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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2017 39.2017.17

19. Oktober 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,080 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Ordine di restituzione AFI da 1-11/12 a seguito dell’emanazione della decisione di tassazione da cui sono emersi dei redditi da attività indipendente superiori di quelli computati dalla Cassa. A ragione la Cassa ha computato il reddito dall’attività dipendente del convivente

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2017.17   KE/sc

Lugano 19 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su reclamo del 31 maggio 2017 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), il 13 maggio 2016, ha ordinato a RI 1 e __________ di restituire l’importo di fr. 5’811.-- a titolo di assegni familiari integrativi (in seguito: AFI) percepiti indebitamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, in quanto è emerso dalla decisione di tassazione 2014 di RI 1 un reddito da attività indipendente di fr. 18'728.-- e dalla decisione di tassazione 2014 di __________ un reddito da attività indipendente di fr. 20'410.-- (cfr. doc. 12A).

                               1.2.   In seguito al reclamo interposto da RI 1 il 10 giugno 2015 (recte: 2016) la Cassa, il 27 giugno 2016, ha emesso una nuova decisione di restituzione con la quale ha diminuito l’importo da restituire a fr. 5'252.--. La Cassa, per il mese di dicembre 2014, aveva stralciato l’importo di fr. 21'000.-- computato a titolo di reddito da attività dipendente di __________, siccome è stato disdetto il suo rapporto di lavoro con effetto il 30 novembre 2014 (cfr. doc. 16).

                               1.3.   Con decisione su reclamo del 31 maggio 2017 (cfr. doc. A = 25) la Cassa ha respinto il reclamo interposto da RI 1 il 12 agosto 2016 con la seguente motivazione:

" (…)

A) per quanto concerne le attività da indipendente:

mediante sottoscrizione delle dichiarazioni 16 giugno 2014 e 3 luglio 2014 i signori __________ e RI 1 erano stati perfettamente informati che il reddito accertato dall’Autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione dell’importo degli assegni di diritto (sottolineatura nostra) e che eventuali assegni riconosciuti a titolo provvisorio sarebbero stati chiesti in restituzione (restituzione per la quale la signora RI 1 e il signor __________ si erano impegnati), se il reddito risultante dalla decisione di tassazione fosse risultato superiore rispetto al reddito precedentemente considerato. La Cassa non può quindi scostarsi dal reddito accertato dall’Autorità fiscale competente ritenuto che la decisione di tassazione relativa all’anno 2014 è passata in giudicato incontestata.

I signori RI 1 e __________ avrebbero semmai dovuto prestare maggiore attenzione e inoltrare reclamo contro la medesima decisione di tassazione.

La Cassa dopo le necessarie verifiche ha pure potuto rilevare, come le decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanate in data 14 giugno 2016, per entrambi, dalla Cassa __________, riportino un reddito aziendale definitivo, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 di CHF 18'728.- per la signora RI 1, risp. di CHF 20'410.- per il signor __________. Le decisioni 14 giugno 2016, sono passate in giudicato incontestate e gli importi relativi al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, stabiliti sulla base dei redditi quale indipendenti per l’anno 2014, risultano ad oggi saldati.

Stante a quanto precede, ritenuto i redditi da attività indipendente accertati dall’Ufficio circondariale di tassazione con decisioni del 12 agosto 2015, risp. 3 febbraio 2016, nonché le decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 14 giugno 2016, entrambe cresciute in giudicato incontestate, la Cassa non può che riconfermare la decisione intimata agli assicurati.

B) per quanto concerne l’attività da dipendente del signor __________ presso la “__________”:

da documenti in possesso della Cassa, si è potuto stabilire che, il contratto di lavoro del ricorrente c/o la __________, con decorrenza 1° febbraio 2013 riportava un reddito mensile lordo di CHF 1'750.- per dodici mensilità.

Nel corso del mese di gennaio 2015, la Cassa è venuta a conoscenza che a partire dal 30 novembre 2014 il signor __________ ha ricevuto disdetta del contratto di lavoro.

Da accertamenti effettuati, la Cassa è venuta a conoscenza che, per l’anno 2014 la ditta “__________” nella “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro” ha indicato come unico salariato il signor __________ con occupazione dal mese di gennaio al mese di novembre 2014, confermando quale “Salario determinante AVS” l’importo di CHF 17'412.-. Risulta pure che i contributi sono stati regolarmente pagati.

Alla luce di quanto sopra - considerata la dichiarazione dei salari 2014, i redditi da attività indipendente, il pagamento di tutti i contributi - la Cassa non può che confermare la decisione di restituzione di CHF 5'252.- computando quali redditi:

- CHF 18'728.-     reddito indipendente sig.ra. RI 1

- CHF 20'410.-     reddito indipendente sig. __________

- CHF 21'000.-     reddito dipendente sig. __________ fino al 30.11.2014

Ciò non toglie che una soluzione di rimborso confacente alle esigenze dei signori RI 1 e __________ (ad esempio un pagamento rateale) potrà essere concordata con l’amministrazione a crescita in giudicato della presente decisione. (…)” (cfr. doc. A = 25).

                               1.4.   Contro la decisione su reclamo del 31 maggio 2017 RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione e la riforma nel senso che i signori RI 1 e __________ non dovranno restituire alcunché per quanto percepito a titolo di assegni famigliari integrativi durante l’intero anno 2014 (cfr. doc. I).

                                         Il patrocinatore della ricorrente sostiene che il reddito da attività dipendente di __________ ammontava a soli fr. 1'000.- nell’anno 2014 come del resto accertato dall’autorità fiscale. Nel caso specifico può fare stato solo ciò che è stato percepito effettivamente da parte di __________ per questa attività dipendente. Del resto, “se il signor Semmler, gerente della __________, non ha voluto rettificare la scheda dei salari erronea inviata alla Cassa __________, ciò non riguarda né la ricorrente, né il suo ex compagno signor __________”. (cfr. doc. I).

                               1.5.   La Cassa, con risposta dell’11 agosto 2017, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa evidenziando in particolare che:

" (…) per quanto riguarda il reddito computato dalla Cassa quale salariato del signor __________ e meglio, riguardo al salario stabilito con contratto di lavoro del 1° febbraio 2013 (mensili CHF 1'750.-), esso non va certo corrisposto tramite gli assegni di famiglia ma va invece pagato dal datore di lavoro (art. 322 al. 1 CO): qualora il lavoratore salariato non ritenga di rivendicare quanto pattuito, si osserva che fanno parte dei redditi computabili per la determinazione degli assegni di diritto anche le entrate alle quali il ricorrente ha rinunciato (art. 6 cpv. 2 Laps).” (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’ammontare di fr. 5'252.-, corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

                                         L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

                                         Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

                               2.2.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                         Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

                                         Gli AFI vanno calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno precedente (art. 10a Laps).

                               2.3.   Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

                                         Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

                               2.4.   L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"

                                         In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:

" “È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, dopo aver preso conoscenza della decisione di tassazione dell’anno 2014 di RI 1, dalla quale emerge un reddito da attività indipendente di fr. 18'728.-- annui, rispettivamente della decisione di tassazione 2014 di __________, dalla quale emerge un reddito da attività indipendente di fr. 20’410.-- annui (cfr. doc. 10A, 11, 12A).

                                         In base a questi dati, l’amministrazione - tenendo in considerazione anche il reddito da attività dipendente di __________ dal 1° gennaio al 30 novembre 2014 - sostiene che non spettino prestazioni sociali agli assicurati durante il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2014.

                                         Per il mese di dicembre 2014 la Cassa ha calcolato un assegno integrativo di fr. 559.-- il quale è da dedurre dall’importo complessivo ricevuto durante l’anno 2014. Posto che durante questo periodo gli assicurati hanno percepito complessivamente fr. 5'811.--, la parte resistente esige la restituzione di fr. 5'252.-- (cfr. doc. 16, 16A7, 16A4 e 16A1).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nel febbraio e nel luglio 2014 sono stati calcolati gli assegni integrativi per l’anno 2014, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti i redditi da attività indipendente effettivamente conseguiti da RI 1 e __________ (cfr. doc. 3-8). Tuttavia la Cassa sapeva che __________ percepiva un reddito da attività dipendente di fr. 1'750.-- lordi mensili incluso la 13esima quale direttore operativo presso la __________ (cfr. doc. 1 - 3A).

                                         Per quanto riguarda il reddito da attività indipendente, l’amministrazione si è, perciò, basata sui redditi provvisori dichiarati dagli assicurati (cfr. doc. 12).

                                         In effetti RI 1 e __________, il 16 giugno 2014, rispettivamente il 3 luglio 2014, hanno compilato e sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, indicando che il reddito annuo netto stimato per l’anno 2014 corrispondeva a fr. 16'000.--, rispettivamente a fr. 12'000.--, impegnandosi in entrambi i casi a:

" - tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente;

- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 6 e 7).

                                         L’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il 12 agosto 2015, ha emanato la notifica di tassazione di RI 1 per l’anno 2014. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale della contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 18'728.-- (cfr. doc. 10A), invece dell’importo di fr. 16'000.-- dichiarato (cfr. doc. 7).

                                         Il 3 febbraio 2016, l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno ha emanato la notifica di tassazione di __________ per l’anno 2014. Dalla stessa si evince un reddito da attività dipendente del contribuente di fr. 1'000.-- e un reddito da attività indipendente principale del contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 20'410.-- (cfr. doc. 11), invece dell’importo di fr. 12'000.-- dichiarato (cfr. doc. 6).

                                         Contro tali decisioni gli assicurati non hanno interposto reclamo. I provvedimenti emessi dall’autorità fiscale sono, quindi, passati in giudicato incontestati.

                                         A fronte di ciò, i guadagni annui risultanti dalle notifiche di tassazione del 2014 si rivelano più elevati di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni concernenti gli AFI per il 2014 sulla base di quanto indicatole da RI 1 e __________ (cfr. doc. 6 e 7). Conseguentemente, anche gli AFI relativi all’anno 2014 - il cui importo è stato calcolato dalla Cassa in base al reddito provvisorio annunciato da RI 1 e __________ nel giugno e luglio 2014 (di fr. 16'000.--, rispettivamente di fr. 12'000.-- cfr. doc. 6 e 7) risultano essere più elevati del dovuto.

                                         È pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento del reddito disponibile della ricorrente e di __________, il quale all’epoca degli eventi faceva parte dell’unità di riferimento della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         Di conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli AFI afferenti al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.

                                         Gli AFI vanno calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps).

                                         Gli assegni familiari integrativi ricevuti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 vanno restituiti già a prescindere dalle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente e __________ di cui sopra, mediante si sono impegnati a rimborsare quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati dalla stessa forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. 6 e 7).

                               2.9.   Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

                                         Con il ricorso del 27 giugno 2017 l’insorgente, tramite il suo patrocinatore, ha censurato solamente l’importo di fr. 21'000.-- annui a titolo di reddito di attività dipendente di __________ computato nel calcolo del reddito computabile.

                                         Al riguardo dei redditi da attività indipendente conseguiti da RI 1 e __________ durante l’anno 2014, avv. RA 1 si limitava ad osservare che “il loro reddito accertato dall’Autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione dell’importo degli assegni in questione, e s’impegnavano se del caso a restituire eventuali assegni percepiti in eccesso sulla base dei redditi preventivati provvisoriamente” (cfr. doc. I).

                                         A proposito del reddito da attività dipendente di __________, il patrocinatore della ricorrente ha in particolare sollevato che __________ avrebbe percepito solo fr. 1'000.-durante l’anno 2014. Conseguentemente la Cassa dovrebbe tenere conto unicamente di fr. 1'000.-- annui a titolo di reddito da attività dipendente, come peraltro accertato con la notifica di tassazione del 3 febbraio 2016 (cfr. doc. I).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 2 Laps fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

                                         L’art. 3a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) relativo alla rinuncia, prevede quanto segue:

" 1Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.

2L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.

3Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati.”

                                         Il Consiglio di Stato, nel Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è così espresso:

" (…)

2.3.2   Rinuncia a redditi

Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui all’art. 6 cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.

Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, la legge prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito, con consolidata giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia. Di regola, si deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando l’assicurato ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.

Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire dal 1° gennaio 1990.

Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti giustificato che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la possibilità di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello delle persone che fanno parte della sua unità di riferimento.

Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal principio dei tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il sostentamento della sua unità di riferimento.

Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel senso sopra descritto. (…)”

                             2.10.   Nel caso concreto __________ è stato assunto dalla __________ il 1° febbraio 2013 in qualità di direttore operativo percependo mensilmente uno stipendio lordo di fr. 1'750.-- incluso la tredicesima (cfr. doc. 1). Il suo contratto di lavoro è stato disdetto con effetto il 30 novembre 2014 (cfr. doc. 4A). Questo cambiamento è stato segnalato a metà gennaio del 2015 da RI 1 alla Cassa (cfr. doc. 4). Effettivamente, dall’estratto del conto privato di __________ emerge che lo stesso ha ricevuto durante il 2014 solo un accredito di fr. 1'000.-- da parte della “__________”, e meglio il 30 giugno 2014 (cfr. cod. 20C).

                                         In occasione dell’incontro dell’8 agosto 2016 la ricorrente ha prodotto una copia dello scritto del 30 dicembre 2015 di __________ all’Ufficio circondariale di tassazione di __________:

" (…)

Nel 2014 ero impegnato (formalmente) presso la __________ come guida __________ per un salario mensile di CHF 1'750.-/mese. La Sagl mi ha disdetto questo contratto di lavoro per la data del 30 novembre 2014. La ditta nel 2014 non disponeva più di mezzi finanziari per eseguire i pagamenti del mio salario. Infatti, ho percepito soltanto la somma di CHF 1'000.- in data 20 giugno 2014. La somma restante di CHF 16'565.- a me dovuta, non mi è mai stata versata.

Fino al mese di dicembre 2015, data in cui il socio al 50% Sig. __________, è uscito dalla Sagl, quest’ultimo era il responsabile amministrativo della ditta e si è sempre rifiutato di rettificare il relativo certificato di salario, seppur non corrisponde ai fatti, rispettivamente ai pagamenti salariali della Sagl fatti a me.

Perciò nella mia dichiarazione d’imposta 2014 come reddito da indipendente risulta la somma di CHF 1'000.- da me effettivamente percepiti.

I CHF 16'565.- da me finora mai percepiti, risultano nel mio conto correntista della Sagl e sono da considerarsi come mio credito nei confronti della Sagl (sottolineatura della redattrice).

Lo stato attuale delle finanze della Sagl non lascia supporre un possibile pagamento dell’importo di cui sopra nei prossimi 12 mesi.

Perciò vi chiedo - come discusso in sede - di confermare l’opzione di pagare le imposte di questo importo soltanto nell’anno in cui avrò ricevuto effettivamente il salario pendente. (…).” (cfr. doc. 19A)

                                         L’Ufficio circondariale di tassazione di __________, nella notifica di tassazione del 3 febbraio 2016, in corrispondenza con la richiesta di __________, ha poi accertato un reddito da attività dipendente di fr. 1'000.-- (cfr. doc. 11).

                                         Oltre allo scritto appena esposto, la ricorrente, durante l’incontro dell’8 agosto 2015, ha prodotto i conteggi di salario della __________ da gennaio fino a giugno 2014 di __________, ove è indicato uno stipendio mensile lordo di fr. 1'750.--, e la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro dell’anno 2014 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, dal quale si evince che __________ ha lavorato dal 1° gennaio al 30 novembre 2014 come unico dipendente presso la __________ percependo uno stipendio complessivo di fr. 17'412.-- (cfr. doc. 20G - 20M, 23).

                                         Dall’estratto del Registro di Commercio della __________ emerge che sin dalla sua costituzione, avvenuta il 12 febbraio 2013, fino al 14 dicembre 2015 vi erano due soci, e meglio __________ e __________. __________ era socio e presidente della gerenza con diritto di firma collettiva a due e __________ era socio e gerente con diritto di firma collettiva a due. A decorrere dal 14 dicembre 2015 __________ è gerente e socio unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto __________; doc. 22).

                             2.11.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa, ai fini del calcolo dell’AFI dal 1° gennaio al 30 novembre 2014 ed in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 Laps, ha computato il reddito dall’attività dipendente al quale __________ ha rinunciato, non avendo fatto valere le sue pretese salariali nei confronti del suo ex datore di lavoro.

                                         È vero che a livello fiscale, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha tenuto conto solamente di fr. 1'000.-- come reddito da attività dipendente di __________ durante l’anno 2014. In ogni caso, però, dallo scritto del 30 dicembre 2014, indirizzato all’autorità fiscale, risulta che il convivente della ricorrente ha indicato di pagare le imposte sull’intera somma nell’anno in cui percepirà il salario in questione (cfr. doc. 19A).

                                         Dall’altra parte però risulta dallo stesso scritto che egli stesso ritiene di avere un credito nei confronti della __________. Tuttavia __________ non ha mai fatto valere questo credito nei confronti della __________.

                                         Questa soluzione si impone tanto più se si considera, che __________, durante l’anno 2014, occupava una posizione analoga a un datore di lavoro, nel senso che lo stesso disponeva di potere decisionale importante nell’interno della società. In effetti, nel 2014, vi erano solo due soci. Con tale potere egli poteva partecipare alla decisione se versare o meno lo stipendio al loro dipendente, e meglio a se stesso. Il suo ruolo in seno alla società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sugli AFI.

                                         Del resto, per quanto riguarda il calcolo effettuato dalla Cassa si osserva che la ricorrente, né nell’atto ricorsuale, né nel reclamo, non ha mai sollevato altri obiezioni riguardo al ricalcolo effettuato dalla Cassa.

                                         Il nuovo calcolo effettuato della Cassa, tenendo conto del reddito annuo da attività indipendente di RI 1 risultante dalla decisione di tassazione per il 2014 di fr. 18’728.-- e del reddito annuo da attività indipendente di __________ risultante dalla decisione di tassazione per il 2014 di fr. 20'410.-- che hanno permesso di stabilire che per il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 all’unità di riferimento della ricorrente spettava solo fr. 559.-- a titolo di AFI per il mese di dicembre 2014 e non fr. 5’811.-- non è, quindi, censurabile.

                                         Considerato che RI 1, quale responsabile dell’unità di riferimento e __________, quale convivente, durante l’anno 2014 hanno percepito AFI per un importo complessivo di fr. 5’811.--, a ragione la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 5'252.--, importo indebitamente percepito.

                                         In esito a quanto precede, la decisione su reclamo della Cassa del 31 maggio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

39.2017.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2017 39.2017.17 — Swissrulings