'aiuto sociale nel caso in cui si eserciti un'attività indipendente. Nell'ambito del sostegno agli indipendenti, occorre fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato transitoriamente, fino alla cessazione dell'attività indipendente o nell'attesa che quest'ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente, per assicurare al beneficiario un'integrazione sociale e una strutturazione della giornata. Nel caso in cui una persona beneficiaria delle prestazioni di aiuto sociale non possa essere collocata, l'istanza competente può autorizzarla a esercitare un'attività indipendente a condizione che il reddito realizzabile copra almeno le spese di esercizio e che il sostegno non comporti una distorsione della concorrenza. Il beneficiario deve essere tenuto a presentare almeno una contabilità minima.
Nel caso di specie, pacifico è che il reclamante è stato avvisato sin dal mese di marzo 2024 che avrebbe dovuto raggiungere entro sei mesi, più precisamente entro il 30 settembre 2024 la propria indipendenza economica e che in caso contrario avrebbe dovuto procedere con la chiusura della propria attività.
La richiesta del reclamante di poter continuare ad esercitare la propria attività di traslocatore non può essere seguita. Come emerge dalle affermazioni del signor RI 1, lo stesso in quel periodo è riuscito a dipendere meno dall'aiuto sociale, non grazie alla propria attività d'indipendente, ma poiché ha esercitato un'attività salariata.
Un'attività indipendente non redditizia, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l'assistenza sociale, poiché deve essere evitata una distorsione della concorrenza, ossia non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali.
A ragione quindi l'USSl, trascorso il periodo transitorio di sei mesi concesso al reclamante, ha ritenuto che lo stesso non avesse raggiunto la propria indipendenza economica e di conseguenza, considerato che lo stesso ha continuato a esercitare la propria attività d'indipendente, ha rifiutato la richiesta di prestazioni assistenziali.
(…)” (Doc. A2)
1.13. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 26 maggio 2025, postulando il relativo annullamento, come pure il riconoscimento delle prestazioni assistenziali per ottobre 2024 e, secondo necessità, per i mesi successivi fino alla chiara indipendenza economica. In via subordinata egli ha domandato il rinvio della pratica all’USSI “con l’istruzione di rinnovare la valutazione in modo conforme ai principi sopra evidenziati e corredato da un’analisi accurata dei redditi netti”.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha segnatamente addotto che il provvedimento impugnato lede i principi fondamentali dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione, e meglio il principio di proporzionalità, nonché il principio della buona fede e corrisponde a un’interpretazione eccessivamente restrittiva del principio di sussidiarietà e della nozione di concorrenza sleale con l’economia.
Egli ha rilevato, da un lato, che l’attività indipendente svolta ha generato introiti modesti, fortemente discontinui e privi di stabilità, precisando di avere guadagnato da gennaio ad aprile 2025 complessivamente fr. 3'100.-- lordi (entrate fino a fr. 1'000 al mese pur con costi da detrarre).
Dall’altro, che nonostante l’evidente mancato raggiungimento del minimo vitale, non gli è stato offerto alcun sostegno da parte dell’assistenza, nemmeno in forma parziale.
Secondo l’insorgente non è proporzionato privarlo dell’aiuto vitale soltanto perché sta cercando attivamente – con sforzi documentabili – di costruire un’attività autonoma.
Egli ritiene che tale comportamento scoraggi l’iniziativa personale e che il principio di sussidiarietà non possa essere invocato in modo automatico e assoluto per escludere una persona che lavora come indipendente dal diritto all’assistenza, il cui scopo non è punire l’attività economica autonoma, bensì semmai incentivarla e accompagnarla fino al raggiungimento della sostenibilità.
Al riguardo il medesimo ha indicato che la giurisprudenza riconosce che una persona può beneficiare dell’assistenza anche se lavora, qualora il reddito sia insufficiente a coprire il minimo esistenziale.
Il ricorrente ha, poi, asserito che non vi sono prove che la sua modesta attività costituisca una concorrenza sleale, puntualizzando, in proposito, di non essere stato in grado di offrire prezzi più bassi grazie all’assistenza e di non avere acquisito vantaggi economici indebitamente. Al contrario la mancanza di sostegno gli avrebbe limitato la capacità operativa.
Il medesimo sostiene che il fatto di dovere chiudere la propria attività per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione risulti eccessivamente rigido e disancorato dalla sua situazione concreta, visto che non sussiste una garanzia di accesso immediato all’indennità, l’attività è conforme al principio di responsabilità personale, in quanto la scelta di avviare un’attività non viola il principio di sussidiarietà, bensì lo realizza, la sua attività era di piccola scala, svolta saltuariamente e in settori (trasporti, piccoli lavori) dove non ha danneggiato, né sostituito operatori economici regolari, la chiusura non era necessaria, né conforme al raggiungimento dello scopo, poiché l’avrebbe reso del tutto dipendente dall’aiuto pubblico.
L’insorgente ha evidenziato che l’impiego reperito da novembre 2024 è venuto meno per volontà del datore di lavoro, quando ha saputo delle complicazioni con l’assistenza sociale, lasciandolo senza entrate fisse.
Inoltre egli ha rilevato che l’Ufficio della migrazione, il 18 febbraio 2025, gli ha rilasciato l’autorizzazione a svolgere l’attività quale indipendente come traslocatore (cfr. doc. A3).
Il ricorrente ha concluso chiedendo che “il Tribunale valuti il mio caso secondo i principi di equità, individualizzazione e tutela del minimo esistenziale, riconoscendo che la mia condotta è sempre stata improntata alla responsabilità personale e alla trasparenza” cfr. doc. I).
1.14. Nella risposta di causa del 16 luglio 2025 la parte resistente ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.15. Il 25 luglio 2025 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. V).
1.16. L’amministrazione, il 4 agosto 2025, si è riconfermata nella risposta di causa, ribadendo la richiesta di voler respingere il ricorso (cfr. doc. VII).
1.17. Il doc. VII è stato inviato all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di ottobre 2024, ritenuto che il medesimo continuava a esercitare la propria attività lavorativa indipendente quale traslocatore.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
2.5. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.6. L’USSI ha negato ad RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali richieste l’8 ottobre 2024, in quanto la sua attività indipendente di traslocatore, la quale non gli consentiva di raggiungere l’indipendenza economica, era ancora attiva, benché fosse al corrente dal mese di marzo 2024 di doverla chiudere (cfr. doc. 225-226; 223; 47; 32=A1; A2; consid. 1.2.; 1.3.; 1.6.; 1.9.; 1.12.).
Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
In proposito, per completezza, è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
La nuova legge sull’aiuto sociale è stata approvata dal parlamento del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr. https://silgeneve.ch/legis/index.aspx; al riguardo cfr. pure Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino N. 8317 del 23 agosto 2023, “Rapporto sulla mozione del 18 ottobre 2021 presentata da Ivo Durisch, Danilo Forini e cofirmatari “Le prestazioni sociali sono un diritto e non un delitto! È necessaria una campagna di lotta alla povertà e alla precarietà dovuta al non ricorso agli aiuti sociali” (…), pag. 16. Il Gran Consiglio, per inciso, il 13 dicembre 2023, ha accolto le conclusioni del rapporto commissionale n. 8317R del 26 ottobre 2023 della Commissione sanità e sicurezza sociale che lo invitavano ad accogliere parzialmente la mozione 18 ottobre 2021, nel senso di realizzare un progetto pilota di consulenza e orientamento con operatori specialisti di prestazioni sociali, di in futuro rivedere l'organizzazione attuale delle Agenzie AVS/AI/IPG nei singoli Comuni, di riprendere la questione della semplificazione della burocrazia e di avviare una specifica sperimentazione di orientamento e informazione sulle prestazioni sociali a livello comunale; cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=233150; https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/28246_8317%20R.pdf).
L’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
2.7. Questa Corte, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Con giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023.
In una sentenza 42.2022.96 del 20 marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N. 25 pag. 89 segg., il TCA, da un lato, ha stabilito che a ragione l’USSI, considerato il carattere sussidiario dell’assistenza sociale, aveva deciso che il ricorrente, che da diversi anni esercitava un’attività indipendente quale geologo che non gli consentiva l’autonomia finanziaria, dovendo ricorrere alle prestazioni assistenziali per provvedere al proprio sostentamento, doveva rinunciare a tale attività, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. Dall’altro, questo Tribunale ha, tuttavia, ritenuto, per quanto atteneva alla data entro la quale il ricorrente doveva procedere alla chiusura della propria attività indipendente, fissata dall’amministrazione al 31 dicembre 2022, che all’insorgente andava prima permesso di concludere il proprio incarico quale perito, segnalato peraltro all’USSI già nel mese di aprile 2022, in particolare per non intralciare il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare la procedura in corso con un cambiamento di perito.
Il ricorrente avrebbe comunicato, però, senza indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito e, salvo modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute a un’evoluzione positiva dell’attività indipendente, a quel momento sarebbe stato tenuto a chiudere quest’ultima e a richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione. Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione perché emettesse una decisione concernente il diritto alle prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente per il mese di gennaio 2023, effettuando il relativo conteggio.
Infine con giudizio 42.2022.99 del 2 maggio 2023 questa Corte ha avallato il modo di operare dell’USSI che nel giugno 2022, vista l’attività non redditizia svolta da un beneficiario di prestazioni assistenziali, socio al 30% di una società estera di cui era CEO e si occupava della contabilità, del business analisys e del marketing, aveva fissato un termine scadente il 30 settembre 2022 per vendere le proprie quote e abbandonare ogni ruolo in seno alla società, verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile per misure di inserimento sociale e professionale.
La nostra Massima Istanza, il 3 luglio 2023, ha considerato inammissibile l’impugnativa dell’interessato (cfr. STF 8C_382/2023, 8C_383/2023).
2.8. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nel proprio contributo “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021, se, da una parte, ha indicato che il diritto all’assistenza sociale non presuppone in tutti i casi la cessazione dell’attività indipendente, dall’altra, ha precisato che l’aiuto può essere fornito soltanto se determinate condizioni sono ossequiate - in particolare in applicazione del principio di sussidiarietà - e per un periodo di durata limitata.
Al riguardo è stato evidenziato, in primo luogo, che in effetti l’assistenza sociale non ha per vocazione di aiutare le persone nel bisogno a sviluppare un’attività indipendente. Tale misura è concepita a titolo eccezionale.
In secondo luogo, che il beneficiario dell’assistenza sociale può continuare a esercitare la propria attività indipendente unicamente nel caso in cui adempia il presupposto della sostenibilità economica, ossia se la stessa permetta di far fronte in modo duraturo ai bisogni materiali di base dell’interessato e delle persone rientranti nella sua unità di riferimento.
Inoltre è stato affermato che di principio l’aiuto sociale è concesso agli indipendenti nell’idea che la loro attività sarà economicamente redditizia entro un termine fino a sei mesi.
Il diritto all’assistenza può essere prolungato oltre questo termine, qualora si possa ragionevolmente ritenere che tale scopo sarà raggiunto entro un termine supplementare.
La CSIAS ha sottolineato che la decisione di assegnare o no delle prestazioni assistenziali agli indipendenti, così come le modalità di tale aiuto devono tenere conto delle possibili distorsioni della concorrenza.
La medesima ha spiegato che in linea generale sono considerate atte a falsare la concorrenza quelle situazioni in cui un’attività non può essere svolta che con il sostegno dell’assistenza sociale e in cui il beneficiario si trova conseguentemente avvantaggiato rispetto agli altri attori del ramo che devono procurarsi i mezzi per la sopravvivenza con la loro attività. Se la sostenibilità economica non è dimostrata o se non è realizzata nel termine impartito malgrado le buone previsioni, i lavoratori indipendenti devono porre fine alla loro attività, segnatamente per prevenire la distorsione della concorrenza a più lungo termine che risulterebbe dal sostegno attribuito dall’assistenza sociale.
È, altresì, stato specificato che le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a titolo principale (ovvero allorché un’attività costituisce un ostacolo al collocamento sul mercato del lavoro) sono sostenute unicamente durante un lasso di tempo limitato e a determinate condizioni. Quando, invece, si tratta di un’attività indipendente accessoria (ossia che non è d’ostacolo all’integrazione professionale in vista dell’ottenimento di un reddito di sussistenza), l’assistenza sociale interviene con riserbo, in quanto non le compete pronunciarsi sulle attività per il tempo libero dei beneficiari, consapevole, in ogni caso, che la linea di demarcazione tra l’attività accessoria e l’attività ricreativa è labile.
Infine la CSIAS ha osservato che, allorché l’organo dell’assistenza sociale termina di accettare l’attività indipendente in ragione dei pronostici economici sfavorevoli oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi, i beneficiari sono tenuti a iscriversi all’Ufficio regionale di collocamento al fine di cercare e accettare un impiego che assicuri loro i mezzi di sussistenza a condizione che esso sia adeguato al loro stato di salute.
In proposito è stato puntualizzato che certi Cantoni, come il Ticino, prevedono delle prestazioni particolari per gli indipendenti dopo che sono stati costretti a cessare la loro attività.
Nel Cantone Ticino, in effetti, giusta l’art. 11 cpv. 1 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) ai disoccupati che hanno cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
Sul tema cfr. anche Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023.
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che RI 1 svolge, perlomeno dal 2021 (cfr. doc. 598; 581; 553; 542; 524; 497; 483; 464; 446; 402; 369; 348; 315; 302; 285; 267; 238), un’attività a titolo indipendente quale traslocatore che non gli consente, tuttavia, l’autonomia finanziaria, dovendo ricorrere all’assistenza sociale per provvedere al proprio completo mantenimento.
In effetti il ricorrente ha beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da novembre 2020 ad aprile 2024 e da luglio a settembre 2024 (cfr. consid. 1.1.).
Inoltre, già in occasione dell’incontro del 21 marzo 2024, l’USSI ha reso attento l’insorgente che, siccome l’utile conseguito dalla sua attività indipendente era esiguo e che il sostegno delle persone che esercitano un’attività indipendente è temporaneo, avrebbe dovuto provvedere alla chiusura dell’attività con stralcio dall’AVS quale indipendente e domanda di indennità straordinarie di disoccupazione, qualora non si fosse reso autosufficiente entro sei mesi, ovvero entro il 30 settembre 2024. In caso contrario l’amministrazione non gli avrebbe più elargito alcuna prestazione (cfr. doc. 226; consid. 1.2.).
Ciò è stato ribadito nello scritto del 22 marzo 2024 con oggetto “Concessione ultimo periodo transitorio quale indipendente” inviato al ricorrente, nel quale l’USSI gli ha comunicato che, se entro fine settembre 2024 la sua attività non gli avesse permesso di raggiungere l’indipendenza economica, avrebbe dovuto stralciarsi quale indipendente dall’AVS e richiedere l’ottenimento delle eventuali indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. 223; consid. 1.3.).
Dalle carte processuali non emergono, del resto, elementi che consentano di considerare che l’andamento dell’attività indipendente del ricorrente sia migliorato tra la fine di marzo e l’inizio di ottobre 2024 (il 10 ottobre 2024 è stata emessa nei confronti dell’insorgente la decisione di diniego delle prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di ottobre 2024, poiché continuava a svolgere l’attività indipendente senza essersi reso economicamente autosufficiente; cfr. doc. 32=A1; consid. 1.9.) e in seguito tra la fine del 2024 e il mese di maggio 2025, né che fosse imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.7.).
Riguardo al lasso di tempo fino al mese di maggio 2025 si osserva che il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (in casu: 26 maggio 2025; cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.3.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).
Nel ricorso l’insorgente stesso ha dichiarato che “l’attività indipendente da me svolta ha generato introiti modesti, fortemente discontinui e privi di stabilità. Come indicato nei fatti, nel 2025 ho guadagnato in totale CHF 3'100.- lordi da gennaio ad aprile, senza entrate a maggio” (cfr. doc. I).
Allorché l’amministrazione, nell’ottobre 2024, ha deciso che l’intervento dell’assistenza sociale non si giustificava più, ritenuta la continuazione dell’attività indipendente non redditizia, erano d’altronde trascorsi perlomeno tre anni circa da quando il ricorrente aveva iniziato a lavorare quale indipendente senza ricavarne il minimo per far fronte al proprio mantenimento.
Del resto è vero che in alcuni mesi del 2024 l’insorgente non ha beneficiato di prestazioni assistenziali.
È altrettanto vero, tuttavia, che, come evidenziato nella risposta di causa (cfr. doc. III), ciò è dipeso dalle entrate conseguite tramite l’occupazione quale dipendente (cfr. consid. 1.2.) e non a seguito di un aumento del giro d’affari dell’attività indipendente.
Nonostante la precarietà di quest’ultima e il termine scadente il 30 settembre 2024 fissato dalla parte resistente per cessare l’attività, l’insorgente non ha, però, proceduto a chiuderla.
In proposito occorre ricordare che un’attività indipendente che non consente di conseguire un reddito minimo atto a far fronte al sostentamento proprio (ed eventualmente dei membri della propria unità di riferimento) non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.; Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; CSIAS, “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021; consid. 2.8.).
Una distorsione della concorrenza, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.13.), è data, di principio, già nel caso in cui una persona risulti avvantaggiata, rispetto ad altri lavoratori indipendenti del medesimo settore che non beneficiano di aiuti complementari, poiché può esercitare la propria professione grazie al sostegno dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.8.; Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; CSIAS, “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021, pag. 8).
2.10. In concreto l’attività indipendente quale traslocatore svolta dal ricorrente, benché di fatto di esigua entità, non va, peraltro, considerata quale attività accessoria (intesa come attività svolta nel tempo libero; cfr. CSIAS, op. cit., pag. 10) – la quale, a determinate condizioni, consentirebbe all’amministrazione di non richiederne la cessazione (cfr. consid. 2.8.) –, in quanto l’insorgente stesso ha asserito che “ho investito tempo e attrezzi per un’attività che mi dovrebbe garantire in futuro un'indipendenza anche economica” e che “il mio obiettivo è uscire dall’assistenza: l’attività indipendente rimane parte di questa soluzione” (cfr. doc. 30; consid. 1.11.), come pure che l’attività indipendente “non era meramente simbolica o fittizia, ma rappresentava uno sforzo reale e potenzialmente crescente verso l’autonomia finanziaria” (cfr. doc. I) e che “la mia attività, pur modesta, ha mostrato segnali di crescita e potenzialità: cancellarla radicalmente significa vanificare gli sforzi compiuti, privarmi dell’unica prospettiva di autonomia costruita in modo conforme alla legge (…)” (cfr. doc. V).
Il TCA non ignora che RI 1, cittadino afgano e titolare di un permesso F per stranieri ammessi provvisoriamente, ha fatto valere che l’Ufficio della migrazione, il 18 febbraio 2025, gli ha rilasciato l’autorizzazione a svolgere l’attività quale indipendente come traslocatore (cfr. doc. I; A3; consid. 1.13.).
Questo Tribunale rileva, tuttavia, che se, da un lato, in virtù di dell’autorizzazione citata il medesimo è libero di continuare a esercitare un’attività indipendente, dall’altro, tale consenso non garantisce alcun diritto nei confronti dell’assistenza sociale.
Infine giova rilevare che il giudizio 2C_871/2020 emanato dal Tribunale federale il 2 dicembre 2020 (e non il 16 aprile 2021, come invece indicato nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 4) non è rilevante nel caso di specie. L’Alta Corte, in effetti, ha confermato una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo che aveva avallato la liceità del diniego nei confronti di una cittadina italiana (quindi di un Paese UE, a differenza del ricorrente) del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come indipendente.
Il TF ha, peraltro, osservato che:
" 5.2. La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla persona che vi si richiama, deducendo da essa un diritto di soggiorno.
In questo contesto, la prova richiesta non può però essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1, con ulteriori rinvii). Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale in Svizzera, per mezzo della quale viene svolta un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio, di provvedere al sostentamento di se stessi e della propria famiglia (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 seg. e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1 segg.). Da queste due ultime sentenze risulta inoltre: da un lato, che decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante e che essa va all'occorrenza attestata (anche) attraverso la presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli incarichi ricevuti, un elenco dei clienti ecc. (sentenza 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 rispettivamente 5.2.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 5.3.3); d'altro lato, che la questione a sapere se la dipendenza dall'aiuto sociale debba portare a negare lo statuto di lavoratore indipendente è controversa, mentre è certo che occorre tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle prospettive di miglioramento della situazione (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.2.4 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.3)."
La nostra Massima Istanza ha, quindi, precisato che “la questione a sapere se la dipendenza dall'aiuto sociale debba portare a negare lo statuto di lavoratore indipendente è controversa, mentre è certo che occorre tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle prospettive di miglioramento della situazione” in relazione alla definizione dello statuto di lavoratore indipendente nel contesto della libera circolazione delle persone. Contrariamente a quanto addotto dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 4), nella STF 2C_871/2020 non è stato affermato che “un’autorità non può pretendere la cessazione dell’attività soltanto perché questa, nel breve periodo, non garantisce l’autosufficienza completa”.
2.11. In simili condizioni, in considerazione del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, come pure tenuto conto della specifica giurisprudenza federale cantonale (cfr. consid. 2.5.; 2.6.; 2.7.), a ragione l’amministrazione ha deciso che il ricorrente doveva, entro il termine di sei mesi (scadente il 30 settembre 2024), rinunciare alla propria attività indipendente, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.; consid. 2.7.; 2.8.).
Riguardo alla censura ricorsuale secondo cui l’accesso all’indennità straordinaria di disoccupazione non sarebbe stato automatico a causa delle tempistiche della procedura di iscrizione con il rischio di restare per mesi senza alcun sostegno (cfr. doc. I), è utile rilevare che non spetta all’insorgente stabilire se e quando gli sarebbe stata erogata una prestazione specifica, bensì all’autorità competente, nel caso delle indennità straordinarie di disoccupazione all’Ufficio delle misure attive (cfr. art. 2b lett. e RL-rilocc). Inoltre, qualora egli avesse avuto effettivamente diritto a tali indennità, a prescindere dalla data di emanazione della relativa decisione, il diritto sarebbe stato riconosciuto con effetto retroattivo al momento della richiesta.
Inoltre, visto che l’insorgente non ha proceduto alla cessazione dell’attività in questione, la quale si è rilevata non sostenibile dal profilo economico, entro il termine di sei mesi (da aprile a settembre 2024) impartitogli, l’USSI, rettamente e in maniera rispettosa del principio di proporzionalità, gli ha negato il diritto alle prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di ottobre 2024.
Al riguardo cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 26 maggio 2025 deve essere confermata.
2.12. Relativamente alla richiesta del ricorrente di essere esentato dal pagamento delle spese processuali e dalle spese anticipate di giustizia cfr. doc. I pag. 5; V), il TCA osserva che in ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.52 del 14 aprile 2025 consid. 2.15.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti