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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 42.2019.43

27. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,263 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Ordine di restituzione nei confronti di beneficiaria di prestazioni (cittadina CH), poiché non risiede effettivamente nel Comune in cui si è annunciata. Certificati medici non attestano controindicazioni a vivere al proprio domicilio. Asserita mancata conosc. dei propri diritti non è di ausilio

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 42.2019.43   rs

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 20 novembre 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 20 novembre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato l’ordine di restituzione emesso il 18 dicembre 2018 nei confronti di RI 1 di fr. 19'107.-- (cfr. doc. 12), relativi a prestazioni assistenziali percepite indebitamente nei mesi da luglio 2017 a febbraio 2018, in quanto non era effettivamente residente al domicilio dichiarato a __________.

                                         L’amministrazione, al riguardo, ha precisato:

" (…) Nell’ambito dell’assistenza sociale, in assenza del domicilio assistenziale non vi è diritto ad una prestazione ordinaria di assistenza. Si evidenzia che, relativamente all’esistenza del domicilio,

secondo la giurisprudenza, è decisiva l’intenzione deducibile dalle circostanze esterne e meglio la risposta alla domanda se si può dedurre dall’insieme delle circostanze che l’interessato ha fatto del luogo in oggetto - nel caso qui in esame il Ticino - il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 111 la 113, 113 la 465).

In concreto il domicilio formale era a __________.

Tuttavia, in base alle costatazioni della Polizia comunale da luglio 2017 a dicembre 2017 ed ai consumi elettrici rilevati (corrispondenti ad una casa praticamente non utilizzata), risultava evidente l’assenza praticamente totale della signora RI 1 dalla propria abitazione, non risultando che avesse concretamente a __________ il centro dei propri interessi di vita e meglio il centro dei propri interessi personali e professionali, ciò che è condizione per riconoscere il domicilio effettivo (cfr. DTF 120 III c. 2; recte: DTF 120 III 7 c. 2).

L’assistita ha confermato che, per motivi di salute, non abitava realmente nell’abitazione di __________ e che tutt’ora non vi risiede, ma risiede prevalentemente presso parenti in Italia e il fine settimana presso i figli. Con riferimento allo stato di salute si rileva che con decisione 3 settembre 2018 l’AI ha respinto la domanda 24.7.2017 in quanto “non risultano periodi di incapacità lavorativa prolungata” (doc. 155 inc. USSI).

In concreto non risultava e non risulta che il suo centro degli interessi dell’assistita fosse __________, che, di riflesso, non era il suo domicilio reale e quindi non aveva diritto alla prestazione di assistenza riconosciuta. (…)” (Doc. IV)

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 20 novembre 2019 RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso nel quale ha fatto valere:

" (…) In quel periodo ho avuto problemi di salute e sono stata effettivamente ospite dei figli e di alcuni parenti. Richiesti dall’assistenza ho sempre fatto avere i certificati medici del mio medico, dott. __________ di __________. Purtroppo il forte esaurimento nervoso mi rendeva necessario avere compagnia.

Qualcuno mi ha detto che la legge non ammette ignoranza, ma la verità è che ignoravo i miei doveri e non credevo di infrangere delle regole, anche perché non avrei immaginato né voluto che l’assenza dal mio domicilio si protraesse così a lungo.

Non ho più percepito nessuna prestazione assistenziale e sono tuttora ospitata da alcuni parenti in Italia durante la settimana e dai figli in Svizzera durante il fine settimana. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 gennaio 2020 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente i medesimi argomenti esposti nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 23 gennaio 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 19'107.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite a torto nei mesi da luglio 2017 a febbraio 2018.

                                         La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).

                                         Nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                               2.2.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

                               2.3.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

                                         Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

                                         L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

                                         Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

                                         Giusta l’art. 10 Las, poi:

" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

                                         L’art. 4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

                                         Ex art. 9 LAS:

"  1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.”

                                         L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

                                         La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).

                                         Relativamente, in particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:

" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”

                                         Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:

" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”

                               2.5.   L’art. 23 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

                                         La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

                                         In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

                                         In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

                               2.6.   Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:

" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.

(…).

23 Assistenza di cittadini svizzeri

231 Competenza

231.1 In genere (art. 12)

L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio.

L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.

(…)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13)

L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio.

Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.

Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.

Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato ospedale.

Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore.”

                                         Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato:

" 22 Assistenza di cittadini svizzeri

221 Competenza

Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.

221.1 Principio

          (art. 12)

II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.

Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:

- la creazione di un domicilio assistenziale fittizio;

- una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;

- una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.

Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata.

Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2 Casi d'urgenza

          (art. 13)

Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.

Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”

                                         Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

" (…) Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou 1 on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.

(…).

En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

-   les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

-   la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

-   la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

-   l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.

-   la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).

-   l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).

-   l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

-   l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).

-   le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”

                               2.7.   Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.4.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.5.; 2.6.).

                                         Qualora, per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

                                         L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.

                               2.8.   Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

                                         L’Alta Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.

La sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

" (…) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. (…)”

                                         Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015.             

                                         Il TCA ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.

                                         Il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.

                                         Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019, cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di elettricità presso la loro abitazione.

                              2.9.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente - cittadina svizzera, nata il 26 giugno 1967 (cfr. doc. 126; 128) e legalmente separata dal marzo 2011 (cfr. doc. 139) - è stata al beneficio di prestazioni assistenziali dal marzo 2012 all’agosto 2014 (cfr. doc. 26-28).

                                         Nel mese di aprile 2016 l’insorgente, domiciliata a __________ e la cui unità di riferimento era composta dalla medesima e dal figlio __________ (__________ 2000, studente), ha nuovamente fatto ricorso all’assistenza sociale (cfr. doc. 122; 317).

                                         Dal 1° maggio 2016 la medesima e il figlio si sono trasferiti a __________ (cfr. doc. 99; 113).

                                         Il 7 giugno 2017 l’USSI ha chiesto all’Ufficio controllo abitanti (UCA) __________ di verificare la presenza dell’insorgente al proprio domicilio, siccome non si escludeva che la stessa non risiedesse effettivamente a __________ (cfr. doc. 167).

                                         Dal Rapporto d’esecuzione del 7 gennaio 2018 emerge che la Polizia Città di __________ ha effettuato 35 controlli a sorpresa presso l’abitazione della ricorrente dal 20 giugno al 18 dicembre 2017 in differenti orari della giornata, tra le ore 01:35 e le ore 22:00 (cfr. doc. 58-59).

                                         L’esito di tali accertamenti è stato il seguente:

" (…) la signora RI 1 non è mai stata trovata al domicilio. La bucalettere veniva svuotata saltuariamente da lei o dal marito come ci ha informati la custode del palazzo. (…)” (Doc. 59)

L’UCA di __________, allorché il 12 marzo 2018 ha trasmesso il Rapporto di Polizia all’USSI, ha indicato che i consumi elettrici dell’appartamento dell’insorgente sono stati di 162 kWh dal 27 aprile al 31 dicembre 2016, di 174 kWh per l’intero anno 2017 e di 52 kWh dal 1° gennaio al 27 febbraio 2018 (cfr. doc. 60).

                                         Con decisione del 6 aprile 2018, confermata dalla decisione su reclamo del 25 luglio 2018 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 41; 38), l’amministrazione ha stabilito, sulla base delle verifiche svolte dalla Polizia comunale di __________, che non si giustificava un intervento da parte dell’assistenza sociale, considerato che il centro degli interessi della ricorrente non era nel Comune di __________ (cfr. doc. 57).

                                         Il 18 dicembre 2018 la parte resistente ha poi emesso nei confronti dell’insorgente un ordine di restituzione di fr. 19'107.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel lasso di tempo luglio 2017 - febbraio 2018, poiché la medesima non era effettivamente residente al domicilio dichiarato a __________. (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 20 novembre 2019 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                             2.10.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che per quanto riguarda la nozione di domicilio (assistenziale) rilevante per la presente evenienza va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.4.-2.8.

                                         Questo Tribunale ritiene, inoltre, utile rilevare che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno - LAS -; consid. 2.3.), del Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi (cfr. consid. 2.4.).

                                         Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

                                         La determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

                                         Dall’altro, alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive.

                                         In proposito cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017.

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questo Tribunale ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione secondo cui il domicilio assistenziale della ricorrente nel periodo da luglio 2017 a gennaio 2018 non era a __________ debba essere tutelato.

                                         In effetti dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in applicazione all’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3.; STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che la sua residenza effettiva, perlomeno a far tempo dal mese di luglio 2017, non era a __________.

                                         Al riguardo va evidenziato che dal Rapporto di Polizia del 7 gennaio 2018 si evince che in occasione dei 35 controlli effettuati tra giugno e dicembre 2017 in differenti orari della giornata nessuno si trovava presso l’abitazione dell’insorgente a __________ (cfr. doc. 58-59; consid. 2.9.).

                                         Inoltre il consumo di elettricità nei mesi in questione è stato esiguo, e meglio di 174 kWh nel 2017 e di 52 kWh nei primi mesi del 2018. Già d’altronde nel periodo dal 27 aprile al 31 dicembre 2016 il consumo è stato di soli 162 kWh (cfr. doc. 60; consid. 2.9.).

                                         In proposito è utile evidenziare che in Svizzera un’economia domestica media di due persone (l’unità di riferimento della ricorrente nel periodo in questione era costituita da lei e dal figlio __________; cfr. doc. 246 segg.) che non usa l’elettricità per produrre acqua calda e calore consuma annualmente 2350 kWh di elettricità (cfr. https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/48/48DF3714B1101ED991B4230F612DF8A2.pdf).

                                         L’insorgente stessa, del resto, ha affermato che in quel periodo - come pure al momento del ricorso - è stata ospitata da alcuni parenti in Italia durante la settimana e dai figli in Svizzera nel fine settimana (cfr. doc. I).

                                         La medesima ha menzionato dei problemi di salute (in particolare un esaurimento nervoso) quale motivo della sua assenza dal domicilio (cfr. doc. I).

                                         I certificati medici agli atti del Dr. med. __________, medicina interna - generale FMH, datati 27 giugno 2017, 17 gennaio 2018 e 1° marzo 2018 attestano un’inabilità lavorativa del 100% a causa di un’affezione degenerativa al ginocchio destro e di problemi alla sfera psichica (cfr. doc. 186-189).

                                         Tuttavia essi non fanno accenno alcuno a un’eventuale impossibilità o contrindicazione - perlomeno temporanea - a vivere nella propria abitazione con il figlio diciasettenne.

                                         La richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità del 24 luglio 2017 è stata peraltro respinta il 3 settembre 2018, poiché non sono risultati periodi di incapacità lavorativa prolungata (cfr. doc. 155).

                                         Ne discende che la ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________ nel periodo dal luglio 2017 al gennaio 2018, da un profilo oggettivo ha effettivamente percepito a torto le prestazioni assistenziali concernenti tali mesi.

                                         Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.3.).

                                         In effetti dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Città di __________ e dal Comune stesso (cfr. consid. 2.9.) è emerso un fatto nuovo - e meglio l’assenza del domicilio assistenziale a __________ atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

                                         È, quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni assistenziali per il lasso di tempo luglio 2017 – gennaio 2018 andavano riviste.

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione l’USSI il 18 dicembre 2018 - e quindi entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui ha avuto conoscenza che nei mesi da luglio 2017 a gennaio 2018 il domicilio assistenziale della ricorrente non era a __________, e meglio dal gennaio 2018 (cfr. Rapporto della Polizia Città di __________ del 7 gennaio 2018, peraltro trasmesso all’USSI dal Comune di __________ il 12 marzo 2018; doc. 58; 60; art. 26 cpv. 2 Laps applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.3.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) - ha emesso l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente nel periodo luglio 2017 - gennaio 2018.

                                         Quanto affermato dalla ricorrente circa la sua mancata conoscenza dei propri doveri non le è del resto di ausilio alcuno (cfr. doc. I).

                                         La medesima, infatti, da una parte, l’11 aprile 2016 ha sottoscritto la conferma di richiesta dell’assistenza sociale avvenuta tramite annuncio presso il Comune di domicilio, in cui è stato precisato l’obbligo di segnalare ogni modifica nella composizione del nucleo familiare, come il cambiamento di domicilio (cfr. doc. 122; 132). Inoltre il 12 aprile 2016 ha firmato, in particolare, l’elenco (non esaustivo) delle circostanze da comunicare immediatamente all’USSI, segnatamente il cambiamento di domicilio o della residenza delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. doc. 120).

                                         Dall’altra, nella richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali di luglio 2017 (e pure in quella di gennaio 2018) l’insorgente ha risposto negativamente alla domanda se “rispetto al momento della richiesta della prestazione o dell’ultimo rinnovo il mio luogo di residenza è cambiato” (cfr. doc. 255; 226). Dagli atti nemmeno risulta che abbia interpellato l’USSI o il Comune di __________ per spiegare la propria situazione alloggiativa.

                                         Le indicazioni a disposizione della ricorrente erano sufficienti per comprendere che il domicilio, inteso come la residenza effettiva e il centro dei propri interessi in uno specifico Comune (cfr. consid. 2.5.), è una condizione decisiva per beneficiare dell’assistenza sociale.

                                         In caso di dubbi avrebbe, in ogni caso, dovuto chiedere ragguagli all’USSI.

                                         In simili condizioni l’insorgente non può fare appello alla violazione dell’art. 18 Laps relativo all’informazione e consulenza da parte dell’amministrazione (e dell’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali -LPGA applicabile per analogia) e alla tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost per essere liberata dall’obbligo di restituire (cfr. STF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.2.- 5.3.).

                             2.12.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 19’107.-- sia corretto.

L’USSI ha determinato l’ammontare di fr. 19’107.-sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali versati all’insorgente da luglio 2017 a gennaio 2018 (cfr. doc. 12; 18-25).

                                         Tenuto conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che la ricorrente nei mesi in questione, non avendo il proprio domicilio assistenziale a __________, ha percepito indebitamente l’integralità delle prestazioni assistenziali, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da luglio 2017 a gennaio 2018.

                                         Del resto la ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

                             2.13.   Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 20 novembre 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

                                         Infine, per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente non saprebbe come restituire il denaro richiestole in restituzione dall’USSI (cfr. doc. I), giova osservare che l’onere troppo grave è una condizione del condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; consid. 2.3.).

                                         Per costante giurisprudenza federale è, tuttavia, possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

                                         Va comunque ricordato che ulteriore presupposto del condono è la buona fede del beneficiario di prestazioni nel momento in cui le ha ricevute (cfr. consid. 2.3.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

42.2019.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 42.2019.43 — Swissrulings