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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.02.2015 42.2014.16

25. Februar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,522 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

A ragione l'USSI ha negato al ricorr.prestaz.assist.x i costi di un corso di italiano x la moglie.AS sussid.rispetto a prest. ass.sociali.AD copre costo corso per conscenze elementari.AS potrà,se del caso,valutare richiesta se verrà comprovato possib.di finanz.prioritarie non date e misura adeguata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 42.2014.16   DC/sc

Lugano 25 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2014 di

RI 1   

contro  

la decisione su reclamo del 2 ottobre 2014 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 2 ottobre 2014 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 4 luglio 2014 con la quale ha negato a RI 1 le prestazioni assistenziali per i costi di un corso di italiano che sua moglie vorrebbe frequentare (cfr. doc. A3).

                                         Al riguardo l'amministrazione si e così espressa:

" (…)

Nel caso concreto, con reclamo 26 luglio 2014 RI 1 contesta la correttezza della decisione che rifiuta di assumere i costi di un corso di italiano della moglie sostenendo che non ha la possibilità di beneficiare del finanziamento del corso da parte di altri uffici o servizi pubblici.

Come esposto l'assistenza ha il compito di garantire il fabbisogno esistenziale. L'assistito deve inoltre far capo prioritariamente a tutte le risorse pubbliche o private alternative disponibili. Ciò vale anche in relazione ai costi di formazione che vengono quindi riconosciuti solo in casi eccezionali.

In particolare l'assistito deve prima far capo alle borse di studio o alle misure messe a disposizione dalla legge sulla disoccupazione.

Nel caso in esame il reclamante non dimostra alcuna ricerca o richiesta in tal senso, in particolare non risulta essersi rivolto all'Ufficio di collocamento per richiedere tali misure.

Non si può quindi ritenere che tali prioritarie possibilità siano state richieste e non siano date. L'assistenza non è quindi tenuta a coprire i costi di formazione richiesti." (Doc. A1)

                               1.2.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale sottolinea di essersi informato e che nessun Ente o Ufficio riconosce il rimborso di un corso di italiano a sua moglie (cfr. doc. I).

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 novembre 2014 l'USSI propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

" (…)

Nel caso in esame non risulta che il reclamante abbia fatto alcuna concreta richiesta in tal senso. Nel ricorso dichiara infatti di basarsi sulle sue proprie valutazioni.

In tali circostanze non si può quindi ritenere che abbia almeno provato a far capo a tali possibilità, prioritarie per legge, e non risulta quindi che tali possibilità non siano date.

L'assistenza non è quindi tenuta a coprire i costi di formazioni richiesti.

L'USSI può valutare la richiesta qualora venga provato che tali possibilità prioritarie di finanziamento non sono date e che la misura richiesta è adeguata." (Doc. III)

                               1.4.   Il 22 novembre 2014 RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

In secondo luogo, nella sopra citata Risposta, USSI basa la sua decisione basata sul fatto che, facendo riferimento ad eventuali borse di studio, "... non risulta che il reclamante abbia fatto alcuna richiesta in tal senso".

Oggigiorno non vi è la necessità di inoltrare specifiche richieste quando tutte le informazioni riguardanti l'eligibilità a borse di studio o alti aiuti pubblici o privati sono chiaramente evidenziate e disponibili in internet. Ho quindi esaminato tali condizioni d'eligibilità di tutti gli enti pubblici e privati di mia conoscenza elencati nel mio ricorso del 27 ottobre 2014. Il risultato è stato negativo; la mia coniuge non possiede i requisiti necessari per nessuna delle risorse pubbliche e private investigate e soppesate. Pertanto, ne risulta che la richiesta da parte di USSI di "concrete richieste" è insensata, irragionevole ed antiquata; un pretesto per giustificare il negato aiuto.

In terzo luogo, USSI afferma che mia moglie deve fare capo alle misure messe a disposizione dalla legge sulla disoccupazione. USSI però rifiuta di riconoscere il fatto che mia moglie, di origine straniera, senza conoscenze della lingua italiana, a tutti gli effetti non è in grado di sostenere colloqui con l'URC, di effettuare ricerche di lavoro o di sostenere colloqui di lavoro. Quindi non è ragionevole pretendere che si debba iscrivere all'URC.

La mia coniuge potrà finalmente iscriversi all'URC dopo aver ricevuto il sostegno da parte dell'USSI per un corso di italiano che le dia le conoscenze di base necessarie per intraprendere questo primo passo d'inserimento nella società; un diritto di base che USSI (Ufficio del Sostegno Sociale ed dell'Inserimento) vergognosamente nega a mia moglie.

Con il negato sostegno richiesto, USSI è colpevole di discriminazione nei confronti di mia moglie. Infatti, già in occasione del mio incontro con il Sig. __________, il Sig. __________ e la Sig.ra __________ presso gli uffici di Bellinzona in data 2 aprile 2014, alla mia richiesta di un corso di italiano per la mia coniuge straniera, la risposta della Sig.ra __________ è stata: "l'italiano lo potrebbe benissimo apprendere comunicando con colleghi e colleghe di lavoro mentre svolge il lavoro di pulire cessi!". Il Sig. __________ invece, con un tono denigrante e discriminatorio ha sostenuto che mia moglie "sarebbe obbligata ad accettare un'ipotetica offerta di lavoro per pulire cessi a fr. 10.00/ora"! Entrambi non hanno mai rinnegato tali affermazioni." (Doc. V)

                               1.5.   Il 3 dicembre 2014 l'USSI conferma la correttezza della sua decisione (cfr. doc. VII).

                                         Il 7 dicembre 2014 __________ ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato:

" (…)

Secondariamente, il sottoscritto richiede che il TCA tenga in considerazione il fatto che, come già precedentemente evidenziato, USSI è imputabile non solo di discriminazione e diffamazione, ma è pure colpevole di calunnia! Nel suo scritto datato 2 ottobre 2014 ha palesemente mentito affermando che "nel caso in esame il reclamante non dimostra alcuna ricerca o richiesta in tal senso" quando invece, nel mio scritto del 26 luglio 2014, ho chiaramente ed esplicitamente richiesto informazioni a proposito di enti pubblici o privati che possano finanziare il corso di italiano per mia moglie.

Infatti, nel sopra citato scritto indirizzato al Sig. __________, il sottoscritto ha inoltrato la seguente dettagliata richiesta: "Se lei, Sig. __________, in veste di Capo servizio dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, è a conoscenza di una simile organizzazione, è pregato di fornire tale informazione. In caso contrario, è tenuto ad accogliere il mio ricorso e a riconoscere i costi del corso per la mia coniuge". Come anteriormente affermato, USSI ha radicalmente ignorato la mia richiesta di informazioni.

A ciò aggiungo che USSI ha pure dichiarato il falso quando, nel suo scritto datato 4 luglio 2014, ha affermato che il finanziamento di un corso di italiano per la mia coniuge sarebbe dovuto essere sostenuto da un "fondo comunale"; a questo proposito ho prontamente interpellato il Sig. __________ (responsabile dell'ufficio assistenza del mio comune di domicilio) il quale ha confermato che non esiste alcun "fondo comunale"!

Conseguentemente, richiedo che il Tribunale delle assicurazioni accolga il mio ricorso e che riconosca il diritto di mia moglie ad un corso di italiano finanziato da USSI." (Doc. IX)

                                         Al riguardo l'USSI il 7 gennaio 2015 si è così espresso:

" (…)

Contrariamente a quanto sostiene il signor RI 1, l'USSI non opera nessuna discriminazione ma applica la legge in vigore ed i relativi principi. Le prestazioni di assistenza entrano in considerazione sussidiariamente quando sono esaurite le risorse personali e le altre prestazioni sociali. Tale principio di sussidiarietà dell'assistenza è applicato a tutti i richiedenti le prestazioni assistenziali. Le accuse del ricorrente sono quindi infondate." (Doc. XI)

                               1.6.   Il 28 gennaio 2015 il ricorrente ha inviato un nuovo scritto al TCA nel quale ha sottolineato in particolare:

" (…)

USSI ha esplicitamente ignorato la mia domanda in quanto perfettamente al corrente del fatto che non esiste nessun ente/organizzazione pubblica o privata che possa sostenere il costo del corso di italiano per mia moglie. Una loro risposta in tal senso avrebbe obbligato USSI a sostenere i costi. Quindi, deliberatamente, USSI ha scelto di non rispondere per poi utilizzare il pretesto del principio di sussidiarietà per negare la mia richiesta. (…)" (Doc. XIII)

                                         Il 3 febbraio 2015 l'USSI ha sottolineato che "il signor RI 1 non indica fatti o motivi che non siano già stati adeguatamente valutati e che risultino idonei a giustificare una diversa valutazione rispetto alla decisione impugnata, che viene confermata." (doc. XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure no l'USSI ha respinto la domanda interposta da RI 1 tendente al finanziamento di un corso di italiano per sua moglie __________.

                                         L'amministrazione ha rifiutato di attribuire delle prestazioni assistenziali in quanto il ricorrente non ha dimostrato di avere inoltrato, senza esito positivo, delle domande presso altri enti, in particolare agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.1. e 1.2).

                                         Il ricorrente sostiene di avere esaminato le condizioni poste dai diversi enti pubblici e privati e di essere giunto alla conclusione che nessuno accorderebbe il finanziamento richiesto (cfr. consid. 1.3 e 1.5).

                                         L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         Nell’ambito dell’assistenza, vige dunque il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

                                         Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in consi-derazione nella determinazione dell’intervento pubblico. (…)”

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

                                         Questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro citata dall’amministrazione nella decisione sui reclamo (cfr. doc. A), ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. In quell'occasione ha pure sottolineato che:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale") ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale, sottolineando che:

" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."

                               2.2.   L'assicurazione contro la disoccupazione accorda le proprie prestazioni (cfr. art. 60 LADI) per dei corsi di lingua italiana allorché essi hanno lo scopo di permettere all'assicurato di acquisire le conoscenze elementari della nostra lingua.

                                         In Ticino, un corso linguistico nella lingua italiana che va oltre le conoscenze di base, equivale invece a una formazione di base che non deve, in ogni caso, essere finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Ad esempio in una sentenza 38.1999.327 del 2 giugno 2000 pubblicata in RDAT II-2000 pag. 351 seg. questo Tribunale ha negato ad un'assicurata, di professione ausiliaria di pulizie, il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di perfezionamento nella lingua italiana, argomentando:

" (...)

Nella presente fattispecie l'assicurata svolge la professione di ausiliaria di pulizie.

Essa ha già frequentato un corso di italiano a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nella sua domanda del 20 settembre 1999 X. ha affermato quanto segue:

"                                     Durante lo scorso anno ho frequentato la prima fase, ora vorrei poter continuare il corso per migliorare e imparare a scrivere. Base lettura e scrittura alfabetizzazione esercitazioni. Anche se il lavoro che svolgo non necessita di particolari conoscenze, vorrei imparare bene la lingua italiana per inserirmi in questo paese in cui vivo." (allegato 1)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la decisione dell'URC di _________.

Infatti, come l'assicurata stessa riconosce, maggiori conoscenze linguistiche non sono necessarie per svolgere la sua attuale attività lucrativa.

Non esiste dunque un'indicazione relativa al mercato del lavoro (cfr. SVR 2000 ALV N° 2 e consid. 2.3).

Va comunque rilevato che la domanda andrebbe comunque respinta anche applicando la giurisprudenza cantonale ticinese (cfr. SVR 1996 ALV N° 58; Vedi pure: D. Aeppli, "La situation des chômeurs en fin de droit en Suisse" in La Vie économique 5/2000 pag. 46 seg. (48)) che, in merito al miglioramento dell'idoneità al collocamento, e più larga rispetto a quella del TFA (cfr. consid. 2.3 e DLA 1995 p. 48-51; per un'analisi critica della giurisprudenza federale, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI" in CGRSS N° 11-1993 pag. 19 seg., in particolare 34-37).

Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione ha già finanziato il precedente corso atto a favorire l'inserimento professionale della ricorrente. Quel corso le ha permesso di apprendere le conoscenze fondamentali della lingua italiana.

Ogni ulteriore corso nella lingua italiana, rappresenterebbe, nella presente fattispecie, una formazione di base, che non deve essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3).

La decisione impugnata deve dunque essere confermata."

                                         In una sentenza 38.2008.35 del 29 settembre 2008 il TCA ha respinto la richiesta di un'assicurata di frequentare un corso di italiano semi-intensivo B1, rilevando:

" (...)

Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata dal luglio 2005 ha sempre lavorato in Svizzera soprattutto come cameriera.

Il suo collocamento non è dunque intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7).

D'altra parte la ricorrente ha già seguito un corso di perfezionamento nella lingua italiana della durata di due mesi a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale dettagliatamente esposta al consid. 2.9, la decisione dell'URC di ________ che ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni della LADI per un ulteriore corso nella lingua italiana frequentato dall'assicurata non può che essere confermata. (...)"

                                         Allo stesso risultato il TCA è giunto in una sentenza 38.2009.22 del 6 agosto 2009 a proposito di un'infermiera in cure generali:

" (…)

Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, già prima di frequentare il corso, era in possesso delle conoscenze elementari della lingua italiana (cfr. Doc. 11: "Griglia di sintesi sulle capacità linguistiche e professionali dell'assicurato", livello A2), ciò che è del tutto normale dopo dieci anni di attività lucrativa in Ticino e a _________ (cfr. Doc. I).

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.9., il corso in questione, che va oltre le conoscenze di base , equivale a una formazione di base e non può essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Inoltre, ed indipendentemente da quanto appena esposto, avendo l'assicurata avuto la possibilità di lavorare e avendola rifiutata per seguire il corso di italiano (anziché accettare la proposta dell'URC di _________ che le avrebbe permesso di seguire il corso linguistico e nel contempo lavorare; cfr. Doc. 1 e Doc. 4) la richiesta deve in ogni caso essere respinta in virtù del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritario rispetto ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.10.).

In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata senza dovere ulteriormente approfondire se il collocamento della ricorrente era o no intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7.) e se il corso in questione migliorava la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8.)."

                               2.3.   Nella presente fattispecie il ricorrente stesso ha affermato che la moglie __________, di origine straniera (cfr. STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014, consid. 2.8), non ha chiesto il finanziamento di un corso di base nella lingua italiana all'assicurazione contro la disoccupazione in quanto, prima di iscriversi per il collocamento,  desidera possedere le conoscenze di base nella nostra lingua (cfr. consid. 1.4).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.2) l'assicurazione contro la disoccupazione rimborsa però proprio ed esclusivamente dei corsi di italiano atti a fornire agli assicurati le conoscenze minime indispensabili per poter esercitare un'attività lucrativa nel nostro Cantone.

                                         D'altra parte va ricordato che il diritto all'indennità di disoccupazione dipende dalla realizzazione dei seguenti presupposti, fissati all'art. 8 cpv. 1 LADI:

" L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a.   è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

b.   ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);

c.   risiede in Svizzera (art. 12);

d.   ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

e.   ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

f.    è idoneo al collocamento (art. 15) e

g.   soddisfa le prestazioni sul controllo (art. 17)."

                                         Per quel che concerne i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, l'art. 59d LADI prevede tuttavia quanto segue:

" 1Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 26 giorni al massimo, le prestazioni in cui all'art. 59c capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrative dipendente.

2I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall'assicurazione e dai Cantoni.”

                                         L'art. 59cbis cpv. 3 LADI stabilisce inoltre che l'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Su questi aspetti cfr. B. Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, pag. 466-467.

                                         In simili condizioni, poiché le prestazioni di assistenza sociale sono sussidiarie, in particolare rispetto a quelle delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.1), secondo questo Tribunale, a ragione, l'amministrazione, per il momento (cfr. consid. 1.3: "L'USSI può valutare la richiesta qualora venga provato che tali possibilità prioritarie di finanziamento non sono date e che la misura richiesta è adeguata") ha rifiutato di assumere le spese per un corso di italiano.

                                         La decisione su reclamo del 2 ottobre 2014 va quindi confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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