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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 42.2005.7

21. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,233 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Irricevibilità del ricorso contro il diniego dell'USSI di pagare a un richiedente l'asilo un corso di tedesco che non è stato frequentato.Il ricorrente non ha comunque diritto al pagamento.Nel 2005 i programmi d'occupazione per richiedenti l'asilo non prevedevano infatti l'apprendimento del tedesco

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 42.2005.7   DC/sc

Lugano 21 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 21 settembre 2005 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 6 settembre 2005 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda inoltrata dal RI 1 per il tramite del __________ e tendente ad ottenere "una garanzia di pagamento di fr. 320.-- affinché lui possa iscriversi al corso di tedesco per adulti organizzato dal Dipartimento dell'educazione" (cfr. Doc. 5).

                                         L'amministrazione ha così motivato la propria decisione:

"  (...)

La citata richiesta di riconoscimento della tassa d'iscrizione ad un corso di tedesco per adulti, organizzato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, di frs. 320.-- è respinta in quanto il settore richiedenti l'asilo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento può unicamente erogare prestazioni atte a coprire i bisogni primari degli utenti, ritenuto che gli importi forfetari versati dall'Ufficio federale della migrazione ai cantoni servono a coprire tali spese. Per prestazioni primarie si intende, il sostentamento, le spese di alloggio e le spese mediche di base.

Osservazioni: facciamo notare che la domanda, oltre a non essere stata da lei sottoscritta, non è supportata da alcuna motivazione e da una adeguata documentazione."

                               1.2.   Contro questa decisione il richiedente l'asilo ha inoltrato un tempestivo reclamo nel quale ha ribadito la richiesta di versamento della tassa del corso ed ha sottolineato che, secondo le disposizioni in materia di asilo, "i richiedenti l'asilo possono beneficiare di programmi di formattazione".

                                         Egli ha inoltre precisato che "il ricorso (recte: corso) comincerà il 4 ottobre 2005" (cfr. Doc. A2).

                               1.3.   Il 21 settembre 2005 l'USSI ha respinto il reclamo, argomentando:

"  Premettiamo che lei risiede temporaneamente nel nostro Cantone in qualità. di richiedente l'asilo con permesso "N"; risulta entrato in Svizzera, secondo i dati della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'8 aprile 2002.

II suo permesso è valido sino al 7 ottobre 2005.

Lei ha presentato domanda di assistenza nel novembre 2004, per il tramite del __________, ente che si occupa dell'accompagnamento dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente, non più soggiornanti nei Centri di accoglienza la cui gestione è stata assegnata, con contratto di prestazione, alla Croce Rossa Svizzera Sezione del __________ (in seguito CRS).

La motivazione di questa sua istanza assistenziale era determinata dal fatto che lei, in data 31 ottobre 2004, ha esaurito il diritto massimo per la riscossione dell'indennità di disoccupazione.

Come ben sa le spese di assistenza nel campo dell'asilo sono rimborsate dalla Confederazione ai Cantoni a titolo forfetario nella misura in cui l'Ordinanza 2 (in seguito 02) sull'asilo e le istruzioni d'esecuzione (dell'allora Ufficio federale dei rifugiati ora Ufficio federale delle migrazioni - in seguito UFM) non prevedano altrimenti.

Questo rimborso concerne il sostentamento, l'alloggio e le spese accessorie ed i costi della salute.

Conformemente all'art. 91 cpv. 1 della Legge sull'asilo (in seguito LAsi), la Confederazione può incoraggiare i Cantoni nell'attuazione di programmi d'occupazione e di formazione d'utilità pubblica.

Secondo l'art. 43 dell'02 sull'asilo il versamento della sovvenzione federale in quest'ambito è esclusivamente effettuato sulla base di contratti di prestazione conclusi tra i Cantoni e l'Ufficio federale competente.

Il Cantone Ticino, e per esso il sottoscritto Ufficio, è tenuto a sottoporre preventivamente ogni anno all'UFM il piano d'azione contenente i diversi progetti promossi dalla CRS e dal __________; per il 2005 il piano d'azione, inviato in versione definitiva l'8 febbraio 2005, è stato interamente accettato dall'UFM il 14 febbraio 2005.

I programmi d'occupazione e di formazione facenti parte del piano d'azione, allestiti per il corrente anno dai due enti citati e approvati dall'UFM, concernono:

      ●   corsi di formazione di base: volta fornire le conoscenze necessarie per potersi orientare nelle realtà locali, da destinare solo per i richiedenti l'asilo ospiti del Centro di prima accoglienza (principalmente per i nuovi arrivi nel Cantone),

      ●   corsi di formazione professionale: computer - internet per principianti e iniziati, introduzione in alcune professioni,

      ●   progetti di occupazione abbinati a formazione: formazione integrata al lavoro,

      ●   progetti di utilità pubblica: con attività presso Comuni, Patriziati e Aziende pubbliche del Cantone.

Per quanto attiene i corsi di lingua, va detto che all'interno dei Centri collettivi i collaboratori sociali di CRS__________ (docenti) organizzano a favore dei richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente, seppur senza obbligo di partecipazione, lezioni per facilitare la conoscenza dell'italiano; le spese per questi corsi non sono inserite nell'importo forfetario riconosciuto dalla Confederazione e di conseguenza sono a completo carico della CRS.

La Confederazione concede ai Cantoni delle indennità per corsi idi lingua solamente nei confronti dei rifugiati, d'età superiore ai 16 anni e indipendentemente dal loro grado di indigenza (art. 22 02 sull'asilo).

Gli enti menzionati mai hanno sottoposto, nell'ambito dei programmi di occupazione e di formazione, necessità di promuovere corsi di lingua tedesca.

Di conseguenza le spese per la frequenza di corsi di lingua personalizzati, come nel caso della sua richiesta, non possono essere riconosciute dallo scrivente Ufficio in quanto non rientrano nel piano d'azione appositamente allestito dal nostro Cantone e sottoposto all'UFM ai sensi dell'art. 91 LAsi e non riguardano strettamente le necessità di comunicazione verbale all'interno del nostro Cantone come potrebbe essere l'approfondimento della lingua italiana indispensabile ai fini di facilitare l'inserimento in una specifica attività lucrativa.

Ribadiamo inoltre che le prestazioni assistenziali a favore dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente sono limitate al sostentamento, all'alloggio ed alle spese sanitarie e non riguardano spese relative a progetti d'integrazione destinati ai rifugiati." (Doc. A1)

                               1.4.   Contro questa decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"  (...)

●    L'UFM (ufficio federale delle migrazioni) rimborsa al cantone per richiedenti l'asilo,..., senza permesso di dimora un rimborso forfetario delle spese per trimestre 1.06/persona/giorno per l'anno 2005 allegato 3 e non solo per l'alloggio,il sostentamento,e le spese accessoria come ha risposto l'(USSI).

●    La legge sull'asilo e la ordinanza sull'asilo e la legge sull'assistenza sociale non hanno indicato quale sono i programmi di formazioni si può dare o meno, e l'enti menzionati (__________, CRS) non sono l'enti che decide quale tipi di formazione sono necessari o meno come già risposto l'(USSI).

●    Non ce nessuna indicazione sulle leggi menzionati prima che i corsi di formazioni di base sono destinati solo per richiedenti l'asilo ospiti del centro di prima accoglienza.

●    L'(USSI) non ha dato nessuna decisione da parte dell'UFM di escludere i corsi di lingua tedesca per il cantone Ticino come programma di formazione.

Per quando sopra e in base sulle leggi menzionati prima si chiede:

1.   La decisione su reclamo il 21.settembre.2005 è respinto.

2.   Il ricorso il 03.ottobre.2005 è accolto.

3.   L'USSI conosce il pagamento dei costi di un corso di tedesco in un istituto conosciuto, perché il corso offerto dal dipartimento dell'educazione ( ho chiesto prima) comincia il 5.ottobre.2005 e non ho la possibilità di partecipare pio per il tempo scaduto a pagare la somma di 320 SFR il costo del corso." (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 13 ottobre 2005 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

ad 1)

Il ricorrente fa notare che l'Ufficio federale della migrazione (precedentemente Ufficio federale dei rifugiati) rimborsa ai Cantoni, nell'ambito della Legge sull'asilo, un forfait giornaliero di Fr. 1.06.

Conformemente all'art. 21 cpv. 4 Oasi 2 questa somma, per necessità speciali esulanti dalle spese generali di mantenimento, è destinata unicamente ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora; ciò che non corrisponde alla situazione giuridica del signor RI 1 al beneficio di un permesso N quale richiedente l'asilo.

ad 2 e 3)

Il piano d'azione per i programmi di occupazione annuali destinati ai richiedenti l'asilo (in francese "Plans d'action pour les programmes d'occupation - PO -) è sottoposto dallo scrivente Ufficio all'Ufficio federale della migrazione, di regola, entro il 30 novembre di ogni anno, affinché possa ricevere l'autorizzazione per l'anno successivo. I diversi progetti, sia di formazione e/o di occupazione, sono allestiti direttamente dai due enti che operano sul territorio, Croce Rossa Svizzera __________ e __________ - __________ -, tramite contratti di prestazione stipulati con il Dipartimento della sanità e della socialità e i suoi Servizi.

Evidentemente i progetti sono elaborati direttamente dagli operatori di riferimento dei citati due enti, tenendo conto dei bisogni e delle necessità di ordine generale dei richiedenti l'asilo stessi; di conseguenza non è possibile organizzare dei corsi personalizzati.

I progetti citati sono rivolti a tutti i richiedenti l'asilo ed agli ammessi provvisoriamente, tuttavia la partecipazione non è obbligatoria.

Dal testo ricorsuale è molto difficile capire se il signor RI 1 intenda se i corsi di formazione di base siano destinati unicamente ai richiedenti ospiti delle strutture collettive.

Ribadiamo che questi corsi, per il fatto che sono stati promossi anche dall'ente che si occupa dell'accompagnamento dei richiedenti l'asilo soggiornanti in appartamenti individuali (__________), sono rivolti indistintamente a tutti i richiedenti l'asilo.

ad 4)

I due enti citati, incaricati di promuovere i corsi di formazione e/o di occupazione per i richiedenti l'asilo, non hanno mai proposto corsi di tedesco in quanto la lingua parlata nel nostro Cantone è l'italiano, le cui prime nozioni sono dispensate direttamente nei Centri collettivi di accoglienza.

Inoltre, i contenuti dei corsi organizzati sinora vertono su dei bisogni ritenuti dalle Autorità preposte (Dipartimento della sanità e della socialità e Ufficio federale delle migrazioni) prioritari rispetto ad un corso di tedesco." (Doc. III)

                               1.6.   L'11 novembre 2005 il TCA ha inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:

"  al fine di evadere il suo ricorso, voglia comunicarci se ha frequentato il corso di tedesco iniziatosi il 5 ottobre 2005.

In caso contrario voglia comunicarci se ha già in vista un altro corso oppure no.

In attesa di un suo riscontro entro il termine di 5 giorni, voglia gradire distinti saluti." (Doc. V)

                                         RI 1 ha così risposto il 15 novembre 2005:

"  Non ho frequentato il corso di tedesco iniziatosi il 25 ottobre 2005 perchè l'USSI non ha pagato la somma di partecipazione come già nel ricorso, e se ha già in vista un corso o meno vorrei affermare che, sono pronto a partecipare a qualsiasi istituto conosciuto ad insegnare il tedesco come già nel ricorso." (Doc. VI)

                                         Questa documentazione è stata trasmessa all'USSI per conoscenza (Doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Pronunciandosi a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI, ha stabilito che una condizione essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è che il richiedente frequenti effettivamente il corso in questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 392seg no. 620).

                                         A questo proposito il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha affermato quanto segue:

"  En l'espèce, il est constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars 1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider. A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."

(STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata da Cattaneo in op. cit. pag. 392s).

                                         Sulla base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi di oggetto, i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr. STCA del 24 luglio 2000 nella causa L., 38.1999.384 e STCA del 3 settembre 1998 nella causa R., inc. 38.1998.67).

                                         Va comunque precisato che l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.

                                         Infatti, in una sentenza del 1° maggio 1996 nella causa J., il TFA si è dovuto, pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe, inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.

                                         Il TFA ha al proposito rilevato:

"  b) En l'espèce, il ressort des pièces que la recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet 1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir lieu entre septembre et novembre 1992.

On conçoit tout à fait que l'assuré dans un premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un intérêt à la solution du litige au fond.

Indépendamment de cet intérêt de la recourante, il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait, aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance tout à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il en allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le fait que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période que celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.

La solution retenue par les premiers juges comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du cours suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15 décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.

c) Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."

(cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella causa J., C/287/95 pag. 3 segg.)

                               2.2.   Nel caso di specie, dagli accertamenti esperiti dal TCA è emerso che l'assicurato non ha frequentato nè il corso in tedesco iniziatosi il 5 ottobre 2005, nè un corso iniziato successivamente.

                                         Alla luce della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.2.), applicata per analogia, questo Tribunale ritiene  che l'assicurato non ha un interesse degno di protezione a ricorrere. Il ricorso è dunque irricevibile.

                               2.3.   A titolo abbondanziale va comunque rilevato che anche qualora fosse stato ritenuto ricevibile il ricorso sarebbe stato respinto nel merito per i motivi qui sotto esposti.

                                         Con la decisione su reclamo qui impugnata l'USSI ha respinto la domanda di RI 1, richiedente l'asilo, di poter frequentare un corso individuale di tedesco organizzato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

                                         L'operato dell'amministrazione deve essere approvato.

                                         Infatti, come dettagliatamente illustrato sia nella decisione su reclamo che nella risposta di causa (cfr. consid. 1.2. e 1.4), le disposizioni legali in materia di asilo regolano in modo sostanzialmente diverso, il diritto a prestazioni per la frequentazione di corsi linguistici a seconda dello statuto del richiedente.

                                         Così, trattandosi di un rifugiato, un corso linguistico (in una lingua diversa da quella utilizzata nel territorio sulla quale è inserito) può entrare in considerazione al fine di facilitare "la sua integrazione professionale, sociale e culturale" (cfr. art. 82 cpv. 3 LAsi e 22 cpv. 1 OAsi 2).

                                         Trattandosi invece di un richiedente l'asilo, come il ricorrente, un corso linguistico di tedesco, può entrare in considerazione esclusivamente nel contesto di programmi d'occupazione e di formazione di utilità pubblica ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LAsi ("Può rimborsare per la formazione e per il perfezionamento professionale") che vengono pianificati di anno in anno dagli organismi che si occupano concretamente dal sostegno ai richiedenti l'asilo.

                                         Ora, per il 2005, i programmi d'occupazione non contemplano l'apprendimento basilare della lingua tedesca (ciò che peraltro è del tutto logico visto che l'insegnamento da impartire ai richiedenti l'asilo residenti in Ticino è semmai quello delle nozioni primarie nella lingua italiana).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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