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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2026 39.2025.10

2. März 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,890 Wörter·~44 min·9

Zusammenfassung

Può restare insoluta quest.se date cond.per restituire termine di ric.c/dec.1.10.25.Infatti dec.3.1.25 di cui chiesto riesame cresciuta in giudic.No rest.termini ric. Ric.c/non entr.nel merito riconsid.dec.3.1.25 irricev. Inoltre non si giustifica revisione dec.3.1.25.No fatti o mezzi di prova nuovi

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2025.10   rs

Lugano 2 marzo 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione del 1° ottobre 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona     in materia di assegni di famiglia

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 3 gennaio 2025 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha riconosciuto a RI1 un assegno familiare integrativo (AFI) di fr. 541.-- al mese da gennaio ad agosto 2025, tenendo conto nel reddito computabile Laps, in particolare, delle indennità di disoccupazione percepite dalla medesima, pari a fr. 12'746.-- annui (cfr. doc. 2- 2D=A2).

                                  La Cassa, con decisione del 26 agosto 2025, ha aumentato l’AFI a fr. 1'520.-- a far tempo dal mese di settembre 2025, non computando più le prestazioni LADI, in quanto il diritto era terminato nel 2023 (cfr. doc. 3A).

                          1.2.  Il 5 settembre 2025 RI1 ha inviato alla Cassa uno scritto con oggetto “Ricorso contro la decisione AFI gennaio 2025 - agosto 2025 – richiesta di revisione e rimborso”, nel quale ha postulato la revisione del conteggio degli assegni familiari a partire da gennaio 2025, il riconoscimento e il rimborso della differenza degli importi non corrisposti, nonché la correzione ufficiale dei suoi dati, affinché non compaiano più redditi inesistenti passati e futuri.

                                  Ella ha così motivato le proprie richieste:

" (…) con la presente intendo presentare formale ricorso contro la decisione relativa agli assegni familiari (AFI) comunicata a gennaio 2025 e contro i successivi conteggi effettuati.

Dalla decisione di gennaio 2025 risulta indicata un'entrata dalla cassa di disoccupazione. Preciso che io non percepivo alcuna indennità di disoccupazione in quel periodo: l'unica entrata effettiva oltre agli assegni era (ed è tuttora) la rendita AI del mio ex marito ______.

Già all'inizio del 2025, dopo aver ricevuto la decisione con importi fortemente ridotti, mi ero recata personalmente presso i vostri uffici in data 7 gennaio. In sede di colloquio la vostra collega allo sportello ha contattato la referente incaricata del mio incarto per chiedere maggiori informazioni e la sua risposta è stata "Signora questo è quello che le spetta". Io, non essendo consapevole delle vostre direttive interne, ho dovuto accettare quello che mi è stato comunicato senza fare alcuna opposizione in quanto in quel momento mi fidavo del vostro sistema. In quell'occasione la collega non mi ha chiesto se effettivamente percepissi disoccupazione o altri redditi, né mi è stato spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di reddito non corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei immediatamente chiarito che non ricevevo tale prestazione.

Di conseguenza, non ho mai omesso o nascosto informazioni: al contrario, ho sempre dichiarato la mia situazione reale. L'errore non può quindi ricadere su di me in quanto ho agito sin ora in buona fede fornendo tutta la documentazione da voi richiesta completa e veritiera.

Per oltre nove mesi ho dovuto affrontare una situazione economica molto difficoltosa essendo il mio avere mensile poco più di CHF 2'900 al mese, con due figlie a carico, affrontando notevoli difficoltà economiche e privazioni di qualsiasi genere anche alimentare.

(…)

Vi prego di considerare la presente come ricorso formale nei termini previsti dalla legge." (Doc. 1=I1)

                          1.3.  La Cassa, il 1° ottobre 2025, ha emesso una “decisione su domanda di revisione/riconsiderazione” con la quale non è entrata nel merito della domanda del 5 settembre 2025, rilevando:

" (…) Ormai passata in giudicato la precedente decisione del 3 gennaio 2025, la domanda della beneficiaria non può che essere considerata e trattata quale domanda di revisione o riconsiderazione ai sensi dell’art. 24 cpvv. 1-2 Laps.

  3. Revisione processuale

Per l’art. 24 cpv. 1 Laps, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza e meglio nella procedura precedente tramite un rimedio di diritto ordinario (reclamo).

Considerato come la circostanza richiamata dalla Signora RI1 (la durata delle ID di diritto) fosse a lei già nota nella procedura precedente conclusasi con decisione del 3 gennaio 2025 (come detto valida da gennaio ad agosto 2025), e che la diligenza del caso avrebbe dovuto portare a controllare il calcolo ed addurre il fatto in quell'ambito e meglio facendo reclamo formale (od eventualmente ancora successivamente, tramite revisione straordinaria ai sensi dell'art. 27 cpvv. 3 e 5 lett. c) Laps), nel caso di specie le condizioni dell'art. 24 cpv. 1 Laps per un ricalcalo retroattivo del diritto all'AFI non sono adempiute e non entra pertanto in linea di conto l'istituto straordinario delta revisione processuale.

4. Riconsiderazione

L'organo competente può poi tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato alle condizioni dell'art. 24 cpv. 2 Laps (un errore manifesto ed una rettifica di notevole importanza). Occorre sottolineare che l'amministrazione non è tenuta ad entrare nel merito di un simile riesame, avendone piuttosto la facoltà; in altri termini, nemmeno un giudice può imporre un tale passo (irricevibilità dell'eventuale ricorso).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in oggetto possa o meno essere oggi considerata errata ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 Laps, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)" (Doc. A1)

                                  Tale provvedimento riporta quale rimedio giuridico:

" 3. La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.

Se contestata la non entrata nel merito su domanda di riconsiderazione: esclusa la procedura di reclamo, nella misura in cui ritengano possibile un controllo giudiziario, gli interessati possono impugnare la presente decisione facendo ricorso, sempre in forma scritta ed entro trenta giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6900 Lugano." (Doc. A1 pag. 3)

                          1.4.  Contro la decisione del 1° ottobre 2025 di non entrata nel merito della sua domanda del 5 settembre 2025 RI1, il 4 novembre 2025, ha inoltrato il seguente ricorso al TCA:

" (…) Ribadisco che non percepivo alcuna indennità di disoccupazione nel periodo indicato Gennaio 2025 ad Agosto 2025 o come si vede nel documento consegnato da Gennaio 2024, e che pertanto il conteggio effettuato risulta basato su un dato di reddito errato. Chiedo dunque che venga riesaminata la mia situazione e ricalcolato l'importo dell'assegno familiare integrativo (AFI), escludendo tale voce inesistente di reddito.

Alla luce di quanto sopra, chiedo:

1. la revisione del conteggio AFI a partire da gennaio 2024, senza considerare redditi non percepiti;

2. il ricalcolo e rimborso degli importi non versati nei mesi interessati;

3. la correzione ufficiale dei miei dati per evitare errori futuri.

Confido che il mio ricorso venga valutato nel merito, essendo fondato su una situazione di fatto e documentazione veritiera. (…)" (Doc. I)

                          1.5.  Nella risposta di causa del 25 novembre 2025 la Cassa ha chiesto, in via principale, che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile in quanto intempestiva e in subordine – confermandosi integralmente nelle proprie argomentazioni e conclusioni – che il ricorso venga respinto (cfr. doc. IV).

                          1.6.  Il 2 dicembre 2025 la ricorrente ha osservato:

" (…) La Cassa sostiene che il mio ricorso sarebbe tardivo rispetto alla decisione del 2 ottobre 2025.

Tuttavia preciso che non sto impugnando quella decisione.

Il mio intento è quello di richiedere un ricalcolo della decisione del 3 gennaio 2025, poiché ritengo che gli importi degli assegni familiari non siano stati determinati correttamente.

Pertanto, le osservazioni della Cassa riguardanti i termini di ricorso non sono pertinenti al mio caso, in quanto la mia richiesta riguarda una nuova valutazione dei calcoli relativi alla decisione di gennaio 2025 e non un ricorso contro la decisione di ottobre 2025. (…)" (Doc. VI)

                          1.7.  La parte resistente, il 12 dicembre 2025, ha indicato che le argomentazioni da ultimo sollevate dall’insorgente non permettono di scostarsi dalle proprie conclusioni e di rifarsi, pertanto, nuovamente ai contenuti della decisione impugnata, rispettivamente della risposta di causa (cfr. doc. VIII).

                          1.8.  Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente.

considerato                 in diritto

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                          2.2.  L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che:

" Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

                                  L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

                                  Ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 Laps una decisione emanata sulla base della legge stessa e delle leggi speciali, fra cui rientra la Las (cfr. art. 2 Laps), può, quindi, essere contestata tramite reclamo all’autorità che l’ha emessa entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

                                  Contro la decisione su reclamo è poi possibile ricorrere al TCA entro trenta giorni dalla relativa notificazione (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps).

                                  L’art. 33 cpv. 3 Laps rinvia alla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e contempla, quale diritto sussidiario, l’applicazione della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

                                  La LPGA, che coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può ad ogni modo tornare applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.4.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.)

                                  Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

                                  Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

                                  Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

                                  L’art. 38 cpv. 2bis LPGA enuncia che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

                                  Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                  Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

                                  L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                  La finzione di notifica trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro notificati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).

La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

                                  Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri. A tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                  Al riguardo cfr. pure STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022.

                                  A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

                          2.3.  Per completezza è utile segnalare che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la "Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi" secondo cui è applicabile all'intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che determinano la decorrenza di un termine (ad esempio tramite posta A Plus), che quest'ultimo inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250023).

                                  La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:

" Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5

Computo dei termini

2bis Abrogato

3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono

considerate consegnate:

a.     al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

      recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto

      contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a

      ritirarla;

b.   Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione

consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.

4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente.

5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono:

a.     dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

      successivo alla Pasqua incluso;

b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso

c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)

                                  Il relativo termine di referendum è scaduto il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).

                                  Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.4.

                          2.4.  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

                                  La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                  In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                  La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_265/2018 del 22 gennaio 2019; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27; STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.12., il cui ricorso della società insorgente è stato respinto dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022, massimato e parzialmente pubblicato in RtiD II-2022 N. 74 pag. 314; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.6.).

                          2.5.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti, in particolare dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, emerge che la decisione del 1° ottobre 2025 è stata spedita tramite lettera raccomandata il medesimo giorno della sua emanazione ed è arrivata all’Ufficio di recapito di ______ giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 06:30.

                                  Il plico postale è stato recapitato all’insorgente il 2 ottobre 2025 alle ore 10:18 (cfr. doc. 4A).

                                  Il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento citato (cfr. doc. A1 pag. 3; consid. 1.3.) ha iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il 3 ottobre 2025 ed è scaduto lunedì 3 novembre 2025, essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; cfr. consid. 2.2.).

                                  Lo scritto indirizzato al TCA e spedito il 4 novembre 2025 (cfr. doc. I) è, dunque, in ogni caso tardivo (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_577/2024 del 21 ottobre 2024; STCA 42.2024.42 del 7 gennaio 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

                          2.6.  Nel caso di specie occorre, pertanto, esaminare se la ricorrente possa oppure no prevalersi della restituzione del termine (cfr. consid. 2.4.).

                                  È vero che l’insorgente non ha fatto valere ragioni che rendano scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

                                  Ad ogni modo, in concreto, la questione di sapere se siano dati i presupposti per restituire il termine per contestare la decisione del 1° ottobre 2025 può restare insoluta.

                                  La problematica connessa all’eventuale restituzione del termine di impugnazione non merita, infatti, di essere ulteriormente approfondita, poiché in ogni caso il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

                          2.7.  Questa Corte condivide innanzitutto la conclusione della Cassa secondo cui la decisione del 3 gennaio 2025 con la quale all’assicurata è stato attribuito un AFI di fr. 541.-- al mese da gennaio ad agosto 2025 (cfr. consid.1.1.) è cresciuta in giudicato (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

                                  Benché non sia dato di sapere tramite quale modalità di invio (ad esempio raccomandata, posta A Plus, posta semplice prioritaria) sia stato spedito il provvedimento del 3 gennaio 2025, dalle carte processuali si evince che quest’ultimo è stato notificato alla ricorrente al più tardi il 7 gennaio 2025.

                                  Ella ha, in effetti, dichiarato di essersi recata agli sportelli dell’amministrazione il 7 gennaio 2025 dopo aver ricevuto la decisione in questione (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

                                  Di conseguenza il termine di trenta giorni per interporre reclamo ex art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. consid. 2.2.), figurante, peraltro, nella decisione del 3 gennaio 2025 quale rimedio giuridico (cfr. doc. A2), ha iniziato a decorrere l’8 gennaio 2025 ed è spirato giovedì 6 febbraio 2025.

                                  Il provvedimento del 3 gennaio 2025 non è stato impugnato entro tale termine.

                                  Lo scritto del 5 settembre 2025 (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2), anche volendolo considerare quale reclamo contro la decisione del 3 gennaio 2025, si rivela, pertanto, tardivo.

                                  Nemmeno si ravvedono motivi che possano giustificare la restituzione del termine (cfr. consid. 2.4.).

                                  Riguardo all’asserzione dell’insorgente secondo cui non avrebbe interposto reclamo contro la decisione del 3 gennaio 2025, in quanto, allorché il 7 gennaio 2025, successivamente alla ricezione del provvedimento menzionato, si è recata agli sportelli dell’amministrazione, le sarebbe stato detto, dopo aver contattato la persona incaricata del suo incarto, che quello era ciò che le spettava (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.), va osservato che in concreto non sono adempiute le condizioni per la tutela della buona fede dell’assicurata in caso di informazioni erronee giusta l’art. 9 Cost. (cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.) che consentirebbe la restituzione del termine (cfr. consid. 2.4.).

                                  In particolare, l’insorgente non ha fatto valere di avere chiesto specifici ragguagli in merito al computo delle indennità di disoccupazione nonostante non ne avesse più diritto, né che le avrebbero indicato che da questo profilo (ovvero anche se il diritto alle prestazioni era terminato) il conteggio era corretto (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2).

                                  Pertanto non sussiste un’informazione errata senza riserve da parte dell’amministrazione che l’avrebbe indotta a non contestare la decisione del 3 gennaio 2025.

                          2.8.  Litigioso resta, dunque, il rifiuto da parte della Cassa di procedere alla riconsiderazione, rispettivamente alla revisione processuale della decisione del 3 gennaio 2025 con la quale alla ricorrente è stato riconosciuto un AFI di fr. 541.-- mensili da gennaio ad agosto 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

                                  Giusta l’art. 24 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf (cfr. consid. 2.2.):

" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

                                  Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:

" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

                          2.9.  Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

                                  L'art. 53 LPGA enuncia che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

                                  I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

                        2.10.  Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. pure art. 24 cpv. 2 Laps; consid. 2.8.), va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.-4.2., pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

                                  Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

                                  Inoltre l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

                                  Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

                        2.11.  Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA; 24 cpv. 1 Laps; consid. 2.8.; 2.9.).

                                  Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

                                  Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

                                  In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

                                  Un simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

                                  Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.

                                  Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                  In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.

                                  Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

                                  Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

                                  Cfr. pure STF 8C_649/2024 del 12 maggio 2025 consid. 5.3., pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 58 pag. 206 segg.

                        2.12.  La revisione processuale secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA si differenzia, dunque, dalla riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, in quanto la prima ha lo scopo di adeguare una decisione a uno stato di fatto corretto o cambiato, mentre la seconda serve a correggere un errore nell’applicazione del diritto, in particolare allorché esisteva una chiara lacuna nell’accertamento, la quale avrebbe dovuto essere colmata tramite ulteriori indagini (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.7.; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.4.).

                        2.13.  Giova, altresì, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 Legge federale sulla procedura amministrativa - PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

                                  L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

                                 I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

                                  Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

                                  Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

                                  Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.7.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.

                                  In un giudizio 8C_410/2024 del 14 ottobre 2024, pubblicato in SVR 2025 ALV Nr. 3 pag. 7, il Tribunale federale ha, poi, ribadito che l’amministrazione ha la possibilità di riconsiderare una decisione manifestamente errata e la cui rettifica è di importanza rilevante senza limiti di tempo, negando l’applicazione per analogia dell’art. 67 PA.

                        2.14.  Nel caso di specie, per quanto attiene alla riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025 di riconoscimento di un AFI da gennaio ad agosto 2025 di fr. 541.-- mensili (cfr. consid. 1.1.; 1.2.), deve essere ribadito, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.10.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50).

                                  In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 4 novembre 2025 inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 1° ottobre 2025 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025.

                                  In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se siano dati i requisiti per una riconsiderazione.

                                  Il ricorso contro la decisione emanata dalla parte resistente il 1° ottobre 2025 (cfr. consid. 1.3.), per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione del provvedimento menzionato, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.9., 2.11. in fine, il cui ricorso al TF da parte dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_603/2025 del 3 novembre 2025; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.2., 2.6.; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

                        2.15.  Per quanto concerne la revisione della decisione emessa dalla Cassa il 3 gennaio 2025, va innanzitutto rilevato che l’amministrazione, nel provvedimento del 1° ottobre 2025, ha stabilito la non entrata nel merito della richiesta di revisione non essendo ossequiati i presupposti per poter procedere a un ricalcolo retroattivo del diritto all’AFI, visto, da un lato, che la circostanza richiamata dalla ricorrente, ossia l’estinzione del diritto alle indennità di disoccupazione, era a lei già nota nella procedura precedente conclusasi con decisione del 3 gennaio 2025. Dall’altro, che la diligenza del caso avrebbe dovuto portarla a controllare il calcolo e addurre il fatto in quell'ambito, inoltrando reclamo formale o comunque chiedendo nei mesi successivi una revisione straordinaria ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 e 5 lett. c Laps, secondo cui le prestazioni possono essere adeguate su richiesta dell’utente (a seguito di cambiamenti rilevanti) a partire dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

                                  La motivazione secondo cui non si è in presenza di un fatto nuovo implica, però, la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.7.; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.) e non la non entrata nel merito, come invece deciso dalla Cassa.

                                  Questa Corte osserva, poi, che, nonostante nella decisione del 1° ottobre 2025, quale rimedio di diritto contro tale provvedimento (a esclusione della non entrata nel merito sulla domanda di riconsiderazione; cfr. doc. A1; consid. 1.3.), sia stata indicata la facoltà di presentare reclamo alla Cassa stessa (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps), l’assicurata ha interposto ricorso direttamente al TCA (al quale per contro va inoltrato ricorso contro le decisioni su reclamo ex art. 33 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.2.).

                                  In concreto, tutto ben ponderato, si giustifica, tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso al TF da parte dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024), di rinunciare a trattare il “ricorso” del 4 novembre 2025 a questo Tribunale quale reclamo e a rinviare gli atti alla Cassa per emettere la relativa decisione su reclamo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 4.3.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l’assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione del provvedimento del 3 gennaio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.) e considerato il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 consid. 4.2.3.; STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 2.3.; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).

                        2.16.  Nel merito è utile ribadire che la revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato entra in considerazione quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. consid. 2.11.).

                                  In concreto la circostanza che l’assicurata nel gennaio 2025 non avesse più diritto a indennità di disoccupazione non costituisce un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, siccome la medesima ne è al corrente perlomeno da quel mese, ritenuto che ella ha affermato che all’inizio di gennaio 2025, se le avessero chiesto se percepisse delle prestazioni LADI, avrebbe risposto negativamente (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

                                  Al riguardo giova, del resto, evidenziare, che al ricorso del 4 novembre 2025 al TCA l’insorgente ha allegato copia della “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 7 dicembre 2023 a lei indirizzata, da cui risulta che l’Ufficio regionale di collocamento aveva “… provveduto ad annullare il suo nominativo, dalla banca dati COLSTA, quale persona in cerca d’impiego e quindi lei non figura più iscritta all’Ufficio regionale di collocamento dal 31.12.2023 (ultimo giorno di disoccupazione controllata e, in caso di diritto alle ID, ultimo giorno da indennizzare)” (cfr. doc. A3).

                                  È vero che la ricorrente ha asserito che “già all'inizio del 2025, dopo aver ricevuto la decisione con importi fortemente ridotti, mi ero recata personalmente presso i vostri uffici in data 7 gennaio. In sede di colloquio la vostra collega allo sportello ha contattato la referente incaricata del mio incarto per chiedere maggiori informazioni e la sua risposta è stata "Signora questo è quello che le spetta". Io, non essendo consapevole delle vostre direttive interne, ho dovuto accettare quello che mi è stato comunicato senza fare alcuna opposizione in quanto in quel momento mi fidavo del vostro sistema. In quell'occasione la collega non mi ha chiesto se effettivamente percepissi disoccupazione o altri redditi, né mi è stato spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di reddito non corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei immediatamente chiarito che non ricevevo tale prestazione.” (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.)

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che la medesima, facendo uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile ed esaminando con attenzione la decisione emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025 riguardante l’AFI al momento in cui le è stata notificata, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che era stato conteggiato un reddito da indennità di disoccupazione che non percepiva più.

                                  L’insorgente avrebbe così potuto e dovuto farsi parte attiva e invocare (espressamente) il fatto in questione (fine del diritto alle indennità LADI) senza indugio, in via ordinaria, tramite l’inoltro di un reclamo (cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.) o perlomeno chiedere chiaramente ragguagli in merito al relativo computo.

                                  In proposito va, d’altronde, rilevato che la lettura della tabella di calcolo dell’AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.10.).

                                  Si osserva, altresì, che le censure presentabili in un ricorso/opposizione non possono essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico straordinario (cfr. STF 8C_649/2024 del 12 maggio 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 58 pag. 206; STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1; STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).

                                  Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione riguardante gli assegni integrativi emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025.

                        2.17.  La ricorrente ha dichiarato di restare a disposizione per eventuali chiarimenti (cfr. doc. I; VI).

                                  Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

                                  In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

                                  Nell’evenienza concreta l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

                                  La medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

                                  Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025 consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

                                  Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

                                  Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                  Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurata non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

                                  Si prescinde, pertanto, dal sentire la ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

                        2.18.  Stante quanto precede, la decisione del 1° ottobre 2025 deve essere confermata.

                        2.19.  In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.3 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

39.2025.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2026 39.2025.10 — Swissrulings