Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2019 42.2019.36

10. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,390 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Negata prestazione assistenziale a seguito del computo sostanza immob. (3/4 abitazione primaria), e meglio del reddito della sostanza (VL + redd. da capitale) e del capitale. Non si può concludere che si tratti di beni immob. diffic. liquidabili. C.que anche non conteggiando sost. escluso dt ad AS

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 42.2019.36   RS/DC/sc

Lugano 10 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 13 settembre 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 13 settembre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 2 maggio 2019, con la quale aveva respinto la richiesta di prestazioni assistenziali presentata da RI 1 il 19 aprile 2019 dopo avere constatato un’eccedenza di reddito di fr. 14'520.-- (cfr. doc. 84/85).

                                         In particolare l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

" (…) La signora RI 1 con reclamo del 22 maggio 2019 ha contestato la decisione in particolare il computo di CHF 776.- annuali di interessi su titoli e capitali. Indica che il capitale presso la banca __________ è in pegno per cui non ha nessuna possibilità di sbloccare tale somma per garantirsi il minimo vitale: se venisse a mancare tale pegno le ritirerebbero l'ipoteca sulla casa e perderebbe questo unico bene. Precisa poi che tutte le spese accessorie sono a suo carico almeno per un importo variabile da CHF 4'000.- a CHF 5'000.-.

(…).

La reclamante chiede di rivedere il calcolo al fine di attribuire una maggiore prestazione di assistenza.

Si osserva che nell'ambito dell'assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale chi chiede l'assistenza deve prima far capo a tutte le proprie risorse, compresa la sostanza immobiliare.

Ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile. Quindi se la liquidazione di un bene non si rivela possibile, per un periodo limitato l'amministrazione può non considerare il suo valore.

Nella decisione impugnata il valore della proprietà fondiaria (abitazione primaria) è pari a CHE 21'771.- (suddiviso in 12 mesi) in quanto considera il valore di CHF 365'521.- dedotto il debito ipotecario di CHF 243'750.- e la quota esente di CHF 100’000.

La reclamante contesta che sia stato inoltre considerato il valore del capitale presso la banca __________ di CHF 150'000.- costituiti in pegno a garanzia dell'ipoteca. A tale proposito nell'ambito dell'assistenza deve essere considerata ogni sostanza disponibile per la persona che chiede l'assistenza (principio della sussidiarietà dell'assistenza). Il diritto all'assistenza nasce quindi nel momento in cui una persona ha esaurito ogni sua risorsa o sostanza. Nel caso in esame alla richiedente appartiene anche il citato importo che deve quindi essere considerato nel calcolo. D'altra parte nell'ambito dell'assistenza non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

Inoltre non risulta che il bene immobile potrebbe essere difficilmente liquidabile e quindi è stato considerato nella decisione. Essa considera anche spese di gestione e interessi ipotecari. In ogni caso anche non volendo computare il valore del capitale presso la banca UBS di CHF 150'000.costituiti in pegno, non risulterebbe un fabbisogno scoperto.” (Doc. III/1)

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di “togliere il reddito ipotetico dalla sostanza bloccata con relativi interessi fittizi e garantirmi così il minimo vitale, il premio della cassa malati pagato e la possibilità di accedere alle cure che necessito”.

                                         Al riguardo la medesima ha addotto che:

" (…) Attualmente non ho più nessuna riserva finanziaria e le fatture con le diverse spese iniziano ad accumularsi. Ho ricevuto dei precetti esecutivi che minano la mia solidità economica nei confronti della banca (ipoteca immobiliare). La cassa malati mi ha inviato il primo precetto esecutivo e rischio di perdere la copertura assicurativa di base.

Attualmente vivo con la sola pensione AVS che mi dà un'entrata mensile di 1'780.00 fr. La decisione di prendere la pensione anticipata, era stata fatta in coppia quando mio marito era ancora vivo ed erano iniziati i primi problemi finanziari. La gestione economica è sempre stata fatta da lui, fino a quando si è tolto la vita lasciandomi da sola nelle difficoltà economiche. Ho inoltrato richiesta di prestazione complementare AVS la quale ha emesso una decisione negativa. Pertanto ho anche fatto reclamo, loro avevano calcolato un capitale di consumo ingiustificato pari a 300'925.00 fr dal 2013 ad oggi. Questi soldi non ci sono più perché sono stati utilizzati dal mio defunto marito e in parte investiti nella formazione di nostra figlia e nello sport di ella (campionati __________) come nelle gare internazionali della sottoscritta, essendo stata campionessa e facendo parte nel 1975 della __________.

__________ inoltre che nel vostro calcolo mi avete calcolato 776.00 fr annuali di interessi su titoli e capitali (per me inesistenti). Il capitale presso la banca UBS di __________ è in pegno, per cui non ho nessuna possibilità di sbloccare tale somma per garantirmi il minimo vitale e non capisco come posso usare dei soldi che non Posso toccare perché impegnati. Se viene a mancare questo pegno mi ritirano subito l'ipoteca che grava sulla casa e perderei anche questo unico bene che mi rimane.

Dopo la mia grande insistenza presso la banca, la stessa ha deciso di accordarmi una diminuzione dell'ipoteca di 80'000.- fr 50'000.- fr li tengono come garanzia per il pagamento degli interessi e 20'000.- fr me li hanno liberati, di cui 10'000.- fr sono già stati usati per pagare le fatture più urgenti e garantirmi il minimo vitale in questi mesi, (vedi allegati) che comprovano questa mia nuova situazione.

Vorrei farvi notare che il riscaldamento e tutte le spese accessorie come R.C. della casa, tasse fondiarie, l'abbonamento della caldaia, la manutenzione ordinaria ed in quanto dopo 28 anni la casa necessita di alcune riparazioni urgenti e tutte le spese sono a mio carico. Ho valutato che spendo almeno dai 4'000.- fr si 5'000.- fr annuali a dipendenza del corso del gasolio e le spese arrivano; inoltre in un futuro prossimo si verificherà un aumento ulteriore sulle tasse emissioni di Co2 per l'olio da riscaldamento, ci sarà un raddoppio dagli attuali -.25 ct a -.54 ct per litro d'olio!! Data la spesa elevata e l'inquinamento provocato, sarebbe opportuno ripiegare sul fotovoltaico, ma purtroppo ciò, ora non mi è possibile. Ho dovuto spegnere il boiler dell'acqua calda perché non avevo abbastanza combustibile e la doccia è stata fatta con acqua fredda.

Voglio anche delucidarvi del fatto che nel 2014 a mio marito non è stato rinnovato il contratto per l'affitto del __________ di __________, prima sotto giurisdizione cantonale, poi su esplicita richiesta del comune di __________, il mandato è passato di mano a detto comune, il quale immediatamente ha disdetto il contratto dell'affitto e gestione con mio marito, affidandolo ad un suo collega (__________), non per mancanza di qualifiche o inadempienze, visto il rapporto d'intesa con il cantone, ma bensì per questioni ostiche tra comune ed eredi __________; perciò mio marito si è visto togliere ogni sostentamento finanziario, trovandosi a carico la famiglia, (la figlia dopo il diploma era in cerca di lavoro per più di un anno). Egli si rivolse all'ufficio regionale collocamento di __________ senza ottenere un risultato. Questo è il motivo per cui dovette dar fondo al capitale rimasto e stipulando a mia insaputa un debito con sua sorella di 50'000.- fr (vedi allegati) sempre per coprire i nostri problemi finanziari. Ora la signora __________ di __________ reclama la somma versata.

Dopo la morte di mio marito, abbiamo fatto successione ereditaria e 1/4 della casa come anche tutto il resto sono stati iscritti a mia figlia.

La variante di poter vendere la casa per poter pagare le mie fatture mensili mi sembra poco fattibile. Perdere mio marito in modo inaspettato, vedersi togliere la casa nella quale pensavamo di vivere come pensionati e riorganizzare tutta la mia vita, mi sembra eccessivo da chiedere ad una vedova che era fiera ed onorata di rappresentare il proprio paese in ambito __________ e non solo.

Vorrei trapassare a mia figlia e alla prossima generazione un bene, anche se ipotecato in parte, una base sulla quale costruire.” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 16 ottobre 2019 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato quanto segue:

" (…) Si conferma che nel caso in questione il bene immobiliare non risulta invendibile e quindi è da considerare come sostanza.

         Valore proprietà fondiaria                  CHF 365'520.-

-       Ipoteca da rimborsare                  CHF 243'750.-

Valore immobile senza ipoteca         CHF 121'770.-

Valore di pegno liberato                     CHF 150'000.-

Sostanza disponibile                          CHF 271'770.-

Non considerare la citata sostanza significherebbe garantire la concessione dell'assistenza permettendo però allo stesso tempo di conservare la sostanza medesima, ciò che è in contrasto con il principio della sussidiarietà dell'assistenza e della parità di trattamento. Si tratta infatti di un importo rilevante che è idoneo a coprire il fabbisogno. Ciò anche volendo escludere la quota di ¼ della casa iscritto alla figlia.

Il bene immobile è stato correttamente considerato nel calcolo della prestazione assistenziale come pure il valore del conto a garanzia dell'ipoteca.” (Doc. V)

                               1.4.   Il 28 ottobre 2019 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie, precisando:

" (…) mio marito per ben tre anni ha già provato a vendere la casa, data la situazione venutasi a creare dopo il suo licenziamento, vivendo in un paese 1) lontano dal centro abitativo ed 2) con poco più di 20 persone, nessun mandato è riuscito nell’intento, anche se il prezzo della casa è stata elevatamente ribassato e non è l’unica, anche un’altra casa nostra vicina, rimodernata e rinnovata è ormai da più di 7 anni ancora in attesa di un compratore!

Quindi la vostra proposta poco fattibile, mi porterebbe ad un crollo emotivo/finanziario.

Forse l’unica soluzione sarebbe di fare una donazione a mia figlia?

La casa anche se ipotecata a fr. 400'000.e non a fr. 243'750.- come da vostro rapporto, oltre a fr. 50'000 di debito conseguito a mia insaputa da mio marito con sua sorella; potrebbe almeno garantire ad ella ed alla prossima generazione qualche cosa di tangibile. (…)” (Doc. VII)

                               1.5.   La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 14 novembre 2019 (cfr. doc. IX), che è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).

                               1.6.   Il 28 novembre 2019 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI +1/2).

                                         Il doc. XI +1/2 è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha, correttamente oppure no, negato alla ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie richieste nel mese di aprile 2019 tenendo conto, in particolare, della quota parte di fr. 365’521 (3/4 del valore totale) dell’immobile adibito ad abitazione primaria sito a __________ e detenuto dall’insorgente in comproprietà con la figlia, di un capitale di circa fr. 155'000 e dei redditi della sostanza per fr. 9'572.

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

                                         Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                              + 200.-supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.-- al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.

                                         Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

                                         Per l’anno 2019 è utile rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2019 i seguenti:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

1 persona                                            995.--

2 persone                                          1'523.--

3 persone                                          1'851.--

4 persone                                          2'129.--

5 persone                                          2'407.--

Per ogni persona                              + 202.-supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479)

                               2.5.   Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 e il marito, __________, deceduto il __________ 2018, erano in particolare comproprietari per ½ ciascuno dei fondi __________ - comprensivo dell’abitazione primaria - e __________ RFD __________ - composto di bosco e prato - (cfr. doc. A10; 122; 127), il cui valore di stima corrisponde a fr. 483'818 (cfr. doc. 122), rispettivamente fr. 3'544 (cfr. doc. 127), per complessivi fr. 487'362.

                                         Uniche eredi della successione di __________ sono la moglie e la loro figlia, __________, nata nel 1991 (cfr. doc. A9) che risulta vivere con la ricorrente a __________ (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino) ma essere economicamente indipendente (cfr. doc. 138).

                                         In effetti la quota di comproprietà di ½ relativa ai fondi __________ e __________ RFD __________ di __________ è stata iscritta a RF quale proprietà della comunione ereditaria costituita dall’insorgente e dalla figlia (cfr. doc. A10; 125; 127).

                                         La proprietà immobiliare è gravata da diritti di pegno immobiliari, e meglio da una cartella ipotecaria al portatore e da un’ipoteca capitale, a garanzia dei prestiti ottenuti da __________ di 400'000.-- e di fr. 87'000 (cfr. doc. 87segg.).

                                         Dalle carte processuali risulta, inoltre, che la ricorrente e il marito erano titolari di un conto di risparmio presso __________ di __________ con un saldo al 31 dicembre 2018 di fr. 150'000.-- (cfr. doc. 159), oltre che di due conti privati presso __________ di __________ con saldo al 28 febbraio 2019 di fr. 4'814.25 (cfr. doc. 162) e di fr. 313.77 (cfr. doc. 176).

                                         Globalmente l’ammontare di tali conti corrisponde a circa fr. 155'000.--.

                                         L’insorgente è al beneficio di una rendita AVS, richiesta anticipatamente, di fr. 21'360.-- annui (cfr. doc. 16; I).

                                         La medesima ha indicato di avere postulato il riconoscimento delle prestazioni complementari all’AVS, ma che le sono state negate (cfr. doc. I).

                                         La domanda di prestazioni assistenziali è stata presentata dalla ricorrente nel mese di aprile 2019 (cfr. doc. 143; 146).

                                         L’USSI, nella decisione del 2 maggio 2019 (cfr. doc. 14 -16), poi confermata dalla decisione su reclamo del 13 settembre 2019 (cfr. doc. III1), ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie, in quanto dal relativo calcolo è emersa un’eccedenza di fr. 14'520 mensili (cfr. doc. 15).

                                         In proposito va osservato che l’amministrazione ha, in particolare, conteggiato, a titolo di “sostanza computabile come reddito Las”, l’importo annuo di fr. 170'306.--, pari a fr. 14'192.-- mensili, tenendo conto dell’ammontare di fr. 21'771.-- quale “sostanza immobiliare abitazione primaria” (fr. 365’521 ¾ di comproprietà dei fondi __________ e __________ RFD __________ detenuta dalla ricorrente – fr. 243'750 debito ipotecario – fr. 100'000 quota esente; cfr. doc. 16) e dell’importo di fr. 148'535.-- a titolo di “altra sostanza” [(fr. 3'392 proprietà fondiaria in altri comuni del cantone + fr. 155'143 titoli e altri collocamenti di capitale) – fr. 10'000 quota esente; cfr. doc. 16].

                                         La parte resistente, nei redditi, ha pure considerato, oltre alle rendite AVS di fr. 21'360.-- annui, la somma di fr. 9'572.-- annui come “reddito della sostanza”, composto di fr. 8'796.-- a titolo di valore locativo della propria abitazione e di fr. 776.-- come reddito da titoli e capitale (cfr. doc. 16).

                                         Nella spesa computabile Las l’USSI ha computato l’importo di fr. 4'398 quale spesa per l’alloggio (valore locativo per i proprietari, cfr. doc. 16), la somma di fr. 5'766 per i premi LAMal e l’ammontare di fr. 4'887 a titolo di spese di gestione e manutenzione fondi e fabbricati nel comune di domicilio (fr. 880), nonché di interessi ipotecari per l’abitazione primaria (fr. 4'007; cfr. doc. 16).

                                         RI 1 ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo valere, da un lato, di non avere più riserve finanziarie e di vivere con la sola pensione AVS di fr. 1'780 al mese. Dall’altro, che le fatture iniziano ad accumularsi.

                                         La medesima ha precisato che il capitale depositato presso __________ di __________ sarebbe in pegno presso la banca senza possibilità di sbloccarlo per garantirle il minimo vitale, in quanto in tale ipotesi “(…) mi ritirano subito l’ipoteca che grava sulla casa e perderei anche questo unico bene che mi rimane” (cfr. doc. I; 18).

                                         La ricorrente ha, inoltre, osservato che i costi per il riscaldamento e per tutte le spese accessorie ammontano a circa fr. 4’000/5’000 all’anno.

                                         Infine l’insorgente ha asserito che il marito, per far fronte ai problemi finanziari, si era fatto prestare la somma di fr. 50'000.-- dalla sorella, la quale ora ne reclama la restituzione (cfr. doc. I; 18; VII). 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                         In secondo luogo, il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000 per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000 per una persona sola, fr. 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2’000 per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

                                         L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

                                         Per quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008.

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla legge stessa, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.       

                                         Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:

" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.            

                               2.7.   Nella presente fattispecie il TCA ritiene che a ragione l’USSI, nel calcolo concernente l’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie, abbia computato il valore della sostanza immobiliare e mobiliare a lei appartenente e il relativo reddito.

                                         Riguardo alla quota di comproprietà dell’insorgente a seguito del decesso del marito nel maggio 2018 è utile osservare, in generale, che prima della divisione della successione va sciolto il regime matrimoniale.

                                         Al riguardo negli atti non è precisato alcunché.

                                         In casu, pertanto, volendo tenere conto del regime ordinario della partecipazione agli acquisti (cfr. art. 181; 196 segg. CC) e del fatto che, da una parte, tutti i loro beni erano acquisti (cfr. art. 197 CC), dall’altra, i coniugi __________ erano proprietari di ogni cosa in misura della metà ciascuno, dopo la liquidazione del regime matrimoniale (e prima della divisione della successione) la moglie risulta comunque proprietaria di ½ della sostanza immobiliare e segnatamente di ½ del capitale di circa fr. 150'000.

                                         La restante quota di ½ dei beni facente parte della successione va divisa a metà tra la moglie e la figlia (art. 462 CC).

                                         All’insorgente complessivamente spettano, quindi, ¾ (½ + ¼) dei beni sia della sostanza immobiliare che mobiliare.

                                         Giova poi ribadire che la sostanza deve venire presa in considerazione, visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.3.; 2.6.).

Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.

                                         In concreto nel reclamo e nel ricorso l’insorgente non ha indicato la volontà di vendere segnatamente i fondi __________ e __________ RFD __________ (cfr. consid. 2.5.).

                                         Al contrario nell’impugnativa del 2 ottobre 2019 la medesima ha affermato di voler “(…) trapassare a mia figlia e alla prossima generazione un bene, anche se ipotecato in parte, una base sulla quale costruire.” (cfr. doc. I).

                                         Soltanto con lo scritto del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. VII) la ricorrente ha asserito che il marito aveva provato, invano (vista la distanza dal centro abitativo), per tre anni a vendere la casa e che anche un immobile rimodernato e rinnovato vicino al suo era in vendita da sette anni senza esito positivo.

                                         In proposito il 28 novembre 2019 la medesima ha prodotto uno scritto del 7 dicembre 2016 con cui il Municipio di __________ ha respinto la richiesta di suo marito “di adibire la costruzione al mappale n. __________ RT quale residenza secondaria”, dovendo rimanere, anche in caso di alienazione, a destinazione primaria (cfr. doc. XI1; XI2).

                                         Tuttavia l’insorgente, che come visto nel ricorso ha manifestato l’intenzione di tramandare la casa di __________ alla figlia (cfr. doc. I), non ha fatto valere di avere messo in atto, perlomeno negli ultimi tempi, sforzi particolari per tentare di vendere la sostanza immobiliare di __________.

                                         In simili condizioni non è possibile concludere che i beni immobili, anche non ignorando che la casa debba essere adibita ad abitazione primaria (cfr. doc. XI1), siano difficilmente liquidabili (cfr. consid. 2.6.) e dunque concedere alla ricorrente un’eccezione transitoria, ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las (su questo tema cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018 consid. 2.10; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015 consid. 2.9.).

                                         Non va peraltro dimenticato che nel caso di specie la vendita dei fondi di __________, anche realizzando unicamente un importo pari al valore di stima di complessivi fr. 487'362 (cfr. consid. 2.5.), consentirebbe - dopo aver rimborsato la banca del mutuo ipotecario di fr. 487'000.-- (cfr. consid. 2.5.) - di sbloccare il capitale di fr. 150'000.-- depositato presso __________ di __________ che varrebbe quale garanzia per la banca (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

                                         Per quanto attiene all’asserito debito contratto dal marito nei confronti della sorella per l’importo di fr. 50'000.-- (cfr. consid. 2.5.; doc. I; VII), va evidenziato che i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.

                                         Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

                               2.8.   Abbondanzialmente giova, in ogni caso, rilevare che, anche volendo non considerare la sostanza (3/4 del valore dei fondi __________ e __________ RFD __________ e della proprietà fondiaria in altri comuni; ¾ del capitale di circa fr. 155'000; cfr. consid. 2.5.; doc. 16) appartenente alla ricorrente e il relativo reddito (valore locativo, reddito da titoli e capitali), l’esito della vertenza non sarebbe differente.

                                         In effetti in tale ipotesi, non conteggiando in particolare la sostanza immobiliare, nelle spese andrebbe anche omesso il computo delle spese di gestione e manutenzione, degli interessi ipotecari e della spesa per l’alloggio (valore locativo per i proprietari).

                                         I redditi computabili sarebbero, quindi, composti delle rendite AVS di fr. 21'360.-- annui (cfr. doc. 16).

                                         Le spese computabili sarebbero, invece, costituite dal premio dell’assicurazione malattia Las di fr. 5'766.-- (cfr. doc. 16).

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 22 Las; 5 Laps) della ricorrente è pari a fr. 15’594.-- annui (redditi computabili di fr. 21’360.-- – spese computabili di fr. 5’766.--), corrispondente a fr. 1’299.-- al mese.

                                         Ne discende che l’insorgente presenterebbe un’eccedenza di reddito Las di fr. 304.-- (fr. 1’299.-- - fr. 995.-- soglia di intervento 2019; cfr. consid 2.4.).

                                         La medesima non avrebbe, perciò, comunque diritto a una prestazione assistenziale ordinaria.

                               2.9.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 13 settembre 2019 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

42.2019.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2019 42.2019.36 — Swissrulings