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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2015 42.2015.1

10. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,179 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

Contestato ammont.AS,segnatam.imp.computato quale soglia di interv.e quale premio LAMal non corrispondente a quello effettivo. Rettam.conteggiato premio medio di rifer.che per 2015 risulta<2014(poiché tenuto conto di fr.90 connessi a rimborso x premi versati in eccedenza). Premi LCA non da computare

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 42.2015.1   rs

Lugano 10 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2015 di

RI 1   

contro  

la decisione su reclamo del 25 febbraio 2015 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 25 febbraio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A2), con cui ad RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 2’285.-- mensili per il periodo gennaio - aprile 2015 (cfr. doc. A1).

                                         L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:

" (…)

Il reclamo contesta la decisione in quanto non viene adattata la prestazione, anzi diminuita, mentre il premio effettivo dell’assicurazione malattia è aumentato.

Occorre chiarire che la riduzione del premio dell’assicurazione malattia (RIPAM), comunemente definito “sussidio cantonale di cassa malati”, è stabilito annualmente e vincolante per il calcolo dell’assistenza.

Nel caso in esame la decisione impugnata ha considerato il sussidio di cassa malati (RIPAM) mensile di CHF 298.-.

La spesa imponibile è composta dalla spesa di alloggio e dal premio di cassa malati che può essere riconosciuto (Premio medio di riferimento), pure stabilito annualmente e vincolante per il calcolo dell’assistenza.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps la spesa vincolata è composta anche dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento, che nel 2015 è stato stabilito CHF 4'875.- all’anno quindi CHF 406.- mensili.

Nel caso in oggetto la decisione contestata ha considerato a titolo di premi assicurazione malattia CHF 4'875.- all’anno quindi CHF 406.- mensili. Pertanto, con la spesa di alloggio di CHF 13'200.-, la spesa computabile annuale ammonta a CHF 18'075 pari a CHF 1'506.- al mese.

Seppure il premio LAMal mensile 2015 ammonta a CHF 409.30 l’assistenza considera nella sua prestazione solo l’importo del premio medio di riferimento (come confermato dal TCA nella sentenza 18.9.2014, cons.2.12., pag. 23).

Considerato il sussidio di cassa malati (RIPAM) mensile di CHF 298.-, l’importo del premio mensile 2015 riconosciuto che rimarrebbe a carico dell’assicurata (vale a dire una volta dedotto il sussidio cantonale RIPAM) ammonta a CHF 110.70.

Nell’ambito della prestazione di assistenza di CHF 2'285.-, l’importo di CHF 110.70 corrisponde alla copertura del costo della parte obbligatoria dell’assicurazione malattia residuo che non è coperto dal “sussidio” RIPAM e che, quindi, effettivamente è a carico dell’assistita. Tale parte di prestazione viene versata per l’assistita dall’USSI direttamente all’assicuratore malattia L’assistita non è quindi più tenuta a fare tale pagamento.

La prestazione effettiva versata all’assistita è così stata definita in CHF 2'174.30.

Le prestazioni assistenziali della signora RI 1 per i mesi di gennaio – aprile 2015 sono quindi state definite correttamente con la decisione del 2 gennaio 2015.

(…)” (Doc. A1)

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 25 febbraio 2015 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale, in buona sostanza, ha contestato l’entità del premio dell’assicurazione malattie computato nel calcolo della prestazione assistenziale relativa al periodo gennaio – aprile 2015, ritenendo l’importo di fr. 4'875.-- annui troppo esiguo.

                                         Ella ha chiesto di tenere conto della sua reale spesa di cassa malati, rispettivamente del premio medio di riferimento per il 2015, considerando che il premio medio ponderato 2014 della __________ ammontava a fr. 5'508.--, mentre il premio medio di riferimento era di fr. 4'965 a meno che nel frattempo non fosse aumentato.

                                         L’insorgente, al riguardo, ha addotto:

" (…) tornando alla decisione dell’USSI del 02.01.2015, non vedo come essi possano invece calcolare un premio medio di riferimento per il 2015 di soli fr. 4'875.-, se già nel 2014 lo stesso ammontava a Fr. 4'965.-, importo riconosciuto da loro stessi come base di calcolo. Del resto anche la ma Cassa Malati __________, mi aveva confermato a gennaio 2015 che il loro premio medio ponderato non era diminuito, ma era rimasto invariato.

La beffa è che, a fronte di un aumento del sussidio cantonale C.M. che è passato da Fr. 277.- del 2014 a Fr. 298.- per il 2015 (+Fr. 21.-), io mi sono vista ridurre la mia prestazione mensile netta da Fr. 2'195.55 riconosciutimi per il 2014 a Fr. 2'174.30 per il 2015, ovvero fr. 21.25 in meno! In pratica, ciò che ti danno con una mano, te la tolgono poi dall’altra, eccetto che così io sto peggio di prima, perché mi ritrovo con un netto a mio favore ancora inferiore. Il che significa che pago di tasca mia non solo i Fr. 14.25 di aumento C.M., ma addirittura di più, ed inoltre dal netto ovvero dai fr. 2'174.30 io devo poi comunque ancora dedurre le spese per le complementari, ovvero fr. 45.85 mensili, che devo pagare di tasca mia, in quanto non riconosciutami dall’USSI quale spesa obbligatoria ricorrente, quando di fatto lo è! (Io ho sempre avuto le complementari da oltre trent’anni, ed ora avendo io problemi di salute non posso certo permettermi di toglierle). A mio avviso, le stesse dovrebbero invece figurare sotto la voce delle “spese computabili Las”, dove in passato si metteva appunto l’importo totale effettivo delle spese C.M. + le spese d’alloggio, anche se poi l’USSI versa solo fino al totale delle spese LAMal, altrimenti il calcolo del fabbisogno mensile viene falsato.

                                        Per contro quest’anno l’USSI risparmia fr. 28.- mensili, passando da Fr. 117.45 versati direttamente alla mia C.M. nel 2014 a fr. 110.70 del 2015 e da un versamento netto mensile a mio favore di Fr. 2’195.55 del 2014 a Fr. 2'174.30 di quest’anno. Il che mi sembra una vera assurdità, tenuto conto del fatto che se vi è stato un aumento di premio, qualora lo Stato si assumesse effettivamente il costo dello stesso, io dovrei semmai poter percepire almeno lo stesso importo netto di prestazioni assistenziali (visto che non vi sono mai adeguamenti al carovita) e vedermi aumentare per contro il sussidio cantonale o l’importo versato direttamente dall’USSI alla a C.M. per controbilanciare l’aumento avuto), ma non sicuramente vedermi togliere il corrispondente importo dal netto, ritrovandomi di fatto con meno prestazioni di prima ed a pagare più dell’aumento di C.M. LAMal stesso, di tasca mia! (…)” (Doc. I)

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   La ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 marzo 2015, censurando oltre all’importo computato a titolo di premio dell’assicurazione malattia nel calcolo della prestazione assistenziale relativa al periodo gennaio – aprile 2015, anche l’ammontare del fabbisogno mensile di fr. 1'077.-- (cfr. doc. V; B1-3).

                               1.5.   L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 7 aprile 2015 (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Il 12 maggio 2015 l’insorgente ha trasmesso per conoscenza due decisioni emesse dall’USSI il 7 maggio 2015, la prima relativa alle prestazioni assistenziali per i mesi di maggio e giugno 2015 (cfr. doc. C2) e la seconda concernente le prestazioni assistenziali da luglio a settembre 2015 (cfr. doc. C3), in cui a titolo di premi dell’assicurazione malattia è sempre stata conteggiata la somma di fr. 4'875.-- annui, oltre al relativo reclamo interposto all’amministrazione (cfr. doc. C4; IX).

                                         Con lo scritto del 12 maggio 2015 la ricorrente ha pure sollecitato l’evasione del suo ricorso (cfr. doc. IX pag. 2).

                                         I doc. IX + C1-4 sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. X)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI per il periodo dal mese di gennaio al mese di aprile 2015 ha assegnato ad RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- mensili.

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale       (fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

                               2.4.   Con decisione del 17 dicembre 2014 l’USSI ha assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'313.--mensili dal mese di gennaio al mese di aprile 2015.

                                         A titolo di premio della cassa malati è stato conteggiato l’importo di fr. 4'965.--, pari a fr. 413.-mensili e quale sussidio dell’assicurazione malattia la somma di fr. 277.-- al mese (cfr. doc. A5).

                                         Tale provvedimento è poi stato sostituito dalla decisione del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A2) con cui alla ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- dal mese da gennaio ad aprile 2015. A differenza del provvedimento del 17 dicembre 2014, è stato computato un premio dell’assicurazione malattia di fr. 4'875.-- annui, corrispondenti a fr. 406.-- al mese e un sussidio di fr. 298.--mensili.

                                         A seguito del reclamo interposto dall’insorgente il 9 gennaio 2015 (cfr. doc. A3), l’USSI, il 25 febbraio 2015, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il provvedimento del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                                         L’interessata ha contestato davanti al TCA l’ammontare della prestazione assistenziale di fr. 2'285.-- erogatale per il lasso di tempo gennaio – aprile 2015, censurando sia l’entità del premio dell’assicurazione malattia considerato di fr. 4’875.-- annui ossia inferiore a quello del 2014 di fr. 4'965.-- -, sia l’importo del fabbisogno di fr. 1'077.-- per una persona, costituito da un forfait globale per il mantenimento di fr. 977.-- sommato a un supplemento d’integrazione di fr. 100.--, precisando a quest’ultimo riguardo che le disposizioni COSAS per il 2015 contemplano un forfait globale di fr. 986.-- che unitamente al supplemento di fr. 100.-- farebbe un totale di fr. 1'086.--, anziché fr. 1'077.-riconosciuti dall’USSI (cfr. doc. I; V).

                               2.5.   Per quanto attiene all’importo della soglia di intervento, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità prevedono, nel caso di un’unità di riferimento composta di una persona, un forfait globale di mantenimento di fr. 977.-- al quale si aggiunge un supplemento di integrazione di fr. 100.-- per complessivi

                                         fr. 1'077.--.

                                         È vero, come asserito dall’insorgente, che le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS al punto B.2.2 aggiornato nel dicembre 2014 enunciano che il forfait di base per il mantenimento per il 2015 corrisponde a quello del 2013 pari a fr. 986.--, adeguato al rincaro rispetto a quello del 2011 di fr. 977.--.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che le norme COSAS sono raccomandazioni all'indirizzo delle autorità sociali cantonali, comunali, della Confederazione e delle organizzazioni private di sostegno sociale. Tali raccomandazioni servono da punto di riferimento per la giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere vincolante tramite la legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la giurisprudenza. Valgono per tutte le persone che beneficiano durevolmente del sostegno sociale (compresi i rifugiati statutari), che hanno un proprio domicilio e che sono in grado di adempiere alle condizioni richieste (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171).

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. pure DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

                                         Il Cantone Ticino si adegua da molti anni alle direttive COSAS (cfr. consid. 2.3.), ma non è strettamente vincolato alle medesime.

                                         Pertanto non presta il fianco a critiche il fatto che il Cantone Ticino per il 2015 applichi dei forfait globali di mantenimento che rispetto a quelli contemplati dalle COSAS non risultano adeguati al rincaro.

                                         Ne discende che il computo nel calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente per il lasso di tempo gennaio – aprile 2015 di un fabbisogno di base di fr. 1'077.-mensili (cfr. doc. A2) si rivela corretto.

                               2.6.   Relativamente al premio dell’assicurazione malattie, giova dapprima ricordare, come già evidenziato nella sentenza 42.2014.5 del 18 settembre 2014 concernente l’insorgente, che ai fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale, in applicazione degli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, va considerato soltanto il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie a esclusione dei premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in virtù della LCA.

                                         Ciò del resto si evince dal chiaro tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps.

                                         Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia), in vigore dal 1° gennaio 2012, quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.

                                         Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps, valido dal 1° gennaio 2012, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:

                                         a)  per la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni, tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);

                                         b) con franchigia ordinaria;

                                         c)   con rischio di infortunio incluso;

                                        d) ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.

                                         Per inciso è utile rilevare che il tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, in vigore fino al 31 dicembre 2011, prevedeva che quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie andavano computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

                                         Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge andava inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.

                                         Gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

                                         Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.).

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).

                                         In relazione alla revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:

" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)

Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più riferimento all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei premi concessi secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta.”

                                         Inoltre dal Rapporto dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:

" Art. 8 cpv. 1 lett. g. Laps

Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato. La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore, è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”

                               2.7.   Il premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29 LCAMal (cfr. consid. 2.6.).

                                         L’art. 29 cpv. 1 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, prevedeva che il premio medio di riferimento era costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal.

                                         L’art. 28 LCAMal, valido dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, enunciava del resto che:

" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto per le seguenti categorie di assicurati:

a) di età superiore a 25 anni;

b) di età compresa tra 18 e 25 anni;

c) fino all’età di 18 anni.

2Esso è stabilito a partire dalla media ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:

a) franchigia ordinaria;

b) rischio di infortunio incluso.”

                                         Al riguardo è utile evidenziare che il 18 maggio 2014 il popolo ticinese ha respinto, in votazione referendaria, la seguente modifica della legge cantonale di applicazione della LAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf) approvata il 25 novembre 2013 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino (cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013 pag. 9159 segg.):

" Art. 28 1 Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2 Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal (P–) e considerando:

a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,

con franchigia ordinaria (α);

b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi,

con franchigia ordinaria (β);

c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ).

3 Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.

Art. 29 Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:

PMR = P– * α + P– * ( 100% – γ ) * β"

(cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013)

                                         Il testo degli art. 28 e 29 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, prevedeva che il premio medio di riferimento fosse determinato tenendo conto solo del modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di prestazioni), con franchigia ordinaria di 300 franchi l’anno e rischio d’infortunio incluso.                         

                                         Secondo la misura approvata dal Gran Consiglio nel novembre 2013 e respinta dal popolo il 18 maggio 2014 il premio medio di riferimento avrebbe dovuto essere determinato considerando non solo il modello assicurativo standard ma, secondo le proporzioni riscontrate nelle scelte della popolazione, anche i modelli alternativi (ad esempio quello del “medico di famiglia”) che sempre più sono preferiti dai cittadini ticinesi. La modifica prevedeva, invece, il mantenimento della franchigia ordinaria di 300 franchi, comprendendo ancora il rischio d’infortunio (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) n. 6851 del 24 settembre 2013 pag. 1; www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/18052014/VotazioneCantonale_18052014_opuscolo.pdf: Opuscolo informativo concernente la votazione cantonale del 18 maggio 2014).

                                         A seguito della votazione popolare del 18 maggio 2014 nel 2014 per il calcolo del premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps sono, dunque, restati validi gli art. 28 e 29 LCAMal entrati in vigore il 1° gennaio 2012.

                                         Il 21 maggio 2014 il Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il seguente Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 (cfr. BU 28/2014 del 23 maggio 2014):

" Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2014 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

– adulti: CHF 4’965.00

– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00

– minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.

Art. 2 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Esso entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.”

                                         Il 3 novembre 2014 il Gran Consiglio ha poi approvato delle nuove modifiche della Legge di applicazione della LAMal, entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (cfr. BU 62/2014 del 30 dicembre 2014 pag. 587-588).

                                         Il tenore dell’art. 28 e dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal corrisponde al testo degli art. 28 e 29 LCAMal approvato dal Gran Consiglio nel novembre 2013 e respinto dal popolo il 18 maggio 2014.

                                         All’art. 29 LCAMal è, però, stato aggiunto un cpv. 2 che enuncia:

" Il premio medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal non può essere inferiore a quello applicato per l’anno 2014.”

                                         Dal Messaggio del 10 settembre 2014 relativo alla Modifica della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) si evince:

" (…)

3.1.4 Premi medi di riferimento

Come detto, si ripropone con il presente messaggio di utilizzare il metodo di calcolo dei PMR già proposto per il 2014 con M6851. Il contesto nel quale la proposta viene ora riformulata è sostanzialmente diverso rispetto a quello di cui al citato M6851: in effetti, in tal caso, si otteneva una diminuzione dell’importo di Ripam nel contesto di una formula di calcolo con riduzione lineare; l’attuale proposta, al contrario, garantisce che i cittadini sussidiati a baso reddito non si vedano ridotta la Ripam per effetto soltanto dei PMR utilizzati.

Si ripropone, quindi, di determinare i PMR considerando i premi approvati dalla Confederazione relativi al modello con libera scelta del fornitore di prestazioni, ponderati però rispetto ai modelli assicurativi alternativi (cioè con scelta limitata del fornitore di prestazioni), considerando lo sconto legato al modello “medico di famiglia” e ritenuto che, in ogni caso, i PMR non potranno essere inferiori a quelli dell’anno 2014.

Si propone quindi di modificare gli attuali artt. 28 e 29 LCAMal, riprendendone il testo di cui al citato M6851. In aggiunta (art. 29 cpv. 2), si codifica la regola secondo la quale i PMR considerati non possono essere inferiori a quelli applicati per l’anno 2014, e meglio CHF 4’965.- all’anno per un adulto, CHF 4’594.- per un giovane adulto e CHF 1’156.- per un minorenne.

(…)”

                                Inoltre dal Rapporto di maggioranza del 21 ottobre 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 settembre 2014 concernente la modifica della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) emerge:

" (…)

6.1 Premio medio di riferimento

Il Consiglio di Stato, come già ampiamente esposto al punto 4.1.1, ripropone di utilizzare il metodo di calcolo del premio medio di riferimento (PMR) secondo quanto già proposto con il messaggio n. 6851 del 24 settembre 2013. Si tratta in sintesi di considerare non la sola media ponderata dei premi riferiti al cosiddetto modello standard ma anche la ripartizione fra le diverse casse malattia degli assicurati che hanno optato per modelli alternativi, nonché considerando lo sconto medio percentuale ottenibile scegliendo il modello "medico di famiglia", mantenendo la franchigia ordinaria di 300 franchi all'anno e il rischio d'infortunio. Rispetto alla proposta del messaggio n. 6851, il Consiglio di Stato propone in più che il PMR (sia per le situazioni acquisite, cioè i bassi redditi, come pure per le altre fasce di reddito) non possa essere inferiore a quello utilizzato per il 2014 (nuovo art. 29 cpv. 2, risp. nuovo art. 43a cpv. 2 lett. a) LCAMal). Questo porta a una graduale riduzione del premio medio rispetto alla copertura standard, che andrà ad accentuarsi sulla base delle scelte assicurative che hanno fatto e faranno i cittadini. È chiara la tendenza ad andare verso coperture alternative e, in modo particolare, verso il modello medico di famiglia, per la possibilità di risparmio che attualmente tali coperture offrono. Questa tendenza andrà sicuramente accentuandosi nei prossimi anni. Si tratterà poi di vedere se gli sconti attualmente proposti per queste coperture assicurative saranno mantenuti negli anni o se non si andrà gradualmente verso un allineamento dei premi. Già per il prossimo anno lo sconto sul premio per il modello medico di famiglia rispetto al modello standard è diminuita, anche se di poco, in rapporto al 2014.

(…)

6.5 Misure previste dal Preventivo 2015

Il messaggio sul Preventivo 2015 (n. 6987), oltre alle misure previste nell'ambito Ripam dal messaggio che stiamo esaminando, propone pure un'ulteriore misura di contenimento che deriva dalla nota questione legata al rimborso dei premi versati in eccedenza dai cittadini ticinesi. Il Parlamento federale ha deciso che il rimborso avverrà con un versamento annuo di 90 franchi a ogni assicurato per gli anni 2015-2017. Il Consiglio di Stato propone quindi di ridurre il PMR per la valutazione della Ripam per il medesimo importo e per gli anni indicati in precedenza. Questa misura comporterà un risparmio per la Ripam ordinaria di 2.2 milioni di franchi e di 2.3 milioni di franchi per la Ripam per i beneficiari di PC. In totale quindi per il prossimo anno si prevede un risparmio di 23.8 milioni di franchi.

(…)”

                                         L’11 febbraio 2015 il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, adottato il seguente Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2015 (cfr. BU 7/2015 del13 febbraio 2015 pag. 47) che ha confermato il precedente Decreto esecutivo provvisorio per l’anno 2015 del 18 novembre 2014 (cfr. BU 55/2014 del 21 novembre 2014 pag. 496):

" Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2015 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

– adulti: CHF 4’875.-

– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.-

– minorenni: CHF 1’066.c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

– unità di riferimento senza figli: 3.4

– unità di riferimento con figli:     3.9

Art. 2 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Esso entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2015 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2015.”

                               2.8.   A titolo di premio della cassa malati, perciò, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio ordinario per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per singolo assicuratore ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps.

                                         Il premio medio di riferimento è calcolato sulla base di quanto contemplato dagli art. 28 e 29 LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. consid. 2.7.)

                                         Il premio medio di riferimento per gli adulti valido nell’anno 2015 ammonta a fr. 4'875.-- (cfr. consid. 2.7.; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio 2015).

                                         Tale importo è inferiore al premio medio di riferimento per il 2014 di fr. 4'965 (cfr. consid. 2.8.), come rettamente osservato dalla ricorrente (cfr. doc. I).

                                         Ciò sembrerebbe in contraddizione con quanto enunciato dall’art. 29 cpv. 2 LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2015, ossia che il premio medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal non può essere inferiore a quello applicato per l’anno 2014 (cfr. consid. 2.7.).

                                         Tuttavia tale incongruenza è soltanto apparente.

                                         In effetti, come risulta dal Rapporto di maggioranza del 21 ottobre 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 settembre 2014 concernente la modifica della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) il premio medio di riferimento annuo per il 2015 di per sé è rimasto invariato rispetto al 2014. La riduzione di fr. 90.-- (fr. 4'965 - fr. 4'875) è prevista nel messaggio sul Preventivo 2015 (n. 6987) ed è unicamente connessa al rimborso dei premi versati in eccedenza dai cittadini ticinesi che il Parlamento federale ha quantificato in un versamento annuo di 90 franchi a ogni assicurato per gli anni 2015-2017 (cfr. consid. 2.7.).

                                         I premi medi di riferimento per il 2015 definiti nel Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio 2015 non sono, pertanto, censurabili.

                               2.9.   RI 1 è affiliata alla cassa malati __________ (cfr. doc. 22).

                                         Come esposto sopra, a titolo di premio della cassa malati, nel calcolo volto a stabilire la prestazione assistenziale spettantele nel periodo gennaio – aprile 2015, non va tenuto conto del premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, bensì del premio ordinario per il singolo assicuratore, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.6.-2.8.).

                                         Per il 2015 il premio ordinario (cfr. consid. 2.6.) per la __________ da considerare giusta gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 5'618.-- (www.priminfo.ch).

                                         L’ammontare di fr. 5'618.-- è superiore al premio medio di riferimento per il 2015 di fr. 4.875.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio 2015; consid. 2.7).

                                         Pertanto giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las (cfr. consid. 2.6.), ai fini del calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente dal gennaio all’aprile 2015, va tenuto conto del premio medio di riferimento per il 2015 di fr. 4’875.--, come del resto effettuato dall’USSI (cfr. doc. A2; A1).

                             2.10.   La ricorrente ha pure fatto valere che le disposizioni COSAS prevedono a titolo eccezionale l’assunzione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (cfr. doc. V pag. 4).

                                         Le disposizioni COSAS al p.to B.4-1 enunciano, in effetti, che in situazioni eccezionali, opportunamente motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni complementari possono essere assunte dall’ufficio del sostegno sociale. Questa parte dei premi è da considerare come una prestazione sociale specifica.

                                         Al riguardo il TCA si limita a osservare, da una parte, che le disposizioni COSAS, che peraltro costituiscono soltanto delle raccomandazioni (cfr. consid. 2.5.), prevedono semplicemente la possibilità di riconoscere da parte dell’assistenza sociale i premi delle assicurazioni complementari.

                                         Dall’altra, che in ogni caso l’assunzione di tali premi sarebbe da trattare quale prestazione assistenziale speciale, non rientrando così nel calcolo della prestazione ordinaria.

                                         L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali come segue:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

                                         Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2013.21 del 9 aprile 2014; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

                             2.11.   Per il resto l’insorgente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI valido dal mese di gennaio al mese di aprile 2015.

                                         Non risulta alcun reddito e alcuna sostanza computabili (cfr. consid. A2).

                                         Le spese computabili sono composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’200.--, dal premio della cassa malati pari a fr. 4’875.-- (cfr. doc. A2, consid. 2.9.).

                                         Esse, globalmente, corrispondono a fr. 18’075.--, pari a fr. 1'506.-- al mese.

                                         La soglia di intervento per il 2015 della ricorrente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. consid. 2.5.; doc. A2).

                                         Come indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.3.).

                                         In casu, il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 298.-- mensili (cfr. doc. A2).

                                         La lacuna di reddito Las mensile è, pertanto, pari a fr. 2’285.-- [(fr. 1’077.-- + fr. 1’506.--) – fr. 298.--].

                                         L’insorgente ha, dunque, diritto, per il periodo da gennaio ad aprile 2015, a una prestazione assistenziale di fr. 2’285.-- al mese, come deciso dall’USSI (cfr. doc. A2; A1).

                                         La decisione su reclamo del 25 febbraio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

42.2015.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2015 42.2015.1 — Swissrulings