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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2007 39.2007.3

29. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,192 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Condono di un assegno di prima infanzia ricevuto a torto percependo un assegno di formazione retroattivo.Buona fede ammessa.L'assicurato ha infatti già comunicato di attendere l'approvazione della relativa richiesta.In ogni caso il solo avviso della decisione LADI costituirebbe una negligenza lieve

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2007.3   rs

Lugano 29 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2007 di

1. RI 1 2. RI 2  

contro  

la decisione su reclamo del 8 gennaio 2007 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 30 maggio 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 1'826.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni di prima infanzia per il mese di settembre 2005, a seguito dell’emanazione da parte dell’Ufficio delle misure attive della decisione del 16 settembre 2005 con cui a RI 2 è stato accordato un assegno di formazione, pari a fr. 2'351.-- al mese per il periodo da settembre 2005 ad agosto 2006 (cfr. doc. 8, A2).

                               1.2.   Con ulteriore decisione del 7 novembre 2006 la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dagli assicurati, in quanto agli stessi, non avendo ottemperato all’obbligo di informare la Cassa in merito alla richiesta di un assegno di formazione, non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 13A, 13B).

                               1.3.   A seguito del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 14), la Cassa, l’8 gennaio 2007, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.4.   Gli assicurati, il 5 febbraio 2007, hanno impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

Esposizione dei fatti:

In data 30 maggio 2006 ci è stato emanato un ordine di restituzione (num. rif.Scp 1021) per aver percepito a torto nel periodo 1 settembre 2005 – 30 settembre 2005 assegni per un ammontare di 1'826.- (assegni integrativi e di prima infanzia)

A tale proposito noi richiediamo ricorso.

Gli assegni da parte della cassa cantonale in questione sarebbero stati percepiti a torto perché il sig. RI 2 ha nel mese di settembre 2005 intrapreso una attività lavorativa (apprendista all’ultimo anno scolastico) grazie ad un programma di inserimento proposto dalla cassa cantonale di disoccupazione nelle sue normali funzioni per collocare al meglio i suoi disoccupati. Infatti ha, nel mese di giugno 2005, proposto per il sig. RI 2, disoccupato, all’ufficio delle misure attive un assegno di formazione allo scopo di far terminare la sua formazione.

A questo proposito la Cassa cantonale degli assegni di famiglia ci contesta di non averla tempestivamente informata sulla richiesta di assegni di formazione, e di aver indebitamente incassato assegni integrativi nel mese di settembre.

Obbiezioni:

Punto primo: (aver percepito indebitamente)

Il sig. RI 2 il primo assegno di formazione lo ha percepito, in pratica, agli inizi di Ottobre 2005 sotto forma di stipendio versato dal suo datore di lavoro. L’inizio dell’attività lavorativa del RI 2 è stato in data 1 settembre 2005 mentre il primo stipendio è stato versato, come dispone il CO, alla fine del mese (stipendio settembre versato ca.30 settembre)

Mentre la cassa richiede la restituzione degli assegni versati agli inizi di settembre, assegni che sono stati utilizzati dalla famiglia RI 1-RI 2 per il pagamento pigione settembre e le normali spese di sussistenza sempre per il mese di settembre.

Conclusione: A nostro avviso nessun assegno è stato percepito a torto perché ai primi di settembre nessun altra entrata è stata percepita dalla famiglia.

Punto secondo: (omissione di informazioni)

In data 15 luglio 2005 la cassa cantonale degli assegni di famiglia ha emesso una decisione riguardante una modifica sulla somma da versare alla famiglia RI 1 – RI 2, modifica in base alla situazione a partire dal 1 settembre 2005, infatti la RI 1 agli inizi di Luglio, appena a conoscenza dell’imminente inizio di un’attività lavorativa del RI 2 nonché della richiesta di assegni di formazione, si è recata di persona presso gli sportelli della cassa cantonale degli assegni di famiglia dove ha informato sia della attività lavorativa sia della richiesta di assegni di formazione, inoltre ha esibito copia del contratto di tirocinio e, non avendo ancora nessuna documentazione in merito agli assegni di formazione, ha comunicato verbalmente di essere in attesa di una risposta dall’ufficio delle misure attive.

Decisione che è pervenuta da parte dell’ufficio delle misure attive a tirocinio già iniziato, in data 16 settembre 2005.

Questo secondo noi prova anche del fatto di aver tempestivamente informato l’organo competente. Oltre a ciò contestiamo anche di avere percepito gli assegni integrativi il 4 settembre con già sottratto l’ammontare dello stipendio d’apprendista del RI 2, 1050 fr.-, che il RI 2 ha però percepito la prima volta sempre agli inizi di Ottobre 2005.

Quindi siamo stati costretti a vivere tutto il mese di settembre con ca. 1000 fr. i n meno sulla somma decisa dalla legge per il minimo vitale mensile della nostra famiglia.

Punto terzo: (la Buona fede)

La RI 1 ha sempre tentato di svolgere tutte le procedure indicate dalla legge per i rinnovi e le richieste degli assegni di famiglia, nonostante ciò dobbiamo segnalare che ha un grado di istruzione che si limita alla scuola dell’obbligo (quarta media) e può essere possibile che abbia, inconsapevolmente e in buona fede, sbagliato alcune procedure burocratiche richiestele dalla cassa cantonale sugli assegni di famiglia, ma si è sempre recata agli appuntamenti per i rinnovi allo “sportello laps” con la documentazione necessaria e tempestivamente, anche se la maggior parte delle leggi che regolano gli assegni di famiglia sono per lei incomprensibili.

Punto quarto: (“due pesi e due misure”)

La cassa, anche se non ci risulta che la legge in vigore lo indichi, decide di non versare gli assegni per le normali spese mensili all’inizio del mese se una persona facente parte della famiglia intraprende una attività lucrativa nello stesso mese e quindi riceve uno stipendio a fine mese, esempio 1 settembre comincia a lavorare, stipendio percepito al 1 ottobre; pagamento assegni 4 settembre negato.

Viceversa se il lavoratore cessa un’attività lucrativa il 30 maggio il 4 giugno non vengono accreditati gli assegni, senza tenere conto che in quel mese non lavorerà.

Infatti a noi è successo di non riceverli né a giugno (dove il RI 2 ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione), né a settembre dove ci viene ordinata la restituzione per averli percepiti a torto.

Ci chiediamo dunque quale sia il metro di giudizio che applica la cassa cantonale degli assegni di famiglia.

Questi sono secondo noi i punti essenziali per richiedervi ricorso, siamo a disposizione per testimonianze o richieste di ulteriori delucidazioni in merito, pronti ad esibire eventuali documentazioni provanti quanto da noi dichiarato in questa lettera.

Sperando anche che questa lettera sia sufficientemente esplicativa, e consapevoli di non essere capaci di prodigarsi perfettamente nel diritto chiediamo da parte vostra una presa di posizione in merito.” (Doc. I)

                               1.5.   L’autorità amministrativa, in risposta, ha segnatamente confermato che l’informazione relativa alla richiesta di un assegno di formazione presentata dal signor RI 2 non è stata esplicitamente e tempestivamente comunicata, sebbene abbia evidenziato che lo scritto del 1° luglio 2005 dell’assicurato riporta “… la richiesta per gli assegni di formazione deve ancora essere approvata dall’ufficio cantonale di disoccupazione”.

                                         Inoltre la Cassa ha rilevato di non avere ricevuto direttamente dagli assicurati la decisione del 16 settembre 2005 dell’Ufficio delle misure attive, bensì di averne avuto conoscenza in seguito alla nuova domanda per assegni presentata dalla signora RI 1 allo Sportello regionale Laps.

                                         Infine l’amministrazione ha comunque precisato che considerata la particolare fattispecie si rimette alla decisione di questo Tribunale (cfr. doc. V).

                               1.6.   RI 2 si è nuovamente espresso in merito al presente caso con scritto del 6 marzo 2007 (cfr. doc. VII).

                               1.7.   Il 21 marzo 2007 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare, puntualizzando in ogni caso che ai ricorrenti non è mai stato rimproverato di non avere ottemperato all’obbligo di informare per quanto attiene all’inizio dell’apprendistato del signor RI 2, bensì in merito alla richiesta e relativa concessione dell’assegno di formazione (cfr. doc. IX).

                               1.8.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 1'826.-percepito a torto a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° al 30 settembre 2005.

                                         Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

                                         L’art. 32 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"  I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

                                         L’art. 35 LAF enuncia inoltre che:

"  Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni di prima infanzia rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                               2.3.   Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

                               2.4.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

                                         L'art. 30 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Nel caso in esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, dagli atti risulta che nel mese di settembre 2005 RI 2, oltre ad avere iniziato a svolgere un apprendistato quale impiegato di commercio al dettaglio presso la __________ di __________, percependo un salario di fr. 1'050.-- al mese (cfr. doc. 10), è stato posto al beneficio di un assegno di formazione di fr. 2'351.-- mensili per il periodo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto 2006 da parte dell’Ufficio misure attive (cfr. doc. 6).

                                         E’ pacifico, quindi, che con la concessione dell’assegno di formazione per il mese di settembre 2005, a prescindere dalla circostanza che lo stipendio e l’assegno di formazione siano stati bonificati all’assicurato tra la fine del mese di settembre 2005 e gli inizi del mese di ottobre 2005, come fatto valere dai ricorrenti (cfr. doc. 14, I; al riguardo cfr. STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12, consid. 2.7.; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9, consid. 2.7.), le entrate della famiglia di __________ e RI 2, calcolate su un anno, pari a fr. 43'008.-- (cfr. doc. 8B, 7B), erano più elevate di quanto considerato dalla Cassa ai fini del conteggio dell’assegno di prima infanzia effettivamente versato loro, la quale si era basata unicamente sullo stipendio di apprendista del ricorrente e sull’assegno di base per complessivi fr. 15'846.-- (cfr. doc. 2B).

                                         Di conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         Per inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di prima infanzia, poiché l'aumento delle entrate dei ricorrenti, tramite l’attribuzione dell’assegno di formazione nel mese di settembre 2005, non ha implicato una modifica dell'ammontare dell'assegno integrativo percepito in tale lasso di tempo (cfr. doc. 3; 7).

                                         In simili condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente percepito indebitamente l’assegno di prima infanzia del mese di settembre 2005 per un importo complessivo di fr. 1’826.-- (cfr. consid. 2.6.).

                               2.8.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dagli assicurati, non riconoscendo loro la buona fede, in quanto RI 2 non avrebbe comunicato tempestivamente alla Cassa la propria richiesta di beneficiare di un assegno di formazione (cfr. doc. A1).

                                         Nella risposta di causa l’amministrazione ha ribadito che la richiesta formulata all’attenzione dell’Ufficio misure attive non le era stata esplicitamente e tempestivamente comunicata, pur sottolineando che comunque la corrispondenza del 1° luglio 2005 del signor RI 2 fa riferimento alla richiesta per gli assegni di formazione con la precisazione che la stessa doveva ancora essere approvata.

                                         Inoltre l’amministrazione ha evidenziato di non avere ottenuto la decisione del 16 settembre 2005 dell’Ufficio misure attive direttamente dai ricorrenti, bensì in seguito alla nuova domanda di assegni presentata allo sportello Laps (cfr. doc. V).

                                         Preliminarmente va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).                     

                                         Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.

                                         In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

                                         Nel caso in esame gli insorgenti hanno indicato che l’importo corrispondente all’assegno di formazione per il mese di settembre 2005 è stato versato alla fine di tale mese (cfr. doc. I; VII).

                                         Ciò appare credibile senza necessitare di ulteriori accertamenti. Infatti la decisione con cui l’Ufficio delle misure attive ha concesso a RI 2 l’assegno è stata emessa il 16 settembre 2005 con effetto a decorrere dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 6).

                                         Pertanto, visto che, da un lato, l’assegno di prima infanzia afferente al mese di settembre 2005 è stato corrisposto agli assicurati all’inizio del relativo mese (cfr. art. 38 cpv. 3 LAF) e, dall’altro, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a e 22 lett. a LT ai fini del calcolo dell’assegno di prima infanzia nel reddito computabile va conteggiato qualsiasi provento sostitutivo di guadagno da attività lucrativa, l’assegno di formazione per il periodo dal 1° al 30 settembre 2005 deve essere considerato versato in sostituzione dell’assegno di prima infanzia corrisposto precedentemente agli assicurati per il medesimo mese ai sensi della giurisprudenza federale citata sopra.

                                         Dalle tavole processuali risulta, poi, altamente verosimile che la somma - pari a fr. 2'351.-- - dell’assegno di formazione relativo al mese di settembre 2005 non era più disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il 30 maggio 2006, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 267/99).

                                         In effetti nel reclamo dell’8 novembre 2006 contro il rifiuto del condono gli assicurati hanno indicato che “… lo stipendio di settembre 2005 del RI 2 più gli assegni di formazione sono stati usufruiti e versati per il mantenimento dell’economia domestica per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 ottobre 2005” (cfr. doc. 14A).

                                         Al riguardo va pure segnalato che, nonostante l’erogazione al ricorrente di un assegno di formazione a complemento del salario quale apprendista a decorrere dal mese di settembre 2005, la famiglia di RI 1 e RI 2 ha comunque continuato a presentare una lacuna di reddito Laps giustificante l’attribuzione di un assegno integrativo di fr. 505.-- al mese e di un assegno di prima infanzia di fr. 90.-- al mese (cfr. doc. 7, 8B, 8C).

                                         Di conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

                                         La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

                             2.11.   Per quanto attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti si evince che RI 2 ha inoltrato all’Ufficio misure attive una domanda tendente all’attribuzione di un assegno di formazione il 7 luglio 2005 (cfr. doc. 6).

                                         Tale richiesta è stata accolta con decisione del 16 settembre 2005 (cfr. doc. 6).

                                         Nel mese di luglio 2005 l’assicurato ha inviato all’IAS uno scritto riportante la data del 1° luglio 2005. Tuttavia a mano è stato aggiunto: “copia del 14.7.2005” (cfr. doc. 1).

                                         Di conseguenza, visto poi che tale lettera è pervenuta all’amministrazione il 15 luglio 2005, occorre concludere che la stessa si riferisce non solo ai fatti occorsi fino al 1° luglio 2005, bensì tiene conto di quanto accaduto nel lasso di tempo fino al 14 luglio 2005.

                                         In questo scritto, concernente l’invio di documentazione relativa alle ricerche di lavoro, il ricorrente ha, in particolare, specificato di inviare le lettere di ricerca di impiego, oltre a una copia del contratto di tirocinio firmato afferente a un impiego quale apprendista trovato grazie alla possibilità di ricevere dal mese di settembre degli assegni di formazione. A questo proposito l’insorgente ha puntualizzato che la richiesta degli assegni di formazione doveva ancora essere approvata dall’Ufficio cantonale di disoccupazione.

                                         La Cassa stessa, nello scritto del 1° marzo 2007 a questa Corte (cfr. doc. V), ha evidenziato che nella lettera del luglio 2005 è menzionata la richiesta di assegni di formazione.

                                         Da quanto esposto risulta che RI 2, dopo aver postulato la concessione di un assegno di formazione all’Ufficio delle misure attive, ha senza indugio informato di tale circostanza la Cassa.

                                         Tale evenienza emerge, del resto, in modo chiaro dallo scritto del luglio 2005. In effetti il fatto di aver precisato che la richiesta doveva essere ancora approvata dall’autorità competente, implicava necessariamente che la stessa fosse già stata inoltrata.

                                         In ogni caso spettava all’amministrazione, se avesse nutrito dei dubbi al riguardo, chiedere delucidazioni ai ricorrenti.

                                         A tale proposito giova segnalare che il TFA nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 e in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., già menzionata sopra, ha stabilito che la buona fede di un’assicurata che ha informato l’autorità competente in ambito PC di essere stata posta al beneficio a titolo retroattivo di prestazioni di invalidità della previdenza professionale solo al momento in cui ha ricevuto la relativa decisione deve essere riconosciuta. Infatti fino al momento in cui è stata emessa la decisione dell’istituto di previdenza, l’assicurata non era al corrente né dell’importo, né del momento a partire dal quale le sarebbe stata erogata la rendita PP. Il diritto ipotetico a una rendita, inoltre, non avrebbe influito sull’importo della PC, visto che esso è determinato computando gli effettivi redditi e la reale sostanza.

                                         La comunicazione prima del provvedimento dell’Istituto di previdenza avrebbe semmai solo permesso all’organo PC di emettere una decisione subordinandola a una condizione o a una riserva. L’omissione dell’assicurata non costituiva comunque una negligenza grave.

                                         In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"  (…)

                                        4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée ait dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de l'intimée, encore

convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4)

                                         In proposito cfr. anche RDAT I-2002 N.12; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.

                                         In simili condizioni, ai ricorrenti, siccome RI 2 ha immediatamente informato, nel mese di luglio 2005, la Cassa del semplice fatto di essere in attesa della risposta alla propria richiesta di assegni di formazione, senza nemmeno attendere al relativa decisione dell’Ufficio delle misure attive, non deve essere imputata nessuna mancanza e, di conseguenza, deve essere loro riconosciuta la buona fede.

                                         Agli insorgenti, in concreto, nemmeno può essere imputata la circostanza di non avere trasmesso direttamente alla Cassa la decisione del 16 settembre 2005 dell’Ufficio delle misure attive con cui l’assicurato è stato posto al beneficio degli assegni di formazione per l’arco di tempo da settembre 2005 ad agosto 2006, ma di averla consegnata allo sportello Laps (cfr. doc. V).

                                         In primo luogo, un invio immediato alla Cassa del provvedimento dell’Ufficio delle misure attive non avrebbe comunque permesso di evitare di versare ai ricorrenti l’assegno di prima di infanzia del mese di settembre 2005, dato che lo stesso era già stato corrisposto all’inizio del mese, prima dell’emanazione della decisione dell’Ufficio misure attive.

                                         In secondo luogo, la menzionata consegna allo sportello Laps - che ha avuto per di più luogo entro il mese di settembre 2005 (doc. 9), come riconosciuto dalla Cassa nel suo scritto del 1° marzo 2007 (cfr. doc. V) - si è verificata in occasione dell’inoltro della nuova domanda di assegni familiari nel contesto della revisione delle prestazioni di cui all’art. 27 cpv. 1 Laps, conformemente a quanto indicato dalla Cassa a RI 1 nello scritto del 18 agosto 2005 (cfr. doc. 4).

                                         In particolare la Cassa ha rilevato che il diritto alla prestazione avrebbe dovuto essere nuovamente determinato dal 1° settembre 2005 e ha invitato la ricorrente a contattare immediatamente il suo Comune di domicilio, al fine di fissare un appuntamento presso lo sportello Laps competente per la presentazione della nuova domanda. Inoltre è stato specificato che al momento in cui la Cassa sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla situazione personale ed economica dell’assicurata, accertati preso lo sportello Laps, sarebbe stata notificata una nuova decisione (cfr. doc. 4).

                                         Di conseguenza, alla luce del tenore dello scritto del 18 agosto 2005 e visto che la decisione dell’Ufficio misure attive è stata emessa soltanto il 16 settembre 2005, gli assicurati erano legittimati a credere che fosse sufficiente fornire le informazioni concernenti i cambiamenti intervenuti nella loro situazione contestualmente alla nuova domanda di prestazioni.

                             2.12.   A titolo abbondanziale è utile, infine, osservare che, anche volendo considerare, per pura ipotesi di lavoro, che i ricorrenti non hanno debitamente avvisato la Cassa dell’inoltro della domanda di assegni di formazione, agli stessi, nonostante il loro dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di informare ogni cambiamento (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.4.), non deve, comunque, essere imputata tale mancanza.

                                         Gli assicurati, infatti, fino alla notifica della decisione del 16 settembre 2005 emanata dall'Ufficio delle misure attive, che ha concesso a RI 2 un assegno di formazione per il lasso di tempo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto 2006 (cfr. doc. 6), non erano al corrente né se allo stesso sarebbe stata riconosciuta tale prestazione, né dell'importo dell’assegno che gli sarebbe stato erogato.

                                         Pertanto la comunicazione alla Cassa dell'eventuale semplice inoltro di una domanda di assegni di formazione non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

                                         Anche ritenendo che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione dell’Ufficio misure attive del 16 settembre 2005, avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni di prima infanzia a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio indicando che se RI 2 avesse ricevuto gli assegni di formazione, gli insorgenti avrebbero dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbero avuto diritto se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fossero stati computati gli assegni di formazione-, l’omissione dei ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4a e in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.), per cui la loro buona fede non può, in ogni caso, essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                   2.   E’ riconosciuta la buona fede degli assicurati per il mese di settembre 2005.

                                         Di conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di              fr. 1’826.-- e pronunci una nuova decisione.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2007.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2007 39.2007.3 — Swissrulings