Raccomandata
Incarto n. 42.2007.9 rs
Lugano 14 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 novembre 2007 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 20 novembre 2007 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento dell’8 novembre 2007 (cfr. doc. 15) con il quale ad RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. A1), è stata negata una prestazione assistenziale speciale per la copertura delle spese dentarie a favore della figlia __________, nata nel 1994 (cfr. doc. A12).
A motivazione del proprio rifiuto l’amministrazione ha indicato che la Commissione dei periti dentisti ha ritenuto l’anomalia di cui è affetta __________ non sufficientemente grave da giustificare un intervento finanziario della pubblica assistenza (cfr. doc. A12, 15).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il rimborso integrale, o perlomeno parziale, dei costi dentistici.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale essa, in particolare, ha addotto che l’USSI non ha precisato i parametri entro i quali avrebbe potuto assumere, magari parzialmente, le cure in oggetto. L’insorgente ha specificato che dai colloqui avuti con l’USSI le sembra di avere capito che tale Ufficio applica i criteri dell’AI, quando, invece, secondo lei, andrebbe fatto riferimento ai criteri validi per le prestazioni complementari all’AVS/AI, ossia l’amministrazione dovrebbe rimborsare le spese per cure semplici e adeguate alla malformazione. Essa ha conseguentemente chiesto a questa Corte di accertare esattamente le basi legali, nonché le ordinanze e le direttive applicabili al caso di specie (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha auspicato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 6 dicembre 2007 è pervenuto uno scritto di RI 1, con cui il TCA è stato invitato a richiedere tutte le informazioni concernenti i problemi ai denti della figlia al dentista curante, Dr. __________. E’ stato, inoltre, puntualizzato che le cure sono indispensabili per evitare maggiori danni e garantire la funzionalità della bocca (cfr. doc. V).
1.5. L’USSI, il 10 dicembre 2007, ha osservato che i preventivi per cure dentarie, unitamente alla relativa documentazione, se necessaria, sono sottoposti dal funzionario incaricato dell’Ufficio alla Commissione dei periti dentisti (dentisti Dottori __________ e __________) che ha la competenza di rilasciare un preavviso in merito. L’amministrazione ha ribadito che nella fattispecie il parere della Commissione è stato negativo, avendo giudicato che la malformazione non è tale da giustificare un intervento dell’assistenza sociale (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente causa questa Corte ha chiesto ai Dr. __________ e __________ di precisare in modo più dettagliato i motivi per i quali i costi della cura ortodontica a cui si è sottoposta la figlia della ricorrente, da un lato, non possono venire assunti integralmente dall’USSI, dall’altro, nemmeno possono essere posti a carico del citato Ufficio in misura parziale (cfr. doc. IX).
L’USSI, dopo avere richiesto al Dr. __________ la documentazione medica (radiografie e calchi) afferente alla figlia della ricorrente da sottoporre nuovamente alla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. X), il 14 gennaio 2008 ha trasmesso la risposta dei Dr. __________ e __________ (cfr. doc. XI + 1).
1.7. I doc. IX, X e XI + 1 sono stati inviati all’insorgente, alla quale è stato assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. XII).
RI 1 è, tuttavia, rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato alla ricorrente l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale per la copertura delle spese relative alla cura dentistica a favore della figlia __________.
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA del 17 maggio 2005 nella causa A., 42.2004.3., pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.6. Nella presente evenienza l’USSI, come già esposto nei fatti, con decisione formale dell’8 novembre 2007, confermata dalla decisione su reclamo del 20 novembre 2007, ha rifiutato di erogare ad RI 1 una prestazione assistenziale speciale per la copertura delle spese relative alle cure dentarie a favore di sua figlia __________, in quanto la Commissione dei periti dentisti ha indicato che la malformazione di cui è affetta __________ non è sufficientemente grave da giustificare l’intervento della pubblica assistenza (cfr. doc. A12, 15).
La ricorrente ha contestato tale conclusione, facendo valere che l’USSI per decidere se assumere o meno determinati costi dentistici dovrebbe applicare i criteri validi per le prestazioni complementari all’AVS/AI, come pure che le cure a cui si è sottoposta sua figlia sono indispensabili per evitare maggiori danni (cfr. doc. I, V).
Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva innanzitutto che, come indicato in precedenza, l’art. 20 Las contempla la possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.
Tale disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni che non risulta, tuttavia, essere esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Le spese dentarie sono ad ogni modo elencate al cpv. 1 lett. b dell’art. 20 Las.
Esse, pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.5.) - di una prestazione assistenziale speciale.
Ciò non è del resto stato contestato dall’Ufficio resistente.
2.7. L’art. 8 Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Le direttive COSAS 2005 al p.to 4.2, relativo alle spese per cure dentarie, enunciano che:
" Salvo in casi urgenti, il beneficiario deve chiedere un preventivo prima di iniziare il trattamento (v. capitolo H.2). Il preventivo dovrebbe anche contenere indicazioni sullo scopo del trattamento.
I costi da prendere a carico sono basati sul punteggio dell’INSAI o della tariffa sociale dei singoli cantoni. I costi del controllo annuale e dell’igiene dentaria dovrebbero essere assunti in ogni caso dagli uffici di sostegno sociale.
Se il trattamento esige costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di dentista fiduciario.”
Inoltre giusta il p.to H.2:
" Innanzitutto bisogna distinguere fra concetto di trattamento d’urgenza e quello di trattamento corrente. Il trattamento d’urgenza, che permette al paziente di masticare correttamente e senza dolori, si può ottenere attraverso mezzi di cura dentaria semplici e parzialmente provvisori. Per trattamento semplice ed adeguato, si intende l’eventuale estrazione di un dente o di una radice, la conservazione di denti importanti, l’otturazione (in amalgama o composto resinoso) e a sostituzione di denti mancanti con l’ausilio di protesi parziali (soprattutto calchi), allo scopo di conservare stabilmente la masticazione. L’applicazione di ponti o corone non rientra nella nozione di trattamento semplice e adeguato, sin tanto che non riguardi la zona incisiva.”
Dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato – n. 5589 emerge, poi, che:
" (…)
Le prestazioni speciali (art. 20 della Legge sull’assistenza sociale, Las) sono generalmente aggiuntive a quelle ordinarie e mirate a far fronte a bisogni particolari, sovente limitati nel tempo o puntuali (una tantum). Sono anch’esse basate sulle raccomandazioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale, ma la loro attuazione comporta valutazioni caso per caso. Sussistono quindi margini per restringerne l'entità, secondo modalità differenziate attinenti alla prassi.
In particolare, si opererà nei modi seguenti (misure già in atto dal mese di giugno 2004):
(…)
- spesa per la cura dentaria: i preventivi dei medici dentisti sono sottoposti alla Commissione dei periti per l’approvazione. Si studiano con loro, ed eventualmente con l’ordine dei dentisti, soluzioni atte a contenere ulteriormente tali spese.”
2.8. Nel caso in esame dalla documentazione agli atti risulta che nel dicembre 2004 la __________, con la quale la ricorrente aveva concluso un’assicurazione complementare malattie ex LCA per la copertura delle spese dentistiche in favore della figlia __________, ha rifiutato di assumere i costi del trattamento ortodontico, in quanto lo stesso era stato prospettato nel 2001 dal medico scolastico dentario, ossia precedentemente alla stipulazione del menzionato contratto d’assicurazione (cfr. doc. A5).
__________, essendo nata nel 1994, ha meno di venti anni.
Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI (cfr. STCA 32.2005.230 del 22 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 47 pag. 189-190).
Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
Per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è utile rilevare che l’art. 19a cpv. 1 lett. b OPre enuncia che l’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti a infermità congenita di cui al capoverso 2, se le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal ma non all’assicurazione federale per l’invalidità (AI).
L’art. 32 LAMal prevede che le prestazioni, per essere assunte dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie, devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
Da quanto appena esposto discende che l’AI interviene, nel caso di ragazzi inferiori ai venti anni, unicamente nel caso di infermità congenite.
L’assicurazione obbligatoria contro le malattie ha, poi, un ruolo sussidiario per quanto attiene alle cure dentarie per infermità congenite. Essa interviene soltanto qualora un giovane non adempia le condizioni per avere diritto alle prestazioni dell’AI.
In casu, dalle circostanze fattuali della fattispecie risulta che non si è confrontati con un caso, nemmeno sospettato, di infermità congenita.
In effetti la ricorrente stessa ha prodotto uno opuscolo “Cure ortodontiche – Informazioni per genitori e pazienti” rilasciato dal Dr. __________, dentista curante della figlia __________, da cui si evince che:
" (…)
9. Assicurazione invalidità
L’analisi della documentazione ci permette di verificare esattamente se vostro figlio presenta un’anomalia grave della posizione dei denti e dei mascellari, se l’anomalia supera determinati valori limite, i costi complessivi di tutta la cura vanno a carico dell’Assicurazione Invalidità. In tal caso sarà mio dovere e premura informarvi debitamente e indicarvi come pervenire ai contributi AI. Richieste di contributo o di perizie AI non giustificate o avvenute dopo un mio chiaro preavviso sfavorevole, sono inutile spreco di tempo e di soldi, in questo caso, le non indifferenti spese burocratiche sono a carico dei genitori.” (Doc. A6)
L’insorgente, nonostante fosse al corrente del fatto che in determinati casi le cure dentistiche vengono assunte dall’AI, ha chiesto di assumere le spese del trattamento dentario a favore della figlia, in prima battuta, all’assicuratore LCA e, in seguito, all’USSI.
E’ altamente verosimile, quindi, che essa ha ricevuto dal Dr. __________ un preavviso negativo riguardo alla possibilità di inoltrare domanda all’UAI.
2.9. Giova, inoltre, evidenziare che le prestazioni complementari all’AVS/AI comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni mese, e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 lett. a e lett. b LPC).
L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto alla rifusione delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, tra l’altro di dentista (lett. a).
Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito, ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).
L'art. 8 cpv. 1 OMPC prevede che le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono rimborsate e che è fatto salvo il capoverso 3. Tale disposto recita che, se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a fr. 3'000.-, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'Ufficio delle prestazioni complementari. Se un trattamento il cui costo supera i fr. 3'000.- è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo fr. 3'000.-.
L'art. 8 cpv. 2 OMPC prevede che per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Infine, i preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI (art. 8 cpv. 4 OMPC).
Il capoverso 3 dell'art. 8 OMPC deve essere interpretato nel senso che fonda una presunzione che il trattamento di un costo superiore a Fr. 3'000.per il quale nessun preventivo è stato trasmesso all'organo d'esecuzione non costituisce un trattamento semplice, economico e adeguato. L'assicurato può, tuttavia, ribaltare questa presunzione portando la prova del contrario (STFA P 9/06 del 2 febbraio 2007; DTF 131 V 263 consid. 5 pag. 266).
Sulla base di questo disposto legale, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato delle direttive (DPC) sulle spese per trattamenti dentari.
Secondo il N. 5038 DPC, per principio, le spese per trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per materiale e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a trattamenti ed esecuzioni semplici, economici ed adeguati.
Per il N. 5038.1 DPC, per valutare se si è in presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le direttive dell'UFAS concernenti il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. Allegato IV DPC).
L’Allegato IV relativo alle direttive per il rimborso di spese per trattamenti dentari nell’ambito delle PC prevede che:
" In caso di trattamenti protetici, si provvederà di regola a utilizzare protesi parziali metalliche. In caso di necessità, per esempio retenzione insufficiente, si può di regola considerare anche una corona dei denti d’ancoraggio mediante corone metalliche nelle zone dei denti laterali oppure mediante cappe radicolari a perno con elementi di retenzione nella zona dei denti anteriori.
I ponti metallo-ceramica sono coperti nell’ambito delle PC soltanto se non esistono terapie alternative. Devono essere giustificati presentando la relativa documentazione. La stessa cosa vale per gli impianti. In generale, nella pianificazione della terapia occorre tenere conto della consapevolezza del paziente riguardo alla profilassi o della sua disposizione di fronte a questo aspetto.
Tra due terapie entrano (n.d.r.: entranti) in linea di conto va di regola scelta quella meno costosa."
La fattura del dentista e quella del laboratorio odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della tariffa AINF/AM/AI. Devono figurarvi il numero del dente, il numero tariffario, la quantità, il genere di trattamento, la quantità di punti e il valore del punto (N. 5038.3 DPC).
Se il trattamento dentario preventivato è superiore a fr. 3'000.-, di regola l'ufficio PC sottoporrà il preventivo dei costi al dentista consulente del Cantone. I preventivi dei costi d'entità minore a quella indicata possono essere sottoposti al dentista consulente del Cantone (N. 5038.6 DPC).
Secondo il N. 5038.7 DPC, un preventivo dei costi approvato dall'ufficio PC non è da considerare come una garanzia dei costi. La persona assicurata può, tuttavia, partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato.
Il N. 5038.9 DPC prevede che se il trattamento dentario (compreso il laboratorio) superiore a fr. 3'000.- ha avuto luogo ugualmente senza preventivo dei costi approvato, di principio possono essere rimborsati al massimo fr. 3'000.-. Eccezionalmente, l'importo rimborsato può superare questo limite se l'assicurato dimostra a posteriori, producendo tutti i necessari documenti giustificativi – descrizione dettagliata dello stato dei denti prima del trattamento, radiografie, ecc. – che il rimborso richiesto corrisponde ad un trattamento semplice, economico e adeguato.
Giusta il N. 5038.10 DPC, l'ufficio PC rammenta regolarmente ai beneficiari di PC che prima di un trattamento dentario di una certa importanza devono informare il loro dentista in merito alle PC e che occorre inoltrare un preventivo dei costi.
2.10. A seguito della richiesta dell’insorgente di assumere le spese per il trattamento dentario a favore di sua figlia, l’USSI, il 17 gennaio 2007, ha chiesto al Dr. __________, dentista curante, in particolare se il tipo di difetto è prevalentemente funzionale o estetico. Nel medesimo scritto l’amministrazione ha, inoltre, precisato che generalmente vengono assunti solo i costi per curare anomalie al limite dei valori AI (cfr. doc. 3).
Il Dr. __________, il 2 febbraio 2007, ha risposto che, essendoci un problema di morso aperto, la cura proposta trova le sue indicazioni in aspetti funzionali e non estetici (cfr. doc. 4).
L’USSI ha, poi, sottoposto il preventivo stilato dal Dr. __________ afferente alle cure ortodontiche da effettuare alla figlia della ricorrente - costituite segnatamente da due apparecchi fissi uno per l’arcata superiore e uno per l’arcata inferiore - di complessivi fr. 8'000.-- (cfr. doc. 1, A6) alla Commissione dei periti dentisti.
Questa Commissione, costituita dai dottori __________ e __________, il 15 giugno 2007, ha indicato che:
" Dalla documentazione in nostro possesso non risulta un’anomalia sufficientemente grave per essere presa a carico dal nostro ufficio.” (Doc. 6)
Questo concetto è stato ribadito dalla Commissione il 18 ottobre 2007 (cfr. doc. 12).
Il TCA, pendente causa, ha chiesto ai Dr. __________ e __________ di precisare in modo più dettagliato i motivi per i quali i costi della cura ortodontica a cui si è sottoposta la figlia della ricorrente, da un lato, non possono venire assunti integralmente dall’USSI, dall’altro, nemmeno possono essere posti a carico del citato Ufficio in misura parziale (cfr. doc. IX).
Nel rapporto dell’11 gennaio 2008 i dentisti menzionati, dopo che a loro nome l’USSI il 2 gennaio 2008 aveva invitato il Dr. __________ a ritrasmettere tutta la documentazione (radiografie, calchi) riguardante __________ (cfr. doc. X), hanno indicato che:
" (…)
i motivi per i quali non si giustifica un intervento da parte del nostro ufficio sono i seguenti:
- la malformazione non si avvicina ai valori limite imposti dall’AI;
- la cura proposta, pur essendo adeguata, non rispetta i parametri di semplicità ed economicità imposti dalle assicurazioni sociali (un risultato sufficiente dal punto di vista estetico e funzionale si otterrebbe con delle semplici estrazioni dei premolari e una correzione tramite apparecchio amovibile, di gran lunga meno costoso);
- la malformazione non è tale da impedire una masticazione corretta. Nella fattispecie è preponderante l’indicazione estetica rispetto all’indicazione funzionale.” (Doc. XI1)
2.11. Questa Corte, dapprima, non può esimersi dallo stigmatizzare l’operato dell’USSI, il quale, tramite la Commissione dei periti dentisti, non ha fornito motu proprio alla ricorrente, né al TCA le ragioni tecniche dettagliate che hanno condotto al diniego dell’assunzione dei costi afferenti alla cura dentaria a favore della figlia dell’insorgente.
In effetti l’amministrazione, fino all’intervento di questo Tribunale che ha domandato in modo esplicito ai dr. __________ e __________ di precisare le motivazioni del rifiuto (cfr. doc. IX), si è limitata a evidenziare che la malformazione di cui è affetta __________ non è sufficientemente grave per assumere i costi del relativo trattamento (cfr. doc. 6, 12).
Tale modo di agire, pur non costituendo una lesione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. per carente motivazione (cfr. STFA I 475/01 del 13 giugno 2003; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002) - l’USSI ha comunque indicato la ragione per la quale ha negato l’assunzione delle citate spese e la ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti avendola impugnata dinanzi al TCA -, ha implicato delle misure istruttorie che hanno procrastinato la vertenza.
Questa Corte auspica, perciò, che in futuro l’USSI, facendo capo alla Commissione dei periti dentisti, motivi immediatamente, non solo, come fatto nel caso in esame, in modo succinto, ma con dovizia di particolari specifici e tecnici il rifiuto di una prestazione assistenziale speciale per cure dentarie.
Ciò permetterà, infatti, di snellire il lavoro sia dell’amministrazio-ne che del TCA.
2.12. Dall’accertamento esperito da questa Corte presso la Commissione dei periti dentisti è emerso, in ogni caso, che l’anomalia di cui è portatrice la figlia della ricorrente non è tale da impedirle una masticazione corretta e che, ai fini del trattamento, è preponderante l’indicazione estetica rispetto a quella funzionale (cfr. doc. XI1).
La precisazione che la malformazione di __________ non si avvicina ai valori limite imposti dall’AI (cfr. doc. XI1, 3) significa, quindi, che la stessa non riveste una gravità di poco inferiore a quella delle affezioni dentarie riconosciute dall’AI quali infermità congenite, le quali vengono assunte da quest’ultima assicurazione sociale.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In concreto, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che il rapporto del gennaio 2008 dei Dr. __________ e __________, non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i dentisti hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver richiesto al dentista curante l’intera documentazione afferente alla figlia della ricorrente (cfr. doc. X) e avere nuovamente proceduto allo studio del suo caso.
Pur avendone avuta la possibilità (cfr. doc. XII), l’insorgente non ha, del resto, minimamente contestato quanto attestato nel gennaio 2008 dalla Commissione dei periti dentisti.
In simili condizioni, questa Corte non ha pertanto validi motivi per scostarsi dalla valutazione dei Dr. __________ e __________.
Il principio di richiedere un preavviso a una Commissione di periti dentisti, peraltro ribadito dal Consiglio di Stato nel Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 (cfr. consid. 2.7.), è oltretutto analogo alla prassi vigente in ambito di prestazioni complementari, secondo cui quando il trattamento dentario preventivato è superiore a fr. 3'000.-, l'ufficio PC sottopone il preventivo dei costi al dentista consulente del Cantone (N. 5038.6 DPC).
L’apprezzamento espresso dal Dr. __________ nel febbraio 2007, il quale ha indicato che essendoci un problema di morso aperto, la cura trova le sue indicazioni in aspetti funzionali (cfr. doc. 4), non è, poi, tale da inficiare la valutazione della Commissione dei periti dentisti.
La nostra Massima Istanza ha, infatti, ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Le direttive COSAS al p.to H.2, alle quali rinvia l’art. 8 Reg.Las, prevedono, quale scopo dei trattamenti da assumere da parte dell’aiuto sociale, quello di conservare stabilmente la masticazione (cfr. consid. 2.7.).
Di conseguenza, ritenuto che la malformazione è di carattere prevalentemente estetico e che la masticazione di __________ non è compromessa (cfr. doc. XI1), secondo questo Tribunale a ragione, l’USSI ha negato all’insorgente una prestazione assistenziale speciale per la copertura integrale delle cure dentistiche a favore della figlia.
Al riguardo va, altresì, rilevato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è unicamente quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las; consid. 2.4.).
Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla, in effetti, il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno. In particolare l’art. 13 Cost. cant. fa esplicito riferimento alle cure mediche essenziali.
A contrario, dunque, l’assistenza sociale non è tenuta a far fronte a spese non indispensabili per la conduzione di una vita dignitosa.
E’, infine, utile ribadire che anche nell’ambito delle PC, che la ricorrente ha menzionato nell’atto ricorsuale, invocando l’applicazione dei rispettivi criteri nel settore dell’assistenza sociale (cfr. doc. I), possono essere assunti solo i costi di cure dentarie semplici, economiche e adeguate (cfr. consid. 2.9.; STFA P 59/04 del 16 febbraio 2005).
Non si rivela, quindi, necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori.
In proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13. Per quanto attiene alla richiesta ricorsuale di assumere perlomeno un parte dei costi delle cure dentistiche per la figlia __________ (cfr. doc. I), va osservato che l’USSI, a seguito di un’esplicita richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), nel mese di gennaio 2008 ha specificato che:
" (…)
La terapia proposta non può essere presa a carico parzialmente dal nostro ufficio in quanto non è previsto che si eroghino contributi parziali ai nostri assistiti. Si presume infatti che non possano disporre di mezzi propri sufficienti per poter coprire la differenza dei costi risultanti.” (Doc. XI1)
In casu la richiesta dell’insorgente di assumere almeno parzialmente le spese della cura dentistica non può essere accolta già per il fatto che in ogni caso il trattamento dentario a favore della figlia si impone più per motivi estetici che funzionali (cfr. consid. 2.12.).
In simili condizioni, infatti, nemmeno un rimborso parziale può trovare giustificazione.
Va, comunque, sottolineato che anche nel caso in cui una cura si rivelasse necessaria per motivi di salute dentaria, una copertura parziale non potrebbe trovare accoglimento se tale trattamento non è semplice e adeguato, ossia se nell’eventualità specifica esiste un’altra cura permettente di raggiungere lo scopo cercato di costo inferiore.
In tal caso andrà semmai finanziata questa ulteriore cura, purché il richiedente abbia accettato di sottoporvisi.
Corretto è, infatti, il ragionamento dell’USSI di non porre gli assistiti, pagando solo una parte di un determinato trattamento, nella condizione di non poter far fronte al restante importo.
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti