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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2019 39.2019.3

17. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,082 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

A ragione Cassa ha negato condono della restituz. di assegni di formazione richiesta a seguito di interruzione di formazione (apprendistato) da parte della figlia. Requisito della BF non adempiuto: anche se ha informato, la ricorr. non ha contattato l'amm. per chiedere se corretto ricevere ancora AF

Volltext

Incarto n. 39.2019.3   rs

Lugano 17 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 maggio 2019 emanata da

CO 1       in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                      in fatto

                          1.1.  La CO 1 (in seguito la Cassa), il 27 novembre 2017, ha emesso una decisione con cui nei confronti di RI 1 ha limitato la validità della decisione di attribuzione degli assegni familiari a favore della figlia __________ (nata il __________ 1999) al 31 gennaio 2017 e le ha ordinato di restituire l’importo degli assegni di formazione percepiti a torto dal 1° febbraio al 30 settembre 2017, pari a fr. 2'000.-- (fr. 250 x 8 mesi; cfr. doc. 6).

                                  L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando che dalle informazioni ottenute nel novembre 2017 è emerso che __________ ha interrotto il tirocinio quale impiegata di commercio presso la __________ di __________ il 31 gennaio 2017, da febbraio a settembre 2017 ha cercato un nuovo posto di apprendistato senza esito positivo, a giugno 2017 si è iscritta presso il __________ di __________, ritirandosi però nel corso del mese di agosto 2017 e a inizio ottobre 2017 si è iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 6 pag. 2).

                          1.2.  Con ulteriore decisione del 4 gennaio 2018 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata il 9 dicembre 2017 da __________ (cfr. doc. 7), poiché non poteva esserle riconosciuta la buona fede.

                                  In proposito l’amministrazione ha precisato:

" (…) Nel presente caso la buona fede non può esserle riconosciuta in quanto, contravvenendo ai suoi obblighi, non ha provveduto ad informare la nostra Cassa in merito all’interruzione della formazione di sua figlia __________, avvenuta in data 31 gennaio 2017.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave difficoltà.” (Doc. 8)

                          1.3.  A seguito dell’opposizione dell’assicurata (cfr. doc. 9), la Cassa, il 21 maggio 2019, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 4 gennaio 2018 (cfr. doc. A2).

                                  In particolare nella decisione su opposizione è stato osservato che:

" (…)

2.

Secondo l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione son tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

L’obbligo succitato è pure riportato sul retro di ogni decisione emessa dalla Cassa, al punto 4, quantificando pure che le informazioni le devono pervenire entro dieci giorni lavorativi.

Per quanto precede la cassa non può ritenere che la signora RI 1 non fosse a conoscenza che in ogni caso d’interruzione della formazione gli assegni non potevano più esserle versati, ciò in considerazione del fatto che ella era in possesso della decisione di diritto che riportava l’informazione sopra riportata.

Sebbene la signora RI 1 in febbraio 2017 abbia, a suo dire, comunicato telefonicamente l’interruzione degli studi della figlia, la stessa ha continuato a percepire gli assegni senza alcuna obiezione. Solamente con la dichiarazione 28 settembre 2017 ha comunicato il cambiamento intervenuto.

Richiamato tutto ciò che precede la Cassa non può far altro che riconfermare la presa di posizione iniziale, ossia quella di non riconoscere la buona fede dell0’insorgente. (…)” (Doc. A2)

                          1.4.  La decisione su opposizione del 21 maggio 2019 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dall’assicurata.

                                  Ella ha fatto valere di essere stata in totale buona fede, vista la rassicurazione telefonica ricevuta dalla Cassa nel febbraio 2017 quando - come indicato nell’opposizione interposta il 27 gennaio 2018 contro la decisione di diniego del condono (cfr. doc. 9) - ha chiamato per avvisare dell’interruzione dell’apprendistato. L’insorgente ha precisato che l’amministrazione le avrebbe risposto che “andava bene se cercavano un altro apprendistato” (cfr. doc. 9).

                                  L’assicurata ha evidenziato di non avere ingenuamente segnato il nome della collaboratrice con cui ha parlato (cfr. doc. I).

                          1.5.  La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.6.  La ricorrente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 28 agosto 2019 (cfr. doc. V), il quale è stato trasmesso alla parte resistente per osservazioni (cfr. VI; VII; VIII; IX).

                          1.7.  Il 7 ottobre 2019 la Cassa ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. X).

                          1.8.  Il doc. X è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).

                                  in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 2'000.-- percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 1° febbraio al 30 settembre 2017.

                          2.3.  L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

                                  Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAFam gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:

                                  a.  l’assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;

                                  b.  l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

                                  L'art. 1 cpv. 1 OAFami enuncia che il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 cpv. 5 LAVS. Quest'ultima disposizione stabilisce che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione, facoltà che il governo federale ha utilizzato con l'art. 49bise l'art. 49ter OAVS.

                                  L'art. 49ter cpv. 3 OAVS prevede:

" Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo: 

a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi; 

b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi; 

c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”

                                  Nella DTF 138 V 286 consid. 4.2.2 il Tribunale federale ha stabilito che riguardo al concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari dell'UFAS.

                                  In proposito cfr. STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4, pubblicata in RtiD I-2016 N. 49 pag. 258 segg.

                                  Giusta l’art. 5 LAFam l’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili (cpv. 1), l’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv. 2).

                                  Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).

                          2.4.  L’art. 25 cpv. 1 LPGA, relativo alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.), stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                  La giurisprudenza federale sviluppata precedentemente alla LPGA in merito al condono conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.; DTF 130 V 318 consid. 5.2.; STF C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicato in SVR 2007 ALV N. 17 pag. 56).

                                  L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                  Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                  Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                  Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                  Il termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di perenzione (cfr. DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

                                  Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                  L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l'anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari3.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”

                                  Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                  -    l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                  -    la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                  Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

                          2.5.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                  La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno 2019 consid. 2.1.; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                          2.6.  L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                  Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                   Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                   Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                  L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                  L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                   Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                  Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                  Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle specifiche prestazioni, rispettivamente il calcolo di queste ultime (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ritiene innanzitutto utile rilevare che gli assicurati sono resi attenti del loro obbligo di informare (cfr. consid. 2.6.) tramite l’indicazione sulle decisioni di attribuzione degli assegni familiari del dovere del titolare del diritto, del datore di lavoro e del beneficiario di avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di richiesta, ad es.: modifica della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del titolare del diritto o di altri membri indicati, oppure modifica e/o interruzione della formazione della /e persone/e per la/e quale/i sono stati richiesti gli assegni di formazione (cfr. STCA 39.2014.6 del 4 settembre 2014 consid. 2.9.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.10.).

                                  Per quanto concerne la presente evenienza l’”obbligo di informare - entro 10 giorni - di ogni cambiamento rispetto ai dati indicati sul precedente formulario” è stato esplicitato, ad esempio, nella decisione del 3 novembre 2014 di attribuzione di assegni familiari all’insorgente (cfr. doc. 1).

                                  L’assicurata, nell’opposizione del 27 gennaio 2018 al rifiuto del condono, ha asserito di avere telefonato alla Cassa nel mese di febbraio 2017 comunicando l’interruzione del tirocinio e che la risposta dell’amministrazione sarebbe stata che “andava bene se cercavamo un nuovo apprendistato” (cfr. doc. 9).

                                  La questione di sapere se effettivamente la ricorrente abbia chiamato la Cassa nel mese di febbraio 2017 - circostanza peraltro non espressamente contestata dall’amministrazione - non merita di ulteriori approfondimenti.

                                  In effetti la decisione su opposizione impugnata deve, comunque, essere confermata anche se fosse stato ossequiato il dovere di informare circa l’interruzione della formazione.

                          2.8.  Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

                                  Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

                                  L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

                                  In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

                                  In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                  L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

                                  Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1. in fine.

                          2.9.  In concreto la ricorrente stessa sostiene che l’amministrazione, in risposta alla sua comunicazione del febbraio 2017 di interruzione del tirocinio da parte della figlia, le avrebbe risposto che “andava bene se cercavamo un nuovo apprendistato” (cfr. doc. 9).

                                  Pertanto nei mesi seguenti il febbraio 2017, non riuscendo a trovare un altro impiego quale apprendista, rispettivamente constatando di continuare a ricevere l’assegno di formazione da parte della Cassa, benché non le avesse inviato alcun documento relativo a un nuovo tirocinio, l’insorgente avrebbe dovuto perlomeno (ri)contattare l’amministrazione al fine di chiarire se, nonostante il mancato reperimento di un posto di apprendistato, fosse corretto ricevere comunque gli assegni di formazione.

                                  L’assicurata non ha proceduto in tal senso.

                                  Del resto la ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole dell’importanza, al fine di ottenere a giusta ragione gli assegni familiari di formazione, dell’invio di debita documentazione atta a comprovare lo svolgimento di una nuova formazione. La Cassa, in effetti, già a fine 2016 e a inizio 2017 le aveva richiesto specifici documenti per sostanziare l’effettiva formazione della figlia, rispettivamente aveva sospeso cautelativamente la decisione di riconoscimento degli assegni fino a che le fosse pervenuto un certificato medico attestante che l’interruzione della formazione di __________ era dovuta a malattia (cfr. doc. 2).

                                  Di conseguenza non può essere riconosciuta all’assicurata la buona fede.

                                  Questa Corte non ignora la problematica accusata dalla figlia della ricorrente nel 2017, connessa alla difficoltà di reperire un posto di tirocinio, che ha comportato l’intervento di un sostegno psicologico (cfr. doc. V).

                                  Ciò non permette tuttavia di sovvertire le conclusioni a cui è giunto il TCA.

                                  In effetti titolare dell’assegno familiare era l’insorgente. __________ era, peraltro, minorenne fino al 24 maggio 2017 e per il periodo successivo non emerge in ogni caso che quest’ultima abbia richiesto il versamento diretto ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAFam.

                                  Agli atti nemmeno risulta alcuna certificazione medica secondo cui nel 2017 lo stato di salute della figlia e dell’assicurata (a seguito delle problematiche vissute da __________) fosse così compromesso da influire sulla capacità della madre di comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di discernimento (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).

                                  L’insorgente non ha peraltro fatto valere che la sua capacità di discernimento fosse compromessa.

                                  Neppure il fatto che la Cassa nei mesi successivi al febbraio 2017 abbia omesso di chiedere all’assicurata informazioni riguardo alla nuova formazione di __________ consente un esito differente della lite.

                                  Infatti la mancanza di buona fede da parte dell’insorgente non può essere controbilanciata dall’errore dell’amministrazione (cfr. STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 3.4.3.; STFA C 196/05 dell’8 giugno 2006 consid. 6.2.4.; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.16.).

                                  Giova, infine, segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del7 novembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016 consid. 2.5.; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015 consid. 2.13.; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2012.13 del 13 marzo 2013 consid. 2.14.).

                        2.10.  Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa del 21 maggio 2019.

                                  Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.4.).

                                  A titolo abbondanziale giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale.

                                  Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2015.4 del 27 luglio 2015 consid. 2.15.; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

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