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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.02.2016 42.2015.28

29. Februar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,482 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Negato prest.assist. ordin. computando valore di 2 immobili in Italia. Un immob.servirebbe quale abitaz.famil. (x moglie e figlio).Può essere pretesa alienazione? Quest.può restare aperta. Sufficiente altro immob.x negare AS. Seri dubbi peraltro circa domicilio o dimora in CH

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 42.2015.28   rs

Lugano 29 febbraio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2015 di

RI 1   

contro  

la decisione su reclamo del 25 agosto 2015 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 25 agosto 2015 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 20 maggio 2015 (cfr. doc. 98) con cui ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale dal mese di aprile 2015, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                         A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

Nel caso in esame il richiedente ha una sostanza quale reddito definita in CHF 6'223.- (ritenuta una sostanza immobiliare del valore di CHF 74'677.-, per immobili siti in Italia).

Dal calcolo dell’assistenza non è quindi scaturito un fabbisogno scoperto ma un’eccedenza di CHF 4'420.- mensili.

RI 1 ha contestato la citata decisione per il fatto che il calcolo dell’assistenza considera erroneamente il valore della sostanza (rappresentata da due immobili in Italia) che non utilizza e non è per lui disponibile. La casa di __________ sarebbe difficilmente vendibile per le difficoltà che attraversa il mercato immobiliare in Italia e quella di __________ è adibita ad abitazione della famiglia.

Sostiene inoltre di avere un importo di avere di previdenza (conto di libero passaggio) di CHF 215'000.- da considerare per un futuro rimborso.

La decisione contestata ha considerato la sostanza immobiliare come reddito. Anche la sostanza immobiliare all’etero deve infatti essere presa inconsiderazione. Si osserva che eccezioni transitorie al computo possono essere concesse solo in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile (art. 22 lett. a n. 2 Las).

Nel caso concreto risulta che il richiedente è unico proprietario della sostanza immobiliare considerata e i motivi addotti non sono oggettivamente tali da impedire la vendita né risultano concreti tentativi di liquidare gli immobili.

(…)” (Doc. A1)

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 25 agosto 2015 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

" (…)

Dal febbraio 2013 la Procura della Repubblica di __________ ha posto sotto sequestro i miei conti correnti. Decisione che va a collegarsi all’inchiesta in corso per i fatti relativi alla società __________, domiciliata fino al giugno 2012, in __________

In suddetta società il sottoscritto era detentore del 10% del capitale sociale.

A fare data appunto dal giugno 2012, __________ è dapprima stata messa in liquidazione dalla Finma ed in seguito (agosto 2012) dichiarata fallita. L’inchiesta è stata affidata alla Signora PP Dott.ssa __________. Ad oggi non si hanno indicazioni circa la durata dell’indagine stessa.

Il sottoscritto continua a essere disoccupato e non possiede altri redditi, ad esclusione di 350 euro mensili, derivanti dall’affitto di una unità immobiliare di cui è proprietario ed ubicata a __________, ricevuta in eredità alla morte della mamma nell’anno 2001.

L’immobile rimarrà occupato fino alla scadenza fissata per novembre 2016, previo invio della disdetta da fare pervenire entro i sei mesi precedenti la scadenza, agli attuali inquilini.

Come è possibile constatare dal documento allegato, in data 14 maggio 2015 ho conferito incarico di mediazione in esclusiva all’agenzia immobiliare __________ di __________, affinché proceda alla ricerca di un acquirente per l’immobile di cui sopra.

E’ stato fissato un prezzo indicativo ma, assolutamente non rigido. C’è la disponibilità a trattare anche a livelli più bassi, importante sarebbe trovare un interesse. Al momento però tutti gli sforzi sono risultati vani. Il fatto che l’immobile risulti occupato ancora per poco più di un anno, sembra risultare un ostacolo quasi insuperabile.

Il secondo immobile di proprietà, situato nel Comune di __________ in provincia di __________, anch’esso ricevuto in eredità in concomitanza con il primo, è adibito ad abitazione primaria della famiglia, non produce pertanto reddito.

Per questi motivi è stata presentata richiesta di sussidio. La mia situazione economica è a dire poco tragica e sta peggiorando giorno dopo giorno.

Come si può leggere nel ricorso presentato il 28 maggio, il ricorrente mesi è “arrangiato”, dando fondo ai risparmi della famiglia. Ha venduto tutto il vendibile per sopperire alla mancanza di introiti. Nulla è rimasto.

E’ stato anche comunicato che negli anni di lavoro in Svizzera è stato accumulato un importo di 215'000 chf (allegato documento comprovante __________), denari su cui potersi riavvalere, in caso di rimborso futuro.

(…)” (Doc. I)

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa evidenziando, in particolare:

" (…) Nel caso concreto risulta che il ricorrente è unico proprietario della sostanza immobiliare considerata e le difficoltà da lui addotte di liquidare tale sostanza rivestono carattere teorico. I motivi addotti non sono oggettivamente tali da impedire la vendita né, in concreto, risultano reali tentativi di liquidare gli immobili.

L’eventuale ricezione futura dell’avere di cassa pensione non può intendersi nel contesto della Las come garanzia che permetta la concessione dell’assistenza che viceversa deve essere assegnata sulla base del fabbisogno e delle risorse attali del richiedente.” (Doc. III)

                               1.4.   Il ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 5 ottobre 2015 (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il 12 ottobre 2015 l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di causa, osservando:

" (…)

Con lo scritto 5 ottobre 2015 il signor RI 1 non indica fatti o motivi che risultino idonei a giustificare una diversa valutazione rispetto alla decisione impugnata. Si rileva che egli dispone dell’aiuto di terzi prioritario rispetto all’assistenza e che la situazione alla base della richiesta di assistenza dipende dal desiderio di rimanere in Ticino (pur disponendo in Italia dell’abitazione di famiglia e di reddito da locazione).

(…)” (Doc. VII)

                               1.6.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente ha o meno diritto a una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere dal mese di aprile 2015.

                                         A tale fine andrà verificata la correttezza o meno del computo da parte dell’USSI del valore di due immobili di proprietà dell’insorgente siti in Italia.

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale       (fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

                                         Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto segue:

" Persone dell’unità di riferimento  -  Forfait globale per il mantenimento

                                                         (raccomandato dalla COSAS)

                                                         (CHF/mese)

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                               + 200.-supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

                               2.4.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, al beneficio di un permesso di dimora B UE/AELS valido per tutta la Svizzera fino al 23 giugno 2016 (cfr. doc. 49; 50), è proprietario unico di due immobili abitativi siti in Italia, e meglio uno di 4,5 locali a __________ in provincia di __________, __________ e uno di 7,5 locali a __________ ricevuti in eredità (cfr. estratti del catasto: doc. 60, 61; I).

                                         Sulla base delle rendite catastali indicate negli estratti catastali relativi ai due immobili l’amministrazione ha valutato il valore della proprietà di __________ in fr. 17'569 (applicando un tasso di cambio euro-franco svizzero di 1,0 al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale di Euro 167.33 - cfr. doc. 60 - x 100 x 1.05; cfr. doc. 62; __________) e in fr. 67’107 (applicando un tasso di cambio euro-franco svizzero di 1,0 al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale di Euro 639.12 - doc. 61 - x 100 x 1.05) il valore dell’immobile di __________.

                                         L’USSI ha negato al ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale dal mese di aprile 2015, in quanto ha conteggiato, a titolo di sostanza computabile Las, l’importo di fr. 74'677.--, corrispondente al valore degli immobili di sua proprietà siti in Italia di complessivi fr. 84'677.-- (fr. 17'569 + fr. 67'107) dedotta la quota esente per una persona sola di fr. 10'000.-- ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las (cfr. doc. 98; A1).

                                         L’insorgente ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, rilevando di non possedere altri redditi, ad esclusione di 350 euro mensili derivanti dall’affitto dell’immobile di cui è proprietario a __________. Egli ha specificato, da un lato, che per ordine della Procura ticinese i suoi conti correnti sono sotto sequestro dal febbraio 2013. Dall’altro, che la vendita dell’immobile di __________, per la quale ha conferito un mandato in esclusiva a un’agenzia, si rivela alquanto difficile essendo occupato da inquilini fino alla scadenza del contratto di locazione nel novembre 2016, previo invio della disdetta entro sei mesi antecedenti tale data, mentre l’immobile sito in provincia di Alessandria è adibito ad abitazione della sua famiglia, e meglio della moglie e del figlio disoccupato che svolge lavori saltuari e a tempo (cfr. doc. I; V).

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                         Inoltre ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

                                         L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

                                         Giova, poi, rilevare che con sentenza 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50, il TCA, nel caso di un ricorrente a cui il diritto a una prestazione assistenziale era stato negato a seguito del conteggio del valore di un immobile di cui era proprietario all’estero, ha stabilito che un immobile sito all’estero va considerato nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale, computando il suo valore patrimoniale convertito in franchi svizzeri.

                                         In effetti, in assenza di stime vincolanti relative al fondo e all’abitazione in questione, riferite alla situazione attuale, il TCA ha potuto fare propria la conclusione dell’USSI secondo cui il valore di mercato di fr. 179’454.-- era plausibile, in quanto coerente con il debito ipotecario di fr. 125’914.-- gravante l’immobile.

                                         Riguardo alle obiezioni del ricorrente secondo cui, da un lato, l’abitazione era molto modesta, senza riscaldamento, senza acqua potabile, senza allacciamento alla rete del gas e alle canalizzazioni, senza pavimenti e senza tinteggiatura esterna e interna, dall’altro, nella sua situazione economica, sarebbe stato costretto a farsi prestare i soldi anche solo per poter pagare gli interessi ipotecari, questo Tribunale ha ribadito che non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012.

                                         Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:

" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

                               2.6.   Nel caso di specie, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non può che approvare l’operato dell’USSI che ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria a far tempo dal mese di aprile 2015, computando nel relativo calcolo la sostanza immobiliare di sua proprietà in Italia.

                                         Innanzitutto va osservato che, per quel che concerne il principio della computabilità della sostanza, essa deve venire presa in considerazione visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.3.; 2.5.).

                                         Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare una sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.5.).

                                         In concreto il ricorrente ha indicato, in particolare, che la vendita dell’immobile di __________ risulta difficile, in quanto abitato da inquilini fino al novembre 2016 (cfr. doc. I; V).

                                         Al riguardo, in primo luogo, sorprende che l’insorgente, i cui conti correnti - presso __________, __________ e la __________ (cfr. doc. 45) - sono sotto sequestro dal febbraio 2013 su ordine del Ministero Pubblico a seguito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti (cfr. doc. 43; 70), come del resto affermato dal medesimo (cfr. doc. I; A3), abbia incaricato un’agenzia della vendita dell’immobile di __________ soltanto nel mese di maggio 2015 (cfr. doc. A9).

                                         In secondo luogo, questo Tribunale osserva che è vero che il contratto di locazione relativo all’immobile di __________ è stato stipulato inizialmente per tre anni, dal 26 novembre 2014 al 26 novembre 2006, e prevede che lo stesso è prorogato di diritto di due anni in due anni, a meno che venga disdetto con preavviso di sei mesi prima della scadenza (cfr. doc. A7).

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che da quanto appena menzionato discende che il contratto scadeva già nel novembre 2014.

                                         Pertanto alla pretesa difficoltà di vendita connessa alla presenza di inquilini il ricorrente avrebbe potuto fare fronte disdicendo il contratto di locazione entro maggio 2014.

                                         Questo però, nonostante i suoi mezzi finanziari fossero oggetto di sequestro dal febbraio 2013 (cfr. doc. I), non è avvenuto.

                                         L’impedimento nella vendita legato al contratto di locazione in essere fatto valere dal ricorrente nel 2015 è, quindi, addebitabile alla sua mancata disdetta del contratto di locazione nella primavera del 2014.

                                         Il TCA non ignora che l’insorgente dal mese di luglio 2012 ha beneficiato d’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 91), ma tale diritto è terminato il 10 marzo 2014 (cfr. doc. 91).

                                         Non si comprende, perciò, per quale motivo il ricorrente, potendo, come visto, disdire il contratto di locazione entro il mese di maggio 2014 per il 26 novembre 2014 e ritenute le asserite difficoltà economiche, non si è attivato per porre in vendita l’immobile di __________ già dalla primavera/estate 2014.

                                         In simili condizioni tale omissione non va posta a carico dell’assistenza sociale.

                               2.7.   Per quanto attiene all’immobile sito a __________ in provincia di __________, RI 1 ha indicato essere adibito ad abitazione primaria della famiglia, e meglio della moglie e del figlio disoccupato che svolge lavori saltuari e a tempo (cfr. doc. I; V).

                                         Nello scritto del 4 febbraio 2015 alla Procuratrice Pubblica __________ il ricorrente ha, in ogni caso, dichiarato che “…sono a disposizione 24 ore su 24, eccetto per i giorni del we quando rientro a casa in __________” (cfr. doc. A4).

                                         La questione di sapere se può essere o meno pretesa l’alienazione dell’immobile di __________ e dunque se il corrispettivo valore vada oppure no considerato nel calcolo dell’assistenza sociale, in concreto, può restare aperta.

                                         Infatti nel presente caso è sufficiente il computo del valore dell’immobile di __________ per negare all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria, poiché tale conteggio esclude la presenza di una lacuna di reddito Las.

                                         In proposito va precisato, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), che l’USSI, partendo dalle rendite catastali, ha valutato in fr. 67'107 il valore dell’immobile di __________, mentre in fr. 17'569 quello della proprietà in __________.

                                         Il ricorrente non ha sollevato obiezione alcuna in merito ai valori in quanto tali degli immobili stabiliti dall’amministrazione.

                                         Deducendo dalla somma di fr. 67'107 la quota esente di fr. 10'000, si ottiene una sostanza computabile Las di fr. 57'107, corrispondente a fr. 4'758 mensili (cfr. doc. 99).

                                         Le spese computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio, valutata al momento della decisione di diniego della prestazione assistenziale del 20 maggio 2015, di fr. 12’000 e dei premi per l’assicurazione malattia calcolati di fr. 4’875, per un totale di fr. 16’875 annui, rispettivamente fr. 1’406 mensili (cfr. doc. 99; 100).

                                         La soglia di intervento per il 2015 del ricorrente è pari a fr. 1’077, comprensiva del supplemento di integrazione di fr. 100 al mese (cfr. art. 19 Las; consid. 2.3.; cfr. doc. 99).

                                         Hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.3.).

                                         In casu, il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 298 al mese (cfr. doc. 99).

                                         Il ricorrente dispone del reddito derivante dalle pigioni dell’immobile di __________. Il contratto di locazione concluso nel novembre 2003 prevede che il canone annuo di locazione è di Euro 4'200 annui, pari a Euro 350 al mese e che il canone sarebbe stato aggiornato annualmente nella misura contratta del 75% della variazione Istat (cfr. doc. A7).

                                         L’importo di fr. 4'595 annui, ossia fr. 382 al mese, computato a titolo di reddito estero dall’USSI non presta, pertanto, il fianco ad alcuna critica (cfr. doc. 99; 100).

                                         Addizionando al reddito di fr. 382, la sostanza computabile Las di fr. 4'758 relativa all’immobile di __________ e il sussidio della cassa malati di fr. 298, si ottiene l’ammontare di fr. 5’438.

                                         Il fabbisogno e le spese computabili Las ammontano complessivamente a fr. 2'483 (fr. 1'077 + fr. 1'406).

                                         Il ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 2’955 (fr. 5’438 – fr. 2’483) e non ha, dunque, diritto alla prestazione assistenziale a far tempo dal mese di aprile 2015 già solo conteggiando a titolo di sostanza computabile Las l’immobile sito a __________.

                               2.8.   RI 1 ha affermato di avere un conto di libero passaggio relativo agli anni n cui ha lavorato in Svizzera su cui l’amministrazione potrà rifarsi per un futuro rimborso (cfr. doc. I).

                                         In effetti dall’Estratto relativo all’avere di previdenza – Conto di libero passaggio rilasciato il 5 gennaio 2015 da __________ di __________ emerge che il saldo a favore del ricorrente è di fr. 213'437.55 (stato al 31 dicembre 2014; cfr. doc. A10).

                                         Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) relativo allo scopo la previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).

                                         Pertanto, come rettamente indicato dall’USSI nella risposta di causa, l’eventuale ricezione futura dell’avere di cassa pensione non può intendersi nel contesto della Las come garanzia che permetta la concessione dell’assistenza che deve invece essere assegnata sulla base del fabbisogno e delle risorse attuali del richiedente (cfr. doc. III), soprattutto nel caso, come il presente, in cui il richiedente è proprietario unico di sostanza immobiliare.

                               2.9.   A titolo abbondanziale va, infine, evidenziato che il ricorrente, di nazionalità italiana con permesso B (cfr. doc. 49), nel ricorso ha indicato quale indirizzo le coordinate di uno studio legale di __________, precisando che avrebbe informato a breve termine in merito a un nuovo indirizzo di residenza, in quanto il vecchio recapito di Via __________ a __________ non era più valido, avendo dovuto abbandonare l’abitazione non essendo più in grado di sostenere le spese di pigione (cfr. doc. I).

                                         Nelle osservazioni del 5 ottobre 2015 egli ha, poi, asserito che presto si sarebbe trasferito in un monolocale di un amico con pigione modesta (cfr. doc. V).

                                         Al riguardo va ricordato che la famiglia dell’insorgente vive in Italia in provincia di __________ (cfr. consid. 2.7.) e che il ricorrente stesso nel febbraio 2015, in uno scritto al Ministero Pubblico, ha affermato di rientrare in __________ tutti i fine settimana (cfr. doc. A4).

                                         Le circostanze appena illustrate costituiscono un serio motivo per dubitare dell’ossequio della condizione del domicilio nel Cantone Ticino che permette il riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali ordinarie ai sensi dell’art. 18 Las o perlomeno della dimora che consente l’assegnazione di un aiuto immediato (cfr. art. 5 Las; art. 20; 21; 4; 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977 - Legge federale sull’assistenza, LAS; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014).

                                         Tale questione non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti, ritenuto che il ricorso deve, per i motivi sopra esposti, essere comunque, respinto.

                             2.10.   In conclusione l’USSI ha, dunque, giustamente negato al ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere dal mese di aprile 2015.

                                         La decisione su reclamo del 25 agosto 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

42.2015.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.02.2016 42.2015.28 — Swissrulings