Raccomandata
Incarto n. 39.2015.13 cr/DC
Lugano 23 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 settembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo dell’11 luglio 2014, aveva confermato il proprio provvedimento del 27 maggio 2014 (cfr. doc. 8), con il quale aveva ordinato a RI 1 e __________ di restituire l’importo di fr. 5'480.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 12).
Con sentenza 39.2014.8 del 2 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo dell’11 luglio 2014 e rinviato gli atti alla Cassa affinché, dopo aver proceduto autonomamente alla determinazione dei redditi da attività indipendente conseguiti dall’assicurato nel 2010 - anche tramite la presentazione, da parte dell’interessato stesso, degli estratti dei propri conti bancari e della contabilità della propria attività indipendente relativa all’anno 2010 - operi un nuovo calcolo dell’assegno familiare integrativo spettante al ricorrente nel 2010.
Sulla base del nuovo conteggio degli assegni familiari integrativi, il TCA ha indicato che la Cassa avrebbe poi dovuto determinare la somma degli assegni percepiti a torto da RI 1 da gennaio a dicembre 2010 da restituire (doc. 16).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con provvedimento del 29 aprile 2015 (doc. 33), poi confermato con decisione su reclamo del 17 settembre 2015, la Cassa ha ordinato a RI 1 e __________ di restituire l’importo di fr. 8’471.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 39).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti ai coniugi __________, tenendo conto di un reddito da attività indipendente, per il 2010, di fr. 17’643.--, come indicato dall’interessato stesso nella propria dichiarazione fiscale e considerando, inoltre, che dal 1° settembre 2010 la figlia degli assicurati, __________, nata il 7 settembre 2010, è stata posta al beneficio di una rendita completiva di invalidità e della prestazione complementare.
Sulla base di questi elementi, la Cassa ha quantificato in fr. 8’471.- l’importo chiesto in restituzione (doc. A1).
1.3. Contro la decisione su reclamo del 17 settembre 2015, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata poiché la stessa “non prende in considerazione la totalità degli incarti e delle pezze giustificative consegnate risultando quindi fuorviante e assolutamente priva di fondamento”.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, il ricorrente ha rilevato che “è stato dimostrato a più riprese che il signor RI 1 può dimostrare che il guadagno percepito da attività indipendente nel 2010 è di 13'455.-- CHF e non 17'643.-- CHF come preteso ed erroneamente stabilito dall’Ufficio delle Assicurazioni Sociali”, aggiungendo che “ogni altra cifra presa in considerazione che non rispecchi i 13'455.- CHF dimostrati dagli incartamenti consegnati all’Ufficio delle Assicurazioni Sociali e confermabili attraverso gli estratti conto verrà d’ora in avanti valutato come accanimento giudiziario nei confronti del sig. RI 1, tentativo di estorsione e abuso di autorità” (cfr. doc. I).
A comprova dell’importo da egli addotto, l’assicurato ha trasmesso un documento intitolato “contabilità 2010”, nel quale sono state elencate tutte le spese professionali risultanti dal conto commerciale della ditta dell’interessato, le quali, dedotte dal totale delle entrate, portano ad un “totale ricavo da attività indipendente” di fr. 13'455.13 (cfr. doc. A2 allegato al doc. I).
1.4. La Cassa, in risposta – richiamato l’assicurato a volere utilizzare un linguaggio conveniente nei confronti dell’amministrazione, la quale agisce nel rispetto dei principi del diritto amministrativo, in particolare di quello della legalità - ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto del 22 ottobre 2015, l’assicurato ha espressamente riconosciuto che nel 2010 il reddito della propria attività indipendente fosse maggiore rispetto all’importo di fr. 10'800 utilizzato dall’amministrazione per il calcolo dell’assegno integrativo.
Egli ha aggiunto che “durante il colloquio avuto nel mese di giugno 2015 e anche dagli svariati contatti telefonici ho sempre sostenuto di essere disposto a restituire la somma di 4'000 CHF pari a quello che io e mia moglie ricordavamo di avere a disposizione per le spese domestiche da attività indipendente e cioè di 1'200 CHF al mese (anche se in realtà la somma corretta sarebbe dovuta essere di 3'600 CHF (1'200 x 12 = 14'400 – 10'800 = 3'600 CHF))”.
Il ricorrente ha sottolineato di essere riuscito, non senza fatica, a produrre della dettagliata documentazione, senza che la Cassa menzioni di averla presa in considerazione e conclude affermando di avere la “volontà di restituire all’istante i soldi indebitamente percepiti, che da nuovo calcolo supportato dalle pezze giustificative inviate risulta essere di 2'655.- CHF (13'455 – 10’800 = 2’655)”.
Il ricorrente ha, infine, chiesto “di potere essere ammesso in udienza dal giudice per risolvere di persona la questione” (doc. V).
1.6. Con osservazioni del 6 novembre 2015, l’amministrazione ha rilevato come “appare – a mente della Cassa - evidente come il reddito indicato dal medesimo signor Ceppi con la dichiarazione d’imposta risultava (e risulta tutt’oggi) l’unico dato utilizzabile”, sottolineando come “sono stati già rammentati i passi intrapresi dalla Cassa rispettivamente l’esito degli accertamenti (conclusisi in considerazione dell’espressa volontà del signor RI 1 di non dare seguito alle richieste dell’amministrazione)”.
Per tali ragioni l’amministrazione ha concluso che “in ragione della correttezza della decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto in sede di ricorso andrà eventualmente valutato quale motivo di revisione o riconsiderazione”, ribadito tuttavia che il documento contabile prodotto unitamente al ricorso “non fornisca dei validi riscontri in merito ai dati presentati” e “sarebbe in ogni caso potuto essere prodotto più di un anno fa”.
Infine, la Cassa ha osservato di non avere mai ricevuto una proposta di transazione, rilevando che “oggetto del contendere rimane la questione a sapere se, per il periodo in esame, i ricorrenti hanno beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non avevano diritto” (doc. VII).
1.7. In data 13 novembre 2015, l’assicurato ha puntualizzato di non avere “mai messo in discussione il fatto che se ha percepito dei soldi in modo arbitrario egli debba restituirli. Anzi lui stesso sa di averli percepiti arbitrariamente in quanto l’arbitrarietà è implicita nella procedura voluta dalla Cassa Cantonale di compensazione”.
Egli ha, tuttavia, rilevato di non potere “accettare quale termine di restituzione la dichiarazione delle imposte da lui fatta (17'643 CHF) in quanto essa risulta irrilevante per quello che riguarda l’imponibile e oltretutto inaccettabile per eventuali ricorsi o revisioni da parte dello stesso Ufficio Tassazione”, aggiungendo di avere “mostrato di potere produrre le carte necessarie per calcolare l’effettivo guadagno percepito da attività indipendente nel 2010 e le ha fornite per posta raccomandata alla Cassa”, la quale non le avrebbe, a suo modo di vedere, tenute in considerazione, declassandole “come carta straccia” (doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 25 novebre 2015, la Cassa ha ribadito la richiesta di conferma della decisione impugnata, ritenendo che quanto indicato dal ricorrente nelle argomentazioni del 13 novembre 2015 non permetta di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione (doc. XI).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse al ricorrente (doc. XII), per conoscenza.
1.9. Pendente causa, il TCA ha chiesto all’assicurato di fornire alcune precisazioni (doc. XIII).
Egli ha risposto con scritto del 1° febbraio 2016 (doc. XIV), prontamente trasmesso dal TCA all’amministrazione, per conoscenza (doc. XV).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 e __________ devono o meno restituire l’ammontare di fr. 8’471.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti a torto nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2010.
L’assicurato non contesta il principio, pacifico, che il calcolo dell’assegno integrativo andasse effettivamente rivisto per il 2010, in quanto fondato su di un reddito da attività indipendente di fr. 10'800 inferiore a quanto da lui concretamente realizzato nel 2010 e, di conseguenza, che egli sia tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Neppure in discussione è il fatto che nella determinazione dell’importo da restituire la Cassa abbia correttamente tenuto conto del fatto che, dal mese di settembre 2010, la figlia del ricorrente benefici di una rendita completiva di invalidità e di una prestazione complementare.
RI 1 contesta, per contro, l’ammontare di quanto chiesto in restituzione, ritenendo che il reddito da attività indipendente per il 2010 debba essere quantificato in fr. 13'455.- e non in fr. 17'643.- come ritenuto, invece, dall’amministrazione.
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383).
Dal 1° gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.ciascuna."
(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Con sentenza di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre 2014, il TCA ha annullato il precedente ordine di restituzione del 27 maggio 2014, con il quale la Cassa aveva indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, dopo aver preso conoscenza, nel corso del mese di maggio 2014, della decisione di tassazione relativa al 2010, dalla quale emergeva un reddito da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale di fr. 20'000.-- (a fronte di un importo di fr. 17'643.-- dichiarato da RI 1) - maggiore rispetto a quello utilizzato dall'amministrazione, di fr. 10'800.--, sulla base dei dati provvisori indicati dall’assicurato per il 2010 – e ha rinviato gli atti all’amministrazione al fine di “procedere autonomamente alla determinazione del reddito da attività indipendente, dando seguito, ad esempio, alla volontà del ricorrente di dimostrare attraverso gli estratti dei suoi conti bancari il reddito annuale effettivamente conseguito”.
Il TCA ha espressamente indicato che “al riguardo, come visto, occorrerà che il ricorrente fornisca gli estratti dei propri conti bancari, come peraltro proposto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I pag. 2; 11), nonché la contabilità della propria attività indipendente relativa all’anno 2010. Da tali documenti potrà anche essere accertato se l’ipotesi avanzata dal ricorrente sulla possibile origine dell’errore con cui il fisco avrebbe stabilito il reddito da indipendente per il 2010, in relazione a eventuali importi destinati all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili che RI 1 avrebbe ricevuto nel mese di dicembre 2010 e versato per scrupolo sul proprio conto, prima di utilizzarli a gennaio 2011 per lo scopo prefissato (cfr. doc. I pag. 2), merita di essere seguita oppure no” (cfr. doc. 16).
Conformemente a quanto prescritto dal TCA nella sentenza di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre 2014 appena citata, l’amministrazione ha chiesto, innanzitutto, con scritto del 22 ottobre 2014, all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ di “comunicare nonché documentare sulla base di quali elementi l’importo del reddito da attività indipendente principale contribuente è stato modificato da CHF 17'643.--(dichiarati dal signor RI 1) a CHF 20'000.—(dati accertati dal vostro Ufficio) nella decisione di tassazione 2010, datata 4 agosto 2011” (doc. 17).
Con risposta del 23 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ ha osservato:
" Facciamo riferimento al vostro scritto del 22 ottobre per comunicarvi quanto segue.
Il reddito aziendale 2010 dichiarato dai contribuenti in fr. 17'643.- è stato definito dalla scrivente autorità in fr. 20'000.- dopo ripresa della quota parte privata spese e vantaggi goduti nell’attività propria. In altre parole abbiamo ritenuto eccessive le spese esposte nel modulo 10 (indipendenti), facendo una ripresa di fr. 2'357.-.
Sebbene questa ripresa sia stata ben motivata nella notifica di tassazione, i contribuenti non hanno interposto reclamo e la stessa risulta essere cresciuta in giudicato e quindi definitiva.
Abbiamo già avuto modo di spiegare all’assicurato la fattispecie in diversi colloqui telefonici e confermato con la nostra lettera del 2 settembre u.s. che vi alleghiamo in copia.” (Doc. 17 C)
Dal citato scritto del 2 settembre 2014 trasmesso dall’Ufficio tassazione all’assicurato risulta, in particolare, quanto segue:
" (…)
Il reddito aziendale, dichiarato di fr. 17'643.-, è stato definito dalla scrivente autorità in fr. 20'000.- dopo ripresa della quota parte privata spese generali e vantaggi; fattispecie peraltro dovutamente indicata nelle motivazioni in calce al calcolo dell’imponibile. La tassazione risulta essere corretta.
Va inoltre rilevato che l’accertamento in questione ha dato luogo ad una completa esenzione d’imposte (imponibile inferiore ai minimi per le imposte cantonali, federali e comunali fatto salvo le imposte personali).
Ne consegue che nel caso in cui fosse stato inoltrato reclamo contro le notifiche di cui sopra, la scrivente autorità avrebbe dichiarato il reclamo irricevibile, senza dunque entrare nel merito, siccome non sussisteva nessun interesse legittimo da tutelare, essendo le imposte dovute pari a fr. 0.-.” (Doc. 17 D)
La Cassa ha, inoltre, con scritto del 19 novembre 2014, richiesto all’assicurato stesso, conformemente a quanto indicato nella sentenza di rinvio STCA 39.2014.8 del 2 ottobre 2014 di questo Tribunale, di produrre la documentazione necessaria consistente in: “estratti conti correnti bancari relativi all’anno 2010; copia documentazione relativa alla contabilità dell’attività indipendente per l’anno 2010; copia dichiarazione fiscale 2010 inviata all’Ufficio circondariale di tassazione di __________” (cfr. doc. 18).
Dalla nota telefonica del 21 novembre 2014, risulta che in data 20 novembre 2014 l’assicurato ha contattato la Cassa per comunicare che “considerato che non è obbligato a tenere la contabilità, non ha documenti da trasmetterci. Richiesto due righe in merito da inviare alla nostra Cassa con gli altri documenti. Non è d’accordo con la nostra procedura, chiede di parlare con un superiore; è stato richiamato da __________” (sigla di __________, Caposervizio del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa, n.d.r.) (doc. 19).
Dagli atti emerge, poi, che in data 19 dicembre 2014 è pervenuta alla Cassa la seguente documentazione da parte dell’assicurato: “estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 conto commerciale” di RI 1 (doc. 23); “estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 conto privato” di RI 1 (doc. 22); “estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 conto privato” di RI 1 e __________ (doc. 21) e notifica di tassazione del 4 agosto 2011 concernente il periodo di assoggettamento 01.01.2010-31.12.2010 dei coniugi __________ (doc. 20).
Con scritto del 9 marzo 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 e __________ di volere “comunicare e giustificare tutte le spese relative all’attività indipendente per l’anno 2010” (doc. 24).
Con nota telefonica del 16 marzo 2015, la funzionaria incaricata della Cassa ha indicato:
" Coll. Telefonico odierno con sig. RI 1 - __________
- Il sig. RI 1 mi comunica che non ha altro materiale da poter inviare al nostro Ufficio per poter stabilire l’esatto importo quale INDIP per l’anno 2010;
- Richiesto per iscritto quanto dichiarato (tutto quanto concerne il reddito e le spese quale INDIP) è già stato inviato all’AFI-API.
Chiamato Ufficio tassazione __________ – 091 816 44 20 sig.ra __________
- Chiesto alla sig.ra __________ se, allegato al “modulo 10 – Questionario senza contabilità” del sig. RI 1 c’erano dei documenti per la quale il nostro Ufficio avrebbe potuto avere una migliore visione dei conti
o No, nessun allegato con la dichiarazione inoltrata.
- La sig.ra __________ mi conferma che l’importo di CHF 2'357.- annuo per spese tolte nel modulo 10 (indipendente) è relativo a spese private - tipo benzina, telefono, targhe auto – e non hanno niente a che vedere con l’attività da indipendente del sig. RI 1.
Attendere dichiarazione da parte del sig. RI 1 che non ha più nessun documento da inviare al nostro servizio.” (Doc. 25)
Con annotazione del 30 marzo 2015, la funzionaria incaricata della Cassa ha indicato di avere “contattato telefonicamente il sig. RI 1 – __________. Invia oggi stesso quanto da noi richiesto verbalmente in data 16 marzo 2015” (doc. 25).
Tramite messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2015, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha informato la Cassa in merito al fatto che:
" Come richiesto, confermiamo che la ripresa effettuata sul reddito da attività indipendente del contribuente citato nell’anno 2010 (fr. 17'643.- dichiarati a fr. 20'000.- tassati) è da ricondurre ad una ripresa valutata dal nostro ufficio circa le spese indicate nel modulo 10 (indipendenti senza contabilità). In altre parole abbiamo ritenuto che fr. 2'357.- (differenza fra dichiarato e tassato) sia da ricondurre a spese di natura privata e vantaggi goduti.
Facciamo presente come abbiamo già più volte spiegato la problematica al contribuente sia telefonicamente, sia per lettera.” (Doc. 26)
Con decisione del 29 aprile 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 e __________ la restituzione di fr. 8'471.- a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, con la seguente motivazione:
" (…)
Dagli estratti conto CCP trasmessi non sono emersi elementi che possono giustificare l’importo accertato dall’Ufficio di tassazione di __________. Di conseguenza la Cassa, in base ai nuovi elementi in suo possesso, stabilisce come reddito da attività indipendente per l’anno 2010 l’importo di CHF 17'643.- come peraltro indicato sulla dichiarazione dei redditi (modulo 10) dal signor RI 1.
Tuttavia, in corso di istruttoria (evenienza non rilevata al momento della decisione di restituzione del 27 maggio 2014), è emerso che dal 1° settembre 2010 la figlia __________, nata il 07.09.2010, è stata posta al beneficio della rendita completiva di invalidità (decisione datata 20 gennaio 2011 con decorrenza 1° settembre 2010) e di conseguenza al beneficio della prestazione complementare (decisione datata 4 marzo 2011 retroattiva al 1° settembre 2010).
Conseguentemente, considerato quanto sopra, l’importo mensile dell’assegno integrativo è stato nuovamente calcolato.
In conclusione, sulla base dei nuovi elementi, è emerso che nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 6'649.- e non di complessivi CHF 15'120.-. La differenza di CHF 8'471.- risulta pertanto indebitamente percepita. In dettaglio, ciò si deduce meglio dal seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2010 al 31.12.2010/12 mesi a CHF 1'260.- CHF 15'120 (A)
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.01.2010 al 31.01.2010/1 mesea 601.- CHF 601.dal 01.02.2010 al 31.08.2010/7 mesi a 864.- CHF6’048.dal 01.09.2010 al 31.12.2010/4 mesi a 0.- CHF 0.- CHF 6'649 (B)
Totale assegno indebitamente percepito: (A) ./. (B) CHF 8’471.-
Visto quanto precede, considerato che la decisione di restituzione del 27 maggio 2014 è stata annullata – come da sentenza TCA del 2 ottobre 2014 – il nuovo importo da resitutire ammonta a CHF 8’471.-.
(…).” (Doc. 33)
In una nota per l’incarto redatta da una funzionaria incaricata della Cassa, emerge che in data 5 maggio 2015 l’assicurato ha telefonato all’amministrazione e chiesto: “un appuntamento per inoltrare reclamo in quanto non concorda con il reddito da attività indipendente computato dalla Cassa per la determinazione dell’importo da restituire. Comunica che la Cassa avrebbe dovuto basarsi sui documenti da lui prodotti, estratti conto, ecc. Comunica inoltre che se la Cassa manterrà la sua posizione inoltrerà ricorso al TCA, se del caso al Tribunale federale e farà una denuncia nei nostri confronti per spreco di denaro pubblico” (doc. 34).
In data 19 maggio 2015 ha avuto luogo un incontro tra i coniugi __________ e tre funzionari del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Dal verbale redatto in quell’occasione, emerge che:
" (…)
La Cassa spiega come si è giunti all’importo da restituire, come pure che la buona fede, in considerazione delle dichiarazioni firmate, non può essere concessa.
Viene comunicato ai signori RI 1 che la Cassa accorda un termine sino al 30 giugno 2015 per dare la possibilità a loro di comunicare se l’incontro odierno è da ritenersi quale reclamo verbale e in caso affermativo il signor RI 1 dovrà produrre i documenti giustificativi attestanti il reddito che sostiene di avere percepito durante l’anno 2010 o se chiedere una rateizzazione massima dell’importo da restituire.” (Doc. 36)
In una nota telefonica del 12 giugno 2015, il Capo Servizio del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa ha indicato:
" In data 12 giugno 2015 chiama il signor RI 1 e chiede di parlare con il CS __________.
Motivo della telefonata:
il signor RI 1 comunica al CS __________ che non sarà in grado di trasmettere la documentazione entro il 30 giugno 2015 (cfr. verbale incontro del 19.05.2015), chiede pertanto una proroga del termine.
Il CS concede una proroga (concordata con lo stesso signor RI 1) fino al 15 luglio 2015.” (Doc. 37)
In una successiva nota del 27 luglio 2015, la funzionaria incaricata della Cassa ha indicato di avere “in data odierna (27.07.2015) chiamo il signor RI 1 in quanto non abbiamo ricevuto nessuna documentazione o scritto. Lo stesso comunica che: non invierà nessun nuovo documento; non farà nessuna dichiarazione attestante che l’incontro del 19 maggio 2015 voleva essere un “reclamo orale”; non intende fare più niente per la pratica AFI/AP” (doc. 38A).
L’amministrazione ha quindi provveduto ad emanare, in data 17 settembre 2015, la decisione su reclamo oggetto della presente vertenza, con la quale, confermando il precedente provvedimento del 29 aprile 2015, ha chiesto ai coniugi RI 1 la restituzione di fr. 8'471.- percepiti indebitamente a titolo di assegni familiari integrativi (AFI) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (doc. 39).
2.8. In sede ricorsuale, l’assicurato ha unicamente contestato l’ammontare del reddito da attività indipendente preso in considerazione dalla Cassa, rilevando che “è stato dimostrato a più riprese che il signor RI 1 può dimostrare che il guadagno percepito da attività indipendente nel 2010 è di fr. 13'455.- e non di fr. 17'643.- come preteso ed erroneamente stabilito dall’Ufficio delle Assicurazioni Sociali” (doc. I).
A comprova di tale ammontare, egli ha prodotto unitamente al ricorso un documento, denominato “contabilità 2010”, nel quale ha elencato tutta una serie di spese professionali risultanti dall’estratto conto del suo conto commerciale, per un totale di fr. 58'218.78, le quali, dedotte dalle entrate totali di cui allo stesso conto commerciale di fr. 71'673.91, portano ad un “totale ricavo da attività indipendente di fr. 13'455.13” (cfr. doc. A2 allegato al doc. I).
Al riguardo, nella risposta di causa, la Cassa ha osservato che:
" (…)
Si constata come l’importo di CHF 17'643.considerato dalla Cassa quale reddito da attività indipendente conseguito dal signor RI 1 nell’anno 2010 corrisponda a quanto dichiarato dallo stesso all’autorità fiscale per la determinazione della notifica di tassazione per l’anno 2010 (cfr. modulo 10 della dichiarazione fiscale anno 2010).
Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso, la Cassa ha dimostrato disponibilità nei confronti del signor RI 1 (cfr. verbale incontro del 19 maggio 2015), alfine di determinare il reddito da attività indipendente effettivamente conseguito nell’anno 2010. In assenza di collaborazione da parte del signor RI 1 e considerato che non sono stati prodotti documenti comprovanti un reddito differente rispetto a quello dichiarato nella dichiarazione fiscale riferita all’anno 2010, la Cassa ha ritenuto quale reddito quanto notificato dal signor RI 1 all’autorità fiscale e più precisamente l’importo di CHF 17'643.-.
Con ricorso viene per la prima volta allegata una contabilità aziendale relativa all’anno 2010. Sulla stessa figurano importi che non sono comprovati e che non trovano nemmeno riscontro nei documenti prodotti dal ricorrente alla Cassa, rispettivamente in questa sede. Pertanto la Cassa non può che riconfermare la decisione su reclamo del 17 settembre 2015.” (Doc. III)
L’assicurato ha contestato tali considerazioni espresse dall’amministrazione, rilevando in particolare come la Cassa abbia sempre considerato unicamente quanto risulta dalla dichiarazione fiscale, “ritenendo illeggibili tutti gli altri estratti conto sia del conto commerciale che di quelli privati e inaccettabile ogni mia altra testimonianza”; aggiungendo che “ho da subito fatto notare che la dichiarazione delle imposte non era da prendere come unico calcolo per stabilire il reale ricavo da attività indipendente per il 2010 in quanto basata su aliquote le quali non essendo rilevanti entro certe forchette ai fini dell’imponibile non sarebbe nemmeno ammissibile ad eventuali ricorsi presso l’Ufficio di Tassazione cosa che anche l’ufficio stesso ha confermato” e sottolineando come “faccio qui notare come negli anni è capitato che l’Ufficio di Tassazione, tramite richiesta di mezzi di prova e ispezione, ha già aggiustato al ribasso la mia dichiarazione (cosa dimostrabile tramite richiesta all’Ufficio di Tassazione)”.
Egli ha rilevato che “non senza fatica sono riuscito a ricavare oltre agli estratti conto che avevo già inoltrato alla Cassa Cantonale degli Assegni famigliari anche i dettagli delle transazioni fatte con la carta di credito che per me è il punto centrale del disquisire. Cioè stabilire cosa fosse stato usato ad uso privato e cosa ad uso commerciale. Dai dettagli delle transazioni si può perfettamente fare questa separazione delle spese. Peccato che la Cassa Cantonale degli Assegni famigliari non menziona mai di avere preso in considerazione questi incarti”, chiedendosi quindi se la Cassa ha “i mezzi, le capacità e la volontà di capire che non può basarsi unicamente sulla dichiarazione delle tasse del 2010 per stabilire la vera entità del ricavato da attività indipendente?” (doc. V).
Con presa di posizione del 6 novembre 2015, la Cassa ha rilevato come, nel caso di specie, “premesso come occorra giudicare la correttezza della decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, appare – a mente della Cassa – evidente come il reddito indicato dal medesimo signor RI 1 con la dichiarazione d’imposta risultava (e risulta tutt’oggi) l’unico dato utilizzabile” (doc. VII).
Quanto al documento contabile prodotto dal ricorrente in sede ricorsuale, la Cassa ha rilevato che “in ragione della correttezza della decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto in sede di ricorso andrà eventualmente valutato quale motivo di revisione o riconsiderazione”, ricordato comunque che “il documento contabile, sempre a mente della Cassa e come già rilevato con risposta 14 ottobre 2015 (e quindi questo a valere anche nella denegata ipotesi in cui detto documento venga preso in esame con la presente procedura), non fornisca dei validi riscontri in merito ai dati presentati; sarebbe in ogni caso potuto essere prodotto più di un anno fa” (doc. VII).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che nella notifica di tassazione del 4 agosto 2011, l’autorità fiscale ha innalzato da fr. 17'643 (dichiarati dall’assicurato) a fr. 20'000 il reddito da attività indipendente per il 2010 conseguito dall’assicurato, giustificando la rettifica con la seguente motivazione: “2.1. aggiunta prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata” (cfr. doc. 20).
Chiamata dalla Cassa, a seguito della STCA di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre 2014, a meglio precisare i motivi giustificanti il dato accertato di fr. 20'000 (cfr. doc. 17), l’autorità fiscale competente ha comunicato, in data 16 marzo 2015, che l’assicurato non ha allegato al modulo 10 per indipendenti alcun genere di documentazione in grado di fornire una migliore visione dei conti (doc. 25), aggiungendo che “l’importo di fr. 2'357 annuo per spese tolte nel modulo 10 (indipendente) è relativo a spese private – tipo benzina, telefono, targhe auto – e non hanno niente a che vedere con l’attività indipendente del signor RI 1” (doc. 25).
Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2015, l’Ufficio tassazione ha ancora una volta ribadito alla Cassa che “fr. 2'357 (differenza tra dichiarato e tassato) siano da ricondurre a spese di natura privata e vantaggi goduti” (doc. 26).
Da quanto sopra esposto risulta, quindi, che la ripresa di fr. 2'357 operata dall’autorità fiscale è stata effettuata in maniera generale, senza fornire un calcolo dettagliato di ogni singola componente modificata tra quanto dichiarato dall’interessato e quanto, invece, accertato dall’amministrazione, e senza neppure disporre di ulteriore documentazione rispetto a quanto indicato nel formulario fiscale per indipendenti senza contabilità (modulo 10), al quale, come comunicato dall’Ufficio tassazione, non era allegato alcunché.
Pertanto, essa non può essere decisiva.
Tale circostanza è, peraltro, stata riconosciuta dalla Cassa stessa nella decisione su reclamo qui impugnata, nella quale, dopo avere indicato che “dagli estratti CCP trasmessi non sono emersi elementi che possono giustificare l’importo accertato da parte dell’Ufficio Tassazione di __________”, ha poi fissato in fr. 17'643.- il reddito da attività indipendente dell’interessato, ritenendo di “non avere elementi per scostarsi dal reddito dichiarato dal signor RI 1, ritenuto poi che la decisione di tassazione relativa all’anno 2010 è passata in giudicato incontestata. Il signor RI 1 avrebbe semmai dovuto prestare maggiore attenzione e inoltrare reclamo contro la medesima decisione di tassazione” (doc. A1).
Il TCA non può concordare con queste motivazioni fornite dall’amministrazione, per i motivi qui di seguito esposti.
Dagli atti emerge che l’amministrazione, dopo avere appurato di non potersi fondare sul reddito da attività indipendente accertato fiscalmente e pur disponendo del dato di fr. 17'643, dichiarato dall’interessato all’Ufficio Tassazione, ha comunque ancora richiesto, in data 9 marzo 2015, a RI 1 di “comunicare e giustificare tutte le spese relative all’attività indipendente per l’anno 2010” (doc. 24).
Così facendo, l’amministrazione ha correttamente dimostrato, vista la precedente sentenza del TCA (cfr. consid. 2.7.), di ritenere fondamentale potere disporre della dettagliata distinta delle spese professionali dell’interessato prima di potere determinare l’esatto importo conseguito da costui quale indipendente nel 2010, a prescindere dalla crescita in giudicato della decisione di tassazione dell’assicurato.
Alla luce di questa dichiarata volontà della Cassa di effettuare ulteriori accertamenti e tenuto conto del fatto che, in data 19 dicembre 2014, l’assicurato ha trasmesso all’autorità competente tutti gli estratti conto CCP (sia commerciale, che personali) a lui intestati, il TCA non condivide la scelta dell’amministrazione di fissare in fr. 17'643.- il reddito aziendale per il 2010 come dichiarato dallo stesso RI 1 al fisco, in quanto tale dato rappresenterebbe “l’unico dato utilizzabile” (cfr. doc. VII), non essendo “stati prodotti documenti comprovanti un reddito differente rispetto a quello dichiarato nella dichiarazione fiscale riferita all’anno 2010” (doc. III).
Dalla documentazione all’incarto emerge che l’assicurato ha sempre puntualmente criticato la conclusione alla quale è pervenuta la Cassa, affermando di non potere produrre altri documenti oltre a quelli già inviati all’amministrazione, concernenti tutti i suoi conti CCP (cfr. doc. 25), nei quali sono indicati tutti gli elementi necessari per stabilire l’effettivo reddito da indipendente realizzato nel 2010 (cfr. doc. 34).
A quest’ultimo riguardo, il TCA constata, da una parte, che è indubbio che, come rilevato dall’amministrazione e riconosciuto dall’assicurato stesso, nella notifica di tassazione relativa al 2010 lo stesso RI 1 abbia indicato, quale ammontare del reddito da attività indipendente, l’importo di fr. 17'643.-.
Tale ammontare figura nel modulo fiscale 10, denominato “questionario per indipendenti senza contabilità”, quale risultato scaturito dalla deduzione dall’importo indicato quale cifra d’affari per il 2010 di fr. 62'000.-, del costo delle merci e dei materiali impiegati, pari a fr. 25'000.- (per un utile lordo di fr. 37'000.-) e delle spese generali di fr. 19'357.- (consistenti, nel dettaglio, in fr. 6'000 quali “pigione dei locali dell’azienda”; fr. 3'600 per “spese di riscaldamento, d’elettricità, di pulizia”; fr. 3’600 per “posta, telefono, stampanti, materiale d’ufficio”; fr. 800 per “premi delle assicurazioni sociali” e fr. 5'357 “quali spese d’automobile” – più dettagliatamente fr. 1'500 di “imposta e assicurazioni” e fr. 6'000 di “benzina, olio, copertoni, riparazioni”, per un totale di fr. 7'500, da cui dedurre la quota parte privata del 28.57% pari a fr. 2'143) (cfr. doc. 17 A).
D’altra parte, va, tuttavia, rilevato che RI 1 ha sempre sostenuto che l’importo dichiarato al fisco non corrisponda al reddito effettivo realizzato dalla propria ditta nel 2010.
Tale circostanza è stata nuovamente ribadita dall’interessato nello scritto del 1 febbraio 2016 in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA, nel quale egli ha sottolineato di avere commesso al momento della compilazione della dichiarazione fiscale un errore, peraltro a suo sfavore, forse “per leggerezza”, oppure “perché non ha valutato tutte le conseguenze”, o ancora “semplicemente perché l’imponibile risultava invariato se ne dichiara 13'000 o 17'000 CHF” (doc. XIV).
Quest’ultima affermazione dell’interessato trova conferma in quanto indicato dallo stesso Ufficio Tassazione nello scritto del 2 settembre 2014, dal quale risulta che “nel caso in cui fosse stato inoltrato reclamo contro le notifiche di cui sopra, la scrivente autorità avrebbe dichiarato il reclamo irricevibile, senza dunque entrare nel merito, siccome non sussisteva nessun interesse legittimo da tutelare, essendo le imposte dovute pari a fr. 0.-.” (doc. 17 D).
In sede ricorsuale, RI 1 ha quantificato in fr. 13'455.13 il reddito da attività indipendente da lui realmente conseguito nel 2010, precisando che tale ammontare risulta dalla differenza tra il totale delle entrate aziendali, di fr. 71'673.91 e il totale delle spese professionali, di fr. 58'218.78, comprovate dall’estratto conto del “conto commerciale” della propria ditta (cfr. doc. A2).
Il TCA, dopo accurata e approfondita analisi del conto commerciale postale 2010 intestato alla ditta __________ di RI 1 trasmesso dall’assicurato all’amministrazione in data 19 dicembre 2014 e figurante agli atti (cfr. doc. 23), constata che il totale delle entrate riportato a pag. 30 dell’estratto conto corrisponde effettivamente a fr. 71'673.91 (cfr. doc. 23-29), come fatto valere in sede ricorsuale.
Tale importo è, peraltro, superiore rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato in sede fiscale, visto che nel “modulo 10” concernente gli indipendenti la cifra d’affari era stata quantificata in fr. 62'000 (cfr. doc. 17A, sottolineatura della redattrice).
Analogo discorso vale con riferimento alle spese professionali, che in sede fiscale l’assicurato ha dichiarato ammontare a fr. 19'357 (doc. 17B), mentre nella “contabilità 2010” allegata al ricorso sono state quantificate in fr. 58'218.78, indicando che un simile ammontare risulterebbe comprovato dall’estratto conto commerciale 2010 della ditta (doc. A2).
Questo Tribunale ha proceduto ad uno studio minuzioso di tutte le spese professionali elencate dal ricorrente nel documento denominato “contabilità 2010”, prodotto unitamente al ricorso, verificandone la corrispondenza con i vari importi figuranti, quali addebito, nell’estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 del conto commerciale della ditta dell’assicurato.
Nel dettaglio, il TCA rileva che gli importi indicati quali spese professionali alle voci “__________” con il relativo numero di conto; “__________” con il relativo numero di conto; __________; __________; __________; AVS; Assicurazioni, nonché quelli riassunti sotto il termine “altro”, con relativa specificazione del nome del destinatario del pagamento (ad esempio __________, __________, ecc.) hanno trovato puntuale riscontro nell’estratto del conto commerciale in questione.
Pure l’importo di fr. 6'000 quale “affitto” riportato nel documento contabile corrisponde al dato fiscale indicato nel “questionario per indipendenti senza contabilità” (doc. 17 B).
Infine, quanto alle spese effettuate con carta di credito, va rilevato che sebbene sia stato possibile verificare la correttezza del “totale carta di credito: fr. 18'568.85” indicato dall’assicurato – cifra che ha trovato puntuale conferma negli importi addebitati sul conto commerciale 2010 della ditta – altrettanto non è, invece, stato possibile con riferimento alla voce “carta di credito per uso professionale: fr. 13'992.39”: contrariamente a quanto riportato in calce al documento contabile in questione – laddove l’assicurato ha osservato che “dall’estratto conto della carta di credito fatto pervenire all’Ufficio delle Assicurazioni sociali è possibile distinguere l’uso privato da quello professionale” – dall’esame dell’estratto conto di RI 1 non è emerso, in maniera cristallina, quali spese fossero ad esclusivo uso professionale e quali, invece, destinate al solo uso personale.
Tale questione non necessita comunque di ulteriori approfondimenti. Visto, infatti, che le altre spese professionali elencate dall’assicurato risultano comprovate dalle diverse transazioni regolarmente addebitate sul conto commerciale della ditta dell’assicurato e riportate dettagliatamente nell’estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 (cfr. doc. 23/1-29), non vi è nessun motivo per dubitarne e la Cassa, al riguardo, non ha formulato nessuna osservazione che anche tale importo non sia corretto.
Da tutto quanto appena esposto deriva, quindi, che l’assicurato risulta credibile nel momento in cui ha quantificato in fr. 58'218.78 il totale delle spese professionali della ditta __________.
Questo Tribunale osserva, per inciso, a proposito del valore del documento contabile prodotto in sede ricorsuale, che se è vero che l’interessato avrebbe potuto trasmettere tale elenco già prima del ricorso, come rimproveratogli dall’amministrazione (cfr. doc. VII), non si può, tuttavia, ritenere, come sostenuto invece dalla Cassa, che si tratti di un elemento di prova “nuovo” rispetto alla documentazione a disposizione dell’amministrazione al momento dell’emanazione della decisione oggetto della presente vertenza, visto che lo stesso non fa altro che riprendere e riassumere le spese professionali puntualmente elencate e addebitate nel 2010 sul conto commerciale della ditta, a disposizione dell’amministrazione fin dal 19 dicembre 2014.
Pertanto, non può essere seguita l’amministrazione allorquando, nelle osservazioni 6 novembre 2015, ha ritenuto che “in ragione della correttezza della decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto in sede di ricorso andrà eventualmente valutato quale motivo di revisione o riconsiderazione”, affermazione che lascerebbe presupporre che la Cassa stessa non escluda che il documento contabile prodotto dal ricorrente possa giustificare un reddito da attività indipendente diverso rispetto a quello indicato nella decisione di restituzione impugnata (cfr. doc. VII, sottolineatura della redattrice).
Alla luce, quindi, delle entrate totali realizzate dalla ditta di RI 1 nel 2010 e delle relative spese professionali, comprovate dal dettagliato estratto conto 1.1.2010-31.12.2010 del conto commerciale della __________, il TCA ritiene corretto fissare in fr. 13'455.- il reddito da attività indipendente dell’assicurato per il 2010, così come da lui richiesto in sede ricorsuale.
La decisione su reclamo impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, tenendo conto di un reddito da attività indipendente di fr. 13’455 e degli importi (incontestati) concernenti la rendita completiva di invalidità e la prestazione complementare versate a favore della figlia __________, proceda ad un nuovo calcolo dell’assegno integrativo di diritto per il 2010 e, di conseguenza, determini nuovamente l’importo delle prestazioni indebitamente percepite e che vanno dunque restituite da parte dei coniugi RI 1.
2.10. L’assicurato in data 22 ottobre 2015 ha chiesto al TCA di essere “ammesso in udienza dal giudice per risolvere di persona la questione” (doc. V), aggiungendo, in data 1° febbraio 2016, di pretendere di “essere ascoltato di persona per eventuali chiarimenti e per rispondere ad ogni vostra domanda davanti al giudice” (doc. XIV).
Alla luce dell’esito del ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20 settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo Tribunale rinuncia all’assunzione della prova richiesta.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo del 17 settembre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti