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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2000 41.1999.1

15. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,853 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 41.1999.00001   mm/sc

Lugano 15 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di

____________,  rappr. da: ___________,  

contro  

la decisione del 17 dicembre 1998 emanata da

Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,  rappr. da: __________,    in materia di assicurazione militare federale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 30 ottobre 1997, _____________, 1940, è entrato in servizio presso il Centro cantonale dell'istruzione della Protezione Civile, per seguire un corso di perfezionamento della durata di due giorni.

                               1.2.   La sera del 30 ottobre 1997 - mentre stava preparando la sala delle conferenze per una riunione del Consorzio di protezione civile di __________, di cui egli era il segretario - ____________ è stato costretto a recarsi presso l'Ospedale regionale di __________, a causa del persistere di un diffuso dolore al petto.

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, i medici hanno posto in luce un infarto miocardico anteriore esteso. Una coronarografia, eseguita il 4 novembre 1997, ha permesso, altresì, di diagnosticare una preesistente malattia coronarica dei tre vasi (doc. _).

                                         In data 10 dicembre 1997, __________ è stato trasferito presso il __________, dove, il 12 dicembre 1997, venne sottoposto ad un quadruplo by-pass aorto-coronarico, intervento destinato al trattamento della summenzionata patologia coronarica trivasale (doc. _).

                               1.3.   Con decisione formale 15 settembre 1998, l'UFAM - dopo aver sentito il parere dei propri medici fiduciari e, segnatamente, quello della dott.ssa __________ - ha comunicato al proprio assicurato che, sino al 31 ottobre 1998, avrebbe riconosciuto una sua completa responsabilità in relazione alla nota affezione cardiaca. A contare dal 1° novembre 1998 e per un tempo indeterminato, la responsabilità sarebbe invece stata ridotta al 66 2/3% in forza dell'art. 64 LAM (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato, l'UFAM, in data 17 dicembre 1998, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 16 marzo 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che venga "… riconosciuta a carico dell'Assicurazione Militare una responsabilità del 100% per la diminuzione cardiaca di cui soffre attualmente …" (I, p. 2).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:

"  …

A.

Un'occlusione delle coronarie è normalmente il preludio all'infarto.

Le coronarie possono occludersi per un trombo o per una progressiva occlusione.

Il muscolo cardiaco, non più alimentato correttamente in sangue, deperisce quando tutto ad un tratto, le coronarie si ostruiscono totalmente o molto gravemente.

B.

In questo senso una coronaropatia e l'infarto sono due affezioni connesse, ma sostanzialmente indipendenti, nel senso che un coronaropatico, non necessariamente arriva al punto da sviluppare un infarto, rispettivamente come nel caso della trombosi, l'infarto può manifestarsi anche con delle coronarie sane.

D'altra parte ad essere invalidante non è la coronaropatia in quanto tale, ma i danni subiti dal muscolo cardiaco.

C.

La motivazione della decisione impugnata mette fortemente in risalto il fatto che il Signor __________ avrebbe sottovalutato l'entità del suo malessere. E ciò è senz'altro vero, come è vero tuttavia che il signor __________ non si è assolutamente reso conto della gravità del rischio che ha corso, finché il Dr. __________ glielo ha spiegato.

Il ricorrente fa ancora parte di quelle persone con uno spiccato senso del dovere, quelli che si lamentano poco perché più abituati a sentire ed aiutare il prossimo, che non dare seguito ai propri campanelli d'allarme.

Per il ricorrente il servizio costituisce un obbligo morale prima ancora che civile.

Ed è in tale chiave che va letta l'affermazione contenuta nell'opposizione del 14.10.1998, secondo cui se non si fosse sentito obbligato a prestare servizio, il Prof. __________ si sarebbe recato molto prima dal medico.

D.

E' notorio che la tempestività nel prodigare le cure all'infartuato, è inversamente proporzionale alla gravità delle lesioni, nel senso che tanto meno tempo si perde al primo insorgere dei sintomi dell'infarto, tanto più leggera sarà la lesione del muscolo cardiaco.

Di contro, tanto più si aspetta, tanto più gravi saranno le lesioni.

L'infarto, se di piccole dimensioni, non è causa di invalidità.

Con gli opportuni interventi di by-pass coronarico, si ottiene una migliore distribuzione della circolazione nel muscolo cardiaco, per cui la preesistente affezione coronarica passa in secondo piano fino a diventare irrilevante in colui che è stato trattato immediatamente al primo comparire dei sintomi di sofferenza.

In buona sostanza quindi, l'invalidità del Prof. __________ non è stato una funzione della (preesistente) coronaropatia, quanto dell'estensione dell'infarto.

Il punto di vista del ricorrente, secondo cui il servizio (con l'obbligo di servire che esso comporta) sia oggettivamente e soggettivamente la causa ed il motivo per cui egli ha sorvolato sui malesseri che stava accusando, viene quindi ribadita e confermata integralmente.

E' vero che il ricorrente avrebbe potuto annunciarsi al medico di picchetto, ed è anche vero che poteva recarsi dal medico prima di entrare in servizio.

Questo argomento ha tuttavia un sapore cinico, giacché nessuno rischierebbe di morire consapevolmente pur di usufruire delle prestazioni dell'Assicurazione Militare.

E' evidente che il Prof. __________ non si è reso conto della gravità dei segnali premonitori che avrebbero potuto indurlo a recarsi dal medico prima del servizio o alla visita sanitaria d'entrata.

E' tuttavia ovvio che se il Prof. __________ fosse stato consapevole di avere urgente bisogno di un medico, egli si sarebbe immediatamente annunciato.

In questo senso l'obbligo di servire è la causa che ha inibito il ricorrente ad una visita medica e quindi l'inabilità lavorativa è conseguenza della gravità dell'infarto subito, è la diretta conseguenza dell'obbligo a prestare servizio." (I)

                               1.5.   L'UFAM, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   In data 21 aprile 1999, l'avv. __________ ha prodotto una "serie di note" stilate dal suo cliente, il quale ha pure chiesto d'essere ascoltato. È stata, inoltre, postulata l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria (V).

                               1.7.   Il 26 aprile 1999, l'UFAM ha comunicato, fra l'altro, al TCA di rinunciare a chiedere di essere ammesso ad una duplica, e ciò nella misura in cui quanto addotto dall'assicurato in replica sarebbe ininfluente (VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se è a torto o a ragione che l'UFAM ha limitato la propria responsabilità al 66.66%, relativamente all'affezione cardiaca di cui è portatore __________.

                               2.3.   Per quel che riguarda il diritto applicabile, va osservato che l’UFAM ha emanato la propria decisione il 15 settembre 1998, posteriormente dunque all’entrata in vigore della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM). La presente vertenza deve pertanto essere vagliata alla luce di quest’ultima legge (art. 109 LAM e DTF 123 V 137).

                                         Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.

                                         L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

                                         a.   che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e

                                         b.   che detta affezione non è certamente stata né aggravata né   accelerata nel suo decorso durante il servizio

                                         (art. 5 cpv. 2 LAM).

                                         L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).

                                         Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).

                                         Nella DTF 123 V 137ss. (= SVR 1998 MV1, p. 1ss.), il TFA ha stabilito che i principi di responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi linee, a quelli del vecchio diritto. Si può, pertanto, far riferimento alla giurisprudenza elaborata allorquanto era ancora in vigore la vecchia LAM (vLAM).

                               2.4.   In concreto, non è oggetto di contestazione il fatto che ci si trova confrontati ad un caso d'applicazione dell'art. 5 LAM.

                                         Nelle situazioni di fatto contemplate dalla succitata disposizione legale (cfr. artt. 4 e 5 cpv. 1 e 2 vLAM), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero criterio temporale.

                                         Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é, secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; cfr. G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ginevra 1991, p. 284).

                                         La presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso (Ch. Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p. 71).

                                         Secondo il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e scientifico, ma bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica, l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF 111 V 146, 105 V 230; G. Scartazzini, op. cit., p. 286).

                               2.5.   Ritornando alla presente fattispecie - posto come applicabile torni ad essere l’art. 5 cpv. 1 LAM, ciò che comporta la presunzione dell’esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio militare (cfr. consid. 2.4.) - si tratta d’esaminare se l’UFAM sia o meno riuscito a fornire le prove liberatorie previste dall’art. 5 cpv. 2 lett. a) e b) LAM.

                                         Fondandosi sull'apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna ed attiva presso l'Ufficio del Medico capo, l'autorità amministrativa convenuta ha sostenuto, in primo luogo, che l'infarto acuto del miocardio che ha colpito __________ il primo giorno di servizio, è - con certezza medico-pratica - la conseguenza della severa coronaropatia anteriore al servizio stesso:

"  Il professor __________ lamenta una malattia coronarica trivasale, che non si era mai manifestata clinicamente fino a poco prima dell'inizio del corso di protezione civile del 30/31 ottobre 1997. Dopo 1-2 brevi attacchi di angina pectoris subiti pochi giorni prima di entrare in servizio, il primo giorno del corso di protezione civile riportò un esteso infarto miocardico anteriore.

In base al reperto coronarografico, che ha evidenziato la presenza di più significanti stenosi in tutti i tre vasi, non vi sono dubbi che la cardiopatia in questione è anteriore al servizio. Tale affezione preesistente ha subito un notevole aggravamento il primo giorno del corso di protezione civile. L'assicurazione militare ha di conseguenza riconosciuto correttamente la responsabilità per l'aggravamento (doc. _)" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Ad identiche conclusioni era, del resto, già pervenuto l'altro medico di fiducia dell'UFAM, il dottor __________:

"  Il signor __________ presentava stenosi subtotali di tutti e tre i vasi del cuore, cioè almeno l'80% dei vasi era occluso. L'esperienza medica dice che per lo sviluppo di tali stenosi abbisogna un periodo di una ventina d'anni.

I primi sintomi della coronaropatia sono apparsi nei due/tre giorni precedenti il Corso di protezione civile sotto forma della cosiddetta "angina pectoris".

Il criterio d'identità dell'affezione è realizzato; si può dire che la coronaropatia ischemica è con certezza medico-pratica anteriore al Corso di protezione Civile di fine ottobre 1997" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Il TFA, nel passato, ha già avuto modo di chinarsi su delle fattispecie analoghe a quella ora sub judice, così, ad esempio, nella DTFA 1946, p. 45ss. in re Baumgartner c. Dipartimento federale militare.

                                         In quell'occasione, si trattò di un ufficiale - istruttore della DA e, nella vita civile, docente - che morì in servizio, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta, provocata, principalmente, da un'arteriosclerosi e da una stenosi coronarica. Fondandosi, in particolare, sull'esperienza, così come sui numerosi pareri medici espressi in casi analoghi, la nostra Corte federale stabilì che il decesso fu causato dall'arteriosclerosi con stenosi coronarica, affezione costituzionale, indipendente dal servizio, che non è stata provocata da quest'ultimo. L'affezione - rimasta sempre asintomatica - venne soltanto aggravata dalle fatiche e dalle circostanze risultanti dalla vita militare (cfr. DTFA 1946, p. 47 consid. 2).

                                         In casu, questo TCA non vede, dunque, ragioni per dubitare della fondatezza dell'apprezzamento manifestato dalla dott.ssa __________ (doc. _), il cui referto 9 luglio 1998 risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui gli va riconosciuta piena forza probante. Il medesimo si rivela essere, d'altronde, conforme all'esperienza medica, così come emerge chiaramente dalla giurisprudenza federale poc'anzi evocata.

                                         In questo ordine d'idee, lo scrivente TCA ritiene che la documentazione all'inserto già contenga tutti gli elementi di valutazione oggettivi utili per vagliare la vertenza sub judice, senza, quindi, che si riveli necessario dar seguito ai richiesti provvedimenti probatori. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).

                                         Può, pertanto, venir ammesso che l'infarto miocardico acuto, accusato dall'insorgente in data 30 ottobre 1997, è stato provocato da un'affezione una pronunciata coronaropatia trivasale, diagnosticata, per la prima volta, grazie alla coronarografia eseguita il 4 novembre 1997 (cfr. doc. _, p. 3) - certamente anteriore al servizio.

                               2.6.   Vista la conclusione a cui questo TCA è pervenuto al precedente considerando - ovverosia che l'affezione è certamente anteriore al servizio - non rimane che verificare se la seconda condizione cumulativa posta dall'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM è o meno soddisfatta. Concretamente, la questione che si pone è, dunque, quella di sapere se l'affezione "non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio".

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale - se aggravamento vi è stato - la responsabilità dell’assicurazione militare perdura soltanto fintantoché l’aggravamento dell’affezione preesistente non é certamente eliminato (DTF 111 V 144; DTF 97 V 99; DTFA 1969, p. 198). La responsabilità dell’assicurazione militare presuppone, infatti, sempre l’esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio, ciò che non é più il caso al momento in cui l’assicurato raggiunge lo “status quo ante” oppure lo “status quo sine” (cfr. DTF 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi menzionate; STFA 22.6.1999 in re B. consid. 1, non pubblicata; Ch. Steger-Bruhin, op. cit., p. 254ss.; B. Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, Zurigo 1952, p. 207).

                                         L'UFAM, da parte sua, ha esplicitamente riconosciuto che l'infarto del miocardio sopravvenuto durante il servizio, ha aggravato - in maniera decisiva e duratura - lo stato di salute preesistente del qui ricorrente (cfr., ad esempio, doc. _: "il 30 ottobre 1997 si è manifestato un aggravamento dell'affezione sotto forma di infarto miocardico acuto").

                                         Interessanti, a questo punto, appaiono le considerazioni espresse dalla dott.ssa __________ riguardo all'importanza ed alla durata dell'aggravamento:

"  La responsabilità dell'assicurazione militare per l'aggravamento si estingue non appena può essere dimostrato con certezza che l'aggravamento è stato eliminato. La decisione sul se e quando tale aggravamento sia da considerare eliminato con certezza spetta all'istanza che applica il diritto. Il servizio medico dell'assicurazione militare ha il compito di commentare dal punto di vista medico gli elementi che occorre considerare al riguardo, i quali sono:

· stato anatomico-patologico dell'affezione

· disturbi e limitazioni

· necessità di cure

· capacità lavorativa

Fin dalla valutazione dello stato anatomico-patologico risulta chiaro che sarà difficile considerare eliminato l'aggravamento subito durante il corso di protezione civile. Il professor __________ presentava sì già prima d'entrare in servizio una rilevante coronaropatia. Ma fino a tre giorni prima dell'inizio - il 30 ottobre 1997 del corso di protezione civile incriminato, la coronaropatia era assolutamente asintomatica e perciò non nota al paziente. Nonostante la presenza, accertabile mediante coronarografia, di molteplici stenosi in tutti i vasi coronari grossi, l'irrorazione sanguigna del miocardio era sufficiente persino per sostenere sforzi fisici più grandi. L'infarto cardiaco acuto riportato nel periodo coperto dall'assicurazione militare ha però completamente cambiato tale aspetto: distruggendo un'ampia regione della parete anteriore del cuore ha provocato un'importante diminuzione della funzione cardiaca, la quale si manifesta soggettivamente in intolleranza allo sforzo accompagnata da dispnea e radiologicamente sottoforma di cardiomegalia. Un quadruplo by-pass aorto-coronarico applicato ai tratti più estesi di stenosi dei vasi coronari, una vasta medicazione antianginosa e una riabilitazione cardiaca effettuata in una clinica riconosciuta, non sono valse a mutare tale stato.

In altre parole, a causa dell'estesa area d'infarto, lo stato anatomico-patologico del cuore ha subito un massiccio peggioramento che secondo valutazione medica sarà difficilmente reversibile.

Per quanto concerne i disturbi e le limitazioni c'è da dire che il paziente, fino a poco prima di entrare in servizio, si sentiva sano, non doveva prendere medicinali e poteva fare senza problemi intensamente sport. Dopo l'infarto subito il 30 ottobre 1997, la situazione è cambiata completamente: il paziente deve prendere regolarmente medicinali, risulta chiaramente ridotto nel suo campo d'attività e presenta intolleranza allo sforzo anche dopo la riabilitazione cardiaca stazionaria cui è stato sottoposto.

La capacità a lavorare nella propria agenzia assicurativa è ancor oggi, nove mesi dopo l'infarto, fissata, fino a nuovo avviso, allo 0% dai medici curanti.

Inoltre, il professor __________ deve sottoporsi regolarmente a visita medica; in particolare deve recarsi in consultazione anche da medici specialisti in cardiologia.

In considerazione di questi elementi traggo la conclusione che l'aggravamento - manifestatosi il primo giorno del corso di protezione civile del 30 ottobre 1997 - della cardiopatia preesistente, ma fino ad allora rimasta per lo più asintomatica, dal punto di vista medico, non può essere ancora considerato con certezza eliminato. Anzi bisogna addirittura presumere che in occasione del corso di protezione civile in questione si è verificato un aggravamento determinante con formazione di una vasta cicatrice alla parte anteriore del cuore e funzione diminuita del ventricolo sinistro" (doc. _, p. 2ss. - la sottolineatura è del redattore)

                                         ed ancora:

"  A mio parere, le indicazioni a disposizione sono sufficienti per affermare che l'aggravamento non può essere considerato con certezza eliminato. Nel presente caso non si può partire dal presupposto di una riabilitazione terminata rispettivamente di un aggravamento eliminato, poiché a causa delle dimensioni e della localizzazione dell'infarto si è avuta una diminuzione irreversibile della funzione cardiaca e con ciò un aggravamento permanente e anzi determinante" (doc. _, p. 5 - la sottolineatura è del redattore).

                                         Alla luce di quanto precede, non si può che concludere che gli effetti dell'aggravamento insorto in data 30 ottobre 1997, durante il servizio di protezione civile, non sono con certezza eliminati, donde l'inapplicabilità dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM. In virtù del cpv. 3 dello stesso art. 5 LAM, l'assicurazione militare è così tenuta a rispondere per l'aggravamento dell'affezione preesistente.

                               2.7.   Così come risulta dall'impugnata decisione su opposizione, l'UFAM ha sì riconosciuto la propria responsabilità relativamente all'aggravamento sopraggiunto durante il servizio.

                                         Esso, in ossequio all'art. 64 LAM, ha decurtato talune prestazioni assicurative in ragione del fatto che questo peggioramento era dovuto solo in parte agli influssi subiti durante il servizio.

                                         L'art. 64 LAM recita che le prestazioni dell'assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se l'affezione è imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il servizio.

                                         L'art. 66 LAM enumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che possono fare oggetto di una riduzione ai sensi, segnatamente, dell'art. 64 LAM. Trattasi, in particolare, dell'indennità giornaliera (lett. a) e della rendita d'invalidità (lett. d). Per contro, ne sono, ad esempio, escluse le spese di cura.

                                         A proposito dell'art. 41 cpv. 1 prima frase LAM - disposizione che corrisponde, a prescindere da un'insignificante modifica redazionale, all'art. 64 LAM - il TFA ha, in particolare, stabilito che:

"  … die Leistungen nach Art. 41 angemessen gekürzt werden, wenn die versicherte Gesundheitsschädigung nur zum Teil auf Einwirkungen während des Dienstes zurückgeht. Die Kürzung soll grundsätzlich dem Verhältnis zwischen dem Schadenteil, für den die Militärversicherung nicht haftet, und dem Gesamtschaden entsprechen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen die vordienstliche Gesundheitsschädigung, ihr Stadium beim Diensteintritt, ihr mehr oder weniger schicksalsmässiger Charakter, ihr mutmasslicher Verlauf ohne Dienst, die Dauer des Dienstes, die Natur der gesundheitlichen Einwirkungen während des Dienstes und inwiefern diese von den zivilen Einflüssen, denen der Versicherte ohne Dienst ausgesetz gewesen wäre, verschieden sind ...” (STFA 9.7.1993 in re H., non pubblicata, citata in Ch. Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zürich 1996, p. 264; cfr., pure, Schatz, op. cit., p. 206s.).

                                         Ne consegue che una riduzione non deve essere strettamente proporzionale, ma risultare da una ponderazione di tutte le circostanze (Ch. Steger-Bruhin, op. cit., p. 263).

                               2.8.   Nel caso di specie, è ancora la dott.ssa __________ ad aver puntualmente valutato in quale misura l'attuale stato di salute di __________, è conseguenza degli influssi subiti durante il noto servizio di protezione civile ed in quale misura, invece, è da imputare alla patologia preesistente al servizio stesso:

"  Si pone ora la questione di sapere quanta parte abbia nello stato attuale del paziente l'affezione anteriore al servizio. Tale parte viene fissata secondo la prassi dell'assicurazione militare, dall'istanza che applica il diritto. Dal punto di vista medico-amministrativo mi permetto di addurre quanto segue al riguardo:

·  Se si tiene conto dello stadio (clinico) nel quale l'affezione anteriore al servizio si trovava al momento dell'entrata in servizio, bisogna dire che fino a due o tre giorni prima di entrare in servizio il paziente non lamentava nessun disturbo e non aveva nessuna conoscenza della sua grave cardiopatia.

·  Se si considera il decorso più o meno fatale dell'affezione anteriore al servizio, occorre precisare che le alterazioni rilevate mediante coronarografia in tutti e tre i vasi coronari erano tali da lasciar presumere che nei giorni o settimane seguenti il paziente avrebbe riportato un infarto anche senza il servizio di protezione civile. Il paziente presentava infatti già due o tre giorni prima di entrare in servizio segni di una cosiddetta "crescendo-angina", dalla quale, senza intervento medicamentoso, può svilupparsi nell'arco di giorni o di poche settimane un infarto. Bisogna però tener presente che il paziente, se non fosse stato in servizio, avrebbe probabilmente consultato un medico. Con ciò si sarebbe potuto evitare un infarto di tali dimensioni.

·  Se si valuta il modo in cui l'affezione anteriore al servizio si è aggravata durante il corso di protezione civile, occorre sottolineare che durante il periodo coperto dall'assicurazione militare il paziente ha subito un esteso infarto alla parete anteriore del cuore - provocato probabilmente dal dibattito svoltosi il primo giorno del corso - che ha recato un danno irreversibile al cuore.

·  la durata del servizio coperto dall'assicurazione militare è di sole 10 ore.

Dalla valutazione di questi punti traggo la conclusione che l'aggravamento, avvenuto durante il servizio, della preesistente coronaropatia va ritenuto abbastanza consistente e che dal punto di vista medico va sicuramente valutato ampiamente al di sopra del 50%" (doc. _, p. 4 - la sottolineatura è del redattore).

                                         Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio medico di fiducia, l'assicurazione militare ha, finalmente, fissato il grado della propria responsabilità al 66.66% (cfr. doc. _).

                                         La valutazione operata dall'UFAM nel caso di specie appare, invero, piuttosto generosa, se raffrontata a quanto emerso da un breve esame della giurisprudenza federale.

                                         Ad esempio, nella succitata pronunzia pubblicata in DTFA 1946, p. 45ss., la Corte federale ha riconosciuto una responsabilità militare limitata ad 1/3, sostenendo che:

"  La fixation en l'espèce apparaît donc bien tenir un compte équitable des circostances, le capitaine Baumgartner n'ayant pas eu à se livrer à des efforts aussi excessifs et nuisibles aboutissant à une décompensation, mais son décès étant survenu après un cours donné sans manifestation d'une fatigue, d'un malaise ou d'une contrariété quelconque."

                                         Nella sentenza 12 luglio 1944 in re Huber, la responsabilità del servizio è stata fissata al 40%, trattandosi di un assicurato, affetto da una sclerosi delle coronarie stenosante, che è improvvisamente deceduto, vittima di uno scompenso cardiaco, dopo aver compiuto uno sforzo straordinariamente duro per rapidamente raggiungere, in parte in bicicletta ed in parte a piedi, il suo posto, situato ad una distanza di circa 2 chilometri.

                                         Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la riduzione delle prestazioni decisa dall'autorità amministrativa convenuta non presti il fianco ad alcuna censura, e ciò alla luce di un attento esame delle circostanze connesse al caso concreto.

                                         In particolare, si deve tener conto del fatto che, già prima d'entrare in servizio, lo stato del cuore di __________ era severamente pregiudicato in ragione della presenza di stenosi subtotali (subtotale significa, così ha spiegato il dottor __________ (cfr. doc. _), che almeno l'80% dei vasi era occluso) in tutti e tre i vasi (doc. _, p. 3), patologia che ha finalmente reso necessaria la posa di un quadruplo by-pass aorto-coronarico in data 12 dicembre 1997.

                                         Dalle tavole processuali risulta, inoltre, che, già nei giorni immediatamente precedenti l'inizio del servizio di protezione civile, così come la mattina stessa del 30 ottobre 1997, l'assicurato, nel praticare lo jogging, aveva avvertito "… spossatezza insolita accompagnata da problemi di respirazione …" (doc. _), fenomeno che, almeno in un primo tempo, egli aveva imputato al freddo pungente del mattino. La dott.ssa __________ ha precisato, da parte sua, che i succitati disturbi erano, in realtà, la manifestazione di un'angina pectoris, preludio - in assenza di un'appropriata terapia medicamentosa - di un infarto (cfr. doc. _, p. 4).

                                         A mente di questo TCA, gli influssi subiti durante il servizio si sono rivelati essere, di tutta evidenza, assai modesti.

                                         In primo luogo, poiché l'assicurato si trovava in servizio soltanto da poche ore.

                                         In secondo luogo, dallo scritto 18 novembre 1997 (doc. _), indirizzato dall'assicurato all'UFAM, si evince come egli, durante il breve periodo in cui si è trovato in servizio, non abbia dovuto compiere il benché minimo sforzo fisico, essendo il tutto limitato a delle lezioni di teoria. Anche dal profilo emotivo, al servizio non può venir attribuita grande rilevanza. Vero è che, in alcune occasioni, __________ è intervenuto nella discussione, ciò nonostante il carico emotivo che ne potrebbe essere derivato, non appare chiaramente maggiore a quello normalmente generato dall'esercizio della sua "professione civile", professione - quella di titolare di una società attiva, principalmente, nel campo assicurativo - che implicava contatti regolari con il pubblico.

                                         Che il servizio civile abbia, di fatto, impedito la tempestiva consultazione di un medico, ciò che, secondo __________, avrebbe permesso d'evitare l'insorgere di un infarto di tali proporzioni (cfr. I, p. 8), rimane soltanto un'ipotesi, non suffragata da alcuna prova. Al proposito, non può qui essere ignorato che, malgrado la presenza, durante il corso, di un medico (cfr. doc. _), l'insorgente non ha neppure avvertito la necessità d'interpellarlo. Appare, pertanto, poco probabile che __________ si sarebbe comportato altrimenti, qualora non fosse stato impegnato nella protezione civile. Del resto, riconoscendo una responsabilità del 66.66%, l'assicurazione militare ha dimostrato d'aver considerato, ampiamente, tale circostanza (così come emerge dall'apprezzamento 9 luglio 1998 della dott.ssa __________, p. 4: "Bisogna però tener presente che il paziente, se non fosse stato in servizio, avrebbe probabilmente consultato un medico. Con ciò si sarebbe potuto evitare un infarto di tali dimensioni).

                                         In conclusione, lo scrivente TCA non ritiene di doversi scostare dalla valutazione espressa dall'autorità amministrativa convenuta, nel senso che una riduzione delle prestazioni del 33.33% appare del tutto adeguata ai sensi dell'art. 64 LAM.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

41.1999.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2000 41.1999.1 — Swissrulings